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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/03/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5829/2017 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies co 3 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.5829/ 2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 5829 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. FORTINO GIOVAN GIACOMO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. MACELLO DEBORA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1639 del 2017 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore con cui gli veniva intimato il pagamento della somma pari ad € 9.159,84 oltre interessi e spese in favore della Controparte_1
A sostegno della propria opposizione eccepiva la nullità della procura alle liti della società intimante per carenza degli elementi utili a risalire ai poteri della firmataria;
disconosceva la firma apposta al contratto depositato ed eccepiva la nullità del contratto medesimo per essere stati pattuiti interessi anatocistici e usurari.
Si costituiva l'opposta, che contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e insisteva per la validità del contratto azionato e, di conseguenza, del provvedimento monitorio emesso.
La causa veniva istruita mediante CTU grafologica: visti gli esiti della perizia depositata, e della successiva integrazione, viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Va in primis rigettata l'eccezione preliminare di parte opponente, relativa al difetto di legittimazione attiva della , in quanto dal fascicolo del monitorio, così come prontamente allegato CP_1 dall'opposta, si desume come con atto a rogito Notaio di il dott. Persona_1 CP_2
– amministratore delegato e legale rappresentante della società – ha Persona_2 CP_3 conferito alla dott.ssa il potere di spendita del nome della società opposta, tra cui anche il Per_3 potere di “conferire a professionisti e legali incarichi professionali e mandati alle liti per
l'espletamento di procedure di contenzioso in sede tributaria, giudiziale ed extragiudiziale volte al rimborso da parte dei debitori relativamente ai crediti acquistati e gestiti”.
L'opposizione nel merito va rigettata.
In primo luogo, deve essere ritenuto privo di pregio il disconoscimento ex art 214 c.p.c. formalizzato dalla parte opponente nei propri atti.
Ed infatti già con la prima perizia depositata la CTU nominata evidenziava di aver svolto una accurata indagine – esente, a parere della scrivente, da qualunque vizio, ed in particolare:
“a) Ha esaminato i documenti e le firme oggetto di verifica, ed ha accertato che le firme sui contratti sono tutte redatte da una stessa mano in quanto presentano caratteristiche comuni ed uno stile unitario con componenti personali e caratterizzanti;
b) Sono state esaminate le comparative ed individuate le caratteristiche grafiche, generali e particolari, che connotano lo stile personale del sig. Parte_1
c) Si è quindi proceduto al confronto tecnico, all'esito del quale sono emerse convergenze sostanziali sia negli aspetti generali che particolari del grafismo, inclusi i piccoli segni e gli automatismi grafici ad alto valore connotativo.”
A seguito di tale analisi il perito ha concluso che “le convergenze rilevate riguardano aspetti grafici identificativi e probanti come: ductus- capacità grafica- spazi – continuità e legamenti - rapporti dimensionali costanti - ovali- iter grafici - piccoli segni ed automatismi scrittori. Si esclude l'ipotesi imitativa in quanto non sono stati riscontrati segni tipici dell'imitazione (lentezza, pressione piatta, stacchi anomali ecc) ma le firme in verifica risultano spontanee e naturali. Pur a fronte di minime variazioni formali, compatibili con la naturale variabilità grafica di ogni scrivente, sono risultati abbastanza compatibili gli aspetti dinamici (movimento e ritmo grafico) e gli iter formativi dei grafemi, incluse gestualità altamente automatizzate (particolarmente connotative nelle firme, redatte con massimo grado di spontaneità e rapidità) tra cui puntini sulla “i” ricombinati, gesti di attacco e finali, aste curve (es. “v”), occhiellature e legamenti personalizzati (es. ovali con doppie occhiellature, lettera “r” semplificata). (…) Si può pertanto riferire che le firme apposte nei documenti in verifica potrebbero ricondursi alla mano del sig. .” Parte_1
Già in questa sede, pertanto, veniva individuata la riconducibilità, benchè non con ampio margine di certezza, delle sottoscrizioni al Cavaliere, sulla base di un'indagine, come detto, esente da vizi evidenti. Ed infatti la stessa CTU evidenziava che il grado non elevato di probabilità era legato alla
“scarsa documentazione messa a disposizione del ctu” in quanto “per giungere alla decisione sottoposta all'attenzione del consulente, sarebbero state di fondamentale importanza più comparative, coeve e omologhe, utili al confronto con lo scritto da verificare.”
