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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2512 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in Messina, via Torrente Trapani, complesso La Residenza, Pal A, scala A, ed ivi elettivamente domiciliata in via XXIV Maggio n. 18, presso lo studio dell'avv. Ennio
Cutuli, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...]
Residenza, Pal A, scala A, ed elettivamente domiciliato in Chiavari, Via Vittorio Veneto
16/2, presso lo studio dell'Avv. Davide Aramini, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. depositato il 17/06/2024,
, premesso che in data 12/05/1988 aveva contrato Parte_1 matrimonio a Messina con (atto iscritto al n. 268, parte 2, serie Controparte_1
A, anno 1988); che dal matrimonio era nata, in data 02/11/1993, la figlia che, Per_1
a causa di una recente una relazione extraconiugale del marito, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito della stessa al che le CP_1 venisse assegnata la casa coniugale, nella quale abitare con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che venisse disposto a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore nella misura mensile complessiva di € 1.450,00, da utilizzare quanto ad € 587,00 per il pagamento della rata del mutuo, ad € 600,00 per il mantenimento della moglie e ad € 250,00 per il mantenimento della figlia.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
22/07/2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 31/10/2024 si costituiva
, il quale non si opponeva alla pronuncia di separazione, ma Controparte_1 formulava a sua volta domanda di addebito della stessa alla moglie e chiedeva rigettarsi le richieste di mantenimento in favore della e della figlia. Parte_1
All'udienza del 02/12/2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, le parti raggiungevano un accordo volto al mutamento del rito da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni:
“1) rinunciano reciprocamente alla richiesta di addebito formulata nei rispettivi atti introduttivi;
2) la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra che Parte_1 ivi continuerà ad abitare con la figlia maggiorenne non ancora autonoma;
3) il sig. si impegna a corrispondere alla ricorrente, entro il 23 di ogni Controparte_1 mese, l'importo complessivo di € 550,00, soggetto a rivalutazione periodica Istat, di cui €
300 a titolo di mantenimento del coniuge ed € 250,00 a titolo di mantenimento della figlia,
e per quest'ultima fino a quando la stessa non avrà conseguito l'autonomia economica, oltre spese straordinarie per la figlia che saranno ripartite in misure del 50% ciascuno;
4) la rata di mutuo verrà corrisposta, fino alla scadenza, direttamente dal sig. CP_1
. Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
[...]
2 I procuratori delle parti chiedevano quindi di convertire il procedimento di separazione da contenzioso a consensuale ed il Giudice delegato li invitava a precisare le conclusioni. All'esito, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del
Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel verbale di udienza del 02/12/2024 e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni nel corso della menzionata udienza.
Inoltre, l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante l'accordo delle parti sul punto.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e acquisito il parere del Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando nella causa n. 2512/2024 R.G., così provvede:
1. omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a
[...] Controparte_1
3 Messina (ME) il 21/09/1962, alle condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 02/12/2024 e trascritto in parte motiva;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MESSINA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 12/05/1988
e trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 268, parte 2, serie
A, anno 1988.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
03/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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