Art. 3. Nomina e formazione delle commissioni 1. Le commissioni sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione.
2. Ogni commissione e' composta da un presidente esterno all'istituto e da non piu' di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.
3. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e, comunque, non superiore a quattro.
4. Di norma, i commissari esterni ed interni sono nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari di cui al comma 2.
2. Ogni commissione e' composta da un presidente esterno all'istituto e da non piu' di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.
3. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e, comunque, non superiore a quattro.
4. Di norma, i commissari esterni ed interni sono nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari di cui al comma 2.