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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15073 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 35385/2021 pervenuta all'udienza del 12 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nato a [...] il [...] e nata a Sassari il [...] in [...]_1
proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...]
Roma il 30.12.2017 , difesi giusta delega in atti dall' Avv. Laura NT
ATTORI
E
(da ora in avanti per brevità la ) , difesa giusta delega Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
in atti dagli Avv.ti Riccardo Sezmere e Cristina Guerra
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medica – errata gestione di evento avverso durante il parto naturale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 12 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Gli attori in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore , Persona_1
premesso che : veniva seguita durante la gravidanza dal Prof. , primario Controparte_1 Per_2
dell'Ospedale NI AS di Roma;
durante la gravidanza veniva sottoposta a terapia per ipertensione arteriosa e dietoterapia per diabete gestazionale;
in data 28 dicembre 2017 la signora affetta da macrosomia, poliamnios, diabete gestazionale in dietoterapia, obesità e CP_1
ipertensione, a 40 settimane più 4 giorni giungeva presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
NI AS di Roma dove successivamente veniva ricoverata e veniva deciso di eseguire una pre- induzione del travaglio il giorno successivo alle 8:00, mentre il posizionamento della fettuccia di prostaglandine avveniva alle ore 21.30 del 29 dicembre 2017; alle ore 22:50 veniva registrata una dilatazione di 3 cm con una parte presentata ancora respingibile, mentre alle ore 23:
30 viene segnalata la rottura spontanea delle membrane con un liquido chiaro;
il 30 dicembre 2017 alle ore 1:00 la dilatazione era di 5 cm e la parte presentata era adagiata mentre esattamente un'ora dopo la dilatazione era completa;
alle ore 3:11 veniva registrata l'assistenza al parto spontaneo di un feto vivo e vitale del peso di 3700 grammi e di un Apgar di 8-9; veniva descritto un giro di funicolo intorno al piede ed un altro intorno al collo, e al termine della descrizione del parto veniva registrata una "estrazione difficoltosa delle spalle. Lacerazione mediana di secondo grado"; non veniva registrato alcun altro dato relativo al parto ma seguiva immediatamente la registrazione dei parametri relativi al puerperio e successivamente alla dimissione;
non veniva compiuto alcun riferimento alle manovre comunemente indicate per la risoluzione della patologia della distocia di spalle;
l'episiotomia non risultava eseguita, tant'è che si produceva una lacerazione mediana di secondo grado;
il piccolo nasceva quindi con una lesione al plesso brachiale sinistro Per_1
provocata dalle eccessive trazioni esercitate al momento del parto dai sanitari presenti;
durante il parto si verificava infatti una distocia di spalle che non veniva adeguatamente trattata e che esitava nella paralisi del plesso brachiale di sinistra;
che ,in diritto, era configurabile la responsabilità contrattuale del NI AS di Roma gestito da ("… È palesemente Controparte_2
dimostrato che i danni inferti a sono da addebitarsi a negligenza ed imperizia dei Sanitari Per_1
intervenuti, i quali hanno provocato, con errate manovre ed esercitando eccessive trazioni sul corpo e sulla testa fetale, la grave lesione al minore. Quello della signora era un parto CP_1
che doveva richiedere una particolare assistenza medica, in quanto con i fattori di rischio che vennero fra l'altro indicati in cartella clinica era possibile il verificarsi di una distocia di spalla.
