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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 23/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 32 /2024 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato Indirizzo Telematico, presso lo studio degli Avv.ti FABRIZIO RODIN,
GIULIANA MURINO e GIORGIO RODIN che lo rappresentano e difendono per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA DELITALA 2 09127 CAGLIARI presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato FALQUI CAO
MAURIZIO e dall'avvocato STEFANIA SOTGIA in virtù di procura generale alle liti
- opposto–
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Sig. in data 05 gennaio 2024, a seguito di Parte_1 espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario richiesto per poter beneficiare della
1 pensione ordinaria d'inabilità ex art. 2 l. 222/1984, dopo aver depositato atto di dissenso, nei termini di cui all'art. 445 bis cpc, ha proposto ricorso in opposizione nel quale ha censurato le conclusioni assunte dal consulente tecnico d'ufficio, Dr.
[...]
Persona_1
Il detto CTU ha ritenuto l'opponente affetto da “Dall'esame clinico e dalle risultanze degli esami strumentali, ho accertato che il sig. attualmente è Pt_1 affetto da:
- Ernia discale lombare L3-L4, L4-L5 L5-S1 in spondilodiscoartrosi diffusa
- Coxartrosi bilaterale.
- Gonartrosi bilaterale
- Lesione degenerativa menisco mediale ginocchio sn ed esiti di meniscectomia mediale artroscopica ginocchio dx (28.07.2020).
- Esiti di frattura scomposta terzo distale tibia e perone sn trattata con placca e viti e limitazione funzionale
- Dismetria arti inferiori.
- STC bilaterale trattata chirurgicamente a sn.” così giudicando: “…l'entità delle patologie cui il ricorrente è affetto NON siano di gravità tale da configurare un quadro di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro e ciò sin dall'epoca della domanda amministrativa
(art 2legge 12 giugno 1984, n 222).”.
La difesa opponente, nel ricorrere con il presente giudizio, ha contestato le risultanze della CTU rilevando che lo stesso avesse fatto la valutazione sull'impossibilità di lavorare in relazione ad generico possibilità di prestare attività lavorativa in un qualsiasi proficuo lavoro mentre avrebbe dovuto considerare tale capacità in relazione ad attività confacenti alle attitudini complessive dell'assicurato, secondo i dettami di consolidato orientamento giurisprudenziale. Evidenziava, in particolare, che tale valutazione era tanto più erronea in quanto il ricorrente lavorava come operaio edile e le patologie erano tutte a carico degli arti.
L'opponente, pertanto, previo rinnovo della CTU, concludeva per l'accertamento in capo all'opponente della totale incapacità lavorativa ai sensi dell'art. 2
L 22/1984, al fine di ottenere la pensione ordinaria di inabilità, con decorrenza dalla data domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento dei CP_1
ratei maturati nella misura di legge e delle spese processuali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2 CP_ L' si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, stante la specificità dei motivi si è ritenuto rinnovare la CTU conferendo il relativo incarico al Dott. . Persona_2
Rinnovata la CTU, quindi, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni formulate dalle parti all'odierna udienza.
§§§§
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il Dott. , al quale è stato conferito l'incarico peritale di rinnovo Persona_2
della CTU, ha ritenuto l'opponente affetto da “sindrome lombosciatalgica in spondiloartrosi con ernia discale L3, L4, L5 e l5S1, postumi frattura tibiotarsica sin.
Meniscopatia ginocchio dx, postumi meniscectomia artroscopica ginocchio sin”
e ha concluso che
“Tale quadro patologico attualmente determina una importante riduzione della capacità lavorativa del periziando in occupazioni confacenti alle sue attitudini, nei limiti di legge per la invalidità pensionabile ( a meno di un terzo) ma attualmente non determina la assoluta, permanente e totale inabilità lavorativa anche intesa come incapacità a svolgere attività confacenti alle attitudini complessive … Nè si trova nella assoluta e permanente impossibilità a svolger un qualsiasi proficuo lavoro.”
In particolare il CTU incaricato, stante le obiezioni sollevate alla precedente
CTU e anche in risposta alle osservazioni della medesima parte ricorrente alla bozza, ha specificato e chiarito che, nonostante le patologie rilevate, in capo all'opponente residua una capacità lavorativa, in attività confacenti, superiore ad un terzo. Pertanto pur riconoscendo la gravità delle patologie non le ha ritenute tali da elidere completamente la capacità lavorativa del ricorrente in considerazione della giovane età del soggetto, le sue buone condizioni generali, la circostanza che si tratta di menomazioni non permanenti e stabili con possibilità di miglioramento delle dette patologie mediante ulteriori accertamenti e con adozione di appositi interventi terapeutici (“Ritengo inoltre che il quadro non possa essere considerato stabilizzato e permanente ma possa modificarsi in senso positivo con la adozione di provvedimenti terapeutici e di ulteriori accertamenti che non risultano mai essere stati finora praticati (cons NCH, esame
EMG arti inferiori, cons Centro Terapia Antalgica, cicli di FKT e ozonoterapia ….).
Devo ricordare che il sig è un soggetto giovane (all'atto della domanda 46 Pt_1
3 anni), in buone condizioni generali”).
Il CTU dott. ha anche illustrato e indicato le attività lavorative, confacenti Per_2
alle attitudini del ricorrente, nelle quali il medesimo potrebbe essere proficuamente reimpiegato, con le dovute limitazioni [a mio parere la residua capacità lavorativa può ancora essere reimpiegata, con le necessarie limitazioni (è stato “consigliato” di evitare sforzi fisici come nella relazione 9/5/22 agli atti) , in attività confacenti le attitudini lavorative del ricorrente o anche in altre a lui congeniali , senza che ciò debba rappresentare motivo di ulteriore danno o abnorme usura : ad esempio in “edilizia leggera”, dedicandosi ad applicazione di intonaci, pitture, carte da parati, impermeabilizzazioni o isolamenti, opere in cartongesso, installazione di infissi, assistenza ad artigiani specializzati o operatori di macchine, organizzazione di cantieri disponendo installazione di macchinari, impalcature... conduzione di macchine di cantiere, sorveglianza e guardiania].
In definitiva si rileva che il consulente abbia compiutamente risposto al quesito rivoltogli confutando esaurientemente le obiezioni sollevate dall'opponente. Per quanto qui non espressamente richiamato si rimanda all'elaborato peritale da ritenersi integralmente riportato in questa sede.
Sulla scorta di tali considerazioni, a fronte di una consulenza tecnica d'ufficio articolata, precisa ed approfondita e di argomentate conclusioni del consulente, peraltro sostanzialmente analoghe rispetto a quelle svolte nella precedente fase del giudizio, il
Tribunale rigetta la presente opposizione.
Le spese processuali non seguono la soccombenza avendo l'opponente comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 115 del 2002. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate in separati decreti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso in opposizione proposto da ai sensi Parte_1 dell'art. 445 bis c.p.c. con l'atto introduttivo del giudizio.
- Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 23/05/2025
4 Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
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