Stante l'esito della perizia, la scrivente riteneva di dover sottoporre al tecnico ulteriore quesito integrativo, chiedendo di riesaminare la sottoscrizione apposta al contratto previa acquisizione di nuove scritture di comparazione e/o altri saggi grafici.
Il CTU, all'esito della nuova verifica, tenuto conto dei saggi grafici rilasciati in sede di operazioni peritali integrative dal , ha ribadito le sue conclusioni, escludendo però i profili dubitativi Parte_1 in precedenza evidenziati, sulla scorta del nuovo materiale analizzato. In particolare, la CTU chiariva che “le firme apposte nei documenti in verifica sono effettivamente riconducibili alla mano del sig.
”. Parte_1
Si ritiene che, soprattutto a seguito delle integrazioni richieste, sia stata accertata senza dubbio la riconducibilità delle sottoscrizioni al Cavaliere, e tanto sia in ragione della coerenza tra le premesse metodologiche e le conclusioni esposte, sia dei numerosi saggi grafici acquisiti, anche in diverse sedi. Tanto doverosamente premesso, e ritenendo di poter pertanto porre il contratto depositato a fondamento della decisione, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Proprio in ragione della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opponente è, quindi, altresì gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dal creditore ingiungente.
Nel caso di specie, la genericità del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione ha sicuro rilievo ai sensi dell'art 115 c.p.c., per cui il Giudice "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art 115
с.р.с.).
In particolare, dal citato art 115 c.p.c. emerge l'onere delle parti di fornire adeguata e tempestiva prova ai fatti che si pongono alla base delle proprie pretese (o difese), ai sensi degli artt. 163 e 167 c.p.c.
Applicando il disposto dell'art 115 c.p.c. (che rafforza il regime preclusivo del processo civile) al procedimento di opposizione, deriva, come si è detto, in capo a parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea che non può, dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito e ciò in quanto la non contestazione, a cui equivale la contestazione generica, è un "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Ebbene nel caso in esame, la parte opposta ha fondato la sua pretesa su adeguata prova scritta, dovendosi disattendere le avverse eccezioni.
Il contratto depositato, come detto, può essere posto a fondamento della decisione, essendo stata accertata la corrispondenza con la sottoscrizione del Cavaliere.
In termini va altresì rilevato che trova, nel caso in esame, applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, traendo origine il credito azionato in via monitoria non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la banca non ha l'onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione alcun estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento, in base agli ordinari principi in materia (nel senso della applicabilità dei principi di cui alla richiamata sent. S.U. 2001 al caso di finanziamento, Cass. civ. ordinanza n. 17403 del 2020). Tale onere risulta, nel caso di specie, ampiamente soddisfatto mediante l'allegazione del contratto di finanziamento, compiutamente valido per le ragioni anzidette e, comunque, anche dell'estratto ex art 50 TUB.
Provato senza dubbio il credito, sarebbe spettato al debitore dimostrare la differenza tra quanto richiesto dalla parte opposta e quanto dovuto.
Sul punto, le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13533/2001 hanno chiarito che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico.
Ebbene nel caso in esame, la parte opponente non ha assolto il proprio onere di provare fatti estintivi o modificativi della pretesa, al contrario, compiutamente provata dall'opposta.
In ordine all'asserita usurarietà degli interessi si evidenzia che dalla stessa prospettazione dell'opponente nulla emerge circa il possibile superamento delle soglie di legge nel corso dello svolgimento dei rapporti. Il Cavaliere non hanno indicato quale sarebbe stato il TEG negoziale e il TEGM di riferimento. Stesso dato emerge anche con riferimento all'asserito anatocismo, in quanto nessuna deduzione l'opponente ha fatto circa il piano di ammortamento dedotto in contratto, e i suoi profili di eventuale e asserito illegittimità. Per altro, dalla lettura del contratto e dell'estratto conto, emerge una rata di natura costante e periodica, la quale non permette di rilevare alcun elemento di criticità, anche secondo il costante orientamento giurisprudenziale in merito.
Una eventuale CTU si sarebbe palesata meramente esplorativa, in mancanza della anche seppur minima allegazione da parte dell'opponente, rendendo, pertanto, completamente inammissibili le doglianze ivi indicate.
Per tali motivi, l'opposizione va rigettata, e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, con i parametri minimi per la fase decisoria, risoltasi nella ripetizione degli atti già svolta.
Parimenti in capo all'opponente soccombente rimangono le spese di CTU, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) Condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) pone le spese di CTU definitivamente in capo alla parte opponente soccombente.
Depositato telematicamente in data 12/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies co 3 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.5829/ 2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 5829 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. FORTINO GIOVAN GIACOMO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. MACELLO DEBORA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1639 del 2017 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore con cui gli veniva intimato il pagamento della somma pari ad € 9.159,84 oltre interessi e spese in favore della Controparte_1
A sostegno della propria opposizione eccepiva la nullità della procura alle liti della società intimante per carenza degli elementi utili a risalire ai poteri della firmataria;
disconosceva la firma apposta al contratto depositato ed eccepiva la nullità del contratto medesimo per essere stati pattuiti interessi anatocistici e usurari.
Si costituiva l'opposta, che contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e insisteva per la validità del contratto azionato e, di conseguenza, del provvedimento monitorio emesso.
La causa veniva istruita mediante CTU grafologica: visti gli esiti della perizia depositata, e della successiva integrazione, viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Va in primis rigettata l'eccezione preliminare di parte opponente, relativa al difetto di legittimazione attiva della , in quanto dal fascicolo del monitorio, così come prontamente allegato CP_1 dall'opposta, si desume come con atto a rogito Notaio di il dott. Persona_1 CP_2
– amministratore delegato e legale rappresentante della società – ha Persona_2 CP_3 conferito alla dott.ssa il potere di spendita del nome della società opposta, tra cui anche il Per_3 potere di “conferire a professionisti e legali incarichi professionali e mandati alle liti per
l'espletamento di procedure di contenzioso in sede tributaria, giudiziale ed extragiudiziale volte al rimborso da parte dei debitori relativamente ai crediti acquistati e gestiti”.
L'opposizione nel merito va rigettata.
In primo luogo, deve essere ritenuto privo di pregio il disconoscimento ex art 214 c.p.c. formalizzato dalla parte opponente nei propri atti.
Ed infatti già con la prima perizia depositata la CTU nominata evidenziava di aver svolto una accurata indagine – esente, a parere della scrivente, da qualunque vizio, ed in particolare:
“a) Ha esaminato i documenti e le firme oggetto di verifica, ed ha accertato che le firme sui contratti sono tutte redatte da una stessa mano in quanto presentano caratteristiche comuni ed uno stile unitario con componenti personali e caratterizzanti;
b) Sono state esaminate le comparative ed individuate le caratteristiche grafiche, generali e particolari, che connotano lo stile personale del sig. Parte_1
c) Si è quindi proceduto al confronto tecnico, all'esito del quale sono emerse convergenze sostanziali sia negli aspetti generali che particolari del grafismo, inclusi i piccoli segni e gli automatismi grafici ad alto valore connotativo.”
A seguito di tale analisi il perito ha concluso che “le convergenze rilevate riguardano aspetti grafici identificativi e probanti come: ductus- capacità grafica- spazi – continuità e legamenti - rapporti dimensionali costanti - ovali- iter grafici - piccoli segni ed automatismi scrittori. Si esclude l'ipotesi imitativa in quanto non sono stati riscontrati segni tipici dell'imitazione (lentezza, pressione piatta, stacchi anomali ecc) ma le firme in verifica risultano spontanee e naturali. Pur a fronte di minime variazioni formali, compatibili con la naturale variabilità grafica di ogni scrivente, sono risultati abbastanza compatibili gli aspetti dinamici (movimento e ritmo grafico) e gli iter formativi dei grafemi, incluse gestualità altamente automatizzate (particolarmente connotative nelle firme, redatte con massimo grado di spontaneità e rapidità) tra cui puntini sulla “i” ricombinati, gesti di attacco e finali, aste curve (es. “v”), occhiellature e legamenti personalizzati (es. ovali con doppie occhiellature, lettera “r” semplificata). (…) Si può pertanto riferire che le firme apposte nei documenti in verifica potrebbero ricondursi alla mano del sig. .” Parte_1
Già in questa sede, pertanto, veniva individuata la riconducibilità, benchè non con ampio margine di certezza, delle sottoscrizioni al Cavaliere, sulla base di un'indagine, come detto, esente da vizi evidenti. Ed infatti la stessa CTU evidenziava che il grado non elevato di probabilità era legato alla
“scarsa documentazione messa a disposizione del ctu” in quanto “per giungere alla decisione sottoposta all'attenzione del consulente, sarebbero state di fondamentale importanza più comparative, coeve e omologhe, utili al confronto con lo scritto da verificare.”
Stante l'esito della perizia, la scrivente riteneva di dover sottoporre al tecnico ulteriore quesito integrativo, chiedendo di riesaminare la sottoscrizione apposta al contratto previa acquisizione di nuove scritture di comparazione e/o altri saggi grafici.
Il CTU, all'esito della nuova verifica, tenuto conto dei saggi grafici rilasciati in sede di operazioni peritali integrative dal , ha ribadito le sue conclusioni, escludendo però i profili dubitativi Parte_1 in precedenza evidenziati, sulla scorta del nuovo materiale analizzato. In particolare, la CTU chiariva che “le firme apposte nei documenti in verifica sono effettivamente riconducibili alla mano del sig.
”. Parte_1
Si ritiene che, soprattutto a seguito delle integrazioni richieste, sia stata accertata senza dubbio la riconducibilità delle sottoscrizioni al Cavaliere, e tanto sia in ragione della coerenza tra le premesse metodologiche e le conclusioni esposte, sia dei numerosi saggi grafici acquisiti, anche in diverse sedi. Tanto doverosamente premesso, e ritenendo di poter pertanto porre il contratto depositato a fondamento della decisione, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Proprio in ragione della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opponente è, quindi, altresì gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dal creditore ingiungente.
Nel caso di specie, la genericità del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione ha sicuro rilievo ai sensi dell'art 115 c.p.c., per cui il Giudice "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art 115
с.р.с.).
In particolare, dal citato art 115 c.p.c. emerge l'onere delle parti di fornire adeguata e tempestiva prova ai fatti che si pongono alla base delle proprie pretese (o difese), ai sensi degli artt. 163 e 167 c.p.c.
Applicando il disposto dell'art 115 c.p.c. (che rafforza il regime preclusivo del processo civile) al procedimento di opposizione, deriva, come si è detto, in capo a parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea che non può, dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito e ciò in quanto la non contestazione, a cui equivale la contestazione generica, è un "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Ebbene nel caso in esame, la parte opposta ha fondato la sua pretesa su adeguata prova scritta, dovendosi disattendere le avverse eccezioni.
Il contratto depositato, come detto, può essere posto a fondamento della decisione, essendo stata accertata la corrispondenza con la sottoscrizione del Cavaliere.
In termini va altresì rilevato che trova, nel caso in esame, applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, traendo origine il credito azionato in via monitoria non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la banca non ha l'onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione alcun estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento, in base agli ordinari principi in materia (nel senso della applicabilità dei principi di cui alla richiamata sent. S.U. 2001 al caso di finanziamento, Cass. civ. ordinanza n. 17403 del 2020). Tale onere risulta, nel caso di specie, ampiamente soddisfatto mediante l'allegazione del contratto di finanziamento, compiutamente valido per le ragioni anzidette e, comunque, anche dell'estratto ex art 50 TUB.
Provato senza dubbio il credito, sarebbe spettato al debitore dimostrare la differenza tra quanto richiesto dalla parte opposta e quanto dovuto.
Sul punto, le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13533/2001 hanno chiarito che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico.
Ebbene nel caso in esame, la parte opponente non ha assolto il proprio onere di provare fatti estintivi o modificativi della pretesa, al contrario, compiutamente provata dall'opposta.
In ordine all'asserita usurarietà degli interessi si evidenzia che dalla stessa prospettazione dell'opponente nulla emerge circa il possibile superamento delle soglie di legge nel corso dello svolgimento dei rapporti. Il Cavaliere non hanno indicato quale sarebbe stato il TEG negoziale e il TEGM di riferimento. Stesso dato emerge anche con riferimento all'asserito anatocismo, in quanto nessuna deduzione l'opponente ha fatto circa il piano di ammortamento dedotto in contratto, e i suoi profili di eventuale e asserito illegittimità. Per altro, dalla lettura del contratto e dell'estratto conto, emerge una rata di natura costante e periodica, la quale non permette di rilevare alcun elemento di criticità, anche secondo il costante orientamento giurisprudenziale in merito.
Una eventuale CTU si sarebbe palesata meramente esplorativa, in mancanza della anche seppur minima allegazione da parte dell'opponente, rendendo, pertanto, completamente inammissibili le doglianze ivi indicate.
Per tali motivi, l'opposizione va rigettata, e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, con i parametri minimi per la fase decisoria, risoltasi nella ripetizione degli atti già svolta.
Parimenti in capo all'opponente soccombente rimangono le spese di CTU, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) Condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) pone le spese di CTU definitivamente in capo alla parte opponente soccombente.
Depositato telematicamente in data 12/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco