Articolo 5 della Legge 8 agosto 1980, n. 426
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 agosto 1980
Art. 5.
Per le esigenze dei centri elettronici dell'Amministrazione della giustizia e' istituito, nell'ambito della carriera esecutiva, il ruolo dei coadiutori giudiziari addetti ai centri elettronici dell'Amministrazione della giustizia con la dotazione organica di trecento posti.
Alla istituzione anzidetta si provvede utilizzando anche cento posti del ruolo della camera esecutiva dell'amministrazione giudiziaria che viene corrispondentemente ridotto.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono emanate le norme relative al programma e alle modalita' del concorso di assunzione in servizio.
Nella prima attuazione della presente legge i posti risultanti disponibili dopo l'inquadramento, a domanda, del personale esecutivo attualmente in servizio nei centri elettronici sono messi a concorso riservato agli impiegati delle carriere esecutive del Ministero di grazia e giustizia.
Entrata in vigore il 29 agosto 1980