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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 27.10.2025, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3358/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ” e vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Fiorella D'Angiolillo ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio legale sito in Piedimonte Matese (CE) via G. Matteotti RICORRENTE E
– in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e Controparte_1 difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 08.05.2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, proponeva impugnazione CP_ avverso il sollecito di pagamento notificato dall in data 02.01.2023, con il quale chiedeva il pagamento – pena l'avvio di un recupero coattivo delle somme – dell'importo complessivo di € 6.890,16, in relazione al periodo dal 01.01.2020 al 30.11.2021, atteso che il ricorrente avrebbe percepito una prestazione non dovuta ovvero avrebbe riscosso rate di prestazione in misura superiore a quella spettante, deducendo la illegittimità dell'atto per carenza di motivazione ovvero per la sussistenza di un legittimo affidamento in capo all'istante.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir annullare l'atto di indebito impugnato;
vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza
Istruita in via documentale all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
****
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che l'indebito in questione è derivato dalla sopravvenuta insussistenza dei requisiti reddituali.
Invero, si condividono e si riportano in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni adottate dalla Corte d'Appello di Napoli (cfr. sentenza n. 1287/2021). .
Come osservato dalla Corte d'Appello, “… Affrontando una controversia analoga a quella oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte – con sentenza n. 12608/2020 – ha ricostruito il quadro normativo disciplinante la materia e dettato alcuni principi ai quali questa Corte intende uniformarsi, in quanto assolutamente condivisibili.
Secondo la Corte all'indebito relativo all'assegno sociale, così come a quelli relativi a tutte le prestazioni di carattere assistenziale, non può applicarsi il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. essendo la fattispecie disciplinata secondo i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, più volte ribaditi dalla Cassazione: questa ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (v. per tutte Cass. n. del 09/11/2018, Cass. n. 26036/2019).
Invero, “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie …, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015). Per_1
Del resto anche la Corte Cost. - in materia di indebito assistenziale - ha affermato (ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, specificando, però, che opera anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
È stato, altresì precisato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti
- della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Con riferimento all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di
Cassazione ha recentemente affermato (Sez. L -, Sentenza n. del 15/10/2019) che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Anche in precedenza la Sezione Lavoro (v. Sentenza n. 28771 del 09/11/2018) aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Ancora le Sez. Unite della Suprema Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestono natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Va, ancora, ribadito che nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale ai fini della ripetizione
è richiesto il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens (Cass. 31372/2019 e Cass.
28771/18 cit.). Del resto lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale Ministero dell'Economia, CP_1
Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Dunque, il citato art. 42 D.L. n. 269 del 2003, ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti CP_1 previdenziali. Tuttavia, da ciò non può desumersi che, dopo il 2 ottobre 2003, le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente, dovendosi tutelare l'affidamento del percipiente: infatti, di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione
è consentita solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
La Corte, in particolare, ha evidenziato:
- che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla
PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del CP_1
2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali;
- che il D.L. n. 78 del 2009, art. 15 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e CP_1 rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
È stato, pertanto, sottolineato che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Per altro, lo stesso principio risulta ribadito e rafforzato dal D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del " Casellario dell'Assistenza" "per CP_1 la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente collima 8 "devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1 incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da cui discende perciò che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata CP_1
e conosciuta dall'Amministrazione.
(…)
La Corte ha inoltre rimarcato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già conosce” (sent. 12608/2020 sopra cit.) CP_1 CP_1
Infine, ha osservato la Corte che in casi simili “allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)…”
Nella specie si tratta di indebito assistenziale in quanto operante sulla prestazione di invalidità civile percepita dal ricorrente.
Come si legge dalla relazione amministrativa in atti “l'indebito n. 16568166 di € 6.890,16, intestato al sig.
, per il periodo 01.01.2020/30.11.2021 è scaturito dall'elaborazione centrale a seguito dichiarazione dei Parte_1 redditi per l'anno 2019.” (si allegano lettere e ricevute) “
Ebbene non può non osservarsi che, non è in contestazione che tali redditi sono stati regolarmente dichiarati all'Agenzia delle Entrate come peraltro può evincersi dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente (cfr. allegati produzione parte ricorrente).
Ne deriva l'assenza di qualsivoglia errore del ricorrente e l'esistenza di un affidamento da parte dello stesso di regolare erogazione della prestazione percepita.
Non trascurabile è poi, infine, la circostanza -ben sottolineata dalla Suprema Corte - che si può ritenere carente l'affidamento solo per il periodo successivo alla comunicazione del provvedimento che ha accertato il venir meno dei requisiti per accedere in tutto o in parte alla prestazione, cosa che nel caso di specie è avvenuta con la comunicazione ricevuta solo in data 13.12.2021.
Posto che la ripetizione è richiesta per il periodo dal 01.01.2020/30.11.2021 non vi sono dubbi che non si potesse procedere a richiedere la somma in questione.
Il ricorso, allora, va accolto, con accertamento di irripetibilità delle somme oggetto di richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, ma anche dell'estrema semplicità della stessa con distrazione.
.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_
1) dichiara non dovuta la somma di euro 6.890,16 richiesta dall' con il sollecito di pagamento del 2 gennaio 2023 CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.860,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Fiorella D'Angiolillo
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 27.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella
, rapp.to e difeso dall'avv. Fiorella D'Angiolillo ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio legale sito in Piedimonte Matese (CE) via G. Matteotti RICORRENTE E
– in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e Controparte_1 difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 08.05.2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, proponeva impugnazione CP_ avverso il sollecito di pagamento notificato dall in data 02.01.2023, con il quale chiedeva il pagamento – pena l'avvio di un recupero coattivo delle somme – dell'importo complessivo di € 6.890,16, in relazione al periodo dal 01.01.2020 al 30.11.2021, atteso che il ricorrente avrebbe percepito una prestazione non dovuta ovvero avrebbe riscosso rate di prestazione in misura superiore a quella spettante, deducendo la illegittimità dell'atto per carenza di motivazione ovvero per la sussistenza di un legittimo affidamento in capo all'istante.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir annullare l'atto di indebito impugnato;
vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza
Istruita in via documentale all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
****
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che l'indebito in questione è derivato dalla sopravvenuta insussistenza dei requisiti reddituali.
Invero, si condividono e si riportano in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni adottate dalla Corte d'Appello di Napoli (cfr. sentenza n. 1287/2021). .
Come osservato dalla Corte d'Appello, “… Affrontando una controversia analoga a quella oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte – con sentenza n. 12608/2020 – ha ricostruito il quadro normativo disciplinante la materia e dettato alcuni principi ai quali questa Corte intende uniformarsi, in quanto assolutamente condivisibili.
Secondo la Corte all'indebito relativo all'assegno sociale, così come a quelli relativi a tutte le prestazioni di carattere assistenziale, non può applicarsi il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. essendo la fattispecie disciplinata secondo i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, più volte ribaditi dalla Cassazione: questa ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (v. per tutte Cass. n. del 09/11/2018, Cass. n. 26036/2019).
Invero, “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie …, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015). Per_1
Del resto anche la Corte Cost. - in materia di indebito assistenziale - ha affermato (ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, specificando, però, che opera anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
È stato, altresì precisato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti
- della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Con riferimento all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di
Cassazione ha recentemente affermato (Sez. L -, Sentenza n. del 15/10/2019) che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Anche in precedenza la Sezione Lavoro (v. Sentenza n. 28771 del 09/11/2018) aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Ancora le Sez. Unite della Suprema Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestono natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Va, ancora, ribadito che nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale ai fini della ripetizione
è richiesto il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens (Cass. 31372/2019 e Cass.
28771/18 cit.). Del resto lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale Ministero dell'Economia, CP_1
Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Dunque, il citato art. 42 D.L. n. 269 del 2003, ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti CP_1 previdenziali. Tuttavia, da ciò non può desumersi che, dopo il 2 ottobre 2003, le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente, dovendosi tutelare l'affidamento del percipiente: infatti, di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione
è consentita solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
La Corte, in particolare, ha evidenziato:
- che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla
PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del CP_1
2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali;
- che il D.L. n. 78 del 2009, art. 15 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e CP_1 rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
È stato, pertanto, sottolineato che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Per altro, lo stesso principio risulta ribadito e rafforzato dal D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del " Casellario dell'Assistenza" "per CP_1 la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente collima 8 "devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1 incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da cui discende perciò che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata CP_1
e conosciuta dall'Amministrazione.
(…)
La Corte ha inoltre rimarcato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già conosce” (sent. 12608/2020 sopra cit.) CP_1 CP_1
Infine, ha osservato la Corte che in casi simili “allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)…”
Nella specie si tratta di indebito assistenziale in quanto operante sulla prestazione di invalidità civile percepita dal ricorrente.
Come si legge dalla relazione amministrativa in atti “l'indebito n. 16568166 di € 6.890,16, intestato al sig.
, per il periodo 01.01.2020/30.11.2021 è scaturito dall'elaborazione centrale a seguito dichiarazione dei Parte_1 redditi per l'anno 2019.” (si allegano lettere e ricevute) “
Ebbene non può non osservarsi che, non è in contestazione che tali redditi sono stati regolarmente dichiarati all'Agenzia delle Entrate come peraltro può evincersi dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente (cfr. allegati produzione parte ricorrente).
Ne deriva l'assenza di qualsivoglia errore del ricorrente e l'esistenza di un affidamento da parte dello stesso di regolare erogazione della prestazione percepita.
Non trascurabile è poi, infine, la circostanza -ben sottolineata dalla Suprema Corte - che si può ritenere carente l'affidamento solo per il periodo successivo alla comunicazione del provvedimento che ha accertato il venir meno dei requisiti per accedere in tutto o in parte alla prestazione, cosa che nel caso di specie è avvenuta con la comunicazione ricevuta solo in data 13.12.2021.
Posto che la ripetizione è richiesta per il periodo dal 01.01.2020/30.11.2021 non vi sono dubbi che non si potesse procedere a richiedere la somma in questione.
Il ricorso, allora, va accolto, con accertamento di irripetibilità delle somme oggetto di richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, ma anche dell'estrema semplicità della stessa con distrazione.
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PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_
1) dichiara non dovuta la somma di euro 6.890,16 richiesta dall' con il sollecito di pagamento del 2 gennaio 2023 CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.860,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Fiorella D'Angiolillo
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 27.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella