TRIB
Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/08/2025, n. 7599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7599 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 428 / 2024
TRA
(con gli Avv.ti Emanuele Montemarano e Rosaria Romani) Parte_1
RICORRENTE
E
1. 2. ED ON Email_1
RESISTENTI – contumaci
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro domestico dall'11 marzo 2020 al 6 settembre 2023 e, per l'effetto, condanna i resistenti, quali datori di lavoro al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 2.756,86, in favore della ricorrente oltre interessi e rivalutazione;
Condanna i resistenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.400,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi Roma, 26 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte ricorrente, deduceva di aver lavorato con continuità dall'11 marzo 2020 al 6 settembre 2023 presso l'abitazione del nucleo familiare dei Signori
e alle loro dipendenze quale addetta ai servizi domestici e familiari Controparte_1 Controparte_2 in qualità di collaboratore generico polifunzionale: provvedendo a tutte le mansioni utili alla cura della casa, nel rispetto dell'orario dalle 9,00 alle 12,00 per i giorni lunedì, mercoledì e venerdì, pari a 9 ore settimanali, ricevendo una retribuzione mensile di 300 euro, elevata con decorrenza dal 10 marzo 2022 ad euro 350,00.
Tenuto conto della tipologia delle mansioni svolte, la ricorrente assumeva di dover essere inquadrata nel livello B della contrattazione collettiva relativa al lavoro domestico.
Lamentando di essere ancora creditrice nei confronti dei due resistenti - da considerare parimenti datori di lavoro per avere entrambi goduto della prestazione resa in casa e, pertanto, obbligati in solido rispetto alle pretese vantate dalla lavoratrice ai sensi dell'art. 40, comma 8, del ccnl - della somma di euro 2.756,85 a titolo di paga non corrisposta, indennità ferie non godute, tredicesima mensilità, festività infrasettimanali, trattamento fine rapporto, adiva il Tribunale di Roma formulando le istanze di cui alle conclusioni del ricorso a intendersi qui integralmente richiamate.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, le parti resistenti non si costituivano in giudizio rimanendo contumaci.
Sul contraddittorio così instauratosi, esaminata la documentazione prodotta la causa veniva decisa.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La parte resistente restando contumace e non presentandosi neppure a rendere l'interrogatorio formale deferito, non solo non ha opposto specifiche argomentazioni in contrario ma ha tenuto un comportamento valutabile a suo pregiudizio, finanche come sostanziale ammissione delle circostanze di fatto sottoposte con l'interpello.
Preme rammentare che l'articolo 232 c.p.c. recita testualmente “se la parte non si presenta …..(il Giudice) valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del Giudice
(articolo 116 c.p.c.) il quale può trarre elementi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi ma anche dalla mancata proposizione di prova in contrario (cfr. tra le tante Cass. 1812/96 e Cass. 28293/2009).
Alla luce dei criteri interpretativi indicati dalla Suprema Corte, il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio si compone di una prova certa e chiara.
Come fa notare il difensore in udienza: “Dai documenti allegati risulta: la data di inizio e di cessazione del rapporto, la retribuzione percepita, (dato atto che l'ultima mensilità non è stata corrisposta). Fa presente che le giornate di ferie dovute (93) sono quelle previste da contratto e quelle pagate ( 67,17) risultano dalla busta paga. Le festività infrasettimanali sono dovute ai sensi dell'art. 16, comma 2, del CCNL. Per la tredicesima mensilità e il TFR onere probatorio del pagamento spetta alla parte datoriale, qui contumace”.
Preme rilevare che nella stesura del dispositivo è stato commesso un errore materiale in quanto indicata come data finale del rapporto il 6 ottobre e non il 6 settembre 2023 come dichiarato dalla ricorrente. Ne consegue, che si dispone in questa sede la correzione del predetto errore nel dispositivo che in modo che laddove è scritto “6 ottobre 2023” sia scritto “6 settembre”.
Il ricorso è fondato e le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 13 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 428 / 2024
TRA
(con gli Avv.ti Emanuele Montemarano e Rosaria Romani) Parte_1
RICORRENTE
E
1. 2. ED ON Email_1
RESISTENTI – contumaci
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro domestico dall'11 marzo 2020 al 6 settembre 2023 e, per l'effetto, condanna i resistenti, quali datori di lavoro al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 2.756,86, in favore della ricorrente oltre interessi e rivalutazione;
Condanna i resistenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.400,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi Roma, 26 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte ricorrente, deduceva di aver lavorato con continuità dall'11 marzo 2020 al 6 settembre 2023 presso l'abitazione del nucleo familiare dei Signori
e alle loro dipendenze quale addetta ai servizi domestici e familiari Controparte_1 Controparte_2 in qualità di collaboratore generico polifunzionale: provvedendo a tutte le mansioni utili alla cura della casa, nel rispetto dell'orario dalle 9,00 alle 12,00 per i giorni lunedì, mercoledì e venerdì, pari a 9 ore settimanali, ricevendo una retribuzione mensile di 300 euro, elevata con decorrenza dal 10 marzo 2022 ad euro 350,00.
Tenuto conto della tipologia delle mansioni svolte, la ricorrente assumeva di dover essere inquadrata nel livello B della contrattazione collettiva relativa al lavoro domestico.
Lamentando di essere ancora creditrice nei confronti dei due resistenti - da considerare parimenti datori di lavoro per avere entrambi goduto della prestazione resa in casa e, pertanto, obbligati in solido rispetto alle pretese vantate dalla lavoratrice ai sensi dell'art. 40, comma 8, del ccnl - della somma di euro 2.756,85 a titolo di paga non corrisposta, indennità ferie non godute, tredicesima mensilità, festività infrasettimanali, trattamento fine rapporto, adiva il Tribunale di Roma formulando le istanze di cui alle conclusioni del ricorso a intendersi qui integralmente richiamate.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, le parti resistenti non si costituivano in giudizio rimanendo contumaci.
Sul contraddittorio così instauratosi, esaminata la documentazione prodotta la causa veniva decisa.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La parte resistente restando contumace e non presentandosi neppure a rendere l'interrogatorio formale deferito, non solo non ha opposto specifiche argomentazioni in contrario ma ha tenuto un comportamento valutabile a suo pregiudizio, finanche come sostanziale ammissione delle circostanze di fatto sottoposte con l'interpello.
Preme rammentare che l'articolo 232 c.p.c. recita testualmente “se la parte non si presenta …..(il Giudice) valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del Giudice
(articolo 116 c.p.c.) il quale può trarre elementi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi ma anche dalla mancata proposizione di prova in contrario (cfr. tra le tante Cass. 1812/96 e Cass. 28293/2009).
Alla luce dei criteri interpretativi indicati dalla Suprema Corte, il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio si compone di una prova certa e chiara.
Come fa notare il difensore in udienza: “Dai documenti allegati risulta: la data di inizio e di cessazione del rapporto, la retribuzione percepita, (dato atto che l'ultima mensilità non è stata corrisposta). Fa presente che le giornate di ferie dovute (93) sono quelle previste da contratto e quelle pagate ( 67,17) risultano dalla busta paga. Le festività infrasettimanali sono dovute ai sensi dell'art. 16, comma 2, del CCNL. Per la tredicesima mensilità e il TFR onere probatorio del pagamento spetta alla parte datoriale, qui contumace”.
Preme rilevare che nella stesura del dispositivo è stato commesso un errore materiale in quanto indicata come data finale del rapporto il 6 ottobre e non il 6 settembre 2023 come dichiarato dalla ricorrente. Ne consegue, che si dispone in questa sede la correzione del predetto errore nel dispositivo che in modo che laddove è scritto “6 ottobre 2023” sia scritto “6 settembre”.
Il ricorso è fondato e le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 13 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli