Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00776/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2021, proposto da
FA e NA RE, rappresentati e difesi dall'avvocato Ilaria Marini, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Poggibonsi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pastorelli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
nei confronti
OL RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Josef Mottillo, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n° 8/GPT del 09.04.2021 adottata dal Dirigente del Settore Pianificazione e governo del territorio sia laddove ingiunge la demolizione delle opere abusive accertate a mezzo del sopralluogo del 19.03.2021 della Polizia Municipale facendo applicazione dell'art. 34 d.P.R. 380/2001; sia laddove si atteggia a rifiuto di annullare doverosamente le concessioni edilizie nn. 3030/1988, 3052/1988 e 90/96 interessanti l'edificio oggetto di controllo e/o di ingiungere la demolizione dell'intero edificio fatta eccezione della condonata unità immobiliare di proprietà del ricorrente; sia laddove si atteggia a condono edilizio officioso extraordinem della porzione (subalterno n° 5) di proprietà del Controinteressato dell'edificio particella n° 114 del foglio di mappa n° 66; sia laddove si atteggia a rifiuto di adottare l'ordinanza di demolizione di un corpo di fabbrica, interamente fuori terra, aggiunto sine titulo all'edificio dopo il 30.07.1997; sia laddove si atteggia, per omessa interdizione all'uso, ad atto abilitante l'utilizzazione del nuovo vano accertato esser abusivo in assenza del collaudo statico ex art. 75 d.P.R. 380/2001 e dei requisiti di agibilità ex art. 24 T.U.E.;
e, per la condanna del Comune di Poggibonsi: sia all'equitativo risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria, che il ricorrente quantifica sin d'ora pari a onorari legali, contributo unificato ecc.; sia ad eseguire un sopralluogo, ulteriore rispetto a quello già eseguito il 19.03.2021 anche ai fini di indagini di polizia giudiziaria, con lo scopo di accertare le dimensioni e la collocazione del corpo di fabbrica aggiunto sine titulo dopo il 30.07.1997 al fabbricato particella n° 114; sia ad esercitare nuovamente il potere di vigilanza, entro termini da assegnarsi, rispettando il principio dell'one shot temperato quindi prendendo effettivamente in considerazione anche tutto quanto denunciato dall'odierno ricorrente.
e per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti.
Con riserva di agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggibonsi e di OL RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2026 il dott. LO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
Con il ricorso in epigrafe viene impugnata l’ordinanza n° 8/2021 con la quale il Comune di Poggibonsi ha disposto la rimozione di alcune opere realizzate in parziale difformità alla licenza edilizia n. 90/96 nell’edificio catastalmente identificato come particella n° 114 del foglio di mappa n° 66 di proprietà del controinteressato OL RE, fatta eccezione per una sola unità immobiliare condonata che appartiene agli stessi ricorrenti. Segnatamente si tratta della presenza di un vano interrato, della realizzazione di una tettoia e della diversa conformazione delle falde di copertura.
I ricorrenti, dai cui esposti in data 18.10.2020 e 18.11.2020 trae origine il procedimento di controllo edilizio che ha dato luogo alla sanzione, ritengono in primo luogo che l’ordine di demolizione avrebbe dovuto interessare l’intero edificio fatta eccezione per l’unità immobiliare ad essi appartenente in quanto realizzato senza titolo e, muovendo da tale premessa, affermano di conseguenza che l’ordine di demolizione parziale costituirebbe una sorta di titolo di legittimazione extra ordinem del fabbricato oppure si atteggerebbe a rifiuto di applicare il più rigoroso trattamento sanzionatorio da essi sollecitato nella segnalazione presentata al comune di Poggibonsi.
Il ricorso nella parte in cui interpreta il provvedimento impugnato come atto di legittimazione straordinaria o rifiuto implicito di provvedere alla irrogazione di una trattamento sanzionatorio più radicale è inammissibile in quanto attribuisce alla ordinanza n. 8 del 2021 contenuti che la stessa non esprime né esplicitamente né implicitamente.
Dalla lettura della ordinanza non si evince in alcun modo che l’Ente abbia reputato legittimo l’intero fabbricato o, tantomeno, che abbia inteso legittimarlo.
La legittimazione del fabbricato o il rifiuto di provvedere nemmeno possono essere considerati come contenuti impliciti della ordinanza impugnata in base all’assunto che il comune nel disporre la rimozione di alcune opere realizzate in parziale difformità rispetto al titolo edilizio del 1996, abbia necessariamente presupposto come legittimo il restante impianto dell’edificio.
Infatti, a fronte di plurime denunce che richiedano accertamenti di diversa complessità nulla vieta che il comune possa in prima battuta ordinare la demolizione delle opere che risultino del tutto sprovviste di titolo legittimante prima di procedere a verifiche più impegnative che riguardino la data di realizzazione dell’edificio o la idoneità dei titoli edilizi parziali succedutisi nel tempo a formare il cd. “stato legittimo” dell’immobile.
Per cui l’ordine di rimozione delle opere del tutto prive di titolo legittimante non presuppone necessariamente un giudizio implicito in ordine alla insussistenza di altre più gravi carenze.
Il ricorso è, invece, improcedibile nella parte in cui chiede la condanna del Comune a riesercitare il potere di vigilanza edilizia previo accertamento della natura abusiva dell’intero immobile.
Infatti, successivamente agli esposti del 18/10/2020 e 18/11/2020, i ricorrenti hanno presentato una nuova segnalazione in data 9/04/2021 con la quale hanno nuovamente rappresentato all’Ente che l’intero edificio ubicato sulla part. 114 del foglio 66 dovrebbe considerarsi abusivo, in quanto edificato in assenza di titolo in data posteriore al 1967 o comunque in epoca in cui sarebbe comunque stata necessaria una autorizzazione del Sindaco.
A fronte di tale segnalazione il comune di Poggibonsi ha attivato un nuovo procedimento sanzionatorio dal quale è scaturita l’ordinanza di demolizione n. 10 del 14/05/2021 con la quale, previa revoca del precedente ordine n. 8/2021, veniva disposto la demolizione dell’intero fabbricato.
La predetta ordinanza è stata impugnata dal destinatario OL RE in sede giurisdizionale notificando il ricorso anche agi odierni ricorrenti in qualità di controinteressati.
Il predetto contenzioso amministrativo è stato definito in sede di appello dalla sentenza della II Sezione del Consiglio di Stato n. 606/2023 con la quale il Giudice amministrativo d’Appello, facendo salva la riviviscenza della impugnata ordinanza n. 8/2021, ha accolto il ricorso affermando: (i) che il Sig. OL RE nel corso del procedimento sanzionatorio aveva dimostrato con “alto grado di plausibilità” l’avvenuta realizzazione del manufatto prima del 1967; (ii) e che prima di tale anno, diversamente da quanto sostenuto dai controinteresssati (ovvero FA e NA RE), non sussisteva fuori dal centro abitato del comune di Poggibonsi l’obbligo di munirsi di licenza edilizia; (iii) che i permesso rilasciati successivamente al 1967 per il mutamento di destinazione d’uso, riguardando la totalità dell’immobile, ne avrebbero cristallizzato lo stato legittimo.
La predetta sentenza e le vicende dalla quale essa è scaturita rilevano anche ai fini del presente giudizio in quanto: 1) il potere sanzionatorio relativo all’intero fabbricato in ordine del quale si chiede la attivazione è stato esercitato dal comune di Poggibonsi successivamente alla notifica del ricorso (avvenuta il 28/04/2021) che sul punto è quindi divenuto improcedibile; 2) gli accertamenti contenuti nella predetta sentenza del Consiglio di Stato, che fa stato anche nel presente giudizio essendo stata resa nei confronti di tutti le parti costituite, implicano la non spettanza del bene vita divisato dai ricorrenti FA e NA RE in quanto la loro pretesa diretta alla demolizione dell’intero immobile di proprietà del Sig. OL RE è risultata priva di fondamento.
Con il secondo ed il terzo motivo i ricorrenti si dolgono anche del fatto che gli abusi repressi con l’ordinanza impugnata sarebbero stati erroneamente qualificati come difformità parziali mentre costituirebbero difformità totali o variazioni essenziali.
I motivi sono inammissibili per difetto di interesse atteso che l’ordinanza già dispone un risultato pienamente satisfattivo dell’interesse fatto valere dai Sig.ri RE a prescindere da quale sia la qualificazione dell’abuso da cui essa prende le mosse.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in altra improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte improcedibile come da motivazione.
Condanna i ricorrenti in via fra di loro solidale alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.000 oltre IVA e c.p.a. a favore di ciascuna parte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT MA UC, Presidente
LO ON, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| LO ON | RT MA UC |
IL SEGRETARIO