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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/12/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4550/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell' avv. FABIO SAVOLDI;
ATTRICE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FEDERICO CP_1 P.IVA_2
CAFFI;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate, conclusioni che qui si intendono richiamate.
pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 6 luglio 2023, odierna attrice, conveniva in Parte_1 giudizio la società odierna convenuta, dinnanzi al Tribunale di Bergamo, formulando, in CP_1 via principale, le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare per le ragioni ed i titoli in atti il diritto dell'attrice alle provvigioni maturate, in misura pari al 3% sul fatturato prodotto dai clienti direzionali operanti in Sicilia, come meglio individuati in atti, e per l'effetto accertarsi il diritto dell'attrice a percepire a tale titolo la somma di € 238.044,00, ovvero, quell'altra diversa somma maggiore e/o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della predetta somma di € 238.044,00, ovvero, quell'altra diversa somma maggiore e/o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio, il tutto oltre interessi di mora ex Dlgs n. 231/2001 dal dovuto al saldo”. Con comparsa, depositata in data 2 ottobre 2023, si costituiva in giudizio parte convenuta, contestano le deduzioni di parte attrice e così concludendo:
“rigettare le domande svolte dall'Attrice perché infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, anche quale eccezione:
accertare e dichiarare che (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.) parte delle richieste di controparte – attinenti al periodo aprile 2014 / maggio 2019 – sono da considerarsi prescritte e, pertanto, rigettare le relative richieste per il periodo menzionato, sottraendo dall'eventuale accertato credito di controparte, l'importo relativo al periodo emarginato” Esaurita la fase istruttoria, mediante il deposito, in data 26 luglio 2024, della consulenza contabile, da parte del nominato CTU dottor la causa veniva trattenuta in decisone in data 2 Persona_1 dicembre 2025. Dagli atti e dai documenti di causa si evince che le odierne parti in causa, sottoscrivevano, in data 1 aprile 2012, un contratto di agenzia, mediante il quale l'attrice, nella sua qualità di agente plurimandatario senza rappresentanza e senza esclusiva, si impegnava a promuovere la conclusione di contratti aventi ad oggetto la vendita dei prodotti elencati nel listino ufficiale della convenuta, per la regione Sicilia. L'art. 11 del sopra citato contratto, stabiliva il diritto dell'attrice al pagamento di provvigioni, nella misura del 3%, anche sul fatturato prodotto “dai clienti Direzionali che operano in Sicilia”, intendendo riferirsi a clienti individuati “in base alla quantità di merce ordinata, di particolari condizioni di prezzo e di pagamento”, nei confronti dei quali la convenuta si riservava il diritto di “intervenire direttamente” (doc. 3 di parte attrice e 5 di parte convenuta) Il contratto di agenzia in esame, iniziato in data 1 aprile 2012, si interrompeva in data 1 agosto 2019, per effetto del recesso esercitato dall'odierna attrice, mediante comunicazione datata 27 giugno 2019, recesso motivato dall'inadempimento della convenuta, riguardo alle condizioni economiche pattuite proprio per pagamento delle provvigioni (doc. 4 di parte attrice) Parte attrice nella propria domanda precisava che, insieme all'inadempimento nel versamento delle provvigioni, la convenuta non le aveva fornito gli estratti conto e le scritture contabili, impedendo così di verificare le vendite concluse con i clienti ”, Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
pagina 2 di 4 , già e Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, in violazione di quanto previsto dall'art. 1749 c.c.
[...] A causa di tale mancata fornitura di documentazione contabile, parte attrice promuoveva una procedura monitoria per ingiungere alla società la consegna dei libri contabili per il CP_1 periodo dal 01/04/2012 al 01/09/2019, procedura che si concludeva con la soccombenza dell'odierna convenuta. Con la documentazione acquisita, l'attrice aveva la possibilità di calcolare la somma che le spettava, secondo la propria tesi, a titolo di provvigione, vale a dire euro 238.044,00. Secondo la difesa di parte convenuta, le previsioni di cui al contatto di agenzia, sottoscritto dalle parti in data 1 aprile 2012, sarebbero da ritenersi superate da un documento denominato “nuovo accordo economico Anno 2014”, sottoscritto in data 28 febbraio 2014 (doc. 2 di parte convenuta). Con tale documento le parti avrebbero concordato nuove e differenti condizioni economiche del rapporto di agenzia, poiché il riconoscimento provvisionale del 3% sui clienti direzionali, vale a dire quelli per cui la convenuta si era riservata di intervenire direttamente, avrebbe riguardato, sempre secondo la tesi di quest'ultima, soltanto . Controparte_10 [...]
dando un'interpretazione limitativa alle parole “in particolare” ivi contenute. Controparte_11 Valutato che alcuna menzione specifica, riguardo a modifiche o novazione del contratto di agenzia del 2012, veniva riportata con l'accordo del 2014, il convincimento è che il contratto del 2012 continuava ad essere in vigore, dando all'espressione “in particolare” il significato letterale di mettere in evidenza nominativi di società, in un contesto però più ampio. Per contro meritevole di accoglimento è l'eccezione di prescrizione riguardo al diritto al pagamento delle provvigioni, relativamente alle vendite nel periodo dal 1 aprile 2012 al 31 maggio 2014 La prescrizione per la richiesta di provvigione, per un agente plurimandatario senza esclusiva, infatti, è di cinque anni ex art. 2948 n.4, c.c. termine che decorre dal momento in cui il diritto alla provvigione è maturato e può essere fatto valere. Da quanto sopra esposto andrà riconosciuto a parte attrice il diritto alla corresponsione delle provvigioni relativamente al periodo dal mese di giugno 2014 e il mese di giugno 2019. Secondo la consulenza tecnica sopra citata “ considerando prescritte le provvigioni maturate da aprile 2012 a maggio 2014” l'ammontare delle provvigioni nella percentuale del 3% su tutti i clienti c.d. direzionali secondo le condizioni di cui al contratto di agenzia dell'1.4.2012” relativamente al periodo dall'1 giugno 2014 al 27giugno 2019, risultava determinato in euro 179.506,10 Le spese seguiranno la soccombenza nei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, mentre, per la fase istruttoria nei valori minimi, per lo scaglione di riferimento, secondo il D.M. 55/2014 e successive modifiche, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
accerta e dichiara il diritto dell'attrice alle provvigioni maturate, in misura pari al 3% sul fatturato prodotto dai clienti direzionali operanti in Sicilia e, pagina 3 di 4 per l'effetto accerta il diritto dell'attrice a percepire a tale titolo la somma di euro 179.506,10 e, conseguentemente, condanna la convenuta al pagamento della predetta somma di euro 179.506,10, il tutto oltre interessi di mora ex Dlgs n. 231/2001 dal dovuto al saldo;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese liquidate per la Ctu espletata in corso di causa;
condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00, di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria, euro 4.253,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni.
Così deciso in data 11 dicembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4550/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell' avv. FABIO SAVOLDI;
ATTRICE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FEDERICO CP_1 P.IVA_2
CAFFI;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate, conclusioni che qui si intendono richiamate.
pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 6 luglio 2023, odierna attrice, conveniva in Parte_1 giudizio la società odierna convenuta, dinnanzi al Tribunale di Bergamo, formulando, in CP_1 via principale, le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare per le ragioni ed i titoli in atti il diritto dell'attrice alle provvigioni maturate, in misura pari al 3% sul fatturato prodotto dai clienti direzionali operanti in Sicilia, come meglio individuati in atti, e per l'effetto accertarsi il diritto dell'attrice a percepire a tale titolo la somma di € 238.044,00, ovvero, quell'altra diversa somma maggiore e/o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della predetta somma di € 238.044,00, ovvero, quell'altra diversa somma maggiore e/o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio, il tutto oltre interessi di mora ex Dlgs n. 231/2001 dal dovuto al saldo”. Con comparsa, depositata in data 2 ottobre 2023, si costituiva in giudizio parte convenuta, contestano le deduzioni di parte attrice e così concludendo:
“rigettare le domande svolte dall'Attrice perché infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, anche quale eccezione:
accertare e dichiarare che (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.) parte delle richieste di controparte – attinenti al periodo aprile 2014 / maggio 2019 – sono da considerarsi prescritte e, pertanto, rigettare le relative richieste per il periodo menzionato, sottraendo dall'eventuale accertato credito di controparte, l'importo relativo al periodo emarginato” Esaurita la fase istruttoria, mediante il deposito, in data 26 luglio 2024, della consulenza contabile, da parte del nominato CTU dottor la causa veniva trattenuta in decisone in data 2 Persona_1 dicembre 2025. Dagli atti e dai documenti di causa si evince che le odierne parti in causa, sottoscrivevano, in data 1 aprile 2012, un contratto di agenzia, mediante il quale l'attrice, nella sua qualità di agente plurimandatario senza rappresentanza e senza esclusiva, si impegnava a promuovere la conclusione di contratti aventi ad oggetto la vendita dei prodotti elencati nel listino ufficiale della convenuta, per la regione Sicilia. L'art. 11 del sopra citato contratto, stabiliva il diritto dell'attrice al pagamento di provvigioni, nella misura del 3%, anche sul fatturato prodotto “dai clienti Direzionali che operano in Sicilia”, intendendo riferirsi a clienti individuati “in base alla quantità di merce ordinata, di particolari condizioni di prezzo e di pagamento”, nei confronti dei quali la convenuta si riservava il diritto di “intervenire direttamente” (doc. 3 di parte attrice e 5 di parte convenuta) Il contratto di agenzia in esame, iniziato in data 1 aprile 2012, si interrompeva in data 1 agosto 2019, per effetto del recesso esercitato dall'odierna attrice, mediante comunicazione datata 27 giugno 2019, recesso motivato dall'inadempimento della convenuta, riguardo alle condizioni economiche pattuite proprio per pagamento delle provvigioni (doc. 4 di parte attrice) Parte attrice nella propria domanda precisava che, insieme all'inadempimento nel versamento delle provvigioni, la convenuta non le aveva fornito gli estratti conto e le scritture contabili, impedendo così di verificare le vendite concluse con i clienti ”, Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
pagina 2 di 4 , già e Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, in violazione di quanto previsto dall'art. 1749 c.c.
[...] A causa di tale mancata fornitura di documentazione contabile, parte attrice promuoveva una procedura monitoria per ingiungere alla società la consegna dei libri contabili per il CP_1 periodo dal 01/04/2012 al 01/09/2019, procedura che si concludeva con la soccombenza dell'odierna convenuta. Con la documentazione acquisita, l'attrice aveva la possibilità di calcolare la somma che le spettava, secondo la propria tesi, a titolo di provvigione, vale a dire euro 238.044,00. Secondo la difesa di parte convenuta, le previsioni di cui al contatto di agenzia, sottoscritto dalle parti in data 1 aprile 2012, sarebbero da ritenersi superate da un documento denominato “nuovo accordo economico Anno 2014”, sottoscritto in data 28 febbraio 2014 (doc. 2 di parte convenuta). Con tale documento le parti avrebbero concordato nuove e differenti condizioni economiche del rapporto di agenzia, poiché il riconoscimento provvisionale del 3% sui clienti direzionali, vale a dire quelli per cui la convenuta si era riservata di intervenire direttamente, avrebbe riguardato, sempre secondo la tesi di quest'ultima, soltanto . Controparte_10 [...]
dando un'interpretazione limitativa alle parole “in particolare” ivi contenute. Controparte_11 Valutato che alcuna menzione specifica, riguardo a modifiche o novazione del contratto di agenzia del 2012, veniva riportata con l'accordo del 2014, il convincimento è che il contratto del 2012 continuava ad essere in vigore, dando all'espressione “in particolare” il significato letterale di mettere in evidenza nominativi di società, in un contesto però più ampio. Per contro meritevole di accoglimento è l'eccezione di prescrizione riguardo al diritto al pagamento delle provvigioni, relativamente alle vendite nel periodo dal 1 aprile 2012 al 31 maggio 2014 La prescrizione per la richiesta di provvigione, per un agente plurimandatario senza esclusiva, infatti, è di cinque anni ex art. 2948 n.4, c.c. termine che decorre dal momento in cui il diritto alla provvigione è maturato e può essere fatto valere. Da quanto sopra esposto andrà riconosciuto a parte attrice il diritto alla corresponsione delle provvigioni relativamente al periodo dal mese di giugno 2014 e il mese di giugno 2019. Secondo la consulenza tecnica sopra citata “ considerando prescritte le provvigioni maturate da aprile 2012 a maggio 2014” l'ammontare delle provvigioni nella percentuale del 3% su tutti i clienti c.d. direzionali secondo le condizioni di cui al contratto di agenzia dell'1.4.2012” relativamente al periodo dall'1 giugno 2014 al 27giugno 2019, risultava determinato in euro 179.506,10 Le spese seguiranno la soccombenza nei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, mentre, per la fase istruttoria nei valori minimi, per lo scaglione di riferimento, secondo il D.M. 55/2014 e successive modifiche, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
accerta e dichiara il diritto dell'attrice alle provvigioni maturate, in misura pari al 3% sul fatturato prodotto dai clienti direzionali operanti in Sicilia e, pagina 3 di 4 per l'effetto accerta il diritto dell'attrice a percepire a tale titolo la somma di euro 179.506,10 e, conseguentemente, condanna la convenuta al pagamento della predetta somma di euro 179.506,10, il tutto oltre interessi di mora ex Dlgs n. 231/2001 dal dovuto al saldo;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese liquidate per la Ctu espletata in corso di causa;
condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00, di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria, euro 4.253,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni.
Così deciso in data 11 dicembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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