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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/11/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n 870/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 464/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. VA PI Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. RI Di AO Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 62/2025 del Tribunale di Como iscritta al n. r.g. 464/2025 estensore Giudice
Drssa Bignami, discussa all'udienza collegiale del 30 ottobre 2025 promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RAITE' GIOVANNI elettivamente domiciliata in Como Via
Bonola 4 presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO CP_1 P.IVA_1
IO e dell'avv. MAIO ROBERTO domiciliato presso gli uffici dell'Ente in Milano Via Savarè 1
APPELLATO
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per Ogni contraria istanza deduzione respinta;
Parte_1 accertare il diritto del nucleo familiare della sig.ra Parte_1
a percepire il reddito di cittadinanza dal giorno 26.02.2020;
[...] condannare l in persona del suo legale rappresentante a pagare le CP_1 somme maturate non percepite con i relativi interessi di legge nonché
l'importo indebitamente restituito di €.2.315,40, oltre gli interessi maturati dalla data della restituzione;
Con vittoria delle spese di lite e compensi processuali di entrambi i gradi di giudizio.
PER Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis CP_1 rejectis, rigettare l'avverso atto di appello in considerazione della palese infondatezza di tutte le domande in esso contenute con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Como n. 62/2025 resa nella causa R.G. 1110/2023. Con la condanna dell'appellante alle spese al ricorrere delle condizioni di legge.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Como ha respinto la domanda con cui la ricorrente aveva chiesto dichiararsi il proprio diritto alla percezione del reddito di cittadinanza a decorrere dal 26 6 2020, data in cui aveva presentato all' la relativa domanda. I fatti, come documentati CP_1 nel fascicolo di primo grado, possono così riassumersi.
La richiedente, cittadina ucraina, aveva presentato regolare domanda, allegando tutta la documentazione prescritta dalla legge, e, in particolare, certificazione del proprio stato di famiglia, composta pagina 2 di 12 da ( convivente) e dalle due figlie minori Persona_1 della coppia, una delle quali nata in [...]
Il beneficio veniva concesso, ma successivamente revocato per mancanza del requisito della residenza anagrafica in Italia da almeno
10 anni.Le veniva quindi chiesta la restituzione delle somme nel frattempo introitate.
Ripresentata la domanda, la stessa veniva prima accolta;
seguiva revoca per mancanza della cittadinanza italiana. Il ricorso amministrativo proposto veniva dichiarato inammissibile.
La ricorrente aveva sostenuto in primo grado che la peculiarità della sua situazione, ossia il suo esser madre di una bimba di nazionalità italiana in quanto nata in [...] nel 2009 presso l'Ospedale Sacco di Milano, riconosciuta da padre italiano , convivente nel nucleo familiare, la esonerasse dall'obbligo del requisito la residenza decennale. La tesi però non era stata condivisa dal Giudice.
La ha proposto appello per i motivi che di seguito si Parte_1 illustrano.
resiste difendendo la sentenza. CP_1
In prossimità dell'udienza di trattazione, fissata al 3 luglio 2025,
a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 31 /2025 , l' appellante ha depositato certificato di residenza storico del Comune di Brunate . Il certificato attesta che la appellante si era trasferita in detto Comune , con provenienza da ER ( VA), a decorrere dal 2013, e da allora vi aveva regolarmente e continuativamente risieduto. si è opposta alla CP_1 produzione documentale in quanto nuova e quindi inammissibile.
All'udienza del 3 luglio 2025 il Collegio, riservandosi sulla acquisizione del documento, ha invitato le parti a precisare le rispettive posizioni in relazione appunto alla citata sentenza della pagina 3 di 12 Corte Costituzionale, concedendo termine per note scritte, e rinviando la trattazione all'udienza del 30 ottobre 2025.
Le parti hanno ritualmente depositato le rispettive note.
All'udienza del 30 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello va accolto per le ragioni che di seguito si illustrano.
L'appellante reitera la tesi sostenuta in primo grado, secondo cui il titolare del diritto oggetto di controversia è il nucleo familiare, rappresentato in questo caso dall'appellante, dal convivente e dalla figlie, di cui una di nazionalità italiana .
La tesi di controparte, che il primo Giudice non avrebbe colto mal interpretando la norma, è che il diritto contestato spetta al nucleo familiare. La norma, afferma l'appellante, consente che il beneficio in questione possa essere concesso al non italiano, prevedendo al riguardo una serie di requisiti. Gli stessi requisiti però non possono essere richiesti al cittadino italiano, e , allo stesso modo, anche al richiedente nel cui nucleo familiare si collochi un soggetto di nazionalità italiana. Quindi non si potrebbe richiedere alla appellante il requisito della residenza decennale.
Nelle more del giudizio, e segnatamente prima dell'udienza di trattazione, è tuttavia intervenuta sulla questione la Corte
Costituzionale, su ordinanza di remissione emessa da questa stessa
Corte d'Appello, che ha modificato i termini della questione.
Questa Corte infatti aveva dubitato della legittimità costituzionale dell'art 2 DL 4/2019, comma 2, convertito in L 26/2019,istitutiva appunto del reddito di cittadinanza. Tale norma, rimasta vigente fino al dicembre 2023 , prevedeva che il componente del nucleo familiare pagina 4 di 12 richiedente il beneficio, se non cittadino italiano, dovesse essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui 2 continuativamente prima della domanda stessa, e continuare a risiedere nel nostro Paese per tutta la durata della erogazione del beneficio. La durata prevista dal legislatore, unita al requisito della continuità, appariva sproporzionata e discriminatoria, come tale lesiva dei principi costituzionali ed eurounitari illustrati dettagliatamente nella stessa ordinanza di rimessione
Le questioni sono state ritenute fondate in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Premesso che il reddito di cittadinanza non costituisce misura meramente assistenziale, ma beneficio condizionato e connesso all'inserimento nel mondo del lavoro ed alla inclusione sociale,le peculiarità , le condizionalità e le preclusioni dettate dal legislatore si giustificano appunto, secondo il Giudice delle Leggi, in relazione a dette finalità
La questione della proporzionalità del periodo di residenza decennale del richiedente non italiano è stata affrontata e risolta in relazione alle indicate finalità.
In quest'ottica il Giudice delle Leggi ha reputato che la richiesta , da parte del legislatore, di un determinato periodo di residenza da parte del richiedente non italiano come condizione per la elargizione del reddito di cittadinanza non sia illogica o ingiusta, ma, anzi, sia idonea a manifestare quel radicamento sul territorio necessario alla realizzazione della finalità del beneficio stesso.
Irragionevole però è la durata del periodo stabilita dal legislatore.
Se il reddito di cittadinanza mira, in sostanza, all'integrazione lavorativa e sociale, è evidente che l'attenzione del legislatore si
è concentrata sul futuro, ossia sulle possibilità effettive del conseguimento di tale obiettivo. Il radicamento sul territorio è
pagina 5 di 12 certamente un elemento che consente, sul punto, una ragionevole previsione di successo;
tuttavia, pretendere che esso sia manifestato da una presenza decennale appare costituire, più che altro, una sorta di misura di sbarramento, il cui scopo appare essere più quello di favorire gli italiani a scapito dei non italiani.
In effetti, ha ricordato la corte Costituzionale, sulla questione era
Contr stata aperta già una procedura di infrazione da parte della chiusa solo nel momento in cui lo Stato italiano, a decorrere dal gennaio 2024, sostituendo il reddito di cittadinanza con quello di inclusione, aveva appunto previsto l'estensione del beneficio agli stranieri residenti in Italia da 5 anni e non più da 10.
La Corte ha quindi ritenuto legittimo ed estensibile anche al reddito di cittadinanza da cui quello di inclusione era derivato tale più breve periodo temporale, in quanto frutto di un ragionato bilanciamento tra i vari interessi e di un altrettanto ragionato esercizio del potere discrezionale certamente spettante al legislatore in subiecta materia.
In conseguenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1 lettera a del DL 4/2019 nella parte in cui prevede che il richiedente non italiano debba essere stato residente in [...]per 10 anni e non per 5.
Si tratta di una sentenza c.d additiva, la quale quindi espunge dall'ordinamento, con efficacia retroattiva, una norma , che di conseguenza diventa tamquam non esset, con il solo possibile limite del giudicato nel frattempo intervenuto, e contemporaneamente la ridetermina. In conseguenza, la disciplina applicabile al richiedente straniero deve intendersi quella di cui all'art. 2 citato, come “ riscritto” dalla Corte Costituzionale.
pagina 6 di 12 Chiarito tale aspetto, la norma va quindi letta come segue: “ ( ha diritto al reddito di cittadinanza 1 colui che sia in possesso della cittadinanza italiana, o di Paesi dell'UE, ovvero suo familiare..che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso di permesso
UE per soggiornanti di lungo periodo;
2 residente in Italia da almeno 5 anni , di cui gli ultimi due , considerati al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata di erogazione del beneficio, in modo continuativo. “
Chiarito ciò, si osserva.
La problematica sollevata da in relazione al difetto di CP_1 cittadinanza è chiaramente inconferente .
In giudizio ha accennato al fatto che la non avesse CP_1 Parte_1 dimostrato, né nella domanda né nel ricorso, di essere soggiornante “ di lungo periodo “ , né di aver provato la continuità della sua permanenza nel biennio antecedente alla domanda .
Il fatto è però che la sussistenza di tali requisiti non è mai stata contestata, né in sede amministrativa ( dove ci si è concentrati sulla cittadinanza e sulla durata della residenza) , e nemmeno in sede giudiziale. Di conseguenza, non è possibile ipotizzare un onere probatorio su circostanza non contestata.
Peraltro, sotto il profilo quanto meno indiziario, risulta documentalmente che la appellante è divenuta mamma di una bimba nata all'Ospedale Sacco di Milano da padre italiano( il che conferisce automaticamente diritto al permesso di soggiorno di lunga durata in quanto rende il genitore non soggetto ad espulsione , ove anche fosse irregolare, almeno fino al compimento della maggiore età del figlio); che da allora ha vissuto in Italia insieme con la figlia e con
[...] in vari Comuni della Lombardia, unitamente all'altra Persona_1 figliola nata in [...]; che , come risulta nella certificazione e pagina 7 di 12 dichiarazione presentata all' per la richiesta di rdc ( cfr CP_1 fascicolo di primo grado di parte appellante) ha stipulato contratto di affitto regolarmente registrato e che è provvista di regolare codice fiscale ( circostanze che comprovano la sussistenza di un regolare permesso di soggiorno) ; che è stata titolare di alcuni “ rapporti finanziari “ ( depositi bancari), per l'apertura dei quali allo straniero è richiesta copia dei titoli di soggiorno: che mai, durante l'iter istruttorio ( o meglio durante i due distinti iter istruttori) espletati da e dai Comuni accertatori per la CP_1 concessione del rdc e per la sua revoca poi, è stata sollevata contestazione sul punto.
Resta quindi da affrontare appunto l'aspetto della durata complessiva della residenza.
La sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale comporta che all' appellante non possa più essere contestato il requisito della residenza decennale. Ciò che occorre provare, invece, è la residenza continuativa per almeno 5 anni antecedenti alla domanda.
In questa ottica , pertanto, il Collegio ritiene di dover acquisire il certificato di residenza storico depositato nel luglio 2025, il quale, se può definirsi tardivo rispetto alla produzione documentale del primo grado, acquista però rilievo alla luce del nuovo assetto normativo determinatosi a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale
Sul punto, come si è accennato, è stato chiesto alle parti di chiarire le reciproche posizioni.
non ha, in effetti, contestato che, ad oggi, il requisito CP_1 richiesto alla appellante non deve essere riferito al periodo decennale ma a quello quinquennale. Contesta invece l'idoneità del certificato storico di residenza sotto un duplice profilo;
da un lato, rileva, si tratta di certificato che non può essere prodotto pagina 8 di 12 alla Pubblica Amministrazione ovvero ai gestori di Pubblici Servizi
.Pertanto, non dovrebbe avere rilievo in sede giudiziaria. , in quanto si tratterebbe di certificato rilasciato “ senza approfondimenti. “ Dall'altro contrasterebbe con il doc 20 depositato in primo grado, ossia uno stato di famiglia del 30 4 2023 rilasciato da Ministero Interno, in cui si attesta appunto la composizione del nucleo e sotto il nome della Per_1 Parte_1 appellante risulta scritto “ assente”.
La prima eccezione pone in dubbio l'idoneità del documento sotto il profilo probatorio, la seconda attiene invece direttamente alla veridicità di quanto certificato dal CP_3
Nessuna delle due eccezioni può essere condivisa.
Intanto, occorre ricordare che la veridicità di quanto attestato da un ente pubblico nell'esercizio delle sue competenze è provata fino a querela di falso.
Con particolare riferimento alla mancanza di “ approfondimenti” , trattasi di concetto di non facile comprensione, che non trova riscontro né nell'atto né nella normativa che lo istituisce e lo regola. La dicitura in questione, relativa alla non producibilità del documento di fronte alla Pubblica Amministrazione, apposta in calce
,indica semplicemente che il cittadino è tenuto ad autocertificare determinate qualità e circostanze a enti pubblici e gestori di servizi come acqua ed altre utilità secondo le previsioni del DPR
445/2000 in combinato disposto con la semplificazione di cui alla L
183/2011 e non mediante, appunto, esibizione di certificato ufficiale.
Superfluo poi osservare che l'Autorità giudiziaria non fa parte delle categorie della Pubblica Amministrazione elencate in calce al certificato.
pagina 9 di 12 Per quanto poi riguarda il contrasto con il citato doc 20,
l'appellante offre una spiegazione che non ha contestato. CP_1
Afferma infatti che il ha semplicemente Controparte_4 dichiarato la consistenza della famiglia, specificando di ognuno luogo e data di nascita, con l'eccezione dell'appellante , per i quali tali dati sono, appunto, assenti. Il termine non significa che la donna non si trovasse in Italia;
ed invero la certificazione di cui si discute non ha nulla a che vedere con il riscontro della presenza fisica dei componenti del nucleo familiare in una qualsiasi località del nostro Paese. La “ assenza “ quindi sta ragionevolmente ad indicare che manca l'indicazione dell'atto di provenienza attestante luogo e data di nascita;
in alternativa potrebbe anche significare che il componente assente non fa più parte del nucleo familiare, il che non ha nulla a che vedere con la residenza. Oppure potrebbe significare che la famiglia non ha presentato la relativa dichiarazione all'Ufficio, o più semplicemente che vi sono stati errori tecnici nella redazione dell'atto. Le spiegazioni possono essere molteplici, ma nessuna ha a che fare con l'accertamento della residenza, perché, ripetesi, non è questo l'oggetto della dichiarazione ministeriale, essendo il Ministero incompetente a certificare alcunchè in materia di residenza.
Né può essere accolta l'eccezione relativa alla presunta mancanza di domanda presentata dalla appellante. A prescindere dalla novità dell'eccezione stessa , che non risulta sollevata in primo grado e nemmeno nella costituzione in appello, emerge dagli atti come la appellante abbia presentato due domande per la concessione del rdc ed un ricorso amministrativo. La appellante non era certo tenuta a presentarne una terza, corredata dal certificato storico, in ragione della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata.
pagina 10 di 12 Il ricorso in appello va quindi accolto e va dichiarato il diritto della appellante all'ottenimento del reddito di cittadinanza per tutto il periodo di vigenza della relativa misura ( 2019 /2023), a decorrere dal momento di presentazione della domanda all' ( CP_1 febbraio 2020) , impregiudicata la valutazione della ricorrenza degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 2 citato e della loro permanenza per il periodo di legge. Va in conseguenza statuito il diritto della appellante alla percezione delle somme originariamente concesse, con condanna alla restituzione di quelle introitate e rese, la cui quantificazione non contesta. CP_1
Appare però equo compensare le spese dei due gradi di giudizio, in ragione del mutato assetto normativo determinato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 31/2025
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 62/2025, accerta il diritto dell'appellante alla percezione del reddito di cittadinanza dal giorno 26 2 2020 ,nei limiti di legge
Condanna al pagamento delle somme non percepite a titolo di CP_1 reddito di cittadinanza dalla data del 26 2 2020, in favore della appellante, oltre accessori di legge, ed alla restituzione della somma di euro 2.315,40 oltre interessi fino al pagamento.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano 30 ottobre 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
RI Di AO VA PI
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
N. R.G. registro generale appello lavoro 464/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. VA PI Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. RI Di AO Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 62/2025 del Tribunale di Como iscritta al n. r.g. 464/2025 estensore Giudice
Drssa Bignami, discussa all'udienza collegiale del 30 ottobre 2025 promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RAITE' GIOVANNI elettivamente domiciliata in Como Via
Bonola 4 presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO CP_1 P.IVA_1
IO e dell'avv. MAIO ROBERTO domiciliato presso gli uffici dell'Ente in Milano Via Savarè 1
APPELLATO
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per Ogni contraria istanza deduzione respinta;
Parte_1 accertare il diritto del nucleo familiare della sig.ra Parte_1
a percepire il reddito di cittadinanza dal giorno 26.02.2020;
[...] condannare l in persona del suo legale rappresentante a pagare le CP_1 somme maturate non percepite con i relativi interessi di legge nonché
l'importo indebitamente restituito di €.2.315,40, oltre gli interessi maturati dalla data della restituzione;
Con vittoria delle spese di lite e compensi processuali di entrambi i gradi di giudizio.
PER Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis CP_1 rejectis, rigettare l'avverso atto di appello in considerazione della palese infondatezza di tutte le domande in esso contenute con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Como n. 62/2025 resa nella causa R.G. 1110/2023. Con la condanna dell'appellante alle spese al ricorrere delle condizioni di legge.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Como ha respinto la domanda con cui la ricorrente aveva chiesto dichiararsi il proprio diritto alla percezione del reddito di cittadinanza a decorrere dal 26 6 2020, data in cui aveva presentato all' la relativa domanda. I fatti, come documentati CP_1 nel fascicolo di primo grado, possono così riassumersi.
La richiedente, cittadina ucraina, aveva presentato regolare domanda, allegando tutta la documentazione prescritta dalla legge, e, in particolare, certificazione del proprio stato di famiglia, composta pagina 2 di 12 da ( convivente) e dalle due figlie minori Persona_1 della coppia, una delle quali nata in [...]
Il beneficio veniva concesso, ma successivamente revocato per mancanza del requisito della residenza anagrafica in Italia da almeno
10 anni.Le veniva quindi chiesta la restituzione delle somme nel frattempo introitate.
Ripresentata la domanda, la stessa veniva prima accolta;
seguiva revoca per mancanza della cittadinanza italiana. Il ricorso amministrativo proposto veniva dichiarato inammissibile.
La ricorrente aveva sostenuto in primo grado che la peculiarità della sua situazione, ossia il suo esser madre di una bimba di nazionalità italiana in quanto nata in [...] nel 2009 presso l'Ospedale Sacco di Milano, riconosciuta da padre italiano , convivente nel nucleo familiare, la esonerasse dall'obbligo del requisito la residenza decennale. La tesi però non era stata condivisa dal Giudice.
La ha proposto appello per i motivi che di seguito si Parte_1 illustrano.
resiste difendendo la sentenza. CP_1
In prossimità dell'udienza di trattazione, fissata al 3 luglio 2025,
a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 31 /2025 , l' appellante ha depositato certificato di residenza storico del Comune di Brunate . Il certificato attesta che la appellante si era trasferita in detto Comune , con provenienza da ER ( VA), a decorrere dal 2013, e da allora vi aveva regolarmente e continuativamente risieduto. si è opposta alla CP_1 produzione documentale in quanto nuova e quindi inammissibile.
All'udienza del 3 luglio 2025 il Collegio, riservandosi sulla acquisizione del documento, ha invitato le parti a precisare le rispettive posizioni in relazione appunto alla citata sentenza della pagina 3 di 12 Corte Costituzionale, concedendo termine per note scritte, e rinviando la trattazione all'udienza del 30 ottobre 2025.
Le parti hanno ritualmente depositato le rispettive note.
All'udienza del 30 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello va accolto per le ragioni che di seguito si illustrano.
L'appellante reitera la tesi sostenuta in primo grado, secondo cui il titolare del diritto oggetto di controversia è il nucleo familiare, rappresentato in questo caso dall'appellante, dal convivente e dalla figlie, di cui una di nazionalità italiana .
La tesi di controparte, che il primo Giudice non avrebbe colto mal interpretando la norma, è che il diritto contestato spetta al nucleo familiare. La norma, afferma l'appellante, consente che il beneficio in questione possa essere concesso al non italiano, prevedendo al riguardo una serie di requisiti. Gli stessi requisiti però non possono essere richiesti al cittadino italiano, e , allo stesso modo, anche al richiedente nel cui nucleo familiare si collochi un soggetto di nazionalità italiana. Quindi non si potrebbe richiedere alla appellante il requisito della residenza decennale.
Nelle more del giudizio, e segnatamente prima dell'udienza di trattazione, è tuttavia intervenuta sulla questione la Corte
Costituzionale, su ordinanza di remissione emessa da questa stessa
Corte d'Appello, che ha modificato i termini della questione.
Questa Corte infatti aveva dubitato della legittimità costituzionale dell'art 2 DL 4/2019, comma 2, convertito in L 26/2019,istitutiva appunto del reddito di cittadinanza. Tale norma, rimasta vigente fino al dicembre 2023 , prevedeva che il componente del nucleo familiare pagina 4 di 12 richiedente il beneficio, se non cittadino italiano, dovesse essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui 2 continuativamente prima della domanda stessa, e continuare a risiedere nel nostro Paese per tutta la durata della erogazione del beneficio. La durata prevista dal legislatore, unita al requisito della continuità, appariva sproporzionata e discriminatoria, come tale lesiva dei principi costituzionali ed eurounitari illustrati dettagliatamente nella stessa ordinanza di rimessione
Le questioni sono state ritenute fondate in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Premesso che il reddito di cittadinanza non costituisce misura meramente assistenziale, ma beneficio condizionato e connesso all'inserimento nel mondo del lavoro ed alla inclusione sociale,le peculiarità , le condizionalità e le preclusioni dettate dal legislatore si giustificano appunto, secondo il Giudice delle Leggi, in relazione a dette finalità
La questione della proporzionalità del periodo di residenza decennale del richiedente non italiano è stata affrontata e risolta in relazione alle indicate finalità.
In quest'ottica il Giudice delle Leggi ha reputato che la richiesta , da parte del legislatore, di un determinato periodo di residenza da parte del richiedente non italiano come condizione per la elargizione del reddito di cittadinanza non sia illogica o ingiusta, ma, anzi, sia idonea a manifestare quel radicamento sul territorio necessario alla realizzazione della finalità del beneficio stesso.
Irragionevole però è la durata del periodo stabilita dal legislatore.
Se il reddito di cittadinanza mira, in sostanza, all'integrazione lavorativa e sociale, è evidente che l'attenzione del legislatore si
è concentrata sul futuro, ossia sulle possibilità effettive del conseguimento di tale obiettivo. Il radicamento sul territorio è
pagina 5 di 12 certamente un elemento che consente, sul punto, una ragionevole previsione di successo;
tuttavia, pretendere che esso sia manifestato da una presenza decennale appare costituire, più che altro, una sorta di misura di sbarramento, il cui scopo appare essere più quello di favorire gli italiani a scapito dei non italiani.
In effetti, ha ricordato la corte Costituzionale, sulla questione era
Contr stata aperta già una procedura di infrazione da parte della chiusa solo nel momento in cui lo Stato italiano, a decorrere dal gennaio 2024, sostituendo il reddito di cittadinanza con quello di inclusione, aveva appunto previsto l'estensione del beneficio agli stranieri residenti in Italia da 5 anni e non più da 10.
La Corte ha quindi ritenuto legittimo ed estensibile anche al reddito di cittadinanza da cui quello di inclusione era derivato tale più breve periodo temporale, in quanto frutto di un ragionato bilanciamento tra i vari interessi e di un altrettanto ragionato esercizio del potere discrezionale certamente spettante al legislatore in subiecta materia.
In conseguenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1 lettera a del DL 4/2019 nella parte in cui prevede che il richiedente non italiano debba essere stato residente in [...]per 10 anni e non per 5.
Si tratta di una sentenza c.d additiva, la quale quindi espunge dall'ordinamento, con efficacia retroattiva, una norma , che di conseguenza diventa tamquam non esset, con il solo possibile limite del giudicato nel frattempo intervenuto, e contemporaneamente la ridetermina. In conseguenza, la disciplina applicabile al richiedente straniero deve intendersi quella di cui all'art. 2 citato, come “ riscritto” dalla Corte Costituzionale.
pagina 6 di 12 Chiarito tale aspetto, la norma va quindi letta come segue: “ ( ha diritto al reddito di cittadinanza 1 colui che sia in possesso della cittadinanza italiana, o di Paesi dell'UE, ovvero suo familiare..che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso di permesso
UE per soggiornanti di lungo periodo;
2 residente in Italia da almeno 5 anni , di cui gli ultimi due , considerati al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata di erogazione del beneficio, in modo continuativo. “
Chiarito ciò, si osserva.
La problematica sollevata da in relazione al difetto di CP_1 cittadinanza è chiaramente inconferente .
In giudizio ha accennato al fatto che la non avesse CP_1 Parte_1 dimostrato, né nella domanda né nel ricorso, di essere soggiornante “ di lungo periodo “ , né di aver provato la continuità della sua permanenza nel biennio antecedente alla domanda .
Il fatto è però che la sussistenza di tali requisiti non è mai stata contestata, né in sede amministrativa ( dove ci si è concentrati sulla cittadinanza e sulla durata della residenza) , e nemmeno in sede giudiziale. Di conseguenza, non è possibile ipotizzare un onere probatorio su circostanza non contestata.
Peraltro, sotto il profilo quanto meno indiziario, risulta documentalmente che la appellante è divenuta mamma di una bimba nata all'Ospedale Sacco di Milano da padre italiano( il che conferisce automaticamente diritto al permesso di soggiorno di lunga durata in quanto rende il genitore non soggetto ad espulsione , ove anche fosse irregolare, almeno fino al compimento della maggiore età del figlio); che da allora ha vissuto in Italia insieme con la figlia e con
[...] in vari Comuni della Lombardia, unitamente all'altra Persona_1 figliola nata in [...]; che , come risulta nella certificazione e pagina 7 di 12 dichiarazione presentata all' per la richiesta di rdc ( cfr CP_1 fascicolo di primo grado di parte appellante) ha stipulato contratto di affitto regolarmente registrato e che è provvista di regolare codice fiscale ( circostanze che comprovano la sussistenza di un regolare permesso di soggiorno) ; che è stata titolare di alcuni “ rapporti finanziari “ ( depositi bancari), per l'apertura dei quali allo straniero è richiesta copia dei titoli di soggiorno: che mai, durante l'iter istruttorio ( o meglio durante i due distinti iter istruttori) espletati da e dai Comuni accertatori per la CP_1 concessione del rdc e per la sua revoca poi, è stata sollevata contestazione sul punto.
Resta quindi da affrontare appunto l'aspetto della durata complessiva della residenza.
La sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale comporta che all' appellante non possa più essere contestato il requisito della residenza decennale. Ciò che occorre provare, invece, è la residenza continuativa per almeno 5 anni antecedenti alla domanda.
In questa ottica , pertanto, il Collegio ritiene di dover acquisire il certificato di residenza storico depositato nel luglio 2025, il quale, se può definirsi tardivo rispetto alla produzione documentale del primo grado, acquista però rilievo alla luce del nuovo assetto normativo determinatosi a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale
Sul punto, come si è accennato, è stato chiesto alle parti di chiarire le reciproche posizioni.
non ha, in effetti, contestato che, ad oggi, il requisito CP_1 richiesto alla appellante non deve essere riferito al periodo decennale ma a quello quinquennale. Contesta invece l'idoneità del certificato storico di residenza sotto un duplice profilo;
da un lato, rileva, si tratta di certificato che non può essere prodotto pagina 8 di 12 alla Pubblica Amministrazione ovvero ai gestori di Pubblici Servizi
.Pertanto, non dovrebbe avere rilievo in sede giudiziaria. , in quanto si tratterebbe di certificato rilasciato “ senza approfondimenti. “ Dall'altro contrasterebbe con il doc 20 depositato in primo grado, ossia uno stato di famiglia del 30 4 2023 rilasciato da Ministero Interno, in cui si attesta appunto la composizione del nucleo e sotto il nome della Per_1 Parte_1 appellante risulta scritto “ assente”.
La prima eccezione pone in dubbio l'idoneità del documento sotto il profilo probatorio, la seconda attiene invece direttamente alla veridicità di quanto certificato dal CP_3
Nessuna delle due eccezioni può essere condivisa.
Intanto, occorre ricordare che la veridicità di quanto attestato da un ente pubblico nell'esercizio delle sue competenze è provata fino a querela di falso.
Con particolare riferimento alla mancanza di “ approfondimenti” , trattasi di concetto di non facile comprensione, che non trova riscontro né nell'atto né nella normativa che lo istituisce e lo regola. La dicitura in questione, relativa alla non producibilità del documento di fronte alla Pubblica Amministrazione, apposta in calce
,indica semplicemente che il cittadino è tenuto ad autocertificare determinate qualità e circostanze a enti pubblici e gestori di servizi come acqua ed altre utilità secondo le previsioni del DPR
445/2000 in combinato disposto con la semplificazione di cui alla L
183/2011 e non mediante, appunto, esibizione di certificato ufficiale.
Superfluo poi osservare che l'Autorità giudiziaria non fa parte delle categorie della Pubblica Amministrazione elencate in calce al certificato.
pagina 9 di 12 Per quanto poi riguarda il contrasto con il citato doc 20,
l'appellante offre una spiegazione che non ha contestato. CP_1
Afferma infatti che il ha semplicemente Controparte_4 dichiarato la consistenza della famiglia, specificando di ognuno luogo e data di nascita, con l'eccezione dell'appellante , per i quali tali dati sono, appunto, assenti. Il termine non significa che la donna non si trovasse in Italia;
ed invero la certificazione di cui si discute non ha nulla a che vedere con il riscontro della presenza fisica dei componenti del nucleo familiare in una qualsiasi località del nostro Paese. La “ assenza “ quindi sta ragionevolmente ad indicare che manca l'indicazione dell'atto di provenienza attestante luogo e data di nascita;
in alternativa potrebbe anche significare che il componente assente non fa più parte del nucleo familiare, il che non ha nulla a che vedere con la residenza. Oppure potrebbe significare che la famiglia non ha presentato la relativa dichiarazione all'Ufficio, o più semplicemente che vi sono stati errori tecnici nella redazione dell'atto. Le spiegazioni possono essere molteplici, ma nessuna ha a che fare con l'accertamento della residenza, perché, ripetesi, non è questo l'oggetto della dichiarazione ministeriale, essendo il Ministero incompetente a certificare alcunchè in materia di residenza.
Né può essere accolta l'eccezione relativa alla presunta mancanza di domanda presentata dalla appellante. A prescindere dalla novità dell'eccezione stessa , che non risulta sollevata in primo grado e nemmeno nella costituzione in appello, emerge dagli atti come la appellante abbia presentato due domande per la concessione del rdc ed un ricorso amministrativo. La appellante non era certo tenuta a presentarne una terza, corredata dal certificato storico, in ragione della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata.
pagina 10 di 12 Il ricorso in appello va quindi accolto e va dichiarato il diritto della appellante all'ottenimento del reddito di cittadinanza per tutto il periodo di vigenza della relativa misura ( 2019 /2023), a decorrere dal momento di presentazione della domanda all' ( CP_1 febbraio 2020) , impregiudicata la valutazione della ricorrenza degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 2 citato e della loro permanenza per il periodo di legge. Va in conseguenza statuito il diritto della appellante alla percezione delle somme originariamente concesse, con condanna alla restituzione di quelle introitate e rese, la cui quantificazione non contesta. CP_1
Appare però equo compensare le spese dei due gradi di giudizio, in ragione del mutato assetto normativo determinato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 31/2025
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 62/2025, accerta il diritto dell'appellante alla percezione del reddito di cittadinanza dal giorno 26 2 2020 ,nei limiti di legge
Condanna al pagamento delle somme non percepite a titolo di CP_1 reddito di cittadinanza dalla data del 26 2 2020, in favore della appellante, oltre accessori di legge, ed alla restituzione della somma di euro 2.315,40 oltre interessi fino al pagamento.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano 30 ottobre 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
RI Di AO VA PI
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