Decreto presidenziale 18 maggio 2020
Ordinanza collegiale 11 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 1 aprile 2021
Ordinanza collegiale 12 luglio 2021
Ordinanza collegiale 13 agosto 2021
Parere definitivo 7 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 31 maggio 2023
Ordinanza collegiale 24 giugno 2024
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01075/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00922/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 922 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società LO AL della Punta Sardegna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Bilanci, GI Gerbi e Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;
contro
Comune di Palau, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Onorato, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, piazza Repubblica 10;
nei confronti
- Abbanoa S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Lai, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Alagon 1;
- CO OS, LA ON, SE RU, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
- Consorzio Urbanistico dei Proprietari di Punta Sardegna e TO PH, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Mascolo, Marco Pilia e Vincenzo Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- GI CO UA, rappresentato e difeso dall'avvocato GI CO UA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nuoro, via Roma n. 7;
- della sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 febbraio 2010, n. 187, passata in giudicato;
nonché per la dichiarazione di nullità o, ove occorrer possa, per l''annullamento:
- della determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici 7 settembre 2017 n. 365, pubblicata il 12 settembre successivo, avente ad oggetto “ Affidamento incarico per studio preliminare di compatibilità geologica, con integrazione specialistica dello studio di compatibilità idraulica, nell''ambito della variante opere di urbanizzazione piano di lottizzazione di Punta Sardegna” ;
e per la condanna:
- del Comune a prendere in carico le opere di urbanizzazione relative al Piano di lottizzazione Punta Sardegna ed a risarcire il danno arrecato ed arrecando;
con la nomina, in caso di perdurante inerzia:
- di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell''Amministrazione inadempiente;
con i motivi aggiunti del 30 luglio 2020 per la dichiarazione di nullità e comunque per l''annullamento:
- della deliberazione del Consiglio comunale di Palau 20 maggio 2020 n. 24, pubblicata sul BURAS n. 33, Parte III, dell''11 giugno 2020 e pubblicata all'Albo pretorio dal 26 maggio al 10 giugno 2020, avente ad oggetto “Adozione della variante al Piano di Lottizzazione di Punta Sardegna in attuazione della sentenza del Tar Sardegna 187/2010 relativa alle opere di urbanizzazione” ;
- di tutti gli atti della variante al Piano di Lottizzazione;
e per la condanna al risarcimento dei danni, nonché, all''occorrenza, per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell''ottemperanza, ai sensi dell''art. 112, comma 5, c.p.a.;
con i motivi aggiunti dell’1 settembre 2020, per l’annullamento o per la dichiarazione di nullità:
- della deliberazione del Consiglio comunale di Palau 20 maggio 2020 n. 24, pubblicata sul BURAS n. 33, Parte III, dell''11 giugno 2020 e pubblicata all''Albo pretorio dal 26 maggio al 10 giugno 2020, avente ad oggetto “adozione della variante al Piano di Lottizzazione di Punta Sardegna in attuazione della sentenza del Tar Sardegna 187/2010 relativa alle opere di urbanizzazione” ;
- di tutti gli atti della variante al Piano di Lottizzazione, e per la condanna al risarcimento dei danni.
con i motivi aggiunti dell’11 novembre 2021 per la dichiarazione di nullità e comunque per l''annullamento:
- della deliberazione della Giunta comunale 9 agosto 2021 n. 88, avente a oggetto “Quadro ricognitivo degli standards previsti nella lottizzazione ed atto di indirizzo per la rettifica della nota di trascrizione della convenzione urbanistica” ;
con i motivi aggiunti del 15 novembre 2021 per l’annullamento:
- della delibera della Giunta del Comune di Palau n. 88 del 9 agosto 2021;
con i motivi aggiunti del 16 marzo 2022, per la dichiarazione di nullità ovvero l’annullamento:
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 18 gennaio 2022, rubricata nell''oggetto “Lottizzazione Punta Sardegna (area denominata TO Rafael”) dal punto di vista turistico. Ordinanza T.A.R. Sardegna n. 591 del 13.08.2021 – Atto di approvazione variante”, pubblicata sul BURAS in data 21 gennaio 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palau, di Abbanoa S.p.A., del Consorzio Urbanistico dei Proprietari di Punta Sardegna e TO PH e del sig. GI CO UA.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. Antonio NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto il Piano di Lottizzazione Punta Sardegna , sul quale, in data 15 giugno 1977, fu stipulata apposita convenzione urbanistica tra il Comune di Palau e la Società lottizzante LO AL della Punta Sardegna S.r.l.
Con sentenza 19 febbraio 2010 n. 187, successivamente passata in giudicato, questa Sezione aveva accolto il ricorso R.G. n. 688/2005 con cui la Società lottizzante aveva chiesto la condanna del Comune di Palau a prendere in carico le opere di urbanizzazione realizzate in esecuzione della predetta Convenzione, nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente il Collegio aveva osservato che, pur essendo le opere di urbanizzazione state positivamente collaudate nell’anno 1999, il Comune non aveva, poi, approvato il relativo verbale di collaudo, rifiutando di prenderle in consegna e ciò, prima di tutto, in considerazione del parere negativo espresso dall’ESAF sullo stato della condotta idrica, ma tale decisione era stata negativamente valutata sul presupposto di fondo che il parere ESAF non era stato previsto in seno alla convenzione di lottizzazione .
In tale contesto era stata disposta apposita consulenza tecnica d’ufficio, gli esiti della quale avevano evidenziato l’esistenza di svariate difformità realizzative tra le previsioni di lottizzazione e le infrastrutture concretamente eseguite, potenzialmente ostative all’approvazione degli esiti positivi del collaudo, anche perché non “sanate” da una (formalmente mai intervenuta) variante al piano del 1988.
Non di meno questa Sezione aveva accolto la domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di Palau di prendere in carico le opere di urbanizzazione della Lottizzazione, ancorché distinguendo tra: - opere di urbanizzazione pienamente conformi alle previsioni di lottizzazione, che il Comune doveva prendere in carico immediatamente e senza indugio; - opere di urbanizzazione “formalmente difformi” dalle previsioni di lottizzazione ma “sostanzialmente efficienti” -in quanto idonee a garantire, in sufficiente sicurezza (anche se non necessariamente con puntuale applicazione delle norme tecniche sopravvenute, insuscettibili di applicazione retroattiva), il soddisfacimento dei bisogni cui sono preordinate- la cui presa in carico presupponeva l’approvazione di una variante al Piano di lottizzazione per “regolarizzare” tali difformità “non sostanziali”; - opere di urbanizzazione del tutto mancanti o, comunque, “sostanzialmente difformi” -in quanto inidonee a garantire, in sufficiente sicurezza, il soddisfacimento dei bisogni cui sono preordinate- sulle quali il Comune doveva “esercitare i propri poteri di vigilanza, controllo e repressione in materia edilizia” , procedendo, nell’ordine, a incamerare le fideiussioni, in caso di residua incapienza esigere dai lottizzanti (e, in ultima istanza, dagli stessi proprietari che avevano acquistato i lotti non ancora edificati) le somme necessarie alla realizzazione/modificazione delle opere in questione, nonché a eseguire i relativi interventi, acquisendo, infine, le opere di urbanizzazione al patrimonio pubblico.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 8 novembre 2017, LO AL S.r.l. ha chiesto la condanna del Comune di Palau ad ottemperare al sopra descritto giudicato cognitorio, rimasto ineseguito, con accertamento dell’obbligo di presa in carico delle opere di urbanizzazione, previa dichiarazione di nullità degli atti difformi già adottati, oltre alla condanna del Comune intimato al risarcimento dei danni cagionati dalla sua condotta inadempiente, corrispondenti “alle spese di manutenzione che si sono rese necessarie dal 2010 ad oggi, con riferimento alla opere che avrebbero dovuto subito essere prese in carico, e nel ritardo nella predisposizione della variante al P. di L. (e quindi nella conseguente presa in carico delle opere da sanare), variante che avrebbe ridotto anche per queste opere le spese di manutenzione e che avrebbe consentito alla Società immobiliare, che è in attesa da anni, di poter completare la lottizzazione, come ogni norma di riferimento le consente di fare e come è suo diritto, secondo quanto ha già riconosciuto codesto ecc.mo Tribunale in precedenti giudizi. Il fatto che ogni ritardo, rispetto all'investimento iniziale, sia fonte di danno è incontestabile ma non può essere provato nel suo preciso ammontare. Saranno peraltro documentate in corso di causa le ingenti somme che la Società ha anticipato e che, da anni, sono prive di quel ritorno economico che la Società aveva diritto di avere. Anche il semplice ritardo (nel caso di specie di ben sette anni) è del resto fonte di un danno ingiusto, del quale pure si chiede il risarcimento. Il danno è ingiusto poiché, come chiarito da Cass. SS.UU. 500/1999, esso incide su un interesse rilevante per l'ordinamento "che può essere indifferentemente un interesse tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo) ovvero nelle forme dell'interesse legittimo … o altro interesse … giuridicamente rilevante …” (così, testualmente, nel ricorso introduttivo del presente giudizio).
Si è costituito in giudizio il Comune di Palau, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio Abbanoa S.p.A., concludendo conformemente.
Si è costituito in giudizio il Consorzio urbanistico dei proprietari di Punta Sardegna e TO PH, che in questi anni ha partecipato alla gestione delle infrastrutture presenti all’interno della Lottizzazione Punta Sardegna, il quale -oltre ad aderire alla domanda di condanna del Comune alla presa in carico delle stesse proposta dalla Società ZZ- ha chiesto che l’Amministrazione resistente sia, altresì, condannata al risarcimento del danno asseritamente patito dal Consorzio stesso per “oneri manutentivi e gestori” , quantificato in euro “€. 4.070.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che il Giudice dell’Ottemperanza”, nonché alla ripetizione dei costi indebitamente sopportati dal Consorzio “per la realizzazione di interventi che, seppur non collaudati, sono stati…valutati dal CTU nel giudizio di merito, come funzionali al piano di lottizzazione con l’ulteriore considerazione secondo la quale le opere materialmente eseguite superano il controvalore economico di quelle per le quali era sorto l’accordo di lottizzazione nella misura percentuale del 12% oltre il dovuto e, quindi, per un importo monetario di 547 milioni del vecchio conio. Ebbene proprio rimanendo sul predetto ed incontestato dato monetario, convertito nella valuta corrente in euro 282.501,92” (così, testualmente, nella memoria di costituzione del Consorzio).
È intervenuto ad adiuvandum l’avv. Gianfranco UA.
Con atto di motivi aggiunti notificato in data 30 luglio 2020 la ricorrente LO AL della Punta Sardegna S.r.l. ha insistito nelle proprie domande, chiedendo che sia dichiarata, altresì, la nullità della sopravvenuta deliberazione del Consiglio comunale di Palau 20 maggio 2020, n. 24, avente a oggetto l’approvazione di una variante al Piano di Lottizzazione Punta Sardegna , e che il Tribunale adotti apposita ordinanza di chiarimenti sulle modalità esecutive della propria sentenza di cognizione n. 197/2010, ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a.
Con ordinanza 11 dicembre 2020, n. 698, questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio, a cura della parte ricorrente, nei confronti dei “soggetti lottizzanti (o eventuali relativi eredi, o soggetti, individuali o formali, subentrati nelle prerogative giuridiche degli originari lottizzanti), non ancora raggiunti dalla notifica del ricorso, nonché negli ulteriori oggetti obbligati propter rem, cioè nei soggetti cui è stato rilasciato un titolo edilizio per la realizzazione degli immobili ricadenti nella lottizzazione in questione (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 28/01/2013, n.134)”.
Con atto di motivi aggiunti notificato in data 31 agosto 2020, il Consorzio Urbanistico dei Proprietari di Punta Sardegna e TO PH, oltre a insistere nelle domande già proposte, ha chiesto dichiararsi la nullità della sopra citata deliberazione del Consiglio comunale di Palau n. 24/2020.
Con ordinanza 1 aprile 2021, n. 233, questa Sezione, in accoglimento della relativa richiesta formulata dalla parte ricorrente, l’ha autorizzata a eseguire la già disposta integrazione del contraddittorio “per pubblici proclami senza indicare le generalità dei destinatari… , considerato l’elevatissimo numero di destinatari della notificazione e la difficoltà di procedere all’esatta individuazione e indicazione degli stessi sulla base dei dati comunicati dagli uffici comunali”.
In data 12 aprile 2021 la difesa di parte ricorrente ha versato in atti prova documentale dell’intervenuta integrazione del contraddittorio nei termini sopra descritti.
Con ordinanza 13 agosto 2021, n. 592, questa Sezione, preso atto dell’intervenuta integrazione del contraddittorio, ha formulato i richiesti chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., evidenziando quanto segue: “ - la piena conformità di una determinata opera di urbanizzazione, cui consegue automaticamente l’obbligo del Comune di immediata presa in carico della stessa, presuppone la sua conformità alle previsioni di lottizzazione: ciò è, a tal fine, necessario e sufficiente, mentre è irrilevante l’eventuale ius superveniens, anche di carattere tecnico (cioè prescrizioni tecniche più stringenti intervenute dopo la stipula della convenzione), sempre che l’opera, oltre che conforme a quest’ultima, risulti concretamente idonea all’uso (anche se, per ipotesi, con caratteristiche meno performanti rispetto a quelle assicurate dalla tecnologia attuale); l’obbligo di presa in carico del Comune non è escluso neppure da un eventuale rifiuto di Abbanoa S.p.a. di gestire il manufatto, se non altro perché il ruolo del Gestore del Servizio idrico è giuridicamente estraneo rispetto all’obbligo del Comune di presa in carico nei confronti dei proprietari e allo stesso oggetto del presente giudizio; pertanto, in caso di rifiuto da parte di Abbanoa S.p.a., il Comune dovrà, comunque, prendere in carico l’infrastruttura per poi individuare, comunque, una congrua soluzione gestionale, superando per via convenzionale o processuale la questione con la stessa Abbanoa S.p.A. ovvero ricorrendo ad altro gestore o alla gestione diretta, ma non certo imponendo ai proprietari l’esecuzione di modifiche a opere realizzate conformemente a quanto previsto in lottizzazione, cui gli stessi non sono giuridicamente tenuti; infine è da considerarsi tendenzialmente irrilevante persino l’eventuale difformità tra il luogo di materiale collocazione dell’opera e quanto previsto dal titolo edilizio e/o dal titolo paesaggistico, dovendo, a quel punto, il
Comune risolvere la situazione, quanto al profilo edilizio, rilasciando i necessari titoli edilizi in sanatoria (se del caso, previa variante di piano) e, quanto al profilo paesaggistico, considerando non ostative difformità dal titolo che riguardino opere interrate e/o non volumetriche e/o realizzate con spostamenti del manufatto e/o con caratteristiche oggettivamente irrilevanti rispetto alla tutela dei beni paesaggistici protetti dal vincolo; in altre parole sarà necessario, da parte del Comune, evitare, in sede interpretativa e operativa, posizioni formalistiche, utilizzando un approccio volto all’individuazione di soluzioni praticabili in tempi accettabili e senza inutile dispendio di risorse economiche, sia pubbliche che private, imponendo modifiche ai manufatti realizzati solo ove concretamente e realmente necessario alla tutela dei beni giuridici protetti dalla normativa tecnica, paesaggistica ed edilizia; - la differenza tra difformità solo formali (sanabili con variante di Piano) e difformità sostanziali (la cui soluzione implica una modifica materiale del manufatto: vedi supra) si lega essenzialmente al profilo della funzionalità, nel senso che si configura difformità sostanziale nelle sole ipotesi in cui, oltre a divergere dalle previsioni di lottizzazione, il manufatto risulti in tutto o in parte inidoneo al suo utilizzo, mentre se tale concreta funzionalità sussiste l’eventuale deviazione formale dalle prescrizioni di lottizzazione potrà essere sanata mediante variante di piano, senza alcuna modifica materiale del manufatto; - laddove, invece, emerga una difformità sostanziale, nel senso appena precisato, l’intervento necessario a risolverla competerà al Comune (salvo diverso accordo con i lottizzanti e proprietari di aree edificabili), fermo restando che su questi ultimi potrà essere successivamente spostato il peso economico dell’intervento, previa infruttuosa o insufficiente escussione della fideiussione; pertanto il Comune dovrà evitare di imporre in prima battuta agli stessi privati l’effettuazione dei relativi interventi; ferma restando, ovviamente, la possibilità che le parti individuino soluzioni differenti in via conciliativa, mediante convenzioni alle quali, però, dovranno aderire tutti gli interessati. Per garantire che la successiva attività di esecuzione risulti concretamente conforme ai chiarimenti dettati con la presente pronuncia, prima di procedere all’approvazione della variante di Piano attualmente in itinere il Comune dovrà - con apposito atto amministrativo da sottoporre alle controparti prima della sua approvazione, a fini di pieno contraddittorio- stilare un elenco puntuale e dettagliato delle opere rientranti nelle diverse categorie sopra citate (conformi, formalmente difformi, mancanti o sostanzialmente difformi), applicando, a tal fine, i criteri generali e i chiarimenti sopra descritti e motivando adeguatamente ciascuna delle relative valutazioni, anche alla luce delle eventuali osservazioni formulate dalle parti interessate”.
Su tali presupposti, il Collegio ha ribadito l’obbligo del Comune di dare esecuzione al giudicato nei termini precisati, fissando un nuovo termine per i relativi adempimenti e rinviando il prosieguo della trattazione alla pubblica udienza del 24 marzo 2022.
Con motivi aggiunti notificati in data 29 ottobre 2021, LO AL della Punta Sardegna S.r.l., nell’insistere sull’accoglimento delle domande già proposte, ha chiesto dichiararsi la nullità della sopravvenuta deliberazione del 9 agosto 2021, n. 88, con cui la Giunta comunale di Palau aveva inteso elaborare un “quadro ricognitivo” della situazione relativa agli standard previsti nella Lottizzazione Punta Sardegna, nonché invitato gli uffici a operare una rettifica della nota di trascrizione relativa alla convenzione urbanistica a suo tempo stipulata dalle parti, sul presupposto di fondo che gran parte delle aree oggetto di standard fossero già passate alla mano pubblica per effetto di quell’originaria convenzione.
Con motivi aggiunti notificati in data 29 ottobre 2021 il Consorzio Urbanistico dei Proprietari di Punta Sardegna e TO PH ha chiesto, a sua volta, dichiararsi la nullità della dianzi descritta deliberazione della Giunta comunale di Palau.
Con motivi aggiunti notificati in data 16 marzo 2022 il medesimo Consorzio, nell’insistere sulle domande già proposte, ha chiesto dichiararsi la nullità della sopravvenuta deliberazione del Consiglio Comunale di Palau 18 gennaio 2022, n. 1, avente a oggetto l’approvazione di una nuova variante della Lottizzazione Punta Sardegna.
Con ordinanza di questa Sezione 31 maggio 2023, n. 386, su richiesta delle difese delle altre parti ed anche ai fini di una possibile definizione in via conciliativa della controversia, è stato disposto il deposito, da parte del Consorzio Urbanistico dei Proprietari di Punta Sardegna e TO PH, della seguente documentazione: “ 1) elenco dei singoli contatori/contratti/anagrafiche degli utenti relativi alla fornitura idrica/fognaria sia generale che dei singoli immobili del comprensorio di Punta Sardegna - TO Rafael; 2) elenco delle utenze elettriche/contratti/anagrafiche degli utenti relativi alle opere di urbanizzazione; 3) lettura aggiornata dei contatori dell'acqua e dell'energia elettrica; 4) ricevute di pagamento di tutte le utenze di acqua, fognatura e energia elettrica e la situazione contabile relativa alle singole utenze; 5) documenti e dati tecnici relativi agli impianti in questione; 6) ogni altro documento e/o dato e/o informazione e/o strumento inerente alla gestione delle opere di urbanizzazione da trasferire al Comune di Palau” , con rinvio all’udienza pubblica del 21 settembre 2023.
In data 21 luglio 2023 la difesa del Consorzio ha versato in atti la documentazione richiesta.
Da quel momento in poi ha preso avvio una fase di confronto tra le parti per una possibile soluzione della controversia in via conciliativa, in vista della quale la trattazione della causa è stata rinviata, da ultimo, alla pubblica udienza del 12 giugno 2024.
In vista di tale udienza, con nota del 29 gennaio 2024 i difensori della ricorrente hanno sollecitato la comunicazione, da parte del Comune, del nominativo del Notaio individuato dal Comune per la stipula del rogito di trasferimento elle infrastrutture e degli standard di lottizzazione alla mano pubblica , “in modo che la nostra cliente…possa prendere direttamente contatto con lui” , così da fare “per quanto di sua competenza - ciò che sarà necessario”.
Con nota del 30 gennaio 2024 il Comune di Palau ha comunicato alla ricorrente che “la maggior parte delle particelle concorrenti alla cessione, risultano ancora non definite, non consentendo così il regolare trasferimento delle stesse” e che “al fine di consentire all'Amministrazione comunale, in tempi celeri ed utili, di organizzare e procedere alla stipula notarile tra le parti dell'atto di acquisto di tutti i beni previsti nella lottizzazione (terreni, infrastrutture, ecc.) e alla loro presa in carico, con le connesse operazioni volte a ricomprendere i terreni su cui insistono le infrastrutture da acquisire”, chiedendo che LO AL “predisponga in tempi brevi: a) una verifica congiunta delle particelle oggetto di cessione, per stabilire in contradditorio i confini mancanti al fine di delimitare le proprietà da cedere; b) procedere al posizionamento degli appositi segni o lapidei (picchetti definitivi) per stabilire i vertici di confine tra le due proprietà; procedere al deposito del nuovo elaborato catastale per consentire la regolare indicazione in atto” .
Con nota dell’1 marzo 2024 LO AL, tramite i propri difensori, ha comunicato al Comune di avere individuato il tecnico da incaricare e di essere “pronta a concordare la data del sopralluogo tecnico per la verifica in argomento” .
Con deliberazione 29 marzo 2024, n. 40, la Giunta comunale ha conferito un “incarico tecnico- professionale per il servizio di rilievo topografico propedeutico allo studio per la sovrapposizione delle strade esistenti sul piano di lottizzazione di Punta Sardegna” .
Con nota del 22 marzo 2024 i difensori di parte ricorrente, nel sollecitare nuovamente la presa in carico delle opere di urbanizzazione, hanno trasmesso al Comune una planimetria e una tabella riepilogativa delle aree interessate.
In data 11 giugno 2024 la difesa comunale ha versato in atti copia della nota con cui il notaio incaricato dal Comune aveva, nel frattempo, evidenziato che “Già da una sommaria istruttoria dei documenti condivisi sia via mail che nei colloqui che già abbiamo avuto presso il mio studio, posso confermare che tutte le criticità evidenziate nella relazione tecnica del Geom. CO OL devono essere necessariamente risolte prima della stipula in quanto costituiscono cause ostative al perfezionamento del rogito. Al fine di poter anche solo stilare un preventivo di spesa, ho necessità dei seguenti documenti/informazioni: - dati catastali dei beni oggetto dell'atto (all'esito dei frazionamenti e delle riqualificazioni catastali di cui alla citata relazione tecnica) - copia dei documenti di identità e del codice fiscale dei comparenti (per gli enti occorreranno quelli dei relativi legali rappresentanti con le relative delibere autorizzative) - per le sole persone fisiche sapere lo stato civile di ciascuno e, se coniugati, il regime patrimoniale; - titolo di provenienza (vecchio rogito ed eventuali successive dichiarazioni di successione, se testamentarie occorre anche copia del testamento, e certificato di morte); - certificato di destinazione urbanistica. Alla ricezione della documentazione sarà mia premura formulare un preventivo di spesa da sottoporvi per l'accettazione ed il versamento del debito fondo spese”.
Con ordinanza 24 giugno 2024, n. 490, il Collegio, considerato il perdurante stato di incertezza sulle modalità di esecuzione del giudicato, soprattutto in relazione allo stato di fatto di alcune infrastrutture e alla rilevata necessità di eseguire preventivi frazionamenti catastali delle aree in cessione, ha formulato ulteriori chiarimenti a ciò propedeutici -anche per verificare se e in che termini si rendesse necessaria la nomina di un consulente tecnico d’ufficio- nei seguenti termini: “Si osserva, in primo luogo, che le opere di urbanizzazione già suscettibili di acquisizione devono ora essere prese in carico senza indugio dal Comune. Non esiste, infatti, alcuna ragione giuridica che giustifichi ulteriori ritardi, a distanza di decenni, non certamente l’adombrato intento di stipulare un unico contratto di cessione. Si ribadisce, dunque, che le opere allo stato già ora suscettibili di acquisizione dovranno essere immediatamente oggetto di un atto acquisitivo, così da adeguare la situazione di fatto al quadro legale e scongiurare possibili responsabilità penali ed erariali dei funzionari competenti. Quanto, poi, al trasferimento delle aree, sulle quali il Comune ha evidenziato le difficoltà di esatta individuazione sopra descritte, si evidenzia quanto segue. Innanzitutto va detto che il compito di elaborare un quadro riassuntivo dettagliato della situazione materiale e giuridica delle aree da cedere compete al Comune, in quanto soggetto pubblico incaricato della presa in carico delle opere di urbanizzazione e in possesso dei poteri necessari a risolvere eventuali criticità che dovessero frapporsi a tale doveroso adempimento. Non a caso nella precedente ordinanza di chiarimenti già era stato evidenziato che “prima di procedere all’approvazione della variante di Piano attualmente in itinere il Comune dovrà -con apposito atto amministrativo da sottoporre alle controparti prima della sua approvazione, a fini di pieno contraddittorio- stilare un elenco puntuale e dettagliato delle opere rientranti nelle diverse categorie sopra citate (conformi, formalmente difformi, mancanti o sostanzialmente difformi), applicando, a tal fine, i criteri generali e i chiarimenti sopra descritti e motivando adeguatamente ciascuna delle relative valutazioni, anche alla luce delle eventuali osservazioni formulate dalle parti interessate”. Si ribadisce, al riguardo, che eventuali difformità di fatto sulle aree da cedere rispetto a quanto emerge dalla convenzione di lottizzazione (e dalla sua variante) dovranno essere risolte dallo stesso Comune, attraverso, ma solo se strettamente necessario, una nuova variante di lottizzazione, senza dimenticare quanto già si era osservato nella precedente ordinanza di chiarimenti riguardo al fatto che “è da considerarsi tendenzialmente irrilevante persino l’eventuale difformità tra il luogo di materiale collocazione dell’opera e quanto previsto dal titolo edilizio e/o dal titolo paesaggistico, dovendo, a quel punto, il Comune risolvere la situazione, quanto al profilo edilizio, rilasciando i necessari titoli edilizi in sanatoria (se del caso, previa variante di piano) e, quanto al profilo paesaggistico, considerando non ostative difformità dal titolo che riguardino opere interrate e/o non volumetriche e/o realizzate con spostamenti del manufatto e/o con caratteristiche oggettivamente irrilevanti rispetto alla tutela dei beni paesaggistici protetti dal vincolo; in altre parole sarà necessario, da parte del Comune, evitare, in sede interpretativa e operativa, posizioni formalistiche, utilizzando un approccio volto all’individuazione di soluzioni praticabili in tempi accettabili e senza inutile dispendio di risorse economiche, sia pubbliche che private, imponendo modifiche ai manufatti realizzati solo ove concretamente e realmente necessario alla tutela dei beni giuridici protetti dalla normativa tecnica, paesaggistica ed edilizia”. Pertanto laddove emergessero difformità di minima portata, inevitabili dopo svariati decenni, le stesse non dovranno e non potranno essere considerate in alcun modo ostative. Si precisa, inoltre, che, come già evidenziato da questo Tribunale in relazione a controversie analoghe, laddove una o più infrastrutture da acquisire dovesse oggi insistere materialmente su terreni di proprietà di soggetti privati che non si siano già giuridicamente impegnati alla cessione delle opere e relative aree al Comune (si vedano, al riguardo, gli impegni assunti nelle convenzioni di lottizzazione ovvero in qualunque altro atto di impegno giuridicamente rilevante), il Comune stesso dovrà ora richiedere tale assenso al proprietario interessato e, in caso di risposta negativa, informarlo dell’intervenuta costituzione sul terreno di sua proprietà, per via di usucapione, di una servitù pubblica di acquedotto in favore del Comune, la quale consentirà a quest’ultimo, se e quando necessario, di farvi ingresso per effettuare la manutenzione delle infrastrutture. Tale usucapione sarà da ritenersi esclusa nei soli casi in cui sulla parte di terreno interessata dalla presenza delle opere il proprietario abbia posto in essere iniziative tali da interrompere il possesso pubblico ad usucapionem (ad esempio, realizzando un volume sulla parte di sedime ospitante le sottostanti infrastrutture idriche o fognarie), ove allora il Comune non potrà che esercitare i propri generali poteri ablatori per acquisire la proprietà (o la servitù) dell’area ovvero, in alternativa, spostare materialmente l’infrastruttura all’esterno della proprietà privata. Stessa soluzione dovrà essere adottata nell’ipotesi in cui un’opera di urbanizzazione ricada addirittura al di fuori del perimetro della lottizzazione. Quanto, poi, all’adombrata necessità di effettuare frazionamenti catastali di alcune delle aree su cui insistono opere di urbanizzazione, si osserva quanto segue. Sul piano materiale la pratica di frazionamento può essere effettuata indifferentemente da ciascuna delle parti interessate, una volta che le stesse abbiano individuato concordemente le aree da frazionare e le porzioni oggetto di futura cessione alla luce delle previsioni della lottizzazione. È, comunque, preferibile che sia il Comune a curare la pratica di frazionamento, ottenute, ove necessario, le relative deleghe da parte dei proprietari interessati. Tale pratica dovrà essere effettuata dal Comune sulla scorta di una preliminare ricognizione delle aree necessitanti di tale adempimento e tale adempimento preliminare sarà ugualmente svolto dallo stesso Comune, il quale dovrà, prima di tutto, verificare se via sia o meno la disponibilità del proprietario dell’area stessa (sia esso LO AL ovvero un terzo soggetto) a cederla per intero, disponibilità che escluderebbe la necessità del frazionamento. Laddove tale consenso non dovesse pervenire, il Comune informerà il proprietario della necessità di procedere al frazionamento e si farà rilasciare la relativa delega. Laddove lo stesso proprietario non dovesse provvedervi il Comune eserciterà i propri autoritativi per risolvere la problematica. Svolti questi preliminari chiarimenti si passa a formulare le richieste istruttorie cui gli stessi erano preordinati. Il Collegio, al fine di valutare l’opportunità e il contenuto dell’incarico da affidare a un professionista esterno, nonché la necessità di effettuare comunicazioni alle autorità inquirenti competenti all’accertamento di eventuali responsabilità omissive penali o erariali, ritiene opportuno disporre il deposito, a firma del Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Palau o suo delegato o sostituto, di una dettagliata relazione, corredata della documentazione di riferimento (con richiami numerici alla stessa nel corpo del testo), in cui risulti specificato quanto segue: - quali opere di urbanizzazione siano state allo stato attuale acquisite dal Comune e, in caso negativo, le eventuali ragioni per le quali non sono state ancora acquisite (ragioni tra le quali, come detto, non rientra l’opportunità di stipulare un atto unico e onnicomprensivo di acquisizione, essendo doverosa per il Comune l’acquisizione immediata delle infrastrutture già disponibili, a meno che ciò sia impossibile trattandosi di beni oggettivamente e motivatamente indivisibili); - quali aree da acquisire siano intestate a soggetti privati che non si erano formalmente impegnati alla cessione delle opere e relative aree al Comune, specificando se detti soggetti abbiano ora manifestato il proprio consenso alla cessione del loro terreno alla mano pubblica ovvero, laddove tale consenso difetti, indicando quali altri iniziative il Comune abbia assunto (dichiarazione di usucapione di servitù, esercizio dei propri poteri ablatori, variante della lottizzazione e spostamento delle infrastrutture: vedi supra) per risolvere le conseguenti problematiche; - quali aree da acquisire necessitino di previo frazionamento e in che termini, con l’indicazione delle relative comunicazioni operate, al riguardo, nei confronti del soggetto che, in quanto proprietario, dovrà materialmente curare la pratica di frazionamento (vedi supra); - ogni altro elemento ostativo alla presa in carico delle opere di urbanizzazione o comunque utile alla corretta ed esaustiva formulazione dell’eventuale incarico da conferire a un consulente tecnico d’ufficio. La relazione sopra descritta, corredata della relativa documentazione, dovrà pervenire alla Segreteria di questo Tribunale entro e non oltre la data del 30 novembre 2024. Il Collegio ritiene comunque, opportuno evidenziare che l’eventuale nomina del professionista esterno, vista la complessità dell’incarico che dovrebbe essergli affidato, sarebbe sicuramente molto onerosa e che i costi della relativa parcella sarebbero da porre a carico della parte che dovesse risultare inadempiente ai propri obblighi sostanziali e processuali. Inoltre il protrarsi di condotte omissive o sostanzialmente elusive del giudicato della parte pubblica determinerebbe l’insorgere di possibili responsabilità erariali e penali dei funzionari comunali competenti sulla vicenda ora in esame, rendendo necessario darne comunicazione alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Procura della Repubblica per le eventuali iniziative di competenza. Le parti private del presente giudizio – peraltro – dovranno assicurare piena collaborazione agli uffici comunali ai fini dell’adempimento di quanto richiesto, fornendo le informazioni e i documenti che venissero loro richiesti, sempre che, ovviamente, ne abbiano il possesso” .
Per il prosieguo della trattazione è stata fissata la pubblica udienza del 16 aprile 2025.
Con nota del Responsabile del proprio Settore Urbanistica, depositata in giudizio l’11 novembre 2024, il Comune di Palau ha inteso ottemperare alla sopra descritta ordinanza del Collegio, evidenziando quanto segue: “In relazione alle disposizioni di cui all’ordinanza in oggetto si specifica, preliminarmente, che questo Ente ha svolto tutte le attività propedeutiche alla presa in carico delle infrastrutture del piano di Lottizzazione di Punta Sardegna e che la stipula degli atti pubblici avverrà a cura del Segretario comunale, in servizio presso l’ente dal mese di settembre 2024. Al fine di dare attuazione alle previsioni dell’ordinanza in oggetto sono stati avviati i contatti con i soggetti coinvolti ed in particolare: ✓ Con la Soc. LO AL, in qualità di lottizzante per definire le modalità per l’immediata presa in carico delle infrastrutture, con un incontro presso i nostri uffici in data 15 ottobre 2024 e con le seguenti comunicazioni: I. Nota Comune in data 26.09.2024 (allegato 1); II. Nota LO AL in data 08.10.2024 (allegato 2); III. Nota Comune in data 18.10.2024 (allegato 3); IV. Nota LO AL in data 23.10.2024 (allegato 4) V. Nota Comune in data 24.10.2024 (allegato 5); VI. Nota LO AL in data 29.10.2024 (allegato 6). Con il lavoro svolto sono stati raggiunti i seguenti obbiettivi: a) Individuazione degli standard, strade e parcheggi di lottizzazione come risulta dalla Planimetria generale delle cessioni (allegato 7) e dalla Tabella riepilogativa cessioni (allegato8); b) Avvio dei frazionamenti delle aree oggetto di cessione da parte di LO AL per quanto concerne standard, parcheggi e strade; c) Richiesta a soggetti diversi della cessione delle aree standard secondo gli obblighi di convenzione (allegato 9); d) Incarico ad un tecnico esterno, giusta determina n. 37-2024 con convenzione di affidamento (allegati 10 e 11), per la presentazione delle istanze catastali con le quali si richiede l'attribuzione dei numeri mappale alle particelle strade (allegato 12); e) Individuazione lotti, con relativi dati catastali e proprietà, interessati dal passaggio delle condotte, come da elaborato di riepilogo (allegato 13); f) Acquisizione atti di compravendita dei lotti interessati dal passaggio delle condotte con indicazione della relativa servitù, forniti da parte di LO AL (allegato 14); g) Comunicazione a tutti i proprietari interessati della presenza su aree di proprietà della servitù di condotta idrica e fognaria (allegato 15); h) Richiesta ad LO AL della definizione della servitù pubblica di condotta per consentire la successiva acquisizione delle infrastrutture idriche e fognarie (allegato 16); ✓ Con AS, Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, e con OA SPA, per definire il passaggio delle condotte idriche e fognarie nel servizio idrico integrato. Per quanto concerne OA SPA occorre precisare quanto segue: I. a seguito delle diverse interlocuzioni e sopralluoghi, in data 10.07.2023 con nota Prot. 106631 (allegato 17) è stato trasmesso lo stato di consistenza delle infrastrutture del comparto (Allegato 18) con il Piano degli interventi (allegato 19), con la richiesta ad AS delle fonti di finanziamento. II. con nota del 29 gennaio 2024 (allegato 20) questo Comune chiedeva ad OA Spa un riscontro a seguito degli incontri e sopralluoghi eseguiti nel periodo luglio - dicembre 2023; III. con nota del 08.02.2024 prot. 21262 (allegato 21) OA SPA dava riscontro ad AS ed al Comune di Palau confermando il piano degli interventi e la richiesta di conoscere le fonti di finanziamento, prima di notificare i tempi per la progettazione ed esecuzione degli interventi; IV. il comune di Palau con nota del 20.06.2024 (allegato 22) chiedeva ad OA SPA la presa in carico delle reti idriche e fognarie del comparto Punta Sardegna nello stato in cui si trovano; V. sempre il comune di Palau con nota del 26.09.2024 (allegato 23) chiedeva ad OA SPA ed AS la definizione dei termini e delle modalità per la consegna delle infrastrutture; VI. A seguito di detta corrispondenza AS con nota del 30.09.2024 (allegato 24) invita le parti a procedere con urgenza con le attività di competenza per la completa attuazione del procedimento; VII. sempre AS con nota del 29.10.2024 (allegato 25) convocava un incontro, per la giornata del 5 novembre 2024, con il comune di Palau ed OA SPA per discute della presa in carico delle infrastrutture del comparto Punta Sardegna. VIII. A seguito di detto incontro OA SPA con nota del 25.11.2024 prot. 185201 (allegato 26) ha trasmesso il Piano degli interventi (allegato 27), rivisto secondo gli accordi intercorsi fra le parti, dove si distinguono le opere di adeguamento, da eseguire a breve termine subito dopo il trasferimento di gestione, da quelle di efficientamento da eseguirsi in un lasso di tempo superiore. IX. AS ha dato riscontro ad OA, con nota in data 27 novembre 2024 (allegato 28), condividendo il piano degli interventi e precisando che gli uffici daranno corso alla stesura dell’atto di trasferimento. Le attività svolte consentono quindi al Comune di Palau di procedere: 1. con l’acquisizione delle infrastrutture già disponibili, relative a strade e illuminazione pubblica, nel mese di gennaio 2025 a seguito della definizione delle pratiche catastali in corso, per l'attribuzione dei numeri mappale alle particelle strade, e sottoscrizione del relativo atto con la Società LO AL della Punta Sardegna SRL. 2. con la sottoscrizione, entro il mese di gennaio 2025, con AS e OA SPA dell’atto di trasferimento delle infrastrutture idro-potabili e fognarie al servizio della lottizzazione Punta Sardegna con la definizione delle attività da seguire nella fase di acquisizione che precede la fase di gestione delle infrastrutture; 3. Con l’acquisizione delle ulteriori aree standard e di strade e parcheggi oggetto di completamento, come da deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 18/01/2022 (allegato 29), non appena approvati i relativi frazionamenti, risultano in corso di definizione da parte della Società LO AL della Punta Sardegna SRL, e comunque entro il mese di marzo 2025” .
Con nota dell’1 febbraio 2025, corredata dalla documentazione di riferimento, il medesimo Ufficio comunale ha ulteriormente comunicato che: “In esecuzione di quanto disposto con l’ordinanza numero 490/2024, ed a seguito della nostra nota prot. 22230 del 29.11.2024, si trasmette in allegato la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.01.2025 con i relativi allegati. Per quanto concerne lo stato di attuazione della presa in carico delle opere di urbanizzazione dei Piano di Lottizzazione Punta Sardegna si comunica quanto: ➢ L’atto pubblico per la presa in carico delle opere di urbanizzazione, come da bozza allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 14/2025, non può essere sottoscritto con la Società LO AL della Punta Sardegna SRL, prima dell’udienza del 5 febbraio 2025, in quanto si trovano in corso di approvazione presso l’Agenzia delle Entrate ufficio Provinciale di Sassari le ultime pratiche per la definizione catastale delle particelle riferite alle strade e parcheggi esistenti. Il ritardo nella definizione di questo adempimento è dovuto unicamente alla consegna, al tecnico incaricato, di un estratto digitale non coerente da parte dell’ufficio del catasto di Sassari. ➢ Con nota in data 28.01.2025, allegata alla presente, AS ha avviato la procedura di sottoscrizione dell’atto di trasferimento della gestione delle infrastrutture in argomento al gestore del Servizio idrico integrato Abbanoa S.p.A. Al termine della procedura, l’AS provvederà all’invio della copia del suddetto atto repertoriato e sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti firmatari. Ad oggi OA SPA, prima firmataria dell’atto, attende l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione prima di procedere in merito” .
Con nota depositata l’11 aprile 2025, munita del corredo documentale di riferimento, lo stesso Ufficio comunale ha, altresì, osservato che: “In esecuzione di quanto disposto con l’ordinanza numero 490/2024, ed a seguito della nostra nota prot. 22230 del 29.11.2024, si trasmettono in allegato: - l’atto pubblico Repertorio 1241, Protocollo n. 7814/2025 siglato in data 08.04.2025, in attuazione della sentenza del TAR Sardegna 187/2010, relativo alla presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria, con cessione gratuita da parte della Società LO AL della Punta Sardegna s.r.l. al Comune di Palau delle aree di pertinenza e servitù di condotta nel Piano di Lottizzazione Punta Sardegna, sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti firmatari; - l’atto di trasferimento Rep. 33, siglato in data 13.03.2025, della gestione del servizio idrico integrato in Località Punta Sardegna al gestore Abbanoa s.p.a, repertoriato e sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti firmatari, con relativi allegati” .
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2025, su richiesta concorde di tutte le parti, la trattazione della causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 12 novembre 2025, per consentire il completamento degli adempimenti auspicabilmente prodromici alla definizione del trasferimento delle infrastrutture e degli standard di lottizzazione alla mano pubblica.
È seguito il deposito di memorie con cui sia la Società ricorrente che l’interveniente Consorzio, sul presupposto che l’invocata cessione delle infrastrutture e degli standard di lottizzazione non era stata ancora realizzata, hanno chiesto procedersi alla nomina di un commissario ad acta .
Con nota depositata il 27 ottobre 2025 il Responsabile del Settore urbanistica del Comune di Palau ha trasmesso “in allegato l’atto pubblico Repertorio 1246 siglato in data 14.10.2025, in attuazione della sentenza del TAR Sardegna 187/2010, relativo alla presa in carico delle aree standard di lottizzazione, delle strade e parcheggi da completare e delle strade già gravate da servitù di uso pubblico, con cessione gratuita da parte della Società LO AL della Punta Sardegna s.r.l. al Comune di Palau, sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti firmatari”.
Su tale ultimo presupposto, alla pubblica udienza del 12 novembre 2025 la difesa di parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuta definizione del processo di trasferimento delle opere e degli standard alla mano pubblica, chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulle domande aventi a oggetto l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 187/2010, con la sola eccezione del sistema di adduzione delle acque risultanti dal processo di depurazione, sul quale ha insistito per la condanna del Comune di Palau alla presa in carico.
Inoltre la Società ricorrente ha insistito per la condanna dello stesso Comune a corrisponderle una somma pari al danno subito per il ritardo nell’esecuzione del predetto giudicato.
In termini analoghi ha concluso la difesa del Consorzio Urbanistico dei Proprietari di Punta Sardegna e TO PH, insistendo, altresì, sulla domanda di condanna del Comune alla rifusione del danno che gli avrebbe autonomamente provocato con la propria condotta inadempiente, nonché producendo copiosa documentazione (fatture, estratti contabili e così via) per dimostrare e quantificare il danno stesso.
La difesa comunale ha eccepito l’infondatezza, per difetto di prova, delle pretese risarcitorie avanzate della Società ricorrente, nonché l’inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dal Consorzio perché lo stesso, nella sua veste di interveniente ad adiuvandum , non potrebbe proporre domande autonome da quella del ricorrente principale, chiedendo, altresì, la condanna del Consorzio stesso dovrebbe essere condannato ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 96 c.p.c., vista la ritenuta temerarietà della relativa richiesta processuale.
Quanto, infine, alla domanda di presa in carico del sistema di adduzione delle acque depurate, la difesa comunale ne ha eccepito l’infondatezza, evidenziando che tale specifica infrastruttura non era indicata negli allegati tecnici alla convenzione di lottizzazione, per cui essa non rientrerebbe tra le opere di urbanizzazione che il Comune si era impegnato ad acquisire.
All’esito della discussione la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
Salvo quanto sarà di seguito precisato, deve, in primo luogo, dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulle domande di esecuzione del giudicato formulate dalla Società ricorrente e dal Consorzio interveniente, emergendo dalla lettura degli atti di causa -in particolare, dei rogiti notarili intervenuti tra LO AL della Punta Sardegna S.r.l. e il Comune di Palau in data 8 aprile 2025 e in data 14 novembre 2025, nonché dagli atti presupposti e conseguenti a dette convenzioni- che il complicato processo di cessione alla mano pubblica delle infrastrutture e degli standard di lottizzazione è stato finalmente ultimato, con la conseguente attuazione del regime normativo che caratterizza tali beni e la piena soddisfazione delle pretese formulate dalle parti private del presente giudizio. Ciò trova, altresì, conferma nelle conformi dichiarazioni rese dalle difese delle stesse alla pubblica udienza del 12 novembre 2025, le quali hanno confermato l’intervenuta cessione della proprietà dei beni sopra descritti al Comune di Palau e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in parte qua .
Restano da esaminare nel merito alcuni profili specifici del petitum proposto dalla Società ricorrente e dall’interveniente Consorzio.
Prima di tutto viene in rilievo la richiesta, ribadita dalla difesa di parte ricorrente e da quella del Consorzio, di condanna del Comune di Palau a prendere in carico il sistema di adduzione delle acque risultanti dal processo di depurazione, unica infrastruttura che lo stesso Comune non ha accettato di acquisire.
Tale domanda è ritenuta fondata dal Collegio, sulla scorta delle considerazioni e precisazioni che seguono.
Deve doverosamente premettersi che la progettazione allegata all’originaria convenzione di lottizzazione, in effetti, non richiamava espressamente la realizzazione del sistema di raccolta e adduzione delle acque attualmente presente in lottizzazione, limitandosi a un generico riferimento alla realizzazione di tale sistema, senza indicarne le caratteristiche e, tanto meno, descriverne il tracciato e la rete di sviluppo.
Ciò, tuttavia, non è sufficiente a smentire la fondatezza della domanda di presa in carico presentata dalla Società ricorrente.
Occorre partire dall’assunto, corrispondente a fatto notorio, che la realizzazione di un adeguato sistema di adduzione e smaltimento delle acque depurate è presupposto indispensabile affinché qualunque depuratore possa concretamente funzionare. Quest’ultimo, infatti, produce, per definizione, acque “di risulta” -le quali possono essere depurate in differente misura, a seconda delle caratteristiche dell’impianto, ma certamente esistono- ragion per cui il progetto di un depuratore non può mai prescindere dall’individuazione delle modalità di adduzione e utilizzo (riuso o smaltimento, a seconda dei casi) delle suddette acque, tanto più laddove si tratti di un impianto, come quello ora in esame, di rilevanti dimensioni e perciò capace di produrre acque depurate in quantità tali -circostanza di fatto, questa, pacifica in causa- che le stesse sono ordinariamente utilizzate per innaffiare i (rilevanti) spazi destinati a verde all’interno della Lottizzazione Punta Sardegna .
Orbene tale inscindibilità, tecnica e funzionale, del depuratore in senso stretto dal sistema di gestione delle sue “acque di risulta” porta necessariamente a concludere che quest’ultimo è da considerarsi, a tutti gli effetti, “parte del primo”, ragion per cui la sua mancata previsione negli elaborati tecnici di lottizzazione -dovuta probabilmente a una mera omissione intervenuta in fase di progettazione, avallata, peraltro, dallo stesso Comune di Palau, che ha deciso di sottoscrivere comunque la convenzione- impone allo stesso Comune, in quanto è tenuto a prendere in carico il depuratore nel suo complesso, di considerarvi ricompreso (anche) il sistema di raccolta e adduzione delle acque depurate, quale parte necessaria e inscindibile dell’impianto. Del resto è evidente, sotto il profilo squisitamente pratico-operativo, che sarebbe del tutto illogico attribuire la gestione e manutenzione dei due apparati a soggetti diversi, considerate le inevitabili interferenze fisiche, meccaniche e funzionali esistenti tra i due sistemi.
Può, dunque, trovare applicazione alla fattispecie in esame il fondamentale principio di buona fede, caratterizzante qualunque rapporto obbligatorio in tutte le fasi della sua esistenza, il quale, per un verso, impone al Comune (debitore della prestazione di presa in carico del depuratore) di ricomprendervi (anche) il sistema di raccolta e adduzione delle acque depurate, in quanto parte integrante del depuratore stesso e, per altro verso, impone alla Società ZZ (creditrice della prestazione di presa in carico) di porre in essere ogni iniziativa necessaria a rendere possibile detta presa in carico, in particolare fornendo preliminarmente al Comune, come pare necessario non essendo stato prodotto agli atti alcun documento in proposito, uno schema ricostruttivo delle caratteristiche tecniche e del tracciato caratterizzanti il sistema di raccolta e adduzione delle acque depurate (si veda, sulla relativa problematica di carattere generale, ex multis , Cassazione civile, Sez. II, 10 gennaio 2025, n. 656, “ I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto” ).
Per concludere sul punto, dunque, all’esito della presente pronuncia le parti del giudizio dovranno avviare un confronto propedeutico alla presa in carico, da parte del Comune, del sistema di raccolta e adduzione delle acque depurate, con LO AL della Punta Sardegna S.r.l. e il Consorzio Urbanistico dei Proprietari di Punta Sardegna e TO PH che dovranno fornire alla parte pubblica ogni elemento, materiale o documentale, utile alla corretta ricostruzione delle caratteristiche dell’impianto, mentre il Comune, una volta acquisiti tali elementi, dovrà procedere all’acquisizione dell’impianto stesso.
Ciò posto si passa all’esame delle domande risarcitorie.
Cominciando da quella proposta dal Consorzio, assume preliminarmente rilievo quanto stabilito dall’art. 28, comma 2, del codice del processo amministrativo, a mente del quale “Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova”.
Orbene da tale disposto normativo deriva che nel processo amministrativo l’interveniente non può avanzare nuove e autonome domande che era legittimato a proporre con ricorso autonomo, essendo il meccanismo processuale dell’intervento riservato a colui che agisca a tutela di una posizione giuridica dipendente da quella delle parti principali, ovvero, nelle controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del G.A., a colui che intenda proporre domande riconvenzionali (si veda, ex multis e da ultimo, T.A.R. OL, Sez. III, 16 novembre 2023, n. 6295).
Orbene nel caso ora in esame il Consorzio Urbanistico dei Proprietari di Punta Sardegna e TO PH è intervenuto nel giudizio già instaurato da LO AL della Punta Sardegna S.r.l. -oltre che per aderire alla domanda di presa in carico delle opere di urbanizzazione dalla stessa proposta, anche- per esperire una domanda risarcitoria autonoma, avente a oggetto la condanna del Comune di Palau a rimborsargli il danno legato ai costi (asseritamente) sostenuti per la gestione e manutenzione di infrastrutture che il Comune stesso avrebbe dovuto acquisire e gestire decenni prima. In tal modo il Consorzio ha inammissibilmente formulato, con il meccanismo dell’intervento ad adiuvandum, una domanda diversa e autonoma da quella proposta dalla parte ricorrente, con la conseguente inammissibilità del relativo petitum (si veda, sul punto , ex multis, T.A.R. Sardegna, Sez. I, 19 settembre 2018, n. 786, secondo cui “nel processo amministrativo l’interventore ad adiuvandum non è legittimato ad ampliare il thema decidendum fissato dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, ma può solo meglio illustrarne le ragioni” ; conforme Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2019, n. 2813 e 26 gennaio 2018, n. 557, nonché Sez. IV, 16 dicembre 2016, n. 5340 e 29 febbraio 2016, n. 853).
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno proposta dalla Società ricorrente, essa è infondata.
Si osserva, in primo luogo, che detta domanda è stata formulata in termini sostanzialmente generici, evocando un danno non ben identificato e senza fornire alcun concreto elemento di prova dello stesso.
Nelle memorie sviluppate in corso di causa parte ricorrente ha, invero, tentato di ricollegare la prova del danno di cui chiede ristoro alla documentazione prodotta in giudizio dall’interveniente Consorzio, ma quand’anche si volesse considerare ammissibile una simile operazione difensiva -il che è contestato dalla difesa comunale ed è oggettivamente dubbio, soprattutto alla luce del fatto che quella documentazione è stata versata in atti dal Consorzio a sostegno della propria (autonoma) domanda risarcitoria, come si è visto inammissibile in quanto proposta nella forma dell’intervento ad adiuvandum - è dirimente osservare che rimangono, comunque, indimostrati altri presupposti indispensabili ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, vale a dire il nesso di causalità tra la condotta del Comune di Palau, il danno subito dalla ricorrente e la qualificazione in termini di colpa del comportamento tenuto da quest’ultimo.
Se è vero, infatti, per un verso, come lamenta il Consorzio, che il Comune, quanto meno sino alle fasi finali del presente giudizio, non ha dato esecuzione alla sentenza n. 187/2010 con cui questa Sezione l’aveva condannato a prendere in carico le opere di urbanizzazione e gli standard della Lottizzazione Punta Sardegna, è altrettanto vero che quel giudicato non era obiettivamente di facile attuazione, tanto che essa è potuta realizzarsi solo a valle di ripetute ordinanze di chiarimenti adottate dal Collegio su richiesta delle parti dell’odierno giudizio (vedi supra ).
Non si vede, allora, come in una situazione oggettivamente così complicata, possano considerarsi adeguatamente dimostrati, come è onere per la parte proponente la domanda risarcitoria, il nesso di causalità tra la condotta inadempiente e il danno patito dalla ricorrente, nonché la qualificazione in termini colposi della condotta tenuta dal soggetto pubblico, considerato che la tempestiva esecuzione del giudicato ha trovato ostacolo in fattori oggettivi (almeno in parte) estranei alla sfera di controllo comunale, quali, senza pretesa di esaustività:
- l’entità particolarmente ingente delle infrastrutture e aree da trasferire (solo queste ultime pari a circa 217.000 mq.);
- la preliminare necessità, emersa per tabulas nel corso del presente giudizio, di plurime operazioni di frazionamento catastale dei terreni oggetto della domanda di cessione;
- il fatto che la ricorrente aveva inizialmente richiesto al Comune la presa in carico (anche) di aree oggettivamente esorbitanti rispetto all’entità delle volumetrie residenziali concretamente realizzate nella Lottizzazione (si veda, sul punto, la nota della ricorrente in data 13 ottobre 2025: doc. 132 prodotto dalla difesa comunale), il che ha ulteriormente complicato la ricostruzione complessiva della vicenda;
- l’acclarata (parziale) difformità degli impianti realizzati dalla Società lottizzante, come dimostrano le conclusioni cui era giunto il Consulente tecnico nominato dal Tribunale durante la fase processuale di cognizione (vedi doc. 23 di parte ricorrente e la motivazione della conseguente sentenza n. 187/2010, oggetto del presente giudizio di esecuzione);
- la ritrosia dimostrata, almeno in prima battuta, dal Consorzio Urbanistico dei Proprietari di Punta Sardegna e TO PH a consegnare la documentazione contabile relativa ai costi di gestione dell’utenza elettrica e di quella idrica, presupposto indispensabile ai fini del concreto trasferimento delle stesse alla gestione pubblica (si richiama, al riguardo, tra l’altro, l’ordinanza di questa Sezione 31 maggio 2023, n. 386, che ha “sbloccato” la relativa situazione di stallo).
Non si vuole, beninteso, negare in radice che il Comune abbia tenuto una condotta non adeguatamente “attiva” ai fini dell’esecuzione del giudicato, bensì rimarcare che ai fini dell’accoglimento di una domanda risarcitoria come quella ora in esame -relativa a una vicenda complicatissima, in fatto e in diritto- grava sulla parte che avanza detta pretesa l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi che ne compongono la causa petendi, onere che nel caso di specie non è stato assolto, per le ragioni dianzi esposte (sul punto si veda, ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 12 febbraio 2024, n. 1353, secondo cui “Spetta a chi agisce per la condanna dell'Amministrazione per danno da ritardo fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, dovendo provare: sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere l'evento dannoso, derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone, suscettibile di riparazione in via risarcitoria; sul piano soggettivo, l'integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che l'ingiustificata o illegittima inerzia dell'amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano la colpa dell'Amministrazione ”).
Per quanto esposto, dunque, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
Infine deve essere respinta la domanda, formulata dalla difesa comunale, di condanna del Consorzio Urbanistico dei Proprietari di Punta Sardegna e TO PH ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 96 c.p.c., per ritenuta temerarietà delle pretese processuali avanzate dallo stesso Consorzio nel presente giudizio.
Si osserva, al riguardo, che “la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata o inammissibile, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (così, ex multis , Cassazione civile, Sez. III, 12 luglio 2023, n. 19948).
Nella fattispecie tali presupposti non sono riscontrabili, atteso che la domanda di risarcimento formulata dal Consorzio -giudicata inammissibile dal Collegio per motivi esclusivamente processuali, senza alcuna valutazione sul merito della stessa (vedi supra )- è stata proposta unitamente ad altra avente a oggetto l’esecuzione del giudicato racchiuso nella sentenza di questa Sezione n. 187/2010, domanda che lo stesso Comune ha ritenuto, infine, meritevole di accoglimento, tanto da avere, infine, eseguito quasi interamente la sopra citata sentenza, e che questo Collegio ha ugualmente ritenuto fondata nel pronunciarsi nel merito sull’unico adempimento rimasto tuttora ineseguito (vedi supra ). Pertanto la condotta processuale tenuta dal Consorzio, valutata nel suo complesso e tenuto conto delle indubbie e sopra descritte peculiarità della vicenda in esame, non è connotata dai presupposti necessari a giustificare l’applicazione della disciplina sanzionatoria richiamata dalla difesa comunale.
Sussistono, infine, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti del giudizio, alla luce della complessità, giuridica e fattuale, della vicenda implicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, accoglie la domanda di presa in carico, da parte del Comune di Palau, del sistema di raccolta e adduzione delle acque risultanti dal processo di depurazione della Lottizzazione Punta Sardegna , con le precisazioni e alle condizioni indicate in motivazione.
Dichiara, per il resto, la cessazione della materia del contendere sulle domande processuali aventi a oggetto l’attuazione del giudicato contenuto nella sentenza di questa Sezione n. 187/2010.
Respinge la domanda di risarcimento del danno formulata da LO AL della Punta Sardegna S.r.l. e dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dal Consorzio Urbanistico dei Proprietari di Punta Sardegna e TO PH.
Respinge la domanda di condanna per temerarietà della lite formulata dal Comune di Palau nei confronti del Consorzio Urbanistico dei Proprietari di Punta Sardegna e TO PH.
Compensa le spese processuali tra tutte le parti del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Antonio NT, Consigliere, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio NT | TO AR |
IL SEGRETARIO