TAR Roma, sez. 2T, sentenza 13/01/2026, n. 576
TAR
Decreto cautelare 12 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 15 luglio 2025
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TAR
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione principio di legalità e tassatività delle sanzioni

    La chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 5 giorni, a prescindere dal ripristino dello stato dei luoghi, ha natura punitiva e deve essere predeterminata dalla legge. L'ordinanza sindacale, estendendo la chiusura a 10 giorni, viola il principio di legalità. La chiusura per i primi 5 giorni è considerata ripristinatoria, mentre i giorni successivi hanno natura sanzionatoria.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria e manifesta ingiustizia

    La sentenza si concentra sulla violazione del principio di legalità, ritenendo assorbente tale censura rispetto alle doglianze sull'eccesso di potere. Tuttavia, la sentenza fa riferimento a precedenti cautelari che avevano accolto la censura sulla mancanza di gradazione dell'abuso.

  • Accolto
    Violazione principio di legalità e tassatività delle sanzioni

    La chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 5 giorni, a prescindere dal ripristino dello stato dei luoghi, ha natura punitiva e deve essere predeterminata dalla legge. L'ordinanza sindacale, estendendo la chiusura a 10 giorni, viola il principio di legalità. La chiusura per i primi 5 giorni è considerata ripristinatoria, mentre i giorni successivi hanno natura sanzionatoria.

  • Rigettato
    Mancata conoscenza e notifica del rapporto informativo

    Il Collegio non si pronuncia esplicitamente su questo punto, ma implicitamente rigetta la censura in quanto il ricorso viene accolto solo nei limiti della durata della sanzione.

  • Rigettato
    Cumulo di sanzioni per la medesima violazione

    Le norme perseguono finalità diverse: la chiusura dell'esercizio mira a ripristinare la legalità e a scoraggiare l'abuso, mentre la sanzione pecuniaria colpisce sul piano patrimoniale. Il cumulo di una sanzione pecuniaria con una interdittiva (limitata a 5 giorni) non risulta eccessivamente gravoso o sproporzionato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 13/01/2026, n. 576
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 576
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo