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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/10/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 77/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA, presso i cui uffici domicilia, ope legis;
-appellante-
e
rappresentato e difeso da: avv. NARDINI MATTEO, Controparte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 199/2025 del 20/03/2025, emessa dal
Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16/10/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26/03/2025 il ha impugnato la Parte_1 sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 07/03/2025, depositata il 20/03/2025 e non notificata, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto in data 31/08/2022 da CP_1 , inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per la
[...] provincia di Teramo per il triennio 2021/2023, era stato dichiarato il diritto di questi al riconoscimento, agli effetti del punteggio in graduatoria, di 6 punti anziché 0,6, per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto, ed al ricalcolo del punteggio complessivo spettante, ed esso appellante era stato condannato all'attribuzione dei relativi punteggi ed alla correzione delle graduatorie del personale ATA.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che, per effetto della sentenza n. 9864/2024 del Consiglio di
Stato, con la quale era stato ritenuto che il servizio militare, anche se prestato non in costanza di rapporto, era valido a tutti gli effetti, e conseguentemente era stato annullato in parte qua il d.M. Istruzione n. 50/2021 (prevedente appunto l'attribuzione di 0.6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di rapporto), il servizio militare prestato dal dovesse essere valutato con il medesimo punteggio (6 punti l'anno) previsto dal CP_1
d.M. stesso per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza, poiché: la sentenza n. 9864/2024 del Consiglio di Stato aveva comportato non l'annullamento del d.M. n. 50/2021, ma l'annullamento degli atti della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024, nella parte in cui dapprima in sede di indizione è stato previsto il punteggio di 0,60 per il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo svolto non in costanza di rapporto di impiego con l'amministrazione scolastica, e poi questa previsione è stata applicata nella formazione delle graduatorie definitive da parte degli uffici scolastici regionali, sicché non era invocabile alcun effetto caducatorio collegabile alla suddetta sentenza;
in ogni caso, il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro andava valutato, ai fini delle graduatorie e dei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi, con lo stesso punteggio proprio dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta dall'appellato in primo grado.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è fondato, per le seguenti considerazioni.
Preliminarmente va considerato che, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la sentenza n. 9864/2024 del Consiglio di Stato – sez. VII non ha comportato affatto l'annullamento del d.M. n. 50/2021, poiché il relativo giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione dell'O.M. e degli altri atti della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024.
Ciò posto, il d.M. n. 50 del 30/3/2021, relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2021/2024, nella parte in cui prevede la valutazione del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati, svolti non in costanza di rapporto di lavoro, con il punteggio di 0,6 per anno, rispetto ai medesimi servizi svolti in costanza di rapporto di lavoro, valutati con il punteggio di 6 per anno, è pienamente legittimo, come ormai pacifico in giurisprudenza.
La differenziazione, difatti, è pienamente conforme all'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare), poiché la disposizione di legge distingue chiaramente il servizio prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio per il servizio svolto presso enti pubblici, ed il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, da considerarsi come effettivo servizio svolto alle dipendenze della stessa amministrazione, e le procedure di formazione delle graduatorie ad esaurimento o delle graduatorie di circolo e di istituto, avendo natura di selezione concorsuale o paraconcorsuale, in quanto aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, rientrano nell'ambito applicativo della disciplina di cui all'art. 2050 medesimo (cfr. Cass. Sez. L. nn. 22429 del 08/08/2024 rv.
672010 – 01, 33151/2021, 15467/2021 e 5679/2020; Cass. Sez. U. nn. 3032 del 08/02/2011 rv. 615987 – 01 e 21198 del 13/09/2017).
Ciò posto, va osservato che il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52 c. 2 Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego (cfr., in termini, anche Corte d'Appello di Torino, sent. n. 326 del 2022, nonché
Corte d'Appello di Genova, sent. n. 182/2021).
