Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 16/01/2026, n. 182
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Indeducibilità IMU

    La Corte ha ritenuto che la previsione di indeducibilità dell'IMU ai fini IRES rientri nella discrezionalità del legislatore, che ha individuato un nuovo indice di capacità contributiva. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 53 Cost., ribadendo la diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline.

  • Rigettato
    Indeducibilità IMU

    La Corte ha ritenuto che la previsione di indeducibilità dell'IMU ai fini IRES rientri nella discrezionalità del legislatore, che ha individuato un nuovo indice di capacità contributiva. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 53 Cost., ribadendo la diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline.

  • Rigettato
    Indeducibilità IMU

    La Corte ha ritenuto che la previsione di indeducibilità dell'IMU ai fini IRES rientri nella discrezionalità del legislatore, che ha individuato un nuovo indice di capacità contributiva. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 53 Cost., ribadendo la diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline.

  • Inammissibile
    Questioni di legittimità costituzionale

    La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, in quanto già vagliata dalla Corte Costituzionale, e ha considerato la prospettazione di un'ulteriore questione di legittimità costituzionale come pletorica e soggetta ad una probabile pronuncia di inammissibilità per carenza di motivazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 16/01/2026, n. 182
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 182
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo