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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/11/2025, n. 5003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5003 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17627/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17627/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], elettivamente presso lo studio Parte_1 dell'avv. RICCA SELENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e
nata il [...] in [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni difforme contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie di diritto e di fatto ed ogni altra necessaria, riservando, allo stato, l'eventuale modifica e/o precisazione delle domande e conclusioni già formulate, la formulazione di eccezioni nonché l'indicazione di mezzi di prova ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c., nel merito, in via principale, -- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
in ogni caso, Parte_1 Controparte_1
-- col favore delle spese e compensi professionali di causa oltre rimborso forfetario nelle misure di legge, c.p.a. e i.v.a. come per legge.” Per il P.M.: Visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in SANTO Parte_1 Controparte_1
MI ST (REPUBBLICA DOMINCANA) il 30/06/2023. Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 11/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. All'udienza del 2.10.2025 la parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_1 contumace;
non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17627/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], elettivamente presso lo studio Parte_1 dell'avv. RICCA SELENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e
nata il [...] in [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni difforme contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie di diritto e di fatto ed ogni altra necessaria, riservando, allo stato, l'eventuale modifica e/o precisazione delle domande e conclusioni già formulate, la formulazione di eccezioni nonché l'indicazione di mezzi di prova ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c., nel merito, in via principale, -- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
in ogni caso, Parte_1 Controparte_1
-- col favore delle spese e compensi professionali di causa oltre rimborso forfetario nelle misure di legge, c.p.a. e i.v.a. come per legge.” Per il P.M.: Visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in SANTO Parte_1 Controparte_1
MI ST (REPUBBLICA DOMINCANA) il 30/06/2023. Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 11/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. All'udienza del 2.10.2025 la parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_1 contumace;
non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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