Articolo 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 101
Articolo 2
Versione
7 aprile 1989
Art. 1. 1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' israelitiche italiane, la quale, ai sensi dell'articolo 19, assume la denominazione di Unione delle Comunita' ebraiche italiane, sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, allegata alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 7 aprile 1989