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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 4991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4991 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott.ssa Angela Lo Piparo Presidente
2) dott. Michele Guarnotta Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 3361/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in [...] in data [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Antonio Giammalvo, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO di Trapani, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 15 ottobre 2025 e memoria del depositata Controparte_1
telematicamente il 18 novembre 2024.
*****
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 14 marzo 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A.12/22854/Imm/23/Sez.4^”, emesso il 21 aprile 2023 e notificato in data 22 febbraio 2024, con cui il Questore di
Trapani ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 23 marzo 2022.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato in considerazione dell'integrazione sociale raggiunta in Italia e chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_1
Questura che ne costituisce mera articolazione - si è costituito nel corso del giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nei motivi del ricorso.
*****
2. Venendo al merito, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Nel caso di specie, invero, i presupposti per il riconoscimento della chiesta protezione speciale devono ritenersi insussistenti, non ricorrendo i rischi di cui al citato art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98.
Non si ritiene, in particolare, ravvisabile – alla luce di quanto allegato e documentato dal ricorrente - alcun fondato motivo di ritenere che in caso di rimpatrio lo stesso rischi, in virtù della propria situazione individuale, di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o a persecuzione per uno dei motivi normativamente indicati.
Né allo stato l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso ai sensi dell'art. 19,
2 comma 1.1, nel testo – anteriore alla riforma di cui al D.L. n. 20/2023 conv. dalla L. n.
50/2023 – ratione temporis applicabile alla fattispecie di cui si tratta in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata.
Il ricorrente, invero, sebbene viva in Italia dal 2017, non ha fornito adeguata prova della sua effettiva integrazione economico-sociale tramite lo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento o di altra circostanza idonea a dimostrare la sua integrazione sociale e a precluderne, alla luce della situazione attuale, il rimpatrio.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che lo stesso ha svolto attività lavorativa, a tempo determinato ed in maniera discontinua, negli anni 2021,
2022 e 2023.
Dopo il 15 luglio 2023 (data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro alle dipendenze della “ ), tuttavia, lo stesso ha Controparte_2 documentato di aver lavorato – come si desume dalle relative buste paga – solo nel mese di ottobre 2024 alle dipendenze della “ ” (non Parte_2
essendo stata documentata la prosecuzione di detto rapporto, nonostante il ricorrente fosse stato espressamente onerato in tal senso con provvedimento del 15 maggio
2025) e dall'11 luglio al 29 agosto 2025 alle dipendenze di in Controparte_3
virtù di un contratto di lavoro con scadenza originaria al 31 dicembre 2025, ma cessato anticipatamente il 29 agosto 2025 come si desume dalla relativa busta paga
(cfr. documentazione in atti).
Né il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
A ciò va aggiunto che non risulta documentata alcuna attuale vulnerabilità dello stesso, tenuto conto dell'età e dell'assenza di documentate eventuali patologie dello stesso non suscettibili di ricevere adeguate cure in patria o gravi fragilità psicologiche connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
Le considerazioni suesposte, pertanto, escludono che si proceda all'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, con conseguente rigetto del ricorso.
3 3. Tenuto conto della particolare natura delle questioni trattate nella fattispecie in esame si ritengono sussistenti eccezionali ragionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso il 3 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott.ssa Angela Lo Piparo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott.ssa Angela Lo Piparo Presidente
2) dott. Michele Guarnotta Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 3361/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in [...] in data [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Antonio Giammalvo, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO di Trapani, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 15 ottobre 2025 e memoria del depositata Controparte_1
telematicamente il 18 novembre 2024.
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1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 14 marzo 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A.12/22854/Imm/23/Sez.4^”, emesso il 21 aprile 2023 e notificato in data 22 febbraio 2024, con cui il Questore di
Trapani ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 23 marzo 2022.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato in considerazione dell'integrazione sociale raggiunta in Italia e chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_1
Questura che ne costituisce mera articolazione - si è costituito nel corso del giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nei motivi del ricorso.
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2. Venendo al merito, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Nel caso di specie, invero, i presupposti per il riconoscimento della chiesta protezione speciale devono ritenersi insussistenti, non ricorrendo i rischi di cui al citato art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98.
Non si ritiene, in particolare, ravvisabile – alla luce di quanto allegato e documentato dal ricorrente - alcun fondato motivo di ritenere che in caso di rimpatrio lo stesso rischi, in virtù della propria situazione individuale, di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o a persecuzione per uno dei motivi normativamente indicati.
Né allo stato l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso ai sensi dell'art. 19,
2 comma 1.1, nel testo – anteriore alla riforma di cui al D.L. n. 20/2023 conv. dalla L. n.
50/2023 – ratione temporis applicabile alla fattispecie di cui si tratta in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata.
Il ricorrente, invero, sebbene viva in Italia dal 2017, non ha fornito adeguata prova della sua effettiva integrazione economico-sociale tramite lo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento o di altra circostanza idonea a dimostrare la sua integrazione sociale e a precluderne, alla luce della situazione attuale, il rimpatrio.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che lo stesso ha svolto attività lavorativa, a tempo determinato ed in maniera discontinua, negli anni 2021,
2022 e 2023.
Dopo il 15 luglio 2023 (data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro alle dipendenze della “ ), tuttavia, lo stesso ha Controparte_2 documentato di aver lavorato – come si desume dalle relative buste paga – solo nel mese di ottobre 2024 alle dipendenze della “ ” (non Parte_2
essendo stata documentata la prosecuzione di detto rapporto, nonostante il ricorrente fosse stato espressamente onerato in tal senso con provvedimento del 15 maggio
2025) e dall'11 luglio al 29 agosto 2025 alle dipendenze di in Controparte_3
virtù di un contratto di lavoro con scadenza originaria al 31 dicembre 2025, ma cessato anticipatamente il 29 agosto 2025 come si desume dalla relativa busta paga
(cfr. documentazione in atti).
Né il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
A ciò va aggiunto che non risulta documentata alcuna attuale vulnerabilità dello stesso, tenuto conto dell'età e dell'assenza di documentate eventuali patologie dello stesso non suscettibili di ricevere adeguate cure in patria o gravi fragilità psicologiche connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
Le considerazioni suesposte, pertanto, escludono che si proceda all'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, con conseguente rigetto del ricorso.
3 3. Tenuto conto della particolare natura delle questioni trattate nella fattispecie in esame si ritengono sussistenti eccezionali ragionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso il 3 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott.ssa Angela Lo Piparo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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