TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2278/2024 R.G. promosso da: nata a [...] il [...] (CF: , formalmente Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Carlotta Occari (CF:
), del foro di Ferrara, presso il cui studio in Ferrara, Via Armari n. 28, è C.F._2
elettivamente domiciliata, come da procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] il [...], residente a [...] Controparte_1
(CF: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Monica Mariotti C.F._3
(CF: - pec: ), eleggendo domicilio C.F._4 Email_1
presso e nel suo studio in Ferrara, Corso della Giovecca, n. 40/d
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Che il Tribunale, previa audizione delle parti e in seguito agli accertamenti ritenuti opportuni, voglia regolare l'affidamento della minore nata a [...]
Ferrara il 14 novembre 2020, prevedendo: - L'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori;
- La collocazione prevalente della minore presso la madre, Sig.ra in Parte_1
considerazione della giovane età della bambina e delle sue necessità di stabilità e continuità affettiva;
-
pagina 1 di 11 La regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, Sig. in misura compatibile Controparte_1
con le esigenze della minore, prevedendo eventuali modalità di frequentazione assistita o mediata dai servizi sociali se necessario. - Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra un assegno, a titolo CP_1 Pt_1 di contributo al mantenimento a favore della minore, nella misura di € 350,00 mensili, con rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT. - Disporre, a carico del padre, il pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Ferrara e di seguito specificate: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: • visite specialistiche prescritte dal medico curante;
• cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
• tickets sanitari per trattamenti erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: • cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
• cure termali
e fisioterapiche, • trattamenti sanitari in libera professione;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: • tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
• rette asilo nido e scuola materna pubblica con relativo trasporto;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
D) spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: • tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asili nido e scuola materna privata e relativo trasporto, • corsi di specializzazione, • viaggi di studio od istruzione con pernottamento, • corsi di recupero e lezioni private;
• alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: • tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; • mensa scolastica;
• attività ludiche, artistiche, sportive e ricreative fino al tetto massimo di euro 400,00 all'anno, per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: • baby sitter;
• campi estivi. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Le conclusioni di parte resistente: “Voglia il Giudice adito, disattesa e reietta ogni diversa istanza, disporre:
1. l'affidamento condiviso della minore nata a Ferrara il [...] ad [...]
entrambe i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno di loro eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la
pagina 2 di 11 Per_ figlia con sé;
2. la residenza anagrafica di presso il padre, nell'abitazione familiare di via
Pandolfina n.19 Ferrara;
3. le seguenti modalità di frequentazione: a. settimane alternate dal giovedì
Per_ pomeriggio all'uscita di scuola quando il genitore con cui trascorrerà i successivi 7 giorni si recherà a prenderla presso l'istituto scolastico, fino al giovedì mattina successivo quando il medesimo genitore la riaccompagnerà a scuola, di modo che la minore trascorra una settimana con il padre e la
Per_ successiva con la madre, e così via. Ciascuno dei genitori potrà sentire telefonicamente quando si
Per_ trova con l'altro. b. trascorrerà con ciascuno dei genitori i seguenti periodi continuativi: - Vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni con la madre l'intero periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre alle 20,30 e dal 30 dicembre ore 20,30 alla fine delle vacanze scolastiche con il padre. -
Vacanze scolastiche pasquali: Nel periodo pasquale, ad anni alterni con un genitore dall'ultimo giorno di scuola sino al giorno di Pasqua ore 20.30 e con l'altro sino al rientro a scuola. - Vacanze scolastiche estive: 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio. In caso di disaccordo la scelta spetterà alla madre negli anni dispari;
4. il mantenimento diretto della minore, per cui ciascun genitore provvederà direttamente alle necessità della minore durante i periodi di permanenza presso di sé per quanto attiene alle spese ordinarie, mentre per le spese straordinarie ciascun genitore concorrerà al 50%, con regolazione mensile dei rimborsi, entro 10 giorni dalla presentazione delle ricevute di spesa”.
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 27 novembre 2024, Parte_1
premettendo di aver intrattenuto con odierno resistente, una convivenza more uxorio Controparte_1
allietata dalla nascita a Ferrara il 14 novembre 2020 della figlia , terminata nel marzo 2024 dopo Per_1 che il rapporto di coppia si era progressivamente deteriorato, domandava l'affidamento condiviso della minore, con collocazione prevalente presso di sé e regolamentazione delle visite col padre in misura compatibile con le esigenze della bambina, prevedendo eventuali modalità di frequentazione assistita o mediata dai servizi sociali se necessario, nonché un contributo paterno al mantenimento di di Per_1
350,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Esponeva che il resistente, fin dalla cessazione della convivenza ed il trasferimento di madre e figlia presso l'abitazione della nonna materna in località Francolino, aveva imposto un regime di collocamento alternato settimanale della minore che all'attualità si sta rivelando contrario all'interesse della bambina in ragione della sua tenera età e delle relative esigenze di stabilità e continuità affettiva e abitativa;
pagina 3 di 11 aggiungeva che il regime alternato è risultato nel tempo anche fallimentare, necessitando di un notevole coordinamento tra i genitori e di una comunicazione costante che la conflittualità ancora oggi esistente fra le parti impedisce di attuare;
rappresentava di temere per l'incolumità della bambina per via dell'aggressività dei cani di razza pitbull di proprietà dell'ex compagno.
Si costituiva in giudizio senza nulla opporre al regime di affidamento condiviso di Controparte_1
, ma domandando la conferma del suo collocamento alternato in quanto scelta condivisa dalle parti Per_1
al momento della separazione e dalle stesse ritenuta idonea a garantire stabilità e continuità alla bimba, che avrebbe così potuto continuare a frequentare ciascun genitore e le rispettive famiglie d'origine.
Evidenziava che è una bimba serena, che non mostra alcuna difficoltà ad affrontare l'alternanza Per_1
settimanale stabilita concordemente dai genitori sin dal marzo 2024; che la minore è molto legata alla figura paterna, che insieme alla madre ha sempre provveduto al suo accudimento, continuando a dedicarle ancora oggi tempo ed attenzioni, avendo anche effettuato scelte lavorative che gli consentono di conciliare i tempi lavorativi con quelli di cura della figlia. Teneva a precisare di essere molto attento alla sicurezza di , di non averla mai messa in pericolo e di possedere cani protettivi ed obbedienti, Per_1 comunque collocati in spazi appositi all'esterno della casa in presenza della bambina. Concludeva rappresentando di godere al momento di una capacità reddituale limitata (circa 1.000,00 euro al mese, detratti i costi del trasporto) che gli consentirebbe di provvedere al solo mantenimento diretto della bambina nella settimana di permanenza presso di sé, non essendo invece in grado di corrispondere alla ex compagna alcun ulteriore contributo al mantenimento della minore.
Intervenuto il P.M., all'udienza del 19 marzo 2025 le parti venivano sentite personalmente e all'esito di breve discussione orale il giudice delegato, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
Tenuto conto della comune volontà delle parti e considerato che non sono emerse circostanze contrarie all'interesse della minore, ne va certamente disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Malgrado la ancora attuale conflittualità della coppia, infatti, entrambi i genitori sono apparsi capaci di prendersi adeguatamente cura della figlia, garantendo la piena soddisfazione dei suoi bisogni primari di accudimento, protezione, educazione e socializzazione.
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sulla figlia minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza della figlia presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare pagina 4 di 11 comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire ad un effettivo e Per_1
reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza della minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Sul collocamento della minore si osserva che questo Tribunale ha da tempo fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il regime di collocazione cosiddetto alternato o paritario non è sempre in grado di garantire ai minori (soprattutto se in tenera età) la necessaria stabilità. Ed invero, “la regolamentazione dei rapporti tra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con ambo i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori nonché del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (cfr. Cassazione civile sez. I, 13.02.2020, n. 3652 e Cassazione civile sez. I, 16.06.2021,
n.17221). “L'affidamento alternato dei figli, in caso di separazione dei coniugi, deve essere considerata una soluzione residuale, potendo lo stesso assicurare buoni risultati solo nel caso in cui vi sia un assoluto accordo fra i genitori e fra tutti i soggetti coinvolti, compresi i figli, dovendo comunque tenere in considerazione che modificare spesso la propria abitazione può avere un effetto destabilizzante sul minore” (cfr. Tribunale di Bari, sez. I, 27.03.2020 n. 7850; nel medesimo senso Cass. Civ., Sez. VI,
15.02.2017, n. 4060).
Giova evidenziare, altresì, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori (nella specie, di genitori non coniugati), posto che il giudice è tenuto a tutelare il superiore interesse della prole, l'affidamento condiviso è correttamente attuato con la collocazione stabile del figlio presso il genitore con cui egli abbia in prevalenza vissuto in precedenza e che possa assicurargli maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersene cura. Nel contempo, nel rispetto del principio di bigenitorialità, devono assicurarsi al genitore non collocatario ampie frequentazioni con il figlio medesimo (cfr. Cass., sez. 6, 10/10/2018, n. 25134).
Il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del minore e dell'altro pagina 5 di 11 genitore, giacché in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr.
Cass., sez. 1, 10/12/2018, n. 31902).
“L'affidamento condiviso, come è stato, peraltro, anche osservato dalla giurisprudenza di merito, non impone, dunque, una suddivisione paritaria e perfettamente simmetrica dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore o una permanenza identica nei tempi nell'una dimora e nell'altra: se così fosse inteso, il regime finirebbe per privare la prole di uno stabile punto di riferimento, di un habitat preferenziale, che invece la nuova disciplina della casa familiare ha mostrato di considerare essenziale appunto nell'interesse della prole (vedi art.337 sexies cc), favorendo il radicamento della vita familiare
e domestica in un ambiente stabile. Si è detto, in particolare, che l'affidamento condiviso non equivale ad un affidamento rigidamente alternato, la cui attuazione comporterebbe per il figlio un vero e proprio pendolarismo tra un genitore e l'altro. La prole ha, piuttosto, bisogno, specialmente nei primi anni di vita e fino alla prima età adolescenziale, di un habitat preferenziale” (cfr. Corte Appello Bologna, sentenza n. 4541/2024 del 27/12/2024).
Nel riferito contesto normativo e giurisprudenziale si ritiene, dunque, che, nel caso di specie, la tenera età di , che oggi ha solo quattro anni, e le relative esigenze di riposo, stabilità, accudimento e gioco Per_1 richiedano l'individuazione di un ambiente e di un contesto domestico principale, cui la bambina possa fare riferimento, e ciò anche per ragioni pratiche ed organizzative in vista della ormai prossima età scolare.
Poiché le esigenze di accudimento da parte della madre appaiono in questo momento, in relazione alla tenera età della minore, fisiologicamente prevalenti ed essendo emerso che la ricorrente dispone allo stato di maggior tempo da dedicare alla bambina poiché in cerca di una occupazione lavorativa, si ritiene opportuno che venga collocata in misura prevalente presso la madre, regolamentando però il diritto Per_1
di visita del padre in modo tale da contemperare il duplice interesse della bambina, da un lato alla bi-
pagina 6 di 11 genitorialità, dall'altro al godimento di uno stile di vita che ne preservi la tranquillità e la stabilità, garantendone al contempo uno sviluppo equilibrato ed armonico.
Da questo punto di vista, l'alternanza paritetica settimanale, così come proposta dal resistente, non sembra tutelare adeguatamente tali interessi;
al contrario, una siffatta regolamentazione contrasta con le esigenze di riposo e stabilità di;
la madre ha riferito, infatti, che la bambina, da diversi mesi, Per_1
parrebbe non prendendo bene la modalità alternata: “Quando sta con il padre non mi vuole sentire e quando sta con me non vuole sentire il padre. E' una situazione reciproca, poi il padre si dispiace che Per_ Per_
non lo voglia sentire e viceversa. non sta vivendo bene questa situazione. La bimba poi quando è dal padre sta molto con i nonni paterni che sono persone stupende ma allora a quel punto potrei starci io con mia figlia in modo prevalente” (cfr. verbale udienza in data 19/03/2025).
Per queste ragioni ed anche in previsione dei futuri, anche se ormai prossimi, impegni scolastici e ricreativi della minore, si ritiene che il regime di collocamento alternato, in una situazione familiare peraltro ancora piuttosto conflittuale (quale è emersa nel corso della audizione personale delle parti) e caratterizzata dalla attuale incapacità dei genitori di confrontarsi e dialogare serenamente, non corrisponda al miglior interesse della bambina.
Purtuttavia, al fine di contemperare il diritto di visita del padre con le esigenze di come appena Per_1
individuate, si ritiene congruo ed adeguato che padre e figlia possano vedersi e stare insieme due fine settimana al mese (week-end alternati) dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 10,00 nei periodi extrascolastici) fino alla domenica sera alle ore 19.30 (o alle ore 21,00 nei periodi extrascolastici) quando il padre riaccompagnerà a casa della madre;
nella settimana in cui il padre non terrà nel week Per_1 Per_1
end, egli potrà tenerla un giorno con pernottamento dalla uscita di scuola (o dalle ore 10,00 nei periodi extrascolastici) fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre alle ore 10,00 nei periodi extrascolastici); il giorno infrasettimanale, in difetto di accordo fra le parti, si individua fin da ora nella giornata del martedì con pernottamento fino al mercoledì mattina.
Durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà la minore con sé sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno successivo il giorno di Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il
31/05 di ogni anno;
in difetto di accordo, negli anni dispari la scelta verrà assunta unilateralmente dal padre e negli anni pari dalla madre.
pagina 7 di 11 La relazione padre figlia va certamente preservata, ma al contempo è altrettanto necessario che
[...]
nei tempi di permanenza della minore presso di sé, soprattutto presso la propria abitazione, CP_1
adotti ogni cautela possibile per scongiurare anche solo il rischio di aggressioni da parte dei due cani molossoidi di proprietà. E' infatti emerso dagli atti e dalla audizione delle parti che i cani, entrambi di razza pitbull, in passato hanno aggredito cani e persone a protezione del padrone o della bambina. La necessità di preservare l'incolumità fisica di è esigenze preminente, per cui il padre sarà tenuto ad Per_1
adottare qualsiasi strumento di prevenzione atto a scongiurare il peggio, tenendo ad esempio collocati i cani in spazi appositi all'esterno della casa o facendoli ospitare presso terzi nei tempi di permanenza di presso di sé. Per_1
***
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza. al momento è disoccupata, anche se in passato ha lavorato come commessa, barista ed Parte_1
educatrice presso istituti d'infanzia. E' perciò dotata di attuale, concreta e spendibile capacità lavorativa anche perché frequenta la scuola dell'infanzia a “tempo pieno” con orario più o meno dalle 8.30 Per_1
alle 16.30. Ha dichiarato di vivere insieme alla figlia ospite della propria madre in una abitazione in località Francolino di cui ella è la nuda proprietaria e la madre l'usufruttuaria. Fatta eccezione per l'AUU che percepisce al 100% in misura pari a circa 200,00 euro al mese.
è stato in passato titolare di una attività commerciale che poi ha cessato perché non Controparte_1
redditizia. Ha lavorato di recente come cuoco presso un bar ristorante del centro cittadino. Ha dichiarato di essersi licenziato per intraprendere una nuova attività lavorativa che gli garantisse orari più flessibili sì da dedicare più tempo ad . Ora è assunto come guardia giurata (non armata) con contratto a Per_1
chiamata presso la MS INVESTIGAZIONI SRL di Bologna con mansioni di portierato (doc. 3) e percepisce un reddito mensile di circa € 1.000 euro, per produrre il quale sopporta spese di viaggio per circa € 300. La situazione economica del resistente è documentata dalle Certificazioni Uniche e dagli estratti conto prodotti in atti (cfr. doc.ti da 4 a 16 allegati alla comparsa), unitamente al certificato di proprietà dell'autovettura tg FT455BY acquistata nel 2024 (cfr. doc. 18 di parte resistente) e al rogito d'acquisto dell'immobile di via Pandolfina, n. 19 in Ferrara (cfr. doc. 17). Rospetto alla casa di proprietà il resistente ha dichiarato di averla acquistata coi proventi della vendita della precedente abitazione e di averla ristrutturata grazie a prestiti elargiti in suo favore dal padre , come attestato dagli Persona_2
estratti conto prodotti.
pagina 8 di 11 Nel riferito contesto, tenuto conto: a) dell'età di che oggi ha quattro anni e delle relative esigenze;
Per_1
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati e della conseguente valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori come sopra rappresentata che mostra, è vero, una limitatezza di entrate retributive del resistente purtuttavia da contemperare la verosimile esistenza di altre risorse forse di origine endofamiliare che gli hanno pur sempre consentito di acquistare un autoveicolo nuovo e di ristrutturare la casa di proprietà; d) della circostanza per cui l'AUU è attualmente percepito al 100% dalla madre in misura pari a 200,00 euro mensili;
si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla odierna decisione in quanto fino è stata attuata una collocazione paritaria della minore presso ciascun genitore, un contributo mensile di 150,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
pagina 9 di 11 b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visto l'art. 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso della minore (nata a [...] il giorno 14 novembre 2020) Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Dispone che il padre possa tenere con sé con le modalità di cui in parte narrativa. Per_1
3) Con decorrenza dalla presente decisione, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma mensile di € 150,00, da versare Per_3
anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
4) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
5) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi alle parti e al S.S. territorialmente competente.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 25 marzo 2025.
Il Presidente dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore pagina 10 di 11 dott.ssa Costanza Perri
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2278/2024 R.G. promosso da: nata a [...] il [...] (CF: , formalmente Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Carlotta Occari (CF:
), del foro di Ferrara, presso il cui studio in Ferrara, Via Armari n. 28, è C.F._2
elettivamente domiciliata, come da procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] il [...], residente a [...] Controparte_1
(CF: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Monica Mariotti C.F._3
(CF: - pec: ), eleggendo domicilio C.F._4 Email_1
presso e nel suo studio in Ferrara, Corso della Giovecca, n. 40/d
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Che il Tribunale, previa audizione delle parti e in seguito agli accertamenti ritenuti opportuni, voglia regolare l'affidamento della minore nata a [...]
Ferrara il 14 novembre 2020, prevedendo: - L'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori;
- La collocazione prevalente della minore presso la madre, Sig.ra in Parte_1
considerazione della giovane età della bambina e delle sue necessità di stabilità e continuità affettiva;
-
pagina 1 di 11 La regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, Sig. in misura compatibile Controparte_1
con le esigenze della minore, prevedendo eventuali modalità di frequentazione assistita o mediata dai servizi sociali se necessario. - Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra un assegno, a titolo CP_1 Pt_1 di contributo al mantenimento a favore della minore, nella misura di € 350,00 mensili, con rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT. - Disporre, a carico del padre, il pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Ferrara e di seguito specificate: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: • visite specialistiche prescritte dal medico curante;
• cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
• tickets sanitari per trattamenti erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: • cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
• cure termali
e fisioterapiche, • trattamenti sanitari in libera professione;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: • tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
• rette asilo nido e scuola materna pubblica con relativo trasporto;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
D) spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: • tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asili nido e scuola materna privata e relativo trasporto, • corsi di specializzazione, • viaggi di studio od istruzione con pernottamento, • corsi di recupero e lezioni private;
• alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: • tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; • mensa scolastica;
• attività ludiche, artistiche, sportive e ricreative fino al tetto massimo di euro 400,00 all'anno, per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: • baby sitter;
• campi estivi. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Le conclusioni di parte resistente: “Voglia il Giudice adito, disattesa e reietta ogni diversa istanza, disporre:
1. l'affidamento condiviso della minore nata a Ferrara il [...] ad [...]
entrambe i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno di loro eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la
pagina 2 di 11 Per_ figlia con sé;
2. la residenza anagrafica di presso il padre, nell'abitazione familiare di via
Pandolfina n.19 Ferrara;
3. le seguenti modalità di frequentazione: a. settimane alternate dal giovedì
Per_ pomeriggio all'uscita di scuola quando il genitore con cui trascorrerà i successivi 7 giorni si recherà a prenderla presso l'istituto scolastico, fino al giovedì mattina successivo quando il medesimo genitore la riaccompagnerà a scuola, di modo che la minore trascorra una settimana con il padre e la
Per_ successiva con la madre, e così via. Ciascuno dei genitori potrà sentire telefonicamente quando si
Per_ trova con l'altro. b. trascorrerà con ciascuno dei genitori i seguenti periodi continuativi: - Vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni con la madre l'intero periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre alle 20,30 e dal 30 dicembre ore 20,30 alla fine delle vacanze scolastiche con il padre. -
Vacanze scolastiche pasquali: Nel periodo pasquale, ad anni alterni con un genitore dall'ultimo giorno di scuola sino al giorno di Pasqua ore 20.30 e con l'altro sino al rientro a scuola. - Vacanze scolastiche estive: 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio. In caso di disaccordo la scelta spetterà alla madre negli anni dispari;
4. il mantenimento diretto della minore, per cui ciascun genitore provvederà direttamente alle necessità della minore durante i periodi di permanenza presso di sé per quanto attiene alle spese ordinarie, mentre per le spese straordinarie ciascun genitore concorrerà al 50%, con regolazione mensile dei rimborsi, entro 10 giorni dalla presentazione delle ricevute di spesa”.
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 27 novembre 2024, Parte_1
premettendo di aver intrattenuto con odierno resistente, una convivenza more uxorio Controparte_1
allietata dalla nascita a Ferrara il 14 novembre 2020 della figlia , terminata nel marzo 2024 dopo Per_1 che il rapporto di coppia si era progressivamente deteriorato, domandava l'affidamento condiviso della minore, con collocazione prevalente presso di sé e regolamentazione delle visite col padre in misura compatibile con le esigenze della bambina, prevedendo eventuali modalità di frequentazione assistita o mediata dai servizi sociali se necessario, nonché un contributo paterno al mantenimento di di Per_1
350,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Esponeva che il resistente, fin dalla cessazione della convivenza ed il trasferimento di madre e figlia presso l'abitazione della nonna materna in località Francolino, aveva imposto un regime di collocamento alternato settimanale della minore che all'attualità si sta rivelando contrario all'interesse della bambina in ragione della sua tenera età e delle relative esigenze di stabilità e continuità affettiva e abitativa;
pagina 3 di 11 aggiungeva che il regime alternato è risultato nel tempo anche fallimentare, necessitando di un notevole coordinamento tra i genitori e di una comunicazione costante che la conflittualità ancora oggi esistente fra le parti impedisce di attuare;
rappresentava di temere per l'incolumità della bambina per via dell'aggressività dei cani di razza pitbull di proprietà dell'ex compagno.
Si costituiva in giudizio senza nulla opporre al regime di affidamento condiviso di Controparte_1
, ma domandando la conferma del suo collocamento alternato in quanto scelta condivisa dalle parti Per_1
al momento della separazione e dalle stesse ritenuta idonea a garantire stabilità e continuità alla bimba, che avrebbe così potuto continuare a frequentare ciascun genitore e le rispettive famiglie d'origine.
Evidenziava che è una bimba serena, che non mostra alcuna difficoltà ad affrontare l'alternanza Per_1
settimanale stabilita concordemente dai genitori sin dal marzo 2024; che la minore è molto legata alla figura paterna, che insieme alla madre ha sempre provveduto al suo accudimento, continuando a dedicarle ancora oggi tempo ed attenzioni, avendo anche effettuato scelte lavorative che gli consentono di conciliare i tempi lavorativi con quelli di cura della figlia. Teneva a precisare di essere molto attento alla sicurezza di , di non averla mai messa in pericolo e di possedere cani protettivi ed obbedienti, Per_1 comunque collocati in spazi appositi all'esterno della casa in presenza della bambina. Concludeva rappresentando di godere al momento di una capacità reddituale limitata (circa 1.000,00 euro al mese, detratti i costi del trasporto) che gli consentirebbe di provvedere al solo mantenimento diretto della bambina nella settimana di permanenza presso di sé, non essendo invece in grado di corrispondere alla ex compagna alcun ulteriore contributo al mantenimento della minore.
Intervenuto il P.M., all'udienza del 19 marzo 2025 le parti venivano sentite personalmente e all'esito di breve discussione orale il giudice delegato, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
Tenuto conto della comune volontà delle parti e considerato che non sono emerse circostanze contrarie all'interesse della minore, ne va certamente disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Malgrado la ancora attuale conflittualità della coppia, infatti, entrambi i genitori sono apparsi capaci di prendersi adeguatamente cura della figlia, garantendo la piena soddisfazione dei suoi bisogni primari di accudimento, protezione, educazione e socializzazione.
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sulla figlia minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza della figlia presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare pagina 4 di 11 comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire ad un effettivo e Per_1
reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza della minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Sul collocamento della minore si osserva che questo Tribunale ha da tempo fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il regime di collocazione cosiddetto alternato o paritario non è sempre in grado di garantire ai minori (soprattutto se in tenera età) la necessaria stabilità. Ed invero, “la regolamentazione dei rapporti tra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con ambo i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori nonché del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (cfr. Cassazione civile sez. I, 13.02.2020, n. 3652 e Cassazione civile sez. I, 16.06.2021,
n.17221). “L'affidamento alternato dei figli, in caso di separazione dei coniugi, deve essere considerata una soluzione residuale, potendo lo stesso assicurare buoni risultati solo nel caso in cui vi sia un assoluto accordo fra i genitori e fra tutti i soggetti coinvolti, compresi i figli, dovendo comunque tenere in considerazione che modificare spesso la propria abitazione può avere un effetto destabilizzante sul minore” (cfr. Tribunale di Bari, sez. I, 27.03.2020 n. 7850; nel medesimo senso Cass. Civ., Sez. VI,
15.02.2017, n. 4060).
Giova evidenziare, altresì, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori (nella specie, di genitori non coniugati), posto che il giudice è tenuto a tutelare il superiore interesse della prole, l'affidamento condiviso è correttamente attuato con la collocazione stabile del figlio presso il genitore con cui egli abbia in prevalenza vissuto in precedenza e che possa assicurargli maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersene cura. Nel contempo, nel rispetto del principio di bigenitorialità, devono assicurarsi al genitore non collocatario ampie frequentazioni con il figlio medesimo (cfr. Cass., sez. 6, 10/10/2018, n. 25134).
Il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del minore e dell'altro pagina 5 di 11 genitore, giacché in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr.
Cass., sez. 1, 10/12/2018, n. 31902).
“L'affidamento condiviso, come è stato, peraltro, anche osservato dalla giurisprudenza di merito, non impone, dunque, una suddivisione paritaria e perfettamente simmetrica dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore o una permanenza identica nei tempi nell'una dimora e nell'altra: se così fosse inteso, il regime finirebbe per privare la prole di uno stabile punto di riferimento, di un habitat preferenziale, che invece la nuova disciplina della casa familiare ha mostrato di considerare essenziale appunto nell'interesse della prole (vedi art.337 sexies cc), favorendo il radicamento della vita familiare
e domestica in un ambiente stabile. Si è detto, in particolare, che l'affidamento condiviso non equivale ad un affidamento rigidamente alternato, la cui attuazione comporterebbe per il figlio un vero e proprio pendolarismo tra un genitore e l'altro. La prole ha, piuttosto, bisogno, specialmente nei primi anni di vita e fino alla prima età adolescenziale, di un habitat preferenziale” (cfr. Corte Appello Bologna, sentenza n. 4541/2024 del 27/12/2024).
Nel riferito contesto normativo e giurisprudenziale si ritiene, dunque, che, nel caso di specie, la tenera età di , che oggi ha solo quattro anni, e le relative esigenze di riposo, stabilità, accudimento e gioco Per_1 richiedano l'individuazione di un ambiente e di un contesto domestico principale, cui la bambina possa fare riferimento, e ciò anche per ragioni pratiche ed organizzative in vista della ormai prossima età scolare.
Poiché le esigenze di accudimento da parte della madre appaiono in questo momento, in relazione alla tenera età della minore, fisiologicamente prevalenti ed essendo emerso che la ricorrente dispone allo stato di maggior tempo da dedicare alla bambina poiché in cerca di una occupazione lavorativa, si ritiene opportuno che venga collocata in misura prevalente presso la madre, regolamentando però il diritto Per_1
di visita del padre in modo tale da contemperare il duplice interesse della bambina, da un lato alla bi-
pagina 6 di 11 genitorialità, dall'altro al godimento di uno stile di vita che ne preservi la tranquillità e la stabilità, garantendone al contempo uno sviluppo equilibrato ed armonico.
Da questo punto di vista, l'alternanza paritetica settimanale, così come proposta dal resistente, non sembra tutelare adeguatamente tali interessi;
al contrario, una siffatta regolamentazione contrasta con le esigenze di riposo e stabilità di;
la madre ha riferito, infatti, che la bambina, da diversi mesi, Per_1
parrebbe non prendendo bene la modalità alternata: “Quando sta con il padre non mi vuole sentire e quando sta con me non vuole sentire il padre. E' una situazione reciproca, poi il padre si dispiace che Per_ Per_
non lo voglia sentire e viceversa. non sta vivendo bene questa situazione. La bimba poi quando è dal padre sta molto con i nonni paterni che sono persone stupende ma allora a quel punto potrei starci io con mia figlia in modo prevalente” (cfr. verbale udienza in data 19/03/2025).
Per queste ragioni ed anche in previsione dei futuri, anche se ormai prossimi, impegni scolastici e ricreativi della minore, si ritiene che il regime di collocamento alternato, in una situazione familiare peraltro ancora piuttosto conflittuale (quale è emersa nel corso della audizione personale delle parti) e caratterizzata dalla attuale incapacità dei genitori di confrontarsi e dialogare serenamente, non corrisponda al miglior interesse della bambina.
Purtuttavia, al fine di contemperare il diritto di visita del padre con le esigenze di come appena Per_1
individuate, si ritiene congruo ed adeguato che padre e figlia possano vedersi e stare insieme due fine settimana al mese (week-end alternati) dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 10,00 nei periodi extrascolastici) fino alla domenica sera alle ore 19.30 (o alle ore 21,00 nei periodi extrascolastici) quando il padre riaccompagnerà a casa della madre;
nella settimana in cui il padre non terrà nel week Per_1 Per_1
end, egli potrà tenerla un giorno con pernottamento dalla uscita di scuola (o dalle ore 10,00 nei periodi extrascolastici) fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre alle ore 10,00 nei periodi extrascolastici); il giorno infrasettimanale, in difetto di accordo fra le parti, si individua fin da ora nella giornata del martedì con pernottamento fino al mercoledì mattina.
Durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà la minore con sé sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno successivo il giorno di Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il
31/05 di ogni anno;
in difetto di accordo, negli anni dispari la scelta verrà assunta unilateralmente dal padre e negli anni pari dalla madre.
pagina 7 di 11 La relazione padre figlia va certamente preservata, ma al contempo è altrettanto necessario che
[...]
nei tempi di permanenza della minore presso di sé, soprattutto presso la propria abitazione, CP_1
adotti ogni cautela possibile per scongiurare anche solo il rischio di aggressioni da parte dei due cani molossoidi di proprietà. E' infatti emerso dagli atti e dalla audizione delle parti che i cani, entrambi di razza pitbull, in passato hanno aggredito cani e persone a protezione del padrone o della bambina. La necessità di preservare l'incolumità fisica di è esigenze preminente, per cui il padre sarà tenuto ad Per_1
adottare qualsiasi strumento di prevenzione atto a scongiurare il peggio, tenendo ad esempio collocati i cani in spazi appositi all'esterno della casa o facendoli ospitare presso terzi nei tempi di permanenza di presso di sé. Per_1
***
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza. al momento è disoccupata, anche se in passato ha lavorato come commessa, barista ed Parte_1
educatrice presso istituti d'infanzia. E' perciò dotata di attuale, concreta e spendibile capacità lavorativa anche perché frequenta la scuola dell'infanzia a “tempo pieno” con orario più o meno dalle 8.30 Per_1
alle 16.30. Ha dichiarato di vivere insieme alla figlia ospite della propria madre in una abitazione in località Francolino di cui ella è la nuda proprietaria e la madre l'usufruttuaria. Fatta eccezione per l'AUU che percepisce al 100% in misura pari a circa 200,00 euro al mese.
è stato in passato titolare di una attività commerciale che poi ha cessato perché non Controparte_1
redditizia. Ha lavorato di recente come cuoco presso un bar ristorante del centro cittadino. Ha dichiarato di essersi licenziato per intraprendere una nuova attività lavorativa che gli garantisse orari più flessibili sì da dedicare più tempo ad . Ora è assunto come guardia giurata (non armata) con contratto a Per_1
chiamata presso la MS INVESTIGAZIONI SRL di Bologna con mansioni di portierato (doc. 3) e percepisce un reddito mensile di circa € 1.000 euro, per produrre il quale sopporta spese di viaggio per circa € 300. La situazione economica del resistente è documentata dalle Certificazioni Uniche e dagli estratti conto prodotti in atti (cfr. doc.ti da 4 a 16 allegati alla comparsa), unitamente al certificato di proprietà dell'autovettura tg FT455BY acquistata nel 2024 (cfr. doc. 18 di parte resistente) e al rogito d'acquisto dell'immobile di via Pandolfina, n. 19 in Ferrara (cfr. doc. 17). Rospetto alla casa di proprietà il resistente ha dichiarato di averla acquistata coi proventi della vendita della precedente abitazione e di averla ristrutturata grazie a prestiti elargiti in suo favore dal padre , come attestato dagli Persona_2
estratti conto prodotti.
pagina 8 di 11 Nel riferito contesto, tenuto conto: a) dell'età di che oggi ha quattro anni e delle relative esigenze;
Per_1
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati e della conseguente valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori come sopra rappresentata che mostra, è vero, una limitatezza di entrate retributive del resistente purtuttavia da contemperare la verosimile esistenza di altre risorse forse di origine endofamiliare che gli hanno pur sempre consentito di acquistare un autoveicolo nuovo e di ristrutturare la casa di proprietà; d) della circostanza per cui l'AUU è attualmente percepito al 100% dalla madre in misura pari a 200,00 euro mensili;
si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla odierna decisione in quanto fino è stata attuata una collocazione paritaria della minore presso ciascun genitore, un contributo mensile di 150,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
pagina 9 di 11 b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visto l'art. 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso della minore (nata a [...] il giorno 14 novembre 2020) Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Dispone che il padre possa tenere con sé con le modalità di cui in parte narrativa. Per_1
3) Con decorrenza dalla presente decisione, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma mensile di € 150,00, da versare Per_3
anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
4) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
5) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi alle parti e al S.S. territorialmente competente.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 25 marzo 2025.
Il Presidente dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore pagina 10 di 11 dott.ssa Costanza Perri
pagina 11 di 11