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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/10/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2262/2025, promossa con ricorso depositato in data 28/07/2025 da
[...]
e entrambi con avv. PAOLA VALLE;
Parte_1 Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio il 24/06/2009, in Trieste, Atto N. 169 parte I - anno 2009 - Comune di
TRIESTE;
- Dall'unione non sono nati figli.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito
1. STATUS: pronunciare la separazione dei coniugi e , che vivranno Parte_1 Parte_2 separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. CASA CONIUGALE: l'immobile sito in Trieste alla via RIVA GRUMULA N. 8 Comune TRIESTE (TS), di proprietà di , rimane nel di lei esclusivo godimento;
le parti danno atto che il marito ha Parte_1 già provveduto a giugno 2025 al suo rilascio. Si impegnano a concordare modalità e tempi per il prelievo da parte del dei propri beni personali ancora eventualmente presenti nell'immobile, in un clima di Pt_2 collaborazione e rispetto reciproco.
3. Assegno di mantenimento/divorzile: si impegna a corrispondere a Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al suo mantenimento, mensili € 600,00, adeguabili Istat con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla medesima.
4. Spese accessorie a carico del marito: si accolla integralmente e senza rivalsa i seguenti Parte_2
pagina 1 di 3 pagamenti di pertinenza di , provvedendo lui stesso al relativo sostenimento in via Parte_1 anticipata:
A. Le spese condominiali ordinarie relative all'immobile casa familiare;
B. Le utenze domestiche in uso alla casa familiare (energia elettrica, gas, acqua, rifiuti, internet);
C. Il costo dell'assicurazione dell'immobile, oggi appoggiato sul conto cointestato e con impegno di Pt_2
di volturarlo su un proprio conto personale entro il 30/09/2025
[...]
D. L'acquisto del pellet sufficiente per il riscaldamento del citato alloggio;
E. La tari relative al citato alloggio
F. Le spese mediche medicamentose (visite anche private e medicinali anche da banco) che siano documentate della moglie, fino a un massimale annuo di € 2.000,00. Con in questo caso e in deroga a quanto sopra previsto del meccanismo del rimborso: ovvero dette spese verranno anticipate dalla moglie e rimborsate dal marito previa esibizione della relativa documentazione entro il 30 di ogni mese per il mese in corso.
5. Indennità annuale: si obbliga a corrispondere alla moglie l'ulteriore somma di € 1.600,00 Parte_2 annui- o il minore importo risultante dal rimborso del 730 lui spettante per la corresponsione dell'assegno di mantenimento;
importo che egli corrisponde alla moglie a titolo di indennità risarcitoria entro e non oltre il
30/10/ di ogni anno. Detta somma potrà essere frazionata in rate mensili o erogata in un'unica soluzione, su accordo delle parti, fermo il termine finale sopra indicato.
6. Immutabilità degli importi: le parti concordano che le obbligazioni economiche sopra ripor-tate non subiranno variazioni nell'ipotesi in cui il marito proceda all'acquisto di un immobile o alla stipula di un contratto di locazione per altra abitazione.
7. Conto corrente cointestato: le parti concordano che l'attivo presente sul conto corrente comune, rimanga nella piena disponibilità di . Trattasi di 9.000€; il citato conto andrà, all'esito Parte_1 dell'accredito dell'attivo su un conto personale della moglie, chiuso.
8. Disponibilità personali del marito: le parti concordano che la liquidità e gli altri cespiti mobiliari intestati oggi esclusivamente a rimangano nella sua esclusiva disponibilità e proprietà. Parte_2
9. Rinuncia a rivendicazioni per lavori di ristrutturazione: ciascuna parte rinuncia a qualsiasi rivendicazione economica relativa ad apporti effettuati durante il matrimonio in relazione ai contributi sostenuti da Pt_2
per la ristrutturazione dell'immobile familiare.
[...]
10. Eventuale divorzio: in ipotesi di successiva domanda di divorzio, le parti si danno atto che gli assetti economici e patrimoniali regolati nel presente accordo rimarranno invariati, sul riconosciuto presupposto che, per l'intera durata della convivenza e del matrimonio (trentadue anni complessivi), il marito ha costantemente provveduto al mantenimento della moglie ad eccezione dei primi anni fino al 1999 e tenuto conto delle dinamiche che hanno indotto le parti a separarsi.
11. CANE: Le parti convengono che il cane NU di proprietà del marito rimanga nella disponibilità della moglie, a tale fine dichiara di accollarsi ogni relativa spesa. Parte_2
12. DECORRENZA ACCORDI: le parti concordano che la decorrenza degli accordi raggiunti di carattere pagina 2 di 3 economico abbia decorrenza dal di agosto 2025”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione della sentenza, oltre che provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può essere accolta anche perché regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, in assenza di prole, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, il 7/10/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2262/2025, promossa con ricorso depositato in data 28/07/2025 da
[...]
e entrambi con avv. PAOLA VALLE;
Parte_1 Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio il 24/06/2009, in Trieste, Atto N. 169 parte I - anno 2009 - Comune di
TRIESTE;
- Dall'unione non sono nati figli.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito
1. STATUS: pronunciare la separazione dei coniugi e , che vivranno Parte_1 Parte_2 separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. CASA CONIUGALE: l'immobile sito in Trieste alla via RIVA GRUMULA N. 8 Comune TRIESTE (TS), di proprietà di , rimane nel di lei esclusivo godimento;
le parti danno atto che il marito ha Parte_1 già provveduto a giugno 2025 al suo rilascio. Si impegnano a concordare modalità e tempi per il prelievo da parte del dei propri beni personali ancora eventualmente presenti nell'immobile, in un clima di Pt_2 collaborazione e rispetto reciproco.
3. Assegno di mantenimento/divorzile: si impegna a corrispondere a Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al suo mantenimento, mensili € 600,00, adeguabili Istat con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla medesima.
4. Spese accessorie a carico del marito: si accolla integralmente e senza rivalsa i seguenti Parte_2
pagina 1 di 3 pagamenti di pertinenza di , provvedendo lui stesso al relativo sostenimento in via Parte_1 anticipata:
A. Le spese condominiali ordinarie relative all'immobile casa familiare;
B. Le utenze domestiche in uso alla casa familiare (energia elettrica, gas, acqua, rifiuti, internet);
C. Il costo dell'assicurazione dell'immobile, oggi appoggiato sul conto cointestato e con impegno di Pt_2
di volturarlo su un proprio conto personale entro il 30/09/2025
[...]
D. L'acquisto del pellet sufficiente per il riscaldamento del citato alloggio;
E. La tari relative al citato alloggio
F. Le spese mediche medicamentose (visite anche private e medicinali anche da banco) che siano documentate della moglie, fino a un massimale annuo di € 2.000,00. Con in questo caso e in deroga a quanto sopra previsto del meccanismo del rimborso: ovvero dette spese verranno anticipate dalla moglie e rimborsate dal marito previa esibizione della relativa documentazione entro il 30 di ogni mese per il mese in corso.
5. Indennità annuale: si obbliga a corrispondere alla moglie l'ulteriore somma di € 1.600,00 Parte_2 annui- o il minore importo risultante dal rimborso del 730 lui spettante per la corresponsione dell'assegno di mantenimento;
importo che egli corrisponde alla moglie a titolo di indennità risarcitoria entro e non oltre il
30/10/ di ogni anno. Detta somma potrà essere frazionata in rate mensili o erogata in un'unica soluzione, su accordo delle parti, fermo il termine finale sopra indicato.
6. Immutabilità degli importi: le parti concordano che le obbligazioni economiche sopra ripor-tate non subiranno variazioni nell'ipotesi in cui il marito proceda all'acquisto di un immobile o alla stipula di un contratto di locazione per altra abitazione.
7. Conto corrente cointestato: le parti concordano che l'attivo presente sul conto corrente comune, rimanga nella piena disponibilità di . Trattasi di 9.000€; il citato conto andrà, all'esito Parte_1 dell'accredito dell'attivo su un conto personale della moglie, chiuso.
8. Disponibilità personali del marito: le parti concordano che la liquidità e gli altri cespiti mobiliari intestati oggi esclusivamente a rimangano nella sua esclusiva disponibilità e proprietà. Parte_2
9. Rinuncia a rivendicazioni per lavori di ristrutturazione: ciascuna parte rinuncia a qualsiasi rivendicazione economica relativa ad apporti effettuati durante il matrimonio in relazione ai contributi sostenuti da Pt_2
per la ristrutturazione dell'immobile familiare.
[...]
10. Eventuale divorzio: in ipotesi di successiva domanda di divorzio, le parti si danno atto che gli assetti economici e patrimoniali regolati nel presente accordo rimarranno invariati, sul riconosciuto presupposto che, per l'intera durata della convivenza e del matrimonio (trentadue anni complessivi), il marito ha costantemente provveduto al mantenimento della moglie ad eccezione dei primi anni fino al 1999 e tenuto conto delle dinamiche che hanno indotto le parti a separarsi.
11. CANE: Le parti convengono che il cane NU di proprietà del marito rimanga nella disponibilità della moglie, a tale fine dichiara di accollarsi ogni relativa spesa. Parte_2
12. DECORRENZA ACCORDI: le parti concordano che la decorrenza degli accordi raggiunti di carattere pagina 2 di 3 economico abbia decorrenza dal di agosto 2025”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione della sentenza, oltre che provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può essere accolta anche perché regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, in assenza di prole, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, il 7/10/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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