Articolo 10 della Legge 17 aprile 1985, n. 141
Articolo 9
Versione
4 maggio 1985
Art. 10.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984, valutato in lire 600 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento "Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti"; all'onere di lire 1.100 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.630 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.960 miliardi per l'anno 1987 si provvede, rispettivamente quanto a lire 700 miliardi, 1.000 miliardi e 1.300 miliardi, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 alla voce "Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito" e della relativa proiezione per gli anni 1986 e 1987 considerata ai fini del bilancio triennale 1985-1987; quanto a lire 220 miliardi, lire 400 miliardi e lire 410 miliardi, con l'aumento contributivo di cui al precedente articolo 9; e, quanto alla quota residua, con le maggiori entrate IRPEF per gli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 valutate rispettivamente in lire 180 miliardi, 230 miliardi e 250 miliardi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 maggio 1985