Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/02/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. 5530/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova Sezione Imprese
composta dai seguenti magistrati: Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente Dott. Daniele Bianchi Giudice relatore Dott.ssa Francesca Lippi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento sopra emarginato e pendente tra
(Avv. MONTALBANI MARCO) Parte_1
attore opponente contro
(Avv. in proprio) Controparte_1 Controparte_1
convenuto opposto sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 3.4.24
MOTIVI DELLE DECISIONE
RILEVATO:
▪ che presentava opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
1166/2022 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 340.000,00 oltre interessi e Controparte_1 spese per adempimento parziale dell'obbligazione derivante da scrittura privata del 10/10/2011;
- che – già titolare del 15% del capitale sociale di Controparte_1
Soc. Alfa Costruzioni Edili s.r.l. – con scrittura privata del 10/10/2011 concordava con gli altri soci , Parte_1
e di effettuare un'operazione di Persona_1 Parte_2 leverage buy out – poi non eseguita – previa costituzione di una CO a cui sarebbero state cedute le quote dello stesso CP_1
;
[...]
- che in tale contesto veniva previsto il “subentro” di Parte_1
nelle quote di;
[...] Controparte_1
- che con scrittura integrativa sempre del 10/10/2011 Parte_1
si impegnava:
[...]
• a corrispondere al fratello – in occasione della cessione della quota di questi alla newco – una ulteriore somma di euro 500.000,00;
• a far sì che Alfa Costruzioni o altre società partecipate/amministrate da Parte_1 conferissero a incarichi Controparte_1 professionali legali per un periodo di 10 anni;
▪ che con atto pubblico del 20/12/2011 in proprio Parte_1 acquistava le quote di al prezzo di 1.550.000; Controparte_1
▪ che a seguito dell'atto pubblico, lamentava la Controparte_1 corresponsione soltanto parziale (160.000 euro) da parte del fratello Pt_1 della somma (500.000 euro) di cui alla suddetta scrittura integrativa del 10/10/2011 e otteneva pertanto d.i. per la differenza (euro 340.000);
▪ che l'opponente contestava l'efficacia di detta scrittura del 10/10/2011 posta a fondamento del d.i. opposto evidenziando:
• che la scrittura privata integrativa era collegata alla scrittura privata principale (entrambe del 10/10/2011), che subordinava la cessione delle quote ad un'operazione di leverage buy out mai eseguita;
• che il mancato ottenimento del finanziamento aveva condotto ad un mutamento delle cifre dell'accordo e che l'atto notarile del 20/12/2011 (che indica il prezzo di Euro 1.550.000, senza quindi alcun riferimento agli ulteriori 500.000 euro) costituisce l'unica fonte delle rispettive obbligazioni;
▪ che pertanto l'opponente chiedeva la dichiarazione di invalidità/inefficacia/annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
▪ che si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 340.000,00, negando che tutti gli impegni precedenti siano stati assorbiti dall'atto pubblico di cessione, quest'ultimo da ritenere simulato quanto al prezzo pattuito;
▪ l'opponente osservava in particolare che – nonostante Parte_1 numerosi solleciti (docc. 10-19) – non aveva pagato né la somma di euro 1.550.000 né il saldo di 340.000;
▪ che veniva espletata istruttoria testimoniale e quindi, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione;
- che l'opposizione va respinta;
- che infatti risulta gli atti che nel 2011 – avendo l'opponente l'intenzione di dismettere la propria partecipazione in Alfa Costruzioni Edili srl – venivano sottoscritti tra le odierne parti i seguenti accordi: 1) scrittura privata del 11/1/2011 (doc. 3 opposto) con cui l'opposto donava al fratello opponente una quota della Controparte_1 propria partecipazione in Alfa Costruzioni pari al 3.42% a fronte dell'impegno del fratello a liquidare la sua quota residua (15%) nel più breve tempo possibile;
2) scrittura privata del 10/10/2011 (doc. 4 opposto) con cui si conveniva tra tutti i soci di Alfa Costruzioni Edili srl che il
“subentro” di nella quota del fratello Parte_1 CP_1 sarebbe stato posto in essere tramite una operazione di leverage buy out - previa costituzione della – con acquisto da parte CP_2 della stessa della quota dell'opposto al prezzo di 1.650.000,00 euro;
3) con scrittura privata integrativa sempre del 10/10/2011 (doc. 5 opposto) e convenivano che – in CP_1 Parte_1 occasione dell'acquisto da parte della newco nella citata quota -
si impegnava a corrispondere al fratello Parte_1 un'”ulteriore somma” di 500.000,00 euro e ad affidare allo stesso incarichi di consulenza legale;
4) ulteriore scrittura privata integrativa del 10/10/2011 (doc. 6 opposto) con cui – per il caso di impossibilità di Parte_1 realizzazione del subentro di questi nella quota del fratello mediante l'operazione di leveraged buy out - si impegnava CP_1 in proprio ad acquistare della quota al prezzo “di cui alle scritture 10.10.2011”; 5) con scrittura/quietanza il 26/11/2011 (in calce al doc. 6 cit.)
versava al fratello la somma di 160.000,00 euro Parte_1
a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute a titolo di cessione delle quote;
6) con atto pubblico del 20/12/2011 (doc. 4 opponente) Parte_1
acquistava le quote di al prezzo di
[...] Controparte_1
1.550.000 (da corrispondere in maniera dilazionata);
- che - alla luce del fatto che detto ultimo contratto indica quale prezzo di cessione delle quote il solo importo di Euro 1.550.000 senza riferimento alcuno all'ulteriore somma di euro 500.000 - la questione che qui si pone è verificare se il contratto definitivo di cessione – in virtù del principio dell'assorbimento (Cassazione civile, sez. II, 10/10/2022, n. 29412), sia da qualificare come l'unica fonte normativa delle obbligazioni negoziali, con conseguente esclusione di rilevanza di tutte le precedenti pattuizioni intercorse tra le parti, ed in particolare dell'accordo intervenuto sulla ulteriore somma di Euro 500.000:
- che il Collegio ritiene che il cosiddetto “assorbimento” non sia prospettabile nel caso di specie;
- che a tal fine è noto che – in fattispecie similare alla presente controversia - la S.C. ha statuito “L'omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Ne consegue che il giudice è tenuto ad indagare sulla concreta intenzione delle parti, tanto più che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell'opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell'accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, solo a formalizzare la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti.” (Cassazione civile sez. I, 11/01/2022, n. 662);
- che in applicazione del suesposto principio, nel caso di specie va affermata la permanenza della pattuizione del prezzo aggiuntivo di Euro 500.000 (di cui alla scrittura sub 3) sulla base delle seguenti considerazioni: I. l'intenzione dell'opposto di cedere le proprie quote al fratello
è questione pacifica in causa (e risulta anche dalle scritture Pt_1 subb 1, 2 e 3). Lo schema negoziale inizialmente previsto era quella della creazione di una newco a cui partecipassero tutti i soci ad eccezione dell'opposto, il quale avrebbe ceduto dette quote alla CO stessa (cfr. scrittura sub 2, “la newco nella persona dei suoi soci si impegna ad acquistare (…)” e cfr. anche premessa al punto 2 della scrittura sub 3) “mediante la predetta operazione, in Parte_1 qualità di amministratore della costituenda società, si è impegnato a versare a
(…)); Controparte_1
II. in pari data rispetto alla scrittura sub 2) (quest'ultima sottoscritta da tutti i soci della Alfa Costruzioni Edili srl) le odierne parti sottoscrivevano la separata scrittura sub 3) in cui - per il caso di acquisto delle quote dell'opposto da parte della newco – Pt_1
si impegnava a versare all'opposto “l'ulteriore somma” di Euro
[...]
500.000 e ad affidare (quale amministratore di società) incarichi di consulenza legale al fratello;
III. sempre in data 10/10/2011 (scrittura sub 4) le odierne parti pattuivano che “ nell'ipotesi in cui mediante Parte_1
l'operazione in corso di “leverage buy out” (…) non fosse possibile il subentro dello stesso nella quota della società Alfa costruzioni edili srl che intende dismettere entro la fine del corrente anno, si Controparte_1 impegna comunque a liquidare che si impegna a cedere la Controparte_1 predetta quota nella sua interezza al prezzo di cui alle scritture 01.10.2011”; Da detta ultima scrittura emerge quindi che – nel caso in cui non si fosse realizzata l'ipotesi di acquisto delle quote da parte della newco - dette quote sarebbero state acquistate direttamente dall'opponente; IV. degno di nota è inoltre l'identificazione del prezzo pattuito tramite il richiamo “alle scritture 01.10.2011” e cioè - necessariamente - alle scritture subb 2 e 3, comprendenti anche la pattuizione dell'“ulteriore somma” di Euro 500.000; V. infine l'operazione “leverage by out” (insieme al previsto acquisto delle quote da parte della newco) non si perfezionava, con conseguente nascita dell'obbligo dell'opponente in proprio di acquistare le quote del fratello, conformemente agli accordi assunti dai fratelli con la scrittura sub 3). Conseguentemente a ciò, con scrittura/quietanza il 26/11/2011 (in calce al doc. 6 opposto) versava al fratello la Parte_1 somma di 160.000,00 euro a titolo di “acconto sulle maggiori somme concordate per la cessione delle quote”, ma – significativamente – di tale versamento non si dava atto nel successivo atto notarile di cessione del 20/12/2011 (doc. 4 opponente). Tale omessa indicazione in sede di rogito costituisce prova del fatto che l'opponente non ritenesse detta ultima somma (160.000 euro) quale acconto del prezzo di indicato in sede di rogito (Euro 1.550.000). Infatti, ove – come allega l'opponente – il contenuto del contratto definitivo avesse “assorbito” (azzerandole) le precedenti pattuizioni (ivi compreso il sovrapprezzo, così fissando il prezzo finale complessivo delle quote in Euro 1.550.000), inevitabilmente l'opponente (acquirente) avrebbe dato atto (in sede di rogito) del pagamento dell'acconto di Euro 160.000, già versato in data 26/11/2011. Parte opponente – in relazione a ciò – giustifica l'allegato
“assorbimento” (nel definitivo) delle precedenti pattuizioni con il fatto del venire meno del finanziamento bancario (in favore della newco) connesso all'abortito progetto di leverage by out (pag. 14 repliche). Di detto assunto non è stata offerta prova da parte dell'opponente. Peraltro tale allegazione appare priva di pregio, in quanto contrasta con l'intenzione espressamente manifestata dalle parti in sede di scrittura sub 4), dove queste – proprio per il caso di mancata realizzazione del progetto di leverage buy out - ribadivano che il
(contrariamente all'assunto dell'opponente) Parte_1 avrebbe pagato il prezzo indicato nelle “scritture 01.10.2011”, identificabili queste inevitabilmente nelle scritture subb 2) e 3), che comprendono (scrittura sub 3) anche il già citato “maggior importo” di Euro 500.000. VI. Peraltro, va osservato che tale (pur indiretta) attribuzione della qualità
“prezzo” a quest'ultimo importo, effettuata dalla scrittura sub 4), esclude che lo stesso possa ritenersi privo di causa.
- che quindi - sulla base delle suesposte considerazioni - deve concludersi che la pattuizione dei 500.00 aggiuntivi non sia stata mai rinunciata (o “assorbita”) dalle parti in sede di atto definitivo di cessione delle quote;
- che non appare rilevante che in alcune mail di sollecito di pagamento (rimaste senza risposta) l'odierno opposto quantifichi il proprio credito nel minor importo di Euro 277.000 (docc. 17 e 18 opposto), posto che – in assenza di ulteriori indicazioni da parte dell'opponente (che peraltro nega di aver ricevute dette mail) volte a giustificare detto diverso conteggio – il credito qui azionato appare l'esatta differenza tra quanto dovuto e l'acconto versato (340.000= 500.000 – 160.000); - che sulla base delle suesposte considerazioni deve accogliersi l'eccezione di simulazione del contratto di cessione limitatamente al prezzo pattuito (Euro 1.550.000 + 500.000 anziché Euro 1.550.000);
- che tale eccezione è rituale, essendo stata proposta tempestivamente in comparsa di risposta e non potendo la stessa essere qualificata come domanda riconvenzionale dell'opposto, in quanto la stessa non contiene alcuna richiesta di pagamento di somme ulteriori a quelle azionate in via monitoria;
- che non ha pregio l'obiezione secondo cui la prova della simulazione dovrebbe essere fornita da una controdichiarazione scritta, in quanto la cessione di quote di srl non richiede la forma scritta né ad probationem, né ai fini della validità e dell'efficacia tra le parti (Cassazione civile sez. I, 11/01/2022, n. 662; Cassazione civile sez. II, 22/07/2022, n.22978);
- che quindi l'importo azionato in via monitoria risulta dovuto;
- che peraltro la soverchia imprecisione e indeterminatezza dei testi contrattuali sottoscritti dalle parti e la residua opacità dei rapporti economici tra i fratelli costituiscono concause dell'insorgenza della presente controversia, e Pt_1 ciò consiglia la statuizione sulle spese di cui al dispositivo;
p.q.m.
1. respinge l'opposizione e per l'effetto condanna l'opponente Parte_1
al pagamento di tutte le somme (anche a titolo di spese processuali)
[...] indicate nel decreto ingiuntivo n. 1166/2022 qui opposto;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Genova, in data 14/02/2025
Il Giudice estensore
(Daniele Bianchi)
IL PRESIDENTE
(ENRICO SILVESTRO RAVERA)