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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, IN PERSONA DEL GOP
DR. ROSSELA MAURIZI HA PRONUNCIATO LA
SEGUENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO CIVILE N. 205/2024 R.G.
PROMOSSO DA , nato a [...] il Parte_1
7/01/1955 CF ed ivi residente in C.F._1
Contrada Valle, 27, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Vittorio Supino e Alessandra Supino del Foro di Chieti con domicilio eletto presso il studio in Chieti LO , Viale
Abruzzo, 154 per procura in atti
CONTRO
: CF , Parte_2 C.F._2
titolare della con sede in Controparte_1
Porto San Giorgio viale dei Pini, 50 scala b ,
P.i. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto P.IVA_1
Gallucci del foro di Fermo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Porto San Giorgio, Via Sacconi
n.41Sacconi n.41
OGGETTO: SFRATTO PER MOROSITA' USO DIVERSO
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA SENTENZA
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida il sig. Parte_1
conveniva innanzi a Codesto Tribunale la
[...] [...]
” le conclusioni tutte dell'atto di Controparte_1
citazione che qui si intendono interamente riportate trascritte. Assumeva infatti l'intimante, che l'intimato si era reso moroso per i canoni relativi ai mesi di novembre- dicembre 2022 gennaio- febbraio 2023 oltre che per i canoni di affitto dell'attrezzatura; che la stessa inoltre non ha mai versato l'importo della cauzione, somma poi computata in conto canoni per il mese di Aprile 2020, ha utilizzato e continua ad utilizzare, in modo non conforme al contratto, gli spazi e le aree in locazione;
e infine non avrebbe mai fornito copia delle quietanze delle polizze previste dal contratto a copertura del rischio locazione. Si costituiva in giudizio in convenuto chiedendo il Pt_2
rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale la condanna degli attori alla restituzione delle somme spese e, al pagamento del valore acquisito dall'immobile per cui
è causa, o nella maggiore o minore somma all'interno dello scaglione da Euro 26.000,00 a 52.000,00 Si specifica che in data 16/12/2019, il Sig. , Parte_2
in qualità di titolare della , Controparte_1
stipulava con il Sig. proprietario di un Parte_1
immobile commerciale sito in Fermo, alla contrada Valle
27/A situato al piano terra di circa 181 mq, identificato al
N.C.E.U del Comune di Fermo al Foglio 128 , part. N.194 sub. 4, categoria C/1 classe 7. Tale unità immobiliare è adibita a Ristorante e, il etteva a Parte_1
disposizione l'intera corte consistente in una parte di terreno ai fini dell'utilizzo in particolare nel periodo estivo al fine di disporre di tavoli per pranzi e cerimonie all'aperto. Il OG al fine di iniziare la sua attività si è visto costretto ad inve beneficiaria stire le proprie sostanze per adibirlo allo scopo, senza però che lo stesso sia riuscito ad ammortizzare le spese sia per il restauro di detto locale e anche per l'attrezzatura fornita che era usurata e non funzionante e, a detta dell'intimato lo stesso ha affrontato una spesa di Euro 50.000,00 tenuto conto però che detti lavori sono stati fatti in economia con il sostegno del padre e degli amici i quali effettuavano sul locale diversi sopralluoghi, nel corso dei quali avevano avuto modo di verificare le condizioni del locale oltre alle attrezzature dello stesso e degli arredi che, per i primi due anni erano offerti in comodato gratuito e a noleggio dal 17/12/2021 “ restando a carico di parte conduttrice la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature descritte nell'allegato al contratto sottoscritto dalle parti “ e, nel quale il OG dichiarava di averlo trovate “buone” E sempre lo stesso intimato e, alla presenza di testimoni dichiarava che avrebbe attivato un collegamento internet nonché, la necessità di stipulare delle polizze assicurative sia per il rischio incendio e, sia per la responsabilità civile con beneficiaria la parte locatrice. L'intimata chiedeva ed otteneva la disponibilità del locale da novembre e senza alcun onere economico aggiuntivo dopo aver sostenuto le spese fatte senza alcuna autorizzazione e con obbligo di ripristino a cessata locazione. La spesa però per l'esecuzione degli stessi non è quella da essi dichiarata di
Euro 14.013,25 ma solo di Euro 1852, 31 doc.5 e altre fatture pari ad Euro 1.112, 03 che tuttavia attengono a lavori di ordinaria manutenzione in sintesi sono state prodotte 31 fatture non riconducibili ai lavori eseguiti ma ad acquisto di attrezzature, arredi, come impianto stereo, alcune delle quali sono doppie. Le uniche spese relative ai lavori effettuati sono pari ad Euro 1.851, 31 che non possono gravare sul locatore in quanto mai autorizzati e, non sono mai stati eseguiti lavori di straordinaria manutenzione. Essi di certo non costituiscono n valore acquisito dall'immobile Inoltre il OG risulta moroso per la somma complessiva di Euro 5.600,00 oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo oltre rivalutazione monetaria. Non ha mai corrisposto i canoni in maniera regolare e, non ha mai prodotta le polizze assicurative per la copertura di specifici rischi e, a vantaggio della proprietà . Poi,non ha inteso versare/integrare la caparra di tre mensilità prevista dal contratto L'unico versamento è pari ad Euro 1.200,00 computata in conto canoni del mese di Aprile 2021
Rimangono da pagare al OG: 6 mensilità pari ad Euro
7.200,00 pari alle mensilità maturate fino al rilascio;
n.6 canoni per noleggio attrezzature pari ad Euro 1.200,00; spese legali per la mediazione Euro 1.319,00; spese per atto di precetto Euro 344,34 e così in TOTALE EURO
10.063,34 A ciò deve aggiungersi il mancato rispetto degli impegni contrattuali art.8 del contratto e, ha tardato nel rilasciare l'immobile sebbene vi è sta l'ordinanza di questo
Giudice.
Tanto premesso.
PQM
Il GOP del Tribunale di Fermo, contrariis rejectis, per tutti i motivi di cui in narrativa accoglie tutte le domande proposte da parte attrice e , per l'effetto rigetta tutte le domande compresa quella riconvenzionale proposte da parte convenuta in quanto infondate sia in fatto che in diritto. DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione stipulato fra le parti per grave e reiterato inadempimento del conduttore.
Condanna la , in persona del Controparte_1
suo legale rappresentate al pagamento in CP_1 favore del Sig. delle spese e competenze Parte_1
di lite pari ad EURO 3.000,00 oltre accessori di legge.
Fermo, li 27/02/2025 il GOP
Rossella Maurizi