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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/09/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 485/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 maggio 2023 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 10 settembre 2025
d a
(C.F. e P.IVA. Parte_1
, con sede in Brescia, via della Volta n. 201, in persona P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante Dott. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Tavella, Antonio Donato,
Giuseppina De Marco e Davide Guaragni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura allegata agli atti.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. e P.IVA Controparte_2
, in persona del legale rappresentante Dott. P.IVA_2 CP_3 - 2 -
con sede legale in Mazzano (BS), via Spazzini n.1/3, Pt_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tullio Castelli e Andrea Castelli,
giusta procura allegata agli atti
APPELLATA
c o n t r o
(già , in persona del legale CP_4 CP_5
rappresentante pro tempore Dott. con sede legale in CP_6
Brescia, Via Trieste n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Finzi, giusta procura allegata agli atti,
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia,
pubblicata il 27 marzo 2023, n. 685/2023.
CONCLUSIONI
Delle parti congiuntamente:
Le parti concordemente dichiarano che alla luce degli eventi sopravvenuti le questioni dibattute nel giudizio di primo grado devono ritenersi superate e chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate rinunciando al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Parte appellante promuoveva appello avverso la sentenza sopra indicata.
Con decreto del 10 gennaio 2024, la Corte fissava udienza, da - 3 -
svolgersi in modalità cartolare, di rimessione della causa in decisione al 15 ottobre 2025, poi rinviata d'ufficio al 16 settembre 2026.
Successivamente, con istanza depositata il 4 marzo 2025, i difensori di parte appellata dichiaravano che in data 30/01/2025 la CP_2
società aveva ceduto l'intero pacchetto azionario alla
[...]
come da certificazione 30/01/2025 Controparte_7
del notaio ragione per cui era venuta meno la Persona_1
legittimazione della società e, comunque, l'interesse del socio a coltivare nel merito i motivi di impugnazione di bilancio. Instava,
quini, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
Ulteriormente, con istanza depositata il 26 giugno 2025, i difensori di
Contr parte appellante dichiaravano che “in data 30 gennaio 2025, ha
ceduto le azioni di in sua proprietà alla Parte_1 [...]
in data 26 febbraio 2025, ha ceduto Controparte_7 CP_4
l'intera sua partecipazione in EGM alla società Controparte_7
e che “nei giorni successivi sono seguiti contatti tra le
[...]
parti volti a ricercare una soluzione bonaria della controversia in
merito alle spese di lite”. Chiedevano, quindi, che fosse dichiarata “la
cessazione della materia del contendere, con compensazione delle
spese del giudizio di appello”.
La Corte, lette le istanze presentate da Parte_1
e da finalizzate ad ottenere la Parte_2
declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese di lite - 4 -
compensate, anticipava l'udienza già fissata al fine di verificare la posizione di sul punto. CP_4
Con istanza depositata il 5 settembre 2025, anche CP_4
concordemente, dichiarava che, alla luce degli eventi sopravvenuti le questioni dibattute nel giudizio di primo grado dovevano ritenersi superate e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
La Corte, all'udienza del 10 settembre 2025, poneva, quindi, la causa in decisione.
La domanda, congiuntamente formulata dalle parti, va accolta.
Ed infatti la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Cass
Sez. 2 , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti, ciò è quel che è accaduto in questo giudizio.
Va, quindi, pronunciata la cessazione della materia del contendere a spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
definitivamente pronunciando, così provvede: - 5 -
- dichiara la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 485/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 maggio 2023 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 10 settembre 2025
d a
(C.F. e P.IVA. Parte_1
, con sede in Brescia, via della Volta n. 201, in persona P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante Dott. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Tavella, Antonio Donato,
Giuseppina De Marco e Davide Guaragni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura allegata agli atti.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. e P.IVA Controparte_2
, in persona del legale rappresentante Dott. P.IVA_2 CP_3 - 2 -
con sede legale in Mazzano (BS), via Spazzini n.1/3, Pt_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tullio Castelli e Andrea Castelli,
giusta procura allegata agli atti
APPELLATA
c o n t r o
(già , in persona del legale CP_4 CP_5
rappresentante pro tempore Dott. con sede legale in CP_6
Brescia, Via Trieste n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Finzi, giusta procura allegata agli atti,
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia,
pubblicata il 27 marzo 2023, n. 685/2023.
CONCLUSIONI
Delle parti congiuntamente:
Le parti concordemente dichiarano che alla luce degli eventi sopravvenuti le questioni dibattute nel giudizio di primo grado devono ritenersi superate e chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate rinunciando al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Parte appellante promuoveva appello avverso la sentenza sopra indicata.
Con decreto del 10 gennaio 2024, la Corte fissava udienza, da - 3 -
svolgersi in modalità cartolare, di rimessione della causa in decisione al 15 ottobre 2025, poi rinviata d'ufficio al 16 settembre 2026.
Successivamente, con istanza depositata il 4 marzo 2025, i difensori di parte appellata dichiaravano che in data 30/01/2025 la CP_2
società aveva ceduto l'intero pacchetto azionario alla
[...]
come da certificazione 30/01/2025 Controparte_7
del notaio ragione per cui era venuta meno la Persona_1
legittimazione della società e, comunque, l'interesse del socio a coltivare nel merito i motivi di impugnazione di bilancio. Instava,
quini, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
Ulteriormente, con istanza depositata il 26 giugno 2025, i difensori di
Contr parte appellante dichiaravano che “in data 30 gennaio 2025, ha
ceduto le azioni di in sua proprietà alla Parte_1 [...]
in data 26 febbraio 2025, ha ceduto Controparte_7 CP_4
l'intera sua partecipazione in EGM alla società Controparte_7
e che “nei giorni successivi sono seguiti contatti tra le
[...]
parti volti a ricercare una soluzione bonaria della controversia in
merito alle spese di lite”. Chiedevano, quindi, che fosse dichiarata “la
cessazione della materia del contendere, con compensazione delle
spese del giudizio di appello”.
La Corte, lette le istanze presentate da Parte_1
e da finalizzate ad ottenere la Parte_2
declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese di lite - 4 -
compensate, anticipava l'udienza già fissata al fine di verificare la posizione di sul punto. CP_4
Con istanza depositata il 5 settembre 2025, anche CP_4
concordemente, dichiarava che, alla luce degli eventi sopravvenuti le questioni dibattute nel giudizio di primo grado dovevano ritenersi superate e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
La Corte, all'udienza del 10 settembre 2025, poneva, quindi, la causa in decisione.
La domanda, congiuntamente formulata dalle parti, va accolta.
Ed infatti la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Cass
Sez. 2 , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti, ciò è quel che è accaduto in questo giudizio.
Va, quindi, pronunciata la cessazione della materia del contendere a spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
definitivamente pronunciando, così provvede: - 5 -
- dichiara la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti