CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 560/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4421/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pastorano - Presso Casa Comunale 81050 Pastorano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000055 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A. rappresentata e difensa dal dott. Difensore_2 e dal dott. Difensore_1,
contro
Pubbliservizi s.r.l. impugna il preavviso di fermo amministrativo identificativoin epigrafe.
Eccepisce:
- illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per duplicazione dell'IMU relativa all'anno 2016 già inclusa nel piano di concordato omologato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 18/01/2022.
Chiede:
- annullare l'atto impugnato;
- spese e degli onorari con distrazione ai difensori costituiti.
Si costituisce in giudizio la Publiservizi S.r.l..
Chiede:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'Udienza del 02/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Preliminarmente esaminata la documentazione depositata si prende atto:
- che il preavviso di fermo amministrativo identificativo n. 55142500000055 relativa a IMU – anno d'imposta 2016 è stata annullata in autotutela;
- che il provvedimento di annullamento in autotutela è stato depositato in atti in data 16/01/2026;
- che Publiservizi S.r.l. con la costituzione in giudizio Prot. 19/26 chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
- che parte ricorrente non si oppone alla cessazione della materia del contendere, insiste per il pagamento di onorari e spese di giudizio con attribuzione ai difensori dott. Difensore_2 dott. Difensore_1
.
Alla stregua dell'osservazione sopra esposta, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 600,00 oltre spese generali del 15% IVA e cpa con attribuzione ai difensori dott. Difensore_2 e dott. Difensore_1.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 600,00 oltre spese generali del 15% IVA e cpa con attribuzione ai difensori dott. Difensore_2 e dott. Difensore_1.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4421/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pastorano - Presso Casa Comunale 81050 Pastorano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000055 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A. rappresentata e difensa dal dott. Difensore_2 e dal dott. Difensore_1,
contro
Pubbliservizi s.r.l. impugna il preavviso di fermo amministrativo identificativoin epigrafe.
Eccepisce:
- illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per duplicazione dell'IMU relativa all'anno 2016 già inclusa nel piano di concordato omologato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 18/01/2022.
Chiede:
- annullare l'atto impugnato;
- spese e degli onorari con distrazione ai difensori costituiti.
Si costituisce in giudizio la Publiservizi S.r.l..
Chiede:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'Udienza del 02/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Preliminarmente esaminata la documentazione depositata si prende atto:
- che il preavviso di fermo amministrativo identificativo n. 55142500000055 relativa a IMU – anno d'imposta 2016 è stata annullata in autotutela;
- che il provvedimento di annullamento in autotutela è stato depositato in atti in data 16/01/2026;
- che Publiservizi S.r.l. con la costituzione in giudizio Prot. 19/26 chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
- che parte ricorrente non si oppone alla cessazione della materia del contendere, insiste per il pagamento di onorari e spese di giudizio con attribuzione ai difensori dott. Difensore_2 dott. Difensore_1
.
Alla stregua dell'osservazione sopra esposta, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 600,00 oltre spese generali del 15% IVA e cpa con attribuzione ai difensori dott. Difensore_2 e dott. Difensore_1.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 600,00 oltre spese generali del 15% IVA e cpa con attribuzione ai difensori dott. Difensore_2 e dott. Difensore_1.