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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/06/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 19.06.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7852 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Marialuisa Cacciapuoti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli in virtù di procura generale alle liti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Carlo Caruso resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in
CP_ giudizio l e l' , proponendo opposizione avverso Controparte_3
l'avviso di addebito n° 328 2019 0007095189000 sotteso al preavviso di fermo ricevuto il
26.10.2023, con il quale gli è stato richiesto (tra l'altro) il pagamento di contributi IVS per
1 l'anno 2016. A sostegno del ricorso ha dedotto, in particolare, l'omessa notifica del titolo CP_ impugnato e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall' .
Instauratosi il contraddittorio, entrambe le parti convenute hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendone variamente l'infondatezza.
CP_ Ciò premesso, va subito rilevato che l , nel costituirsi in giudizio, ha documentato di aver regolarmente proceduto alla notifica dell'avviso di addebito n° 328 2019
0007095189000, a mezzo lettera raccomandata consegnata al ricorrente nella data risultante dal preavviso di fermo, come si evince dall'avviso di ricevimento debitamente CP_ datato e sottoscritto versato in atti (cfr. fascic. ).
È quindi evidente la tardività dell'opposizione, poiché l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito). Spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile.
In altri termini, la mancata instaurazione del giudizio di opposizione all'iscrizione a ruolo nel termine di cui all'art. 24 cit., che è decorso dalla data della notifica dei titoli opposti, ha reso incontestabile la pretesa contributiva che in essi è contenuta1, con la conseguente
CP_ inammissibilità delle questioni afferenti al merito della pretesa creditoria dell' .
Né può dirsi maturata la prescrizione per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla notifica del titolo esecutivo (17.01.2020), poiché evidentemente all'epoca della notifica dell'opposta comunicazione preventiva di fermo (26.10.2023) non era ancora decorso un quinquennio.
Le spese sono comunque compensate in ragione dello sgravio parziale delle partite iscritte
CP_ a ruolo (v. memoria ).
P.Q.M.
1) Rigetta l'opposizione.
1) Compensa le spese di lite.
S.M.C.V., 20.06.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vds. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17978 del 01/07/2008: “In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
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