Pertanto, le due situazioni (svolgimento del servizio militare in costanza di impiego e non in costanza di impiego) non possono dirsi comparabili e non possono porsi questioni di disparità di trattamento dell'una rispetto all'altra, essendo anzi richiesto un trattamento differenziato di esse, per evitare l'irragionevole attribuzione di un medesimo punteggio a coloro che abbiano sopportato uno svantaggio significativamente diverso.
Nel primo caso, infatti, come conseguenza dell'adempimento dell'obbligo di leva, si pone il rischio di pregiudicare l'anzianità maturata presso la stessa amministrazione, dopo l'avvenuta instaurazione del rapporto, in violazione dell'art. 52 Cost.. Nel secondo caso invece, non essendo ancora insorta alcuna posizione lavorativa al momento dello svolgimento del servizio militare e non potendo quindi essa aver subito un pregiudizio, si tratta unicamente di valorizzare un periodo di attività svolto per una diversa amministrazione dello Stato.
Sebbene, quindi, il servizio di leva debba essere sempre valutato in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, non è in alcun modo prevista la necessaria equiparazione dei servizi di leva prestati non in costanza di rapporto di lavoro a quelli svolti in costanza di rapporto, ed anzi una tale equiparazione apparirebbe irragionevole, in quanto chi si è assentato temporaneamente dal lavoro per assolvere all'obbligo di leva avrebbe potuto maturare anzianità di servizio nell'ambito del profilo professionale ricoperto, e, in caso di mancato riconoscimento dell'integrale punteggio, risulterebbe penalizzato nei confronti di chi tale obbligo non ha dovuto assolvere e ha pertanto potuto continuare a prestare effettiva attività lavorativa, mentre chi ha prestato servizio di leva non in costanza di rapporto di lavoro non avrebbe comunque maturato alcuna anzianità, ciò che giustifica pienamente il riconoscimento di punteggio inferiore, ma comunque uguale a quello attribuito a chi ha prestato servizio alle dipendenze di altre amministrazioni statali.
Neppure può essere validamente invocato l'art. 569 c. 3 d.lgs. n. 297/1994 (di tenore identico all'art. 485 c. 7 del d.lgs. stesso), per la parte in cui prevede che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva sono validi a tutti gli effetti.
Nel presente giudizio, difatti, non si discute se il servizio militare prestato non in costanza di impiego debba essere valutato ai fini delle graduatorie per il personale ATA o non debba essere valutato affatto, ma se il servizio militare prestato non in costanza di impiego debba essere valutato allo stesso modo di quello prestato nel corso del rapporto di impiego con il
, o possa essere valutato in misura inferiore. Parte_1
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito, nelle pronunce sopra richiamate, che l'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 cit. si coordina, e non contrasta, con l'art. 485 d.lgs. n. 297/94 cit., ponendo entrambe le norme un principio di fondo secondo cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera
(art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 c. 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 c. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 c. 2 cit.).
Nemmeno, infine, si pone un problema di contrasto della regolamentazione in esame rispetto all'art. 52 Cost. nella parte in cui prevede che l'adempimento del servizio militare obbligatorio non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, poiché da un lato la posizione di lavoro dell'appellante con il , al momento dello svolgimento del Parte_1 servizio militare, non era costituita (né l'appellante ha specificamente dedotto che essa sia stata ritardata esclusivamente a causa dello svolgimento del servizio militare), dall'altro il servizio militare è stato comunque considerato come servizio utilmente svolto alle dipendenze di altra amministrazione (quale quella della Difesa).
La previsione di differenti punteggi da parte del d.M. n. 50/2021 cit., quanto alla valutazione del servizio militare o dei servizi civili equiparati, è quindi pienamente legittima e non discriminatoria.
In accoglimento dell'appello, la domanda proposta dall'odierno appellato in primo grado va di conseguenza rigettata.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 199/2025 in data 07/03/2025-20/03/2025 del Tribunale di Teramo in funzione di
Giudice del Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1
con ricorso in data 31/08/2022 avanti il Tribunale di Parte_1
Teramo – G.L.; condanna l'appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio del giudizio, liquidate quanto al primo grado in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 16/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA, presso i cui uffici domicilia, ope legis;
-appellante-
e
rappresentato e difeso da: avv. NARDINI MATTEO, Controparte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 199/2025 del 20/03/2025, emessa dal
Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16/10/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26/03/2025 il ha impugnato la Parte_1 sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 07/03/2025, depositata il 20/03/2025 e non notificata, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto in data 31/08/2022 da CP_1 , inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per la
[...] provincia di Teramo per il triennio 2021/2023, era stato dichiarato il diritto di questi al riconoscimento, agli effetti del punteggio in graduatoria, di 6 punti anziché 0,6, per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto, ed al ricalcolo del punteggio complessivo spettante, ed esso appellante era stato condannato all'attribuzione dei relativi punteggi ed alla correzione delle graduatorie del personale ATA.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che, per effetto della sentenza n. 9864/2024 del Consiglio di
Stato, con la quale era stato ritenuto che il servizio militare, anche se prestato non in costanza di rapporto, era valido a tutti gli effetti, e conseguentemente era stato annullato in parte qua il d.M. Istruzione n. 50/2021 (prevedente appunto l'attribuzione di 0.6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di rapporto), il servizio militare prestato dal dovesse essere valutato con il medesimo punteggio (6 punti l'anno) previsto dal CP_1
d.M. stesso per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza, poiché: la sentenza n. 9864/2024 del Consiglio di Stato aveva comportato non l'annullamento del d.M. n. 50/2021, ma l'annullamento degli atti della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024, nella parte in cui dapprima in sede di indizione è stato previsto il punteggio di 0,60 per il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo svolto non in costanza di rapporto di impiego con l'amministrazione scolastica, e poi questa previsione è stata applicata nella formazione delle graduatorie definitive da parte degli uffici scolastici regionali, sicché non era invocabile alcun effetto caducatorio collegabile alla suddetta sentenza;
in ogni caso, il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro andava valutato, ai fini delle graduatorie e dei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi, con lo stesso punteggio proprio dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta dall'appellato in primo grado.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è fondato, per le seguenti considerazioni.
Preliminarmente va considerato che, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la sentenza n. 9864/2024 del Consiglio di Stato – sez. VII non ha comportato affatto l'annullamento del d.M. n. 50/2021, poiché il relativo giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione dell'O.M. e degli altri atti della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024.
Ciò posto, il d.M. n. 50 del 30/3/2021, relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2021/2024, nella parte in cui prevede la valutazione del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati, svolti non in costanza di rapporto di lavoro, con il punteggio di 0,6 per anno, rispetto ai medesimi servizi svolti in costanza di rapporto di lavoro, valutati con il punteggio di 6 per anno, è pienamente legittimo, come ormai pacifico in giurisprudenza.
La differenziazione, difatti, è pienamente conforme all'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare), poiché la disposizione di legge distingue chiaramente il servizio prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio per il servizio svolto presso enti pubblici, ed il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, da considerarsi come effettivo servizio svolto alle dipendenze della stessa amministrazione, e le procedure di formazione delle graduatorie ad esaurimento o delle graduatorie di circolo e di istituto, avendo natura di selezione concorsuale o paraconcorsuale, in quanto aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, rientrano nell'ambito applicativo della disciplina di cui all'art. 2050 medesimo (cfr. Cass. Sez. L. nn. 22429 del 08/08/2024 rv.
672010 – 01, 33151/2021, 15467/2021 e 5679/2020; Cass. Sez. U. nn. 3032 del 08/02/2011 rv. 615987 – 01 e 21198 del 13/09/2017).
Ciò posto, va osservato che il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52 c. 2 Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego (cfr., in termini, anche Corte d'Appello di Torino, sent. n. 326 del 2022, nonché
Corte d'Appello di Genova, sent. n. 182/2021).
Pertanto, le due situazioni (svolgimento del servizio militare in costanza di impiego e non in costanza di impiego) non possono dirsi comparabili e non possono porsi questioni di disparità di trattamento dell'una rispetto all'altra, essendo anzi richiesto un trattamento differenziato di esse, per evitare l'irragionevole attribuzione di un medesimo punteggio a coloro che abbiano sopportato uno svantaggio significativamente diverso.
Nel primo caso, infatti, come conseguenza dell'adempimento dell'obbligo di leva, si pone il rischio di pregiudicare l'anzianità maturata presso la stessa amministrazione, dopo l'avvenuta instaurazione del rapporto, in violazione dell'art. 52 Cost.. Nel secondo caso invece, non essendo ancora insorta alcuna posizione lavorativa al momento dello svolgimento del servizio militare e non potendo quindi essa aver subito un pregiudizio, si tratta unicamente di valorizzare un periodo di attività svolto per una diversa amministrazione dello Stato.
Sebbene, quindi, il servizio di leva debba essere sempre valutato in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, non è in alcun modo prevista la necessaria equiparazione dei servizi di leva prestati non in costanza di rapporto di lavoro a quelli svolti in costanza di rapporto, ed anzi una tale equiparazione apparirebbe irragionevole, in quanto chi si è assentato temporaneamente dal lavoro per assolvere all'obbligo di leva avrebbe potuto maturare anzianità di servizio nell'ambito del profilo professionale ricoperto, e, in caso di mancato riconoscimento dell'integrale punteggio, risulterebbe penalizzato nei confronti di chi tale obbligo non ha dovuto assolvere e ha pertanto potuto continuare a prestare effettiva attività lavorativa, mentre chi ha prestato servizio di leva non in costanza di rapporto di lavoro non avrebbe comunque maturato alcuna anzianità, ciò che giustifica pienamente il riconoscimento di punteggio inferiore, ma comunque uguale a quello attribuito a chi ha prestato servizio alle dipendenze di altre amministrazioni statali.
Neppure può essere validamente invocato l'art. 569 c. 3 d.lgs. n. 297/1994 (di tenore identico all'art. 485 c. 7 del d.lgs. stesso), per la parte in cui prevede che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva sono validi a tutti gli effetti.
Nel presente giudizio, difatti, non si discute se il servizio militare prestato non in costanza di impiego debba essere valutato ai fini delle graduatorie per il personale ATA o non debba essere valutato affatto, ma se il servizio militare prestato non in costanza di impiego debba essere valutato allo stesso modo di quello prestato nel corso del rapporto di impiego con il
, o possa essere valutato in misura inferiore. Parte_1
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito, nelle pronunce sopra richiamate, che l'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 cit. si coordina, e non contrasta, con l'art. 485 d.lgs. n. 297/94 cit., ponendo entrambe le norme un principio di fondo secondo cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera
(art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 c. 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 c. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 c. 2 cit.).
Nemmeno, infine, si pone un problema di contrasto della regolamentazione in esame rispetto all'art. 52 Cost. nella parte in cui prevede che l'adempimento del servizio militare obbligatorio non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, poiché da un lato la posizione di lavoro dell'appellante con il , al momento dello svolgimento del Parte_1 servizio militare, non era costituita (né l'appellante ha specificamente dedotto che essa sia stata ritardata esclusivamente a causa dello svolgimento del servizio militare), dall'altro il servizio militare è stato comunque considerato come servizio utilmente svolto alle dipendenze di altra amministrazione (quale quella della Difesa).
La previsione di differenti punteggi da parte del d.M. n. 50/2021 cit., quanto alla valutazione del servizio militare o dei servizi civili equiparati, è quindi pienamente legittima e non discriminatoria.
In accoglimento dell'appello, la domanda proposta dall'odierno appellato in primo grado va di conseguenza rigettata.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 199/2025 in data 07/03/2025-20/03/2025 del Tribunale di Teramo in funzione di
Giudice del Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1
con ricorso in data 31/08/2022 avanti il Tribunale di Parte_1
Teramo – G.L.; condanna l'appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio del giudizio, liquidate quanto al primo grado in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 16/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -