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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 852/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
IO NT, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3532/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2511/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 23/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20 1T 002007 000 P002 REGISTRO 2020
- sull'appello n. 3533/2024 depositato il 16/07/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2511/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 23/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20 1T 002007 000 P002 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 215/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 2511/33/2024 pronunciata il 14.02.2024 e depositata in segreteria il successivo 23.02.2024 nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 1827/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, compensando le spese di giudizio, accoglieva il ricorso proposto dai Sigg. Resistente_1 avverso l'avviso di liquidazione n. 20 1T 002007 000 P002, notificato a mezzo pec in data 12.12.2022 dall'AGENZIA DELEL ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA I, avente ad oggetto recupero dell'imposta di registro relativamente all'atto di compravendita immobiliare stipulato in data 16 gennaio 2020, rep. n. 1268, registrato in via telematica a Roma II il 23 gennaio 2020 al Numero_1 a rogito dell'Avv. Nominativo_2, notaio in Roma, per violazione dell'art. 21,comma 1, del DPR 131/1986, atteso che oltre alla compravendita immobiliare correttamente tassata, l'atto conteneva anche riconoscimento del debito ed espromissione liberatoria autonomamente tassabili in misura proporzionale rispettivamente del 1% e del 3 % ex artt. 3 della
Tariffa Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986 e 9 della Tariffa Parte Prima allegata al citato D.P.R..
Avverso detta pronuncia, non notificata, proponevano appello l'ente impositore deducendo in merito all'erroneità e nullità della stessa, in diritto, per violazione e falsa applicazione violazione e falsa applicazione dell'art. 21 D.P.R. nr. 131/86 e nel merito in quanto il negozio giuridico de quo era ritenuto contenente più
“atti”, ciascuno espressione di capacità contributiva, non intrinsecamente connessi tra loro sì da risultare rivolti alla realizzazione di una vicenda giuridica unitaria ed inscindibile con conseguente necessità di applicazione dell'imposta in misura proporzionale distintamente ad ognuno di essi.
Chiedeva, pertanto, in riforma totale della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello e la conferma della legittimità dell'operato dell'ufficio. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
Si costituiva in giudizio la contribuente deducendo su ogni singolo ed avverso motivo di appello e, reiterando le eccezioni già svolte in sede di ricorso introduttivo, concludendo per conferma della sentenza gravata e la condanna alle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ai sensi dell'art.33, c.1 del D.Lgs. n.546/92.
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dispone la riunione del presente procedimento con quello rubricato sub RGA nr. 3533/2024 in quanto trattasi di appello avverso la medesima sentenza, resa tra le stese parti e relativa allo stesso atto impositivo impugnato.
La Corte osserva come l'appello sia infondato e non vi siano valide ragioni, pragmatiche e giuridiche per discostarsi dalla decisone del primo Giudice che appare scevra da vizi di sorta.
Dapprima si rileva che non può essere accolta l'eccezione secondo cui alla ricognizione di debito, in quanto atto avente natura dichiarativa, sarebbe applicabile l'aliquota dell'1% ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986. La Cassazione, con due ordinanze gemelle (Cassazione, VI sezione
Civile, n. 8152 del 23.3.2021 e n. 15910 dell'8.6.2021), ha riconosciuto l'applicabilità al riconoscimento di debito dell'imposta di registro in misura fissa. Inoltre, la stessa Agenzia delle entrate in una risposta a interpello nr. 954-805/2013 del 23 luglio 2014, Dir. centr. Normativa, ha ritenuto di ravvisare nell'indicazione del debito contenuta in un atto recante una datio in solutum un riconoscimento di debito quale disposizione negoziale che, essendo funzionale all'individuazione di un elemento necessario del contratto, e quindi causalmente collegato alla disposizione solutoria con la quale viene estinta l'obbligazione richiamata, comporta l'applicabilità dell'art. 21 secondo comma;
con la conseguenza nel caso di specie, essendovi un trasferimento immobiliare, di doversi e potersi applicare solo l'imposizione relativa a quest'ultimo, in quanto più onerosa .
In merito all'espromissione, ancora una volta dovendosi disattendere la posizione assunta dall'appellante con l'atto di gravame e condividendosi la decisione del primo giudice, nel caso che ricorre la fattispecie si riferisce a negozi tra loro strettamente collegati. Più precisamente l'espromissione è collegata al contestuale negozio di compravendita, la cui obbligazione di pagare il prezzo è stata. L'evidente connessione tra gli atti oggetto di esame presenta carattere di necessarietà in quanto per un verso l'espromissione (liberatoria), pur avendo natura di liberalità indiretta, è collegata alla compravendita immobiliare e, per l'effetto, non risulta applicabile l'imposta di donazione ex art. 1, comma 4, bis, D.lgs. nr. 346/1990, mentre per altro, la compensazione è la modalità di pagamento del prezzo del trasferimento del diritto di nuda proprietà e non integra un negozio autonomo, ma deriva dall'assorbente negozio principale.
Si è pertanto in presenza di un negozio complesso correttamente tassabile e già tassato ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DPR nr. 131/86 in in quanto le clausole che in esso confluiscono derivano l'una dalle altre in virtù di un'unica causa cui sono sottese.
Erra pertanto l'ufficio a considerare negozi autonomi riconoscimento del debito, espromissione liberatoria, costituente liberalità indiretta - e non anche trasferimento di ricchezza[HC1] non determinandosi alcuna novazione oggettiva dell'originario debito bensì generandosi un'obbligazione cumulativa con la quale si affianca al debitore originario altro soggetto tenuto a pagare in via principale senza attribuzione patrimoniale a favore dei soggetti coinvolti- e compensazione, che non modifica il valore patrimoniale dell'obbligazione principale.
Da tutto quanto sopra osservato ed argomentato deriva che i negozi de quibus sono imponibili ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DPR nr. 131/86 quindi come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa, come avvenuto e come già concluso nella sentenza gravata che va pertanto integralmente confermata.
Assorbito ogni altro motivo.
La Corte condanna l'appellante alle refusione delle spese che qui si liquidano in € 1.500,00 per il I grado ed
€ 2.000,00 per il grado di appello, oltre oneri come per legge.
P.Q.M.
rigetta gli appelli riuniti. Spese come in motivazione
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
IO NT, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3532/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2511/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 23/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20 1T 002007 000 P002 REGISTRO 2020
- sull'appello n. 3533/2024 depositato il 16/07/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2511/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 23/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20 1T 002007 000 P002 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 215/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 2511/33/2024 pronunciata il 14.02.2024 e depositata in segreteria il successivo 23.02.2024 nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 1827/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, compensando le spese di giudizio, accoglieva il ricorso proposto dai Sigg. Resistente_1 avverso l'avviso di liquidazione n. 20 1T 002007 000 P002, notificato a mezzo pec in data 12.12.2022 dall'AGENZIA DELEL ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA I, avente ad oggetto recupero dell'imposta di registro relativamente all'atto di compravendita immobiliare stipulato in data 16 gennaio 2020, rep. n. 1268, registrato in via telematica a Roma II il 23 gennaio 2020 al Numero_1 a rogito dell'Avv. Nominativo_2, notaio in Roma, per violazione dell'art. 21,comma 1, del DPR 131/1986, atteso che oltre alla compravendita immobiliare correttamente tassata, l'atto conteneva anche riconoscimento del debito ed espromissione liberatoria autonomamente tassabili in misura proporzionale rispettivamente del 1% e del 3 % ex artt. 3 della
Tariffa Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986 e 9 della Tariffa Parte Prima allegata al citato D.P.R..
Avverso detta pronuncia, non notificata, proponevano appello l'ente impositore deducendo in merito all'erroneità e nullità della stessa, in diritto, per violazione e falsa applicazione violazione e falsa applicazione dell'art. 21 D.P.R. nr. 131/86 e nel merito in quanto il negozio giuridico de quo era ritenuto contenente più
“atti”, ciascuno espressione di capacità contributiva, non intrinsecamente connessi tra loro sì da risultare rivolti alla realizzazione di una vicenda giuridica unitaria ed inscindibile con conseguente necessità di applicazione dell'imposta in misura proporzionale distintamente ad ognuno di essi.
Chiedeva, pertanto, in riforma totale della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello e la conferma della legittimità dell'operato dell'ufficio. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
Si costituiva in giudizio la contribuente deducendo su ogni singolo ed avverso motivo di appello e, reiterando le eccezioni già svolte in sede di ricorso introduttivo, concludendo per conferma della sentenza gravata e la condanna alle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ai sensi dell'art.33, c.1 del D.Lgs. n.546/92.
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dispone la riunione del presente procedimento con quello rubricato sub RGA nr. 3533/2024 in quanto trattasi di appello avverso la medesima sentenza, resa tra le stese parti e relativa allo stesso atto impositivo impugnato.
La Corte osserva come l'appello sia infondato e non vi siano valide ragioni, pragmatiche e giuridiche per discostarsi dalla decisone del primo Giudice che appare scevra da vizi di sorta.
Dapprima si rileva che non può essere accolta l'eccezione secondo cui alla ricognizione di debito, in quanto atto avente natura dichiarativa, sarebbe applicabile l'aliquota dell'1% ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986. La Cassazione, con due ordinanze gemelle (Cassazione, VI sezione
Civile, n. 8152 del 23.3.2021 e n. 15910 dell'8.6.2021), ha riconosciuto l'applicabilità al riconoscimento di debito dell'imposta di registro in misura fissa. Inoltre, la stessa Agenzia delle entrate in una risposta a interpello nr. 954-805/2013 del 23 luglio 2014, Dir. centr. Normativa, ha ritenuto di ravvisare nell'indicazione del debito contenuta in un atto recante una datio in solutum un riconoscimento di debito quale disposizione negoziale che, essendo funzionale all'individuazione di un elemento necessario del contratto, e quindi causalmente collegato alla disposizione solutoria con la quale viene estinta l'obbligazione richiamata, comporta l'applicabilità dell'art. 21 secondo comma;
con la conseguenza nel caso di specie, essendovi un trasferimento immobiliare, di doversi e potersi applicare solo l'imposizione relativa a quest'ultimo, in quanto più onerosa .
In merito all'espromissione, ancora una volta dovendosi disattendere la posizione assunta dall'appellante con l'atto di gravame e condividendosi la decisione del primo giudice, nel caso che ricorre la fattispecie si riferisce a negozi tra loro strettamente collegati. Più precisamente l'espromissione è collegata al contestuale negozio di compravendita, la cui obbligazione di pagare il prezzo è stata. L'evidente connessione tra gli atti oggetto di esame presenta carattere di necessarietà in quanto per un verso l'espromissione (liberatoria), pur avendo natura di liberalità indiretta, è collegata alla compravendita immobiliare e, per l'effetto, non risulta applicabile l'imposta di donazione ex art. 1, comma 4, bis, D.lgs. nr. 346/1990, mentre per altro, la compensazione è la modalità di pagamento del prezzo del trasferimento del diritto di nuda proprietà e non integra un negozio autonomo, ma deriva dall'assorbente negozio principale.
Si è pertanto in presenza di un negozio complesso correttamente tassabile e già tassato ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DPR nr. 131/86 in in quanto le clausole che in esso confluiscono derivano l'una dalle altre in virtù di un'unica causa cui sono sottese.
Erra pertanto l'ufficio a considerare negozi autonomi riconoscimento del debito, espromissione liberatoria, costituente liberalità indiretta - e non anche trasferimento di ricchezza[HC1] non determinandosi alcuna novazione oggettiva dell'originario debito bensì generandosi un'obbligazione cumulativa con la quale si affianca al debitore originario altro soggetto tenuto a pagare in via principale senza attribuzione patrimoniale a favore dei soggetti coinvolti- e compensazione, che non modifica il valore patrimoniale dell'obbligazione principale.
Da tutto quanto sopra osservato ed argomentato deriva che i negozi de quibus sono imponibili ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DPR nr. 131/86 quindi come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa, come avvenuto e come già concluso nella sentenza gravata che va pertanto integralmente confermata.
Assorbito ogni altro motivo.
La Corte condanna l'appellante alle refusione delle spese che qui si liquidano in € 1.500,00 per il I grado ed
€ 2.000,00 per il grado di appello, oltre oneri come per legge.
P.Q.M.
rigetta gli appelli riuniti. Spese come in motivazione