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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/11/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI EC SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 4902, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale”
Promosso da
, nato a POGGIARDO (LE), in [...] Parte_1
08/06/1989, con l'avv.to BONO ADDOLORATA MARIA, e Parte_2
, nata a [...], in data [...], con l'avv.to
[...]
GL RC
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in VI DI
EC (LE), il 22.10.2017 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di VI DI EC (LE) al n. 6, P. I, anno 2017).
Dall'unione coniugale è nato il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 19/11/2024, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente: “1) I coniugi vivranno separati con diritto di fissare la loro residenza dove meglio lo riterranno opportuno;
2)
L'abitazione sita in Minervino di Lecce nella frazione di Cocumola alla via
Vittorio Bodini, n.8, resterà assegnata alla sig.ra , in Parte_2 ragione del collocamento, presso la stessa, del figlio minore 3) I Per_1 coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano al reciproco mantenimento;
4) Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
5) Il padre verserà,
a titolo di concorso al mantenimento per il figlio la somma mensile, Per_1 di €.400,00, a partire dal mese di novembre 2024,, e verrà corrisposta entro il cinque di ogni mese, mediante bonifico sul conto indicato dalla sig.ra
. Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli Parte_2 indici Istat. 6) Il padre, inoltre, contribuirà al pagamento, in misura del 50%, delle spese straordinarie relative al figlio, per le quali i coniugi faranno riferimento al Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce. 7) Il sig. si farà carico del pagamento, in misura del 70%, Parte_1 delle utenze domestiche, relative all'immobile sito in via Vittorio Bodini, n.8, assegnato alla sig.ra ; 7) Il figlio starà con il padre il Parte_2 martedì, il giovedì ed il sabato dalle 16,30, e, comunque dall'uscita di scuola
e fino alle 21,00, compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso;
a settimana alterne, starà con il padre, dalle ore 15,00 e, comunque, Per_1 dall'uscita da scuola del sabato, e fino alle ore 21,00 della domenica. Nel periodo non scolastico, il figlio starà con il padre il martedì, giovedì e sabato, dalle ore 10,30 e fino alle 21,00. Nel periodo estivo, il padre avrà diritto di stare con il figlio, per un periodo continuativo di quindici giorni, da concordare con l'altro genitore, entro il mese di maggio di ogni anno;
Il figlio, ad anni alterni, trascorrerà le festività natalizie, dalle ore 10,30 del 24 dicembre e fino alle ore 21,00 del 26 dicembre, dalle ore 10,30 del 31 dicembre e fino alle ore 21,00 del 1° gennaio;
Durante le festività pasquali il figlio, ad anni alterni, starà con il padre, dalle ore 10,30 e fino alle ore
21,00 del giorno di Pasqua o di Pasquetta. Il padre, nei giorni in cui il figlio non starà con lui, potrà effettuare una videochiamata con il figlio, alle ore
21,00, per dare la buonanotte. 8) Entrambi i genitori si impegnano espressamente a non interferire nella vita privata dell'altro, onde agevolare un rapporto sereno con il figlio, senza subire turbative di alcun genere. 9) I coniugi si danno sin da ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento di identità valido per l'espatrio. 10) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti”).
All'udienza del 24.04.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano la loro comune intenzione di separarsi, consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà degli stessi di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e come moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti fattuali che consentano, almeno allo stato, il proseguimento di una comunione di vita materiale e spirituale.
La separazione personale dei coniugi, pertanto, così come dagli stessi congiuntamente richiesto, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, ben può trovare accoglimento la concorde richiesta di ratifica delle condizioni, personali ed economiche, della separazione, quali le stesse sono indicate nel ricorso introduttivo: si ponga mente, da un lato, alla conformità delle condizioni de quibus al superiore ed esclusivo interesse della prole minorenne e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di procedimento introdotto con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 4902/2024
R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data 19 novembre 2024, da
nato a [...] il Parte_1
08/06/1989, e , nata a [...] il Parte_2
11/04/1985, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni del ricorso introduttivo, quali le stesse sono riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 23 ottobre 2025
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 4902, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale”
Promosso da
, nato a POGGIARDO (LE), in [...] Parte_1
08/06/1989, con l'avv.to BONO ADDOLORATA MARIA, e Parte_2
, nata a [...], in data [...], con l'avv.to
[...]
GL RC
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in VI DI
EC (LE), il 22.10.2017 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di VI DI EC (LE) al n. 6, P. I, anno 2017).
Dall'unione coniugale è nato il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 19/11/2024, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente: “1) I coniugi vivranno separati con diritto di fissare la loro residenza dove meglio lo riterranno opportuno;
2)
L'abitazione sita in Minervino di Lecce nella frazione di Cocumola alla via
Vittorio Bodini, n.8, resterà assegnata alla sig.ra , in Parte_2 ragione del collocamento, presso la stessa, del figlio minore 3) I Per_1 coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano al reciproco mantenimento;
4) Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
5) Il padre verserà,
a titolo di concorso al mantenimento per il figlio la somma mensile, Per_1 di €.400,00, a partire dal mese di novembre 2024,, e verrà corrisposta entro il cinque di ogni mese, mediante bonifico sul conto indicato dalla sig.ra
. Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli Parte_2 indici Istat. 6) Il padre, inoltre, contribuirà al pagamento, in misura del 50%, delle spese straordinarie relative al figlio, per le quali i coniugi faranno riferimento al Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce. 7) Il sig. si farà carico del pagamento, in misura del 70%, Parte_1 delle utenze domestiche, relative all'immobile sito in via Vittorio Bodini, n.8, assegnato alla sig.ra ; 7) Il figlio starà con il padre il Parte_2 martedì, il giovedì ed il sabato dalle 16,30, e, comunque dall'uscita di scuola
e fino alle 21,00, compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso;
a settimana alterne, starà con il padre, dalle ore 15,00 e, comunque, Per_1 dall'uscita da scuola del sabato, e fino alle ore 21,00 della domenica. Nel periodo non scolastico, il figlio starà con il padre il martedì, giovedì e sabato, dalle ore 10,30 e fino alle 21,00. Nel periodo estivo, il padre avrà diritto di stare con il figlio, per un periodo continuativo di quindici giorni, da concordare con l'altro genitore, entro il mese di maggio di ogni anno;
Il figlio, ad anni alterni, trascorrerà le festività natalizie, dalle ore 10,30 del 24 dicembre e fino alle ore 21,00 del 26 dicembre, dalle ore 10,30 del 31 dicembre e fino alle ore 21,00 del 1° gennaio;
Durante le festività pasquali il figlio, ad anni alterni, starà con il padre, dalle ore 10,30 e fino alle ore
21,00 del giorno di Pasqua o di Pasquetta. Il padre, nei giorni in cui il figlio non starà con lui, potrà effettuare una videochiamata con il figlio, alle ore
21,00, per dare la buonanotte. 8) Entrambi i genitori si impegnano espressamente a non interferire nella vita privata dell'altro, onde agevolare un rapporto sereno con il figlio, senza subire turbative di alcun genere. 9) I coniugi si danno sin da ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento di identità valido per l'espatrio. 10) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti”).
All'udienza del 24.04.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano la loro comune intenzione di separarsi, consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà degli stessi di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e come moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti fattuali che consentano, almeno allo stato, il proseguimento di una comunione di vita materiale e spirituale.
La separazione personale dei coniugi, pertanto, così come dagli stessi congiuntamente richiesto, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, ben può trovare accoglimento la concorde richiesta di ratifica delle condizioni, personali ed economiche, della separazione, quali le stesse sono indicate nel ricorso introduttivo: si ponga mente, da un lato, alla conformità delle condizioni de quibus al superiore ed esclusivo interesse della prole minorenne e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di procedimento introdotto con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 4902/2024
R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data 19 novembre 2024, da
nato a [...] il Parte_1
08/06/1989, e , nata a [...] il Parte_2
11/04/1985, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni del ricorso introduttivo, quali le stesse sono riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 23 ottobre 2025
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore