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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 3543/2022,
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
residente a [...]; CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Giarre, Via Massimo D'Azeglio n.8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Scandurra dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Giancarlo Niutta, Caterina Tomasello e Carmela Puglisi del ruolo professionale, elettivamente domiciliata presso la sede in Via La Farina n. 263, CP_1 giusta procura in atti,
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 04/7/2022 la sig.ra adiva questo Tribunale per sentir accogliere le seguenti domande: ordinare “… alla Parte_1
resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, secondo la normativa CP_1 legislativa, contrattuale e regolamentare in materia, trasferendo la Sig.ra Parte_1
, sempre presso il P.O. di Taormina, a titolo definitivo, ad altro ufficio amministrativo,
[...] con incarico compatibile alle condizioni di salute della odierna concludente;
-accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto del chiesto trasferimento, e, in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, condannare l'azienda resistente al risarcimento del danno, di natura non patrimoniale, che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi moratori, da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica, di cui, ad ogni buon conto, si fa sin d'ora espressa richiesta, o, in subordine da determinarsi in via equitativa;
-disporre qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario ed idoneo ad assicurare gli effetti della decisione a tutela della posizione della ricorrente;
-in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite…”.
Rappresentava la ricorrente che tra le medesime parti e per le stesse condizioni di salute della lavoratrice si era svolto il procedimento ex art. 700 c.p.c. - R.G. n. 3559/2020 - Tribunale di
Messina, conclusosi con un verbale di conciliazione n. 21/2020, nel quale si dava atto che le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dall'Ufficio alle seguenti condizioni: “che l' resistente provveda a trasferire nuovamente la ricorrente presso il CP_1
P.O: di Taormina, ma in ufficio diverso (dall'ufficio cartelle cliniche), con il nuovo profilo di assistente amministrativo e con mansioni compatibili con il suo stato di salute, e a corrisponderle la somma netta e omnicomprensiva di 1.500 euro quale contributo spese legali”.
Lamentava la ricorrente la decisione aziendale di adibirla all'ufficio Beni e Servizi, contestando la violazione dei limiti e delle prescrizioni disposte dalla CMV di Palermo a causa dell'intenzione, prospettata dall'Azienda nella nota del 23.2.2022, di conferirle poteri istruttori e decisionali autonomi e determinanti impegno di spesa.
Ravvisava, inoltre, nella condotta del datore di lavoro profili mobbizzanti in ragione della discriminazione subita a causa delle sue precarie condizioni di salute.
Resisteva al ricorso l' eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per il CP_1 difetto di residualità dell'azione, potendo la ricorrente esperire il procedimento esecutivo per la corretta attuazione degli obblighi disposti con il provvedimento giudiziale, esecutivo tra le parti.
Nel merito, eccepiva l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad un diverso ufficio con la permanenza del medesimo profilo “Assistente Amministrativo”, e prospettando come incompatibile la soluzione del trasferimento all'ufficio Segreteria, unico in cui tale profilo era presente, in quanto estremamente più gravoso.
Contestava il difetto di prova in merito all'incompatibilità delle funzioni in concreto esercitate con il proprio stato di salute e, comunque, l'insussistenza di qualsivoglia comportamento mobbizzante a carico della ricorrente.
Definita l'istanza cautelare con accoglimento parziale della stessa il giudizio proseguiva per l'accertamento delle istanze attrici nel merito. Ritenuta la causa matura per la decisione le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 – ESAME DELLE DOMANDE DELLA RICORRENTE
Preliminarmente occorre evidenziare come lo stato di salute della ricorrente ha determinato una generica inidoneità relativa (e non assoluta) alle mansioni di appartenenza con un'unica precisa prescrizione nei confronti del datore di lavoro, ossia la non assegnazione di “ogni mansione che comporti gestione autonoma di attività”.
Tale prescrizione nei confronti del datore di lavoro deve essere contemperata e coordinata con il profilo di inquadramento della ricorrente che, in assenza di contestazione specifica sul punto e pur in assenza del deposito dell'organigramma aziendale, può essere ricondotto al profilo professionale di assistente amministrativo.
All'interno di tale profilo professionale dovrà essere eliminata, nei confronti della ricorrente, qualunque mansione che determini l'imputazione di un centro di responsabilità senza che, tuttavia, possa riconoscersi il diritto della ricorrente all'assegnazione definitiva ad un determinato ufficio in quanto tale vincolo confliggerebbe col diritto del datore di lavoro di destinare il dipendente ai settori aziendali compatibili con la qualifica e le mansioni (limitate) della lavoratrice.
È pertanto fondata la doglianza della ricorrente, seppur limitatamente alla circostanza che l'affiancamento ad un collega che abbia un profilo professionale che consente all'imputazione di un centro di responsabilità, come indicato nella nota dell'azienda, firmata il 23 Febbraio 2022, deve essere permanente e non provvisorio o limitato a una prima fase, come il direttore generale indica nell'atto richiamato.
Nell'esplicazione del profilo professionale, come richiamato dall'Azienda, l'assistente amministrativo può svolgere anche solo compiti di “ricezione di documenti, attività di segreteria, collaborazione ad attività di studio e ricerca”, dovendosi invece escludere l'affidamento alla ricorrente di attività di istruttoria, in via autonoma e con imputazione di responsabilità giuridica o di spesa.
Diversamente a quanto sopra riportato, per come prospettato dalla ricorrente, non sono stati acquisiti al giudizio elementi tali da ritenere provata in capo all' una condotta tale da CP_2 esprimere l'intento di non attuare le prescrizioni imposte dalla CMV di Palermo o, comunque, danneggiare e discriminare la ricorrente in ragione del suo stato di disabilità.
La non ha infatti dimostrato né, soprattutto, avanzato istanze istruttorie in tal senso, Parte_1 che consentano, in via oggettiva, di ritenere che la posizione ad essa affidata, nell'ambito dell'ufficio beni servizi, sia incompatibile con il proprio stato di salute posto che appunto l'inidoneità alle mansioni è solo relativa e non assoluta. Cont Né la condotta posta in essere dall' così come descritta dalla riveste i caratteri Parte_1 del mobbing/bossing così come prospettato dalla ricorrente.
Sul punto occorre rilevare che l'onere della prova nel mobbing è a carico del lavoratore.
I giudici di legittimità (Cass. Civ. 9664/19) hanno chiarito che, per configurare il mobbing lavorativo, non basta lamentare una serie di comportamenti ostili. È necessario che il lavoratore, che chiede il risarcimento, dimostri la sussistenza di elementi precisi:
1. Elemento oggettivo: Una pluralità di comportamenti vessatori e persecutori posti in essere dal datore di lavoro o da suoi preposti.
2. Elemento soggettivo: L'intento persecutorio del datore di lavoro, ovvero la volontà specifica di danneggiare ed emarginare il dipendente.
3. Il danno: La prova del danno subito (patrimoniale o non patrimoniale).
4. Il nesso causale: Il legame diretto tra i comportamenti subiti e il danno lamentato.
E ancora ( Cass. Civ. 29400/24) Per configurare un'ipotesi di mobbing è necessario dimostrare non solo l'inadempimento datoriale, il danno subito ed il relativo nesso causale, ma anche l'intento persecutorio. Pertanto, spetta al lavoratore l'onere di provare l'elemento soggettivo del mobbing.
Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta anche perché la stessa ricorrente non ha formulato in tal senso alcuna istanza istruttoria limitandosi ad allegazioni meramente narrative.
Le spese di lite, anche del cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M.
147/22 come da dispositivo previa compensazione di ½ in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 3543/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso riconosce e dichiara il diritto della ricorrente allo svolgimento di mansioni compatibili col suo stato di salute condannando l'
[...]
a non affidare alla dipendente Controparte_1 Parte_1
nell'ambito dell'ufficio presso la quale è assegnata, alcun procedimento
[...] istruttorio o decisionale in autonomia;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della CP_3 Parte_1 quantificate, già compensate, in € 1.313,00 per il giudizio di merito e € 1.079,50 per la fase cautelare oltre spese generali, cpa e iva come per legge e rimborso del C.U. da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina il 26/11/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando