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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2176/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2176/2021 avente ad oggetto “Bancari” tra
(C.F. , (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 Pt_3
(C.F. e C.F. , in persona dei rispettivi
[...] P.IVA_3 Parte_4 P.IVA_4 legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Usai, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Firenze, Via Venezia, n. 8, giuste procure in calce all'atto di citazione
ATTRICI
e
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bevere, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza di Priscilla, n. 4, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Attrice:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, accertare
e dichiarare la violazione da parte di delle regole di correttezza e Controparte_2 di buona fede nell'esecuzione dei rapporti di conto corrente intercorsi con le società Pt_1
in persona dei rispettivi legali
[...] Parte_2 Controparte_3 rappresentanti pro tempore;
condannare, per l'effetto, la stessa alla restituzione in favore di tutte le società attrici della somma di € 36.450,00 illegittimamente riscossa dal come Pt_5 di seguito specificata: - per la somma di Euro 8.320,00; - per la Parte_1 Parte_2 somma di Euro 8.050,00; - per la somma di Euro 11.030,00; - per la Parte_3 Parte_4 somma di Euro 9.050,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e compensi di lite, aumentati del 30% in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis
D.M. 55/2014”.
Convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento di tutte le ragioni esposte nel presente atto: - previa revoca della dichiarazione di contumacia della CP_2 rigettare in toto la domanda di parte attrice poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata e non idonea a soddisfare i requisiti di cui all'art. 2697 c.c. in virtù di tutti i motivi meglio indicati in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 31.05.2021, le società Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio la Parte_3 Parte_4 Controparte_1 al fine di sentir accertare e dichiarare la violazione, da parte della convenuta, delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti di conto corrente intercorsi con le attrici e, per l'effetto, sentirla condannare alla restituzione della somma complessiva di € 36.450,00, siccome illegittimamente distratta da allorquando non era più delegato ad Parte_6 operare sui conti intestati alle società.
A sostegno della domanda hanno allegato:
- che ciascuna società intrattiene autonomo rapporto di conto corrente con la
[...]
presso l'Agenzia n. 3843 di Pisa;
Controparte_1
- che sui suddetti conti correnti è stato autorizzato ad operare, dal 2004, il commercialista
, nella sua qualità di amministratore unico e consulente fiscale e tributario Parte_6 delle società;
- che la carica è stata ricoperta dal professionista sino al 24.03.2009, data in cui è subentrato un nuovo amministratore, rimasto, a sua volta, in carica sino al 14.05.2014;
- che, nel corso dell'anno 2015, le società sono state rese edotte dal Comando Provinciale
della Guardia di Finanza di Pisa di indagini svolte a carico di , dalle quali è Parte_6 emersa una condotta di appropriazione indebita di somme di denaro in danno delle attrici da parte del professionista;
- che, da accertamenti sulle scritture contabili di ciascuna società, la circostanza è stata confermata;
- che, a seguito di formale denuncia/querela, è stato indagato per i delitti di truffa e Pt_5 appropriazione indebita e condannato con sentenza di patteggiamento emessa in data
06.03.2018;
- che il professionista, negli anni 2010-2012, ha illecitamente sottratto dai conti correnti delle società attrici la somma complessiva di € 36.450,00; - che le operazioni sono state effettuate in assenza di autorizzazione ad operare sui conti, non avendo avuto alcun titolo né ricoperto alcuna carica all'interno delle società a Pt_5 partire da marzo 2009;
- che tutti i prelievi e versamenti sono stati eseguiti ricorrendo alle medesime modalità e in intervalli di tempo ravvicinati;
- che la banca convenuta ha, quindi, consentito ad un soggetto privo di titolo o autorizzazione di eseguire operazioni bancarie fraudolente, così violando gli obblighi ex artt. 1856 e 1703
c.c.;
- che è stata avviata procedura di mediazione al fine di far valere le responsabilità della conclusasi negativamente;
CP_1
- che la si è resa, in particolare, inadempiente agli obblighi di diligenza, buona fede e CP_1 correttezza nascenti dai contratti di conto corrente bancario stipulati con le attrici;
- che il carattere dell'attività svolta dalla Banca impone un maggior grado di attenzione e prudenza nell'esecuzione delle operazioni bancarie, nonché l'adozione di ogni cautela utile e necessaria a scongiurare il verificarsi di eventi pregiudizievoli;
- che la convenuta, prima di autorizzare le operazioni per cui è causa, avrebbe dovuto accertare il titolo di e informare le società interessate circa la natura anomala dei Pt_5 prelievi effettuati;
- che il professionista ha operato, senza giustificativo di spesa e avendo cessato la sua carica di amministratore, sui conti correnti delle attrici mediante prelievi in contanti, emissione di assegni circolari, giroconti bancari e accrediti sul proprio conto corrente personale;
- che le somme sono state artificiosamente registrate in entrata nel conto cassa contanti di ciascuna società;
- che le modalità e l'entità dei prelievi avrebbero dovuto allertare l'istituto bancario e gli operatori che hanno autorizzato le singole operazioni;
- che la è tenuta a sopportare il rischio che siano effettuate operazioni abusive di CP_1 prelievo dai conti correnti, all'insaputa dei propri correntisti;
- che le attrici hanno, pertanto, diritto alla restituzione di quanto indebitamente sottratto da per il tramite di operazioni bancarie fraudolente. Pt_5
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 06.12.2021, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e ha concesso i termini per memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. CP_2
La causa è stata successivamente istruita mediante assunzione di prova orale per testi.
All'udienza del 16.11.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
29.06.2023, poi differita per ragioni di carico del ruolo.
Con comparsa di costituzione del 03.07.2024, si è costituita in giudizio la Controparte_1
la quale ha contestato tutto quando ex adverso dedotto e richiesto.
[...] In particolare, ha rilevato:
- che le stesse attrici affermano di aver incaricato di amministrare le società Parte_6
e di tenere le relative scritture contabili sin dall'anno 2004;
- che la per il periodo cui si riferiscono le operazioni oggetto di causa, era in possesso CP_1 di procura “attiva” in favore di ad operare sui conti correnti delle società de quibus; Pt_5
- che, sarebbe stato onere di ciascuna società comunicare alla la variazione della carica CP_1 di amministratore e, quindi, la revoca della procura ad operare sui conti correnti da parte di
Pt_5
- che la non era tenuta a monitorare i poteri di avendo questi, peraltro, CP_1 Pt_5 rapporti consolidati nel tempo con ciascuna società;
- che non vi è in atti prova di alcuna comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. dopo Cont il 24.03.2009 (data di cessazione dalla carica di A.U. di alla da parte delle Pt_5 società in questione, contenente la revoca dei poteri del professionista e contestuale conferimento ai rispettivi nuovi amministratori o a nuovi soggetti incaricati;
- che le attrici hanno impropriamente richiamato i principi di correttezza e buona fede, avendoli loro stesse violati;
- che manca, inoltre, la prova della presunta anomalia delle operazioni per cui è causa, avendo le stesse attrici hanno ignorato le operazioni poste in essere dal professionista negli anni 2010-2012, fino alla segnalazione da parte della Guardia di Finanza nel 2015;
- che le società avrebbero dovuto contestare gli estratti conto ed è alquanto anomalo che per tre anni non si siano avvedute delle movimentazioni illecite effettuate da in loro Pt_5 danno;
- che deve escludersi qualsiasi addebito di responsabilità in capo alla convenuta, che tenuto conto della conoscenza delle quattro compagini societarie e della risalente procura ad operare sui conti correnti conferita a ha confidato nella liceità di tutte le operazioni Pt_5 poste in essere;
- che la responsabilità deve ricadere sulle società, per aver omesso ogni controllo sugli estratti conto e sugli amministratori per non aver correttamente vigilato sulle operazioni relative ai conti correnti;
- che le attrici tentano di far ricadere sulla Banca le loro disfunzioni societarie e gestorie;
- che la relazione di parte depositata dalle attrici non ha alcun valore probatorio, costituendo mera deduzione difensiva.
All'udienza del 03.10.2024, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**** Incontestata la pendenza di rapporti di conto corrente tra ciascuna delle società attrici e
[...]
– pur rilevandosi l'omessa produzione dei contratti da parte delle Controparte_1 attrici – è allegato l'inadempimento della convenuta, in tesi concretizzatosi nella violazione degli obblighi di buona fede e correttezza scaturenti dai rispettivi rapporti, per aver consentito ad un soggetto privo di autorizzazione di eseguire operazioni bancarie, consentendogli di sottrarre la somma complessiva di € 36.450,00.
Più specificamente, ritiene parte attrice che la avrebbe dovuto verificare la sussistenza CP_1 di un titolo ad operare sui conti in capo a e, contestualmente, informare le Parte_6 correntiste circa la natura anomala della movimentazione bancaria in favore di quest'ultimo.
La prospettazione non convince.
Le operazioni bancarie oggetto di contestazione sono state eseguite, negli anni 2010-2012, dal professionista che ha ricoperto la carica di amministratore unico e di consulente fiscale- tributario di ciascuna delle società correntiste a far data dalla loro costituzione (anno 2004).
Quest'ultimo, per espressa ammissione di parte attrice, era stato autorizzato dalle società ad operare sui rispettivi conti correnti.
Orbene, come contestato dalla convenuta – ma a ben vedere si tratta di elemento costitutivo della domanda attorea – non risulta agli atti alcuna allegazione, prima che asseverazione, dell'avvenuta comunicazione alla Banca della revoca del professionista dalle cariche Pt_5 sociali né, soprattutto, del venir meno della delega ad operare sui conti correnti societari, potere che peraltro il professionista avrebbe potuto teoricamente mantenere anche a seguito della cessazione dell'incarico di amministratore.
A fronte della revoca di dalla carica di amministratore delle Società – pacificamente Pt_5 avvenuta in data 24.03.2009 – sarebbe stato onere di queste ultime comunicare alla il CP_1 venir meno del potere del professionista di operare sui propri conti correnti, non potendo ritenersi compreso tra gli obblighi di vigilanza e di diligenza del bonus argentarius ricadenti sulla quello di controllare la giustificazione dei poteri per ogni operazione posta in CP_1 essere da parte di un soggetto identificato e in possesso di originaria e, in difetto di revoca, efficace autorizzazione ad operare sui conti correnti.
In mancanza di formale comunicazione della revoca dell'incarico di amministratore e/o della delega ad operare sui conti da parte delle società, la carenza di potere è pertanto, inopponibile all'istituto bancario, e ciò non solo in virtù delle pattuizioni previste nei contratti inter partes acquisiti, tardivamente, rispetto alle posizioni di e ma in virtù Parte_2 Parte_4 dei generali obblighi informativi gravanti sul correntista in esecuzione del rapporto di conto corrente.
Sul punto, peraltro, appare contraddittoria la pretesa delle attrici di far valere il rapporto contrattuale (senza produrlo) per poi opporsi all'applicazione integrale della sua disciplina. L'inadempimento della convenuta non può ritenersi sussistente neppure con riferimento all'omessa informazione dei titolari del conto corrente in ordine alle operazioni eseguite negli anni 2010-2012 da parte di Sul punto, oltre a non essere dimostrata la declamata Pt_5 grave anomalia delle movimentazioni effettuate, plausibili per numero ed entità in ragione della qualifica precedentemente (ma ancora all'epoca per la banca) ricoperta del soggetto, è significativo il fatto che nessuna delle attrici ha acquisito consapevolezza delle operazioni fraudolente sino alla comunicazione ricevuta dal Comando Provinciale della Guardia di
Finanza nell'anno 2015.
Nessun elemento di rilievo è emerso dalla prova orale espletata.
In definitiva, non ravvisandosi profili di responsabilità della Banca convenuta, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza per la metà, tenuto conto della peculiare situazione giuridico fattuale, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, valori medi avuto riguardo alle sole fasi in cui la convenuta ha svolto attività.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rimborso in favore di di metà delle spese di lite, Controparte_1 liquidate per l'intero in € 5.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Pisa, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30
giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2176/2021 avente ad oggetto “Bancari” tra
(C.F. , (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 Pt_3
(C.F. e C.F. , in persona dei rispettivi
[...] P.IVA_3 Parte_4 P.IVA_4 legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Usai, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Firenze, Via Venezia, n. 8, giuste procure in calce all'atto di citazione
ATTRICI
e
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bevere, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza di Priscilla, n. 4, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Attrice:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, accertare
e dichiarare la violazione da parte di delle regole di correttezza e Controparte_2 di buona fede nell'esecuzione dei rapporti di conto corrente intercorsi con le società Pt_1
in persona dei rispettivi legali
[...] Parte_2 Controparte_3 rappresentanti pro tempore;
condannare, per l'effetto, la stessa alla restituzione in favore di tutte le società attrici della somma di € 36.450,00 illegittimamente riscossa dal come Pt_5 di seguito specificata: - per la somma di Euro 8.320,00; - per la Parte_1 Parte_2 somma di Euro 8.050,00; - per la somma di Euro 11.030,00; - per la Parte_3 Parte_4 somma di Euro 9.050,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e compensi di lite, aumentati del 30% in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis
D.M. 55/2014”.
Convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento di tutte le ragioni esposte nel presente atto: - previa revoca della dichiarazione di contumacia della CP_2 rigettare in toto la domanda di parte attrice poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata e non idonea a soddisfare i requisiti di cui all'art. 2697 c.c. in virtù di tutti i motivi meglio indicati in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 31.05.2021, le società Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio la Parte_3 Parte_4 Controparte_1 al fine di sentir accertare e dichiarare la violazione, da parte della convenuta, delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti di conto corrente intercorsi con le attrici e, per l'effetto, sentirla condannare alla restituzione della somma complessiva di € 36.450,00, siccome illegittimamente distratta da allorquando non era più delegato ad Parte_6 operare sui conti intestati alle società.
A sostegno della domanda hanno allegato:
- che ciascuna società intrattiene autonomo rapporto di conto corrente con la
[...]
presso l'Agenzia n. 3843 di Pisa;
Controparte_1
- che sui suddetti conti correnti è stato autorizzato ad operare, dal 2004, il commercialista
, nella sua qualità di amministratore unico e consulente fiscale e tributario Parte_6 delle società;
- che la carica è stata ricoperta dal professionista sino al 24.03.2009, data in cui è subentrato un nuovo amministratore, rimasto, a sua volta, in carica sino al 14.05.2014;
- che, nel corso dell'anno 2015, le società sono state rese edotte dal Comando Provinciale
della Guardia di Finanza di Pisa di indagini svolte a carico di , dalle quali è Parte_6 emersa una condotta di appropriazione indebita di somme di denaro in danno delle attrici da parte del professionista;
- che, da accertamenti sulle scritture contabili di ciascuna società, la circostanza è stata confermata;
- che, a seguito di formale denuncia/querela, è stato indagato per i delitti di truffa e Pt_5 appropriazione indebita e condannato con sentenza di patteggiamento emessa in data
06.03.2018;
- che il professionista, negli anni 2010-2012, ha illecitamente sottratto dai conti correnti delle società attrici la somma complessiva di € 36.450,00; - che le operazioni sono state effettuate in assenza di autorizzazione ad operare sui conti, non avendo avuto alcun titolo né ricoperto alcuna carica all'interno delle società a Pt_5 partire da marzo 2009;
- che tutti i prelievi e versamenti sono stati eseguiti ricorrendo alle medesime modalità e in intervalli di tempo ravvicinati;
- che la banca convenuta ha, quindi, consentito ad un soggetto privo di titolo o autorizzazione di eseguire operazioni bancarie fraudolente, così violando gli obblighi ex artt. 1856 e 1703
c.c.;
- che è stata avviata procedura di mediazione al fine di far valere le responsabilità della conclusasi negativamente;
CP_1
- che la si è resa, in particolare, inadempiente agli obblighi di diligenza, buona fede e CP_1 correttezza nascenti dai contratti di conto corrente bancario stipulati con le attrici;
- che il carattere dell'attività svolta dalla Banca impone un maggior grado di attenzione e prudenza nell'esecuzione delle operazioni bancarie, nonché l'adozione di ogni cautela utile e necessaria a scongiurare il verificarsi di eventi pregiudizievoli;
- che la convenuta, prima di autorizzare le operazioni per cui è causa, avrebbe dovuto accertare il titolo di e informare le società interessate circa la natura anomala dei Pt_5 prelievi effettuati;
- che il professionista ha operato, senza giustificativo di spesa e avendo cessato la sua carica di amministratore, sui conti correnti delle attrici mediante prelievi in contanti, emissione di assegni circolari, giroconti bancari e accrediti sul proprio conto corrente personale;
- che le somme sono state artificiosamente registrate in entrata nel conto cassa contanti di ciascuna società;
- che le modalità e l'entità dei prelievi avrebbero dovuto allertare l'istituto bancario e gli operatori che hanno autorizzato le singole operazioni;
- che la è tenuta a sopportare il rischio che siano effettuate operazioni abusive di CP_1 prelievo dai conti correnti, all'insaputa dei propri correntisti;
- che le attrici hanno, pertanto, diritto alla restituzione di quanto indebitamente sottratto da per il tramite di operazioni bancarie fraudolente. Pt_5
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 06.12.2021, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e ha concesso i termini per memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. CP_2
La causa è stata successivamente istruita mediante assunzione di prova orale per testi.
All'udienza del 16.11.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
29.06.2023, poi differita per ragioni di carico del ruolo.
Con comparsa di costituzione del 03.07.2024, si è costituita in giudizio la Controparte_1
la quale ha contestato tutto quando ex adverso dedotto e richiesto.
[...] In particolare, ha rilevato:
- che le stesse attrici affermano di aver incaricato di amministrare le società Parte_6
e di tenere le relative scritture contabili sin dall'anno 2004;
- che la per il periodo cui si riferiscono le operazioni oggetto di causa, era in possesso CP_1 di procura “attiva” in favore di ad operare sui conti correnti delle società de quibus; Pt_5
- che, sarebbe stato onere di ciascuna società comunicare alla la variazione della carica CP_1 di amministratore e, quindi, la revoca della procura ad operare sui conti correnti da parte di
Pt_5
- che la non era tenuta a monitorare i poteri di avendo questi, peraltro, CP_1 Pt_5 rapporti consolidati nel tempo con ciascuna società;
- che non vi è in atti prova di alcuna comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. dopo Cont il 24.03.2009 (data di cessazione dalla carica di A.U. di alla da parte delle Pt_5 società in questione, contenente la revoca dei poteri del professionista e contestuale conferimento ai rispettivi nuovi amministratori o a nuovi soggetti incaricati;
- che le attrici hanno impropriamente richiamato i principi di correttezza e buona fede, avendoli loro stesse violati;
- che manca, inoltre, la prova della presunta anomalia delle operazioni per cui è causa, avendo le stesse attrici hanno ignorato le operazioni poste in essere dal professionista negli anni 2010-2012, fino alla segnalazione da parte della Guardia di Finanza nel 2015;
- che le società avrebbero dovuto contestare gli estratti conto ed è alquanto anomalo che per tre anni non si siano avvedute delle movimentazioni illecite effettuate da in loro Pt_5 danno;
- che deve escludersi qualsiasi addebito di responsabilità in capo alla convenuta, che tenuto conto della conoscenza delle quattro compagini societarie e della risalente procura ad operare sui conti correnti conferita a ha confidato nella liceità di tutte le operazioni Pt_5 poste in essere;
- che la responsabilità deve ricadere sulle società, per aver omesso ogni controllo sugli estratti conto e sugli amministratori per non aver correttamente vigilato sulle operazioni relative ai conti correnti;
- che le attrici tentano di far ricadere sulla Banca le loro disfunzioni societarie e gestorie;
- che la relazione di parte depositata dalle attrici non ha alcun valore probatorio, costituendo mera deduzione difensiva.
All'udienza del 03.10.2024, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**** Incontestata la pendenza di rapporti di conto corrente tra ciascuna delle società attrici e
[...]
– pur rilevandosi l'omessa produzione dei contratti da parte delle Controparte_1 attrici – è allegato l'inadempimento della convenuta, in tesi concretizzatosi nella violazione degli obblighi di buona fede e correttezza scaturenti dai rispettivi rapporti, per aver consentito ad un soggetto privo di autorizzazione di eseguire operazioni bancarie, consentendogli di sottrarre la somma complessiva di € 36.450,00.
Più specificamente, ritiene parte attrice che la avrebbe dovuto verificare la sussistenza CP_1 di un titolo ad operare sui conti in capo a e, contestualmente, informare le Parte_6 correntiste circa la natura anomala della movimentazione bancaria in favore di quest'ultimo.
La prospettazione non convince.
Le operazioni bancarie oggetto di contestazione sono state eseguite, negli anni 2010-2012, dal professionista che ha ricoperto la carica di amministratore unico e di consulente fiscale- tributario di ciascuna delle società correntiste a far data dalla loro costituzione (anno 2004).
Quest'ultimo, per espressa ammissione di parte attrice, era stato autorizzato dalle società ad operare sui rispettivi conti correnti.
Orbene, come contestato dalla convenuta – ma a ben vedere si tratta di elemento costitutivo della domanda attorea – non risulta agli atti alcuna allegazione, prima che asseverazione, dell'avvenuta comunicazione alla Banca della revoca del professionista dalle cariche Pt_5 sociali né, soprattutto, del venir meno della delega ad operare sui conti correnti societari, potere che peraltro il professionista avrebbe potuto teoricamente mantenere anche a seguito della cessazione dell'incarico di amministratore.
A fronte della revoca di dalla carica di amministratore delle Società – pacificamente Pt_5 avvenuta in data 24.03.2009 – sarebbe stato onere di queste ultime comunicare alla il CP_1 venir meno del potere del professionista di operare sui propri conti correnti, non potendo ritenersi compreso tra gli obblighi di vigilanza e di diligenza del bonus argentarius ricadenti sulla quello di controllare la giustificazione dei poteri per ogni operazione posta in CP_1 essere da parte di un soggetto identificato e in possesso di originaria e, in difetto di revoca, efficace autorizzazione ad operare sui conti correnti.
In mancanza di formale comunicazione della revoca dell'incarico di amministratore e/o della delega ad operare sui conti da parte delle società, la carenza di potere è pertanto, inopponibile all'istituto bancario, e ciò non solo in virtù delle pattuizioni previste nei contratti inter partes acquisiti, tardivamente, rispetto alle posizioni di e ma in virtù Parte_2 Parte_4 dei generali obblighi informativi gravanti sul correntista in esecuzione del rapporto di conto corrente.
Sul punto, peraltro, appare contraddittoria la pretesa delle attrici di far valere il rapporto contrattuale (senza produrlo) per poi opporsi all'applicazione integrale della sua disciplina. L'inadempimento della convenuta non può ritenersi sussistente neppure con riferimento all'omessa informazione dei titolari del conto corrente in ordine alle operazioni eseguite negli anni 2010-2012 da parte di Sul punto, oltre a non essere dimostrata la declamata Pt_5 grave anomalia delle movimentazioni effettuate, plausibili per numero ed entità in ragione della qualifica precedentemente (ma ancora all'epoca per la banca) ricoperta del soggetto, è significativo il fatto che nessuna delle attrici ha acquisito consapevolezza delle operazioni fraudolente sino alla comunicazione ricevuta dal Comando Provinciale della Guardia di
Finanza nell'anno 2015.
Nessun elemento di rilievo è emerso dalla prova orale espletata.
In definitiva, non ravvisandosi profili di responsabilità della Banca convenuta, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza per la metà, tenuto conto della peculiare situazione giuridico fattuale, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, valori medi avuto riguardo alle sole fasi in cui la convenuta ha svolto attività.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rimborso in favore di di metà delle spese di lite, Controparte_1 liquidate per l'intero in € 5.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Pisa, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30
giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.