Trib. Vicenza, sentenza 23/12/2025, n. 1815
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità per contrarietà a norme imperative e principio generale di nullità degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica ed edilizia

    La vendita contiene la dichiarazione prevista dalla normativa, avendo il venditore richiamato i vari titoli edilizi riguardanti gli interventi sull'immobile. È irrilevante che la seconda stanza al piano primo non sia conforme ai titoli.

  • Rigettato
    Nullità per difformità catastali e planimetriche

    La vendita contiene la dichiarazione di conformità. Le difformità riscontrate sulla seconda camera da letto non sono manifeste e non sono accertabili da un soggetto inesperto. Le difformità riguardanti il giardino o la mancata inclusione del m.n. 1534 esulano dall'ambito applicativo dell'art. 29, co. 1 bis, l. 52/1985.

  • Rigettato
    Nullità in applicazione dei principi in materia di presupposizione

    Gli attori non hanno provato che l'altra parte intendesse le predette situazioni come presupposto condizionante il negozio, né che essi attori le avessero espressamente valorizzate in tal senso. La loro prospettazione contrasta con quella svolta nell'ATP, dove la ragione dell'acquisto era legata alla possibilità di realizzare importanti interventi di ristrutturazione.

  • Rigettato
    Annullamento per dolo

    Gli attori non hanno provato il dolo del convenuto, né che questi fosse consapevole delle problematiche al momento della conclusione del contratto. Le problematiche dimensionali derivano da interventi realizzati dai genitori del convenuto e sono emerse solo a seguito di dettagliate verifiche tecniche.

  • Rigettato
    Annullamento per errore

    Non hanno provato la rilevanza dell'errore ex art. 1428 c.c. e la riconoscibilità dello stesso in capo al venditore.

  • Rigettato
    Risoluzione per aliud pro alio

    L'immobile è agibile e abitabile. Le problematiche dimensionali della seconda stanza sono ovviabili con interventi di costo modesto.

  • Rigettato
    Risoluzione per oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa (art. 1489 c.c.)

    La domanda di risoluzione ex art. 1489 c.c. è rigettata perché gli attori non hanno provato che non avrebbero acquistato l'immobile anche laddove avessero saputo della difformità dimensionale della seconda stanza. I costi per porre rimedio sono ridotti in proporzione al costo dell'immobile.

  • Rigettato
    Risoluzione per vizi della cosa (artt. 1490, 1492 c.c.)

    Le irregolarità urbanistiche non configurano vizi materiali della cosa ai sensi dell'art. 1490 c.c., ma oneri ai sensi dell'art. 1489 c.c. La domanda di risoluzione è rigettata per le medesime ragioni esposte sub art. 1489 c.c.

  • Rigettato
    Risoluzione per mancata qualità promessa (art. 1497 c.c.)

    La domanda è rigettata perché non è stata provata la "qualità promessa" (l'annuncio immobiliare è insufficiente) e non è stata dimostrata la non scarsa importanza dell'inadempimento.

  • Accolto
    Risarcimento danni per irregolarità dimensionale della seconda camera da letto

    Gli attori sono ristorati dei costi degli interventi necessari a rendere fruibile la stanza come camera da letto, stimati in € 11.000,00, oltre costi per adeguamento catastale (€ 1.000,00). Sussistono i presupposti della tutela risarcitoria ex artt. 1489-1480 c.c. Il venditore è in colpa per non aver riscontrato e comunicato l'irregolarità.

  • Rigettato
    Risarcimento danni per perdita agevolazioni fiscali

    Non è stata dimostrata la riconducibilità eziologica di tale danno all'unica irregolarità rilevante, non potendosi escludere che il mancato trasferimento sia dovuto ad altre ragioni.

  • Rigettato
    Risarcimento danni per minor dimensione del giardino

    La domanda è rigettata perché gli attori non hanno chiesto la riduzione del prezzo ex artt. 1537-1538 c.c. e non sussistono i presupposti per tale rimedio.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danni nei confronti del mediatore immobiliare

    La domanda è rigettata per carenza di legittimazione attiva della attrice e perché non provato che il mediatore abbia omesso di comunicare informazioni rilevanti o che gli sia stato richiesto di svolgere indagini tecniche specifiche. La problematica dimensionale della stanza non poteva emergere da mere verifiche documentali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Vicenza, sentenza 23/12/2025, n. 1815
    Giurisdizione : Trib. Vicenza
    Numero : 1815
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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