Tali fattori di rischio seppur evidenziati nel momento della ammissione in Ospedale, non furono considerati, e la signora non fu informata sui rischi di un parto per le vie naturali, non fu eseguita l'episiotomia, la distocia di spalla non fu trattata dal medico con le manovre dettate dalle Linee
Guida, di contro furono esercitate solo eccessive trazioni sul feto e spinte sulla pancia della partoriente…", pag. 5 dell'atto di citazione), in considerazione del fatto che: 1) erano state sottovalutate le condizioni della madre (obesità, diabete gestazionale, ipertensione arteriosa poliamnios macrosomia); 2) veniva descritta in cartella clinica solo una estrazione difficoltosa delle spalle senza alcun altro particolare, né i tempi né le modalità né le eventuali manovre con cui questa complicanza veniva affrontata;
3) non veniva neppure eseguita l'episiotomia, neanche al momento in cui tale estrazione difficoltosa si presentava;
4) il parto veniva condotto esclusivamente da una ostetrica e non da personale medico;
5) non veniva redatto il partogramma;
che era dunque interesse di essi attori conseguire il ristoro del danno non patrimoniale subito dal minore (danno biologico e danno morale soggettivo) , peraltro affetto da una sindrome di autismo;
il risarcimento del danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità di produrre reddito, tenuto conto che “il piccolo per la sua invalidità non potrà svolgere lavori in cui è richiesto l'uso delle braccia e non potrà svolgere lavori che richiedono una adeguata presentabilità estetica" (pag. 10 dell'atto di citazione); il risarcimento del danno morale soggettivo sia per il minore che per i genitori;
che era stata esperita mediazione obbligatoria con esito negativo (vedi verbale negativo di mediazione in atti); tanto premesso hanno convenuto in giudizio onde Controparte_2
conseguire il ristoro dei danni come sopra specificati derivati dalla errata conduzione e gestione del parto naturale.
Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato infine l'an e il quantum della Controparte_2
domanda risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa.
Radicatosi il contraddittorio, assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con la ammissione di CTU medico legale.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, ferma la procedibilità della domanda come da verbale di mediazione con esito negativo in atti, venendo ora al merito della domanda risarcitoria azionata , ritiene il
Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale per fatti antecedenti alla entrata in vigore della
Legge Gelli Bianco) della TR RI per l'inesatto adempimento della prestazione RI, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità RI, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura RI e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU a firma della dottoressa Per_3
, medico legale , e , specialista in ostetricia e ginecologia , redatta con
[...] Persona_4
professionalità , con risposte logiche e coerenti ai quesiti formulati, con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia vigenti all'epoca dei fatti , oltre che nel rispetto del principio del contraddittorio avendo il collegio peritale esaurientemente risposto alle osservazioni formulate dai consulenti di parte (con particolare riferimento alla risposta alle osservazioni dei ccttpp di parte attrice di cui si dirà infra) , nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha fornito in via preliminare la nozione e descrizione di plesso brachiale, della distocia di spalla , e della macrosomia fetale . Con riferimento alla nozione di plesso brachiale il collegio peritale ha chiarito che il p.b. “è costituito da una rete di nervi che controllano i muscoli della spalla, del braccio, del gomito, del polso, della mano e delle dita, formato dai rami anteriori del quinto-sesto-settimo-ottavo nervo cervicale e dal primo toracico, che contengono fibre sensitive e motorie. Queste radici si uniscono per formare il tronco superiore (C5 e C6 ), il tronco centrale (C7) ed il tronco inferiore (C8 e T1).
La paralisi ostetrica del plesso brachiale è una patologia neonatale conseguente a traumi riportati dal feto solitamente durante l'espletamento del parto, che causano stiramento o rottura delle radici che formano il plesso stesso. Nella maggior parte dei casi, le radici nervose sono stirate o lacerate dalla loro origine centrale in quanto in tal punto i rivestimenti meningei, contigui con la dura madre, sono più sottili delle guaine dei nervi periferici. La gravità della lesione del plesso brachiale è determinata dal tipo di danno prodotto a carico dei nervi (stiramento, strappamento).
Vi sono diverse classificazioni della gravità delle lesioni dei nervi del plesso brachiale e la maggior parte dei sistemi correla il grading con i sintomi della patologia e della prognosi. La classificazione di ED, concepita nel 1943, distingue tre tipi di lesioni in relazione alla continuità del nervo e continua ad essere utilizzata tutt'oggi.
Neuroaprassia: è la forma più lieve di lesione del nervo. Si tratta di una interruzione della conduzione nervosa, senza perdita di continuità degli assoni. Assonotmesi: implica la degenerazione assonale, con perdita della relativa continuità dell'assone e il suo rivestimento di mielina, ma la conservazione del tessuto connettivale del nervo è mantenuta. Neurotmesi: è la forma più grave di lesione nervosa, in cui il nervo è completamente interrotto da violento traumatismo contusivo, trazione o lacerazione. Non solo l'assone, ma il tessuto connettivo di incapsulamento perde la sua continuità. Il grado più estremo di neurotmesi è la transection con totale soluzione di continuità della via nervosa…" ( pagg. 24-25 CTU).
Quanto alla distocia di spalla , i periti di ufficio hanno rilevato che “ le spalle non escono spontaneamente dopo la fuoriuscita della testa del feto e sono necessarie ulteriori manovre ostetriche dopo il fallimento della leggera trazione che viene abitualmente esercitata sulla testa fetale per il disimpegno delle spalle. La testa si disimpegna spontaneamente ma rimane incollata alla vulva, deprimendo il perineo. È causata dall'impatto della spalla anteriore contro la sinfisi pubica materna (distocia bassa) o dall'impatto della spalla posteriore contro il promontorio sacrale (distocia alta). La d. di spalla rappresenta una grave complicanza del parto, possibile causa di gravi lesioni per la madre ed il neonato, ma si ritiene non prevedibile nè prevenibile, motivo per cui è indispensabile una tempestiva e corretta assistenza ostetrica. È una patologia rara, la cui frequenza (in media 1,5% delle nascite) varia in relazione a numerosi fattori correlati alla definizione di d. di spalla e dipendenti sia dalla gravida che dal feto. Non vi è concorde letteratura sulla definizione e sulla valutazione della severità della d. di spalla. Numerosi studi evidenziano che paralisi del plesso brachiale sono descritte dopo un parto normale (senza eccessiva trazione sulla testa fetale) per l'esistenza di fattori intrauterini materni e fetali tali da determinare in utero la paralisi del plesso brachiale o rappresentare un fattore predisponente alla lesione neurologica nonostante un parto con normale assistenza ostetrica. Anche l'osservazione che un numero non trascurabile di lesioni del plesso brachiale è descritto dopo taglio cesareo (anche elettivo) supporta queste ipotesi. Dal punto di vista del management ostetrico la rarità della DS fa sì che siano pochi coloro che nella realtà abbiano un'esperienza significativa, sebbene alcuni studi indichino che gli esiti non si correlino all'esperienza dell'operatore. Vi è comunque condivisione, nel caso di potenziale DS o qualora manifestatasi, che venga messo in atto da parte degli operatori più anziani una sequenza sistematica e condivisa di manovre ostetriche per la risoluzione della stessa. Le linee guida delle varie società scientifiche non sempre sono concordi sulle raccomandazioni. È comunque indispensabile annotare dettagliatamente nella cartella clinica manovre, sequenza e tempi delle stesse. In genere la distocia si verifica quando esiste una discrepanza accentuata tra le dimensioni delle spalle fetali e la pelvi materna, tale da rendere insufficienti meccanismi di riduzione. Tale circostanza accade prevalentemente, ma non solo, in presenza di una macrosomia soprattutto se disarmonica con preponderanza delle dimensioni del tronco rispetto a quelle della testa. Ma altri fattori patogenetici possono intervenire nella scomposizione del fisiologico atteggiamento fetale, come la presenza di brevità assoluta del funicolo. Non è infrequente che dopo un travaglio assolutamente normale per quanto attiene l'evoluzione della dilatazione e la normalità cardiotocografica, la presentazione di vertice, la posizione anteriore, le contrazioni valide, le spinte espulsive efficienti e l'assenza di macrosomia, quindi in mancanza di sproporzione feto pelvica e nonostante una buona dinamica uterina, all'espulsione della testa non segua quella regolare delle spalle. Considerata l'imprevedibilità dell'evento, come in tutte le emergenze ostetriche, è determinante diagnosticare la distocia nel momento stesso del suo divenire e mettere in atto, immediatamente, le manovre codificate leges artis, con un management ormai chiaramente regolamentato e universalmente condiviso. Posta la diagnosi "è importante agire in maniera efficace ma cauta: efficace per evitare l' acidosi ipossica, cauta per evitare traumi fetali"… Le manovre per la risoluzione della d. di spalla hanno lo scopo di raggiungere uno dei tre obiettivi: aumentare la dimensione funzionale della pelvi, ridurre il diametro bisacromiale del feto, modificare il rapporto tra il diametro bisacromiale e quello della pelvi ossea. Sono pertanto categoricamente da evitare le manovre di spinta sul fondo dell'utero e la trazione sulla testa e sul collo fetale: questi interventi sono associati ad una percentuale inaccettabilmente elevata di complicanze neonatali, assecondano il meccanismo patogenetico della distocia e possono causare la rottura d'utero. Le raccomandazioni universalmente definite prevedono di chiamare in aiuto l'ostetrico, fare un'ampia episiotomia per ridurre l'ostacolo tissutale e avere spazio per le manovre, far flettere le gambe per eseguire la manovra di
[...]
esercitare una pressione sulla sinfisi pubica (non sul fondo dell'utero) in modo da CP_4
disimpegnare la spalla anteriore, introdurre la mano nella pelvi cercando la faccia anteriore della spalla posteriore in modo da ridurre il diametro delle spalle applicando una pressione sulla spalla posteriore in direzione dello sterno, estrarre il braccio posteriore dopo aver cercato con la mano in vagina l'omero e il braccio posteriore flettendolo, ruotare la paziente. Fatto ciò, se la distocia non
è risolta, sono disponibili varie opzioni operative quali manovre di secondo impiego scelte in sequenza tenendo conto della propria esperienza e della situazione clinica… Anche se la distocia di spalla non è un evento prevedibile nella maggior parte dei casi è importante identificare le pazienti a rischio… Oltre al taglio cesareo, quando appropriato, le uniche strategie che, ad oggi, sembrano avere utilità nella prevenzione della d. di spalla sono un'attenta individuazione dei fattori presuntivi di rischio ante partum ed intrapartum da parte di tutte le figure professionali coinvolte (medici e ostetriche) sin dal momento del ricovero, nonché la corretta diagnosi di travaglio e di inizio del periodo espulsivo atta a riconoscere eventuali anomalie, evitando una sottostima o ma anche una sovrastima delle stesse. Verificatasi la DS, preso atto dell'esiguità del tempo a disposizione per evitare esiti materni e fetali e a latere della sequenza delle manovre da effettuare, l'autorevolezza di chi mantiene la gestione della sala parto dovrebbe evitare, sempre, che prevalgano iniziative personali e atteggiamenti caotici, indicando comportamenti ordinati e coordinati all'interno dell' equipe in cui ognuno dovrebbe essere cosciente del contributo assistenziale richiestogli. Da più di trent'anni l'assistenza alla DS è stata codificata con parametri precisi secondo raccomandazioni universalmente definite sintetizzate, concretizzabili da un team (medico esperto, anestesista, pediatra, ostetrica) preparato e formato per gestire questa situazione di emergenza secondo un protocollo assistenziale specifico, precedentemente condiviso. La compilazione della cartella clinica deve riportare con chiarezza e, laddove verificatasi, il momento in cui la DS è stata diagnosticata, la presenza delle figure professionali intervenute e le manovre attuate;
il tutto cronologicamente documentato. L'accurata diligenza della valutazione dell'evoluzione del travaglio di parto e la sua precisa e puntuale redazione dei differenti momenti evolutivi sulla cartella clinica consentirà al Sanitario di dimostrare a posteriori il suo percorso valutativo e decisionale. Allo stesso modo consentirà ad eventuali terzi chiamati a giudicare il suo comportamento, di valutare e comprendere come si sia posta tutta l'attenzione possibile ad evitare l'insorgenza di un evento per definizione imprevedibile…" (pagg. 25-28 CTU). In relazione infine alla macrosomia fetale, il collegio peritale ha chiarito che viene definito come macrosoma un neonato che presenta un peso superiore a 4500 g (pagg. 28-29 CTU), evidenziando altresì che le distocie meccaniche che possono presentarsi in travaglio di parto non sono dipendenti solo dalle dimensioni del feto ma anche dalla statura della madre e dalla caratteristica della pelvi.
Fornite le sopra riportate nozioni preliminari, il collegio peritale ha poi esaminato la storia clinica e anamnestica della signora sulla scorta della cartella clinica relativa al parto presso il CP_1
NI AS.
A tale riguardo il collegio peritale ha evidenziato che “ al momento dell'anamnesi in pronto soccorso (accesso del 28 dicembre 2017) la paziente risultava affetta da macrosomia, poliamnios, diabete gestazionale, ipertensione e obesità. Le condizioni cliniche della paziente non impedivano la possibilità di un travaglio di prova escludendo la soluzione di procedere tout court con un espletamento del parto per via laparotomica. Il travaglio infatti progrediva regolarmente, monitorato clinicamente e strumentalmente;
alle ore 21.20 del 29 dicembre 2017 si procedeva con l'applicazione di prostaglandine vaginali. La lettura dei tracciati cardiotocografici in atti evidenzia la regolarità dei cardiogrammi esponenti per un tracciato di tipo 1, ossia normale a parte una decelerazione variabile della durata di circa due minuti… A seguito della somministrazione di prostaglandine si evidenzia una situazione di tachisistolia , senza riflessi sull'attività cardiaca fetale. Pertanto il secondo stadio del travaglio si concludeva alle ore 3:11 del 30 dicembre 2017 e veniva descritto come "assistenza al PS, nato feto vivo e vitale di sesso maschile, grammi 3700,
Apgar 8/9… Estrazione difficoltosa delle spalle. Lacerazione mediana di secondo grado".
Pertanto è parere di questo collegio che il travaglio della signora fu fisiologico sia nel CP_1
primo che nel secondo stadio. Sebbene i fattori di rischio sopra riportati inducessero ad un'assistenza attenta da parte del personale di sala parto, non si evidenziano elementi che avrebbero dovuto impedire una corretta assistenza ad un travaglio che procedeva speditamente prefiggendosi l'obiettivo di un parto spontaneo, con nascita di un feto che, sebbene con criteri emersi ex post, non era affatto un macrosoma (3700 g)" (pagg. 32-33 CTU).
Venendo ora ai dedotti profili di malpractice , il collegio peritale con condivisibile ragionamento ha evidenziato che “ in circostanza di travaglio si è verificata-quale evento acuto ed emergenza ostetrica-una distocia di spalla, annotata in cartella, in modo non sufficientemente descrittivo e circostanziato, quale estrazione difficoltosa delle spalle. Individuato chiaramente nella distocia di spalla l'evento avverso manifestatosi nel caso in esame, occorre in questa sede domandarsi se controfattualmente un comportamento assistenziale diverso avrebbe impedito il verificarsi della lesione del plesso brachiale del feto, evoluta nel quadro esitale obiettivato attualmente in sede di visita. Anche se la distocia di spalla costituisce di per sé evento non prevedibile, diversamente ne risultano prevedibili ed evitabili le conseguenze per scongiurare le quali occorre porre in atto condotte appropriate e codificate secondo un management regolamentato e coordinato, evitando iniziative personali e atteggiamenti caotici…. Alla luce dell'analisi effettuata con riferimento alla documentazione in atti e alle indicazioni di scuola sopra riportate evidenti criticità emergono nella condotta ostetrica al momento del parto, ritenuta omissiva delle regole inderogabili previste dai protocolli di assistenza e dalle linee guida. In sintesi nella condotta dell'ostetrica in merito all'assistenza al parto alla signora emergono schematicamente i seguenti elementi di CP_1
censura: non risulta effettuata l'episiotomia, assolutamente necessaria ai fini di una corretta assistenza al parto distocico, con lo scopo di ridurre l'ostacolo tissutale e agevolare le manovre di estrazione;
non risulta descritta alcuna delle manovre previste per la risoluzione della distocia di spalla;
non risulta essere stato convocato il medico ostetrico, che viceversa sembrerebbe essere stato invitato ad allontanarsi dalla sala parto (secondo riferito anamnestico); da ultimo si segnala una incompleta e lacunosa compilazione della cartella clinica in cui non risultano chiaramente indicati la diagnosi di distocia di spalla, il momento in cui la stessa si è manifestata, le manovre effettuate, le figure professionali intervenute. Ad un giudizio controfattuale che pone al posto della contestata omissione il comportamento dovuto risultano individuabili ex ante condotte presumibilmente risolutive e colpevolmente omesse che ragionevolmente potevano essere poste in atto dal personale ostetrico che ha effettuato l'assistenza al parto. Per effetto delle incongrue manovre di estrazione fetale si è determinata a danno di una lesione irreversibile Persona_1
(trazione-stiramento) di tipo superiore (Erb- Duchenne) del plesso brachiale, determinata da coinvolgimento delle radici nervose di C5 e C6 . Il danno si sostanzia, quindi, negli esiti della lesione plesso brachiale, attualmente stabilizzata dopo il prolungato e adeguato trattamento riabilitativo praticato che ha consentito al piccolo paziente di recuperare parte della funzionalità articolare dell'arto" (pagg. 35 -36 CTU).
Sussiste e va di conseguenza affermata la responsabilità del personale sanitario del NI
AS , gestito da , per la gestione e la conduzione di un evento avverso (distocia Controparte_2
di spalla) che , sebbene imprevedibile quanto al suo accadimento per quanto sopra rilevato dal collegio peritale, avrebbe dovuto essere gestito in modo cauto e attento con l'esecuzione di una episiotomia al momento del parto .
Tale manovra non venne eseguita e la distocia di spalla verosilmente neppure venne compresa in tutta la sua gravità dal personale presente all'assistenza al parto , stante la laconica ed approssimativa indicazione in cartella clinica della “estrazione difficoltosa delle spalle” ; la mancata comprensione dell'evento avverso e la sua non adeguata e censurabile risoluzione si sono riverberate nella incompleta e lacunosa tenuta della cartella clinica, dove non vi è alcuna menzione delle manovre poste in essere per ovviare all'evento avverso nonché della tempistica delle stesse .
La tenuta lacunosa della cartella clinica ricade ai fini della relativa affermazione di responsabilità sulla TR RI : una cartella incompleta presta il fianco a critiche e censure all'operato del personale sanitario proprio in considerazione della mancata possibilità di tracciare e verificare le attività medico-assistenziali praticate al paziente .
Dalla riscontrata malpractice sono derivati a postumi permanenti ormai Persona_1
stabilizzatisi ancorchè in un organismo in crescita .
Il collegio peritale ha quantificato i postumi subiti dal piccolo in mesi sei di ITP al 50% e Per_1
una invalidità permanente del 18% della totale su un soggetto AN .
A tale ultimo proposito i ccttpp di parte attrice nelle osservazioni critiche all'elaborato peritale hanno affermato che la invalidità permanente sarebbe stata sottostimata .
A tale rilievo critico il collegio peritale ha replicato rilevando che “ il quadro neurologico deficitario attuale non presenta stigmate di gravità che giustifichino la richiesta formulata dai ccttp. Pertanto, la plessopatia da lesione traumatica da parto, pur collocandosi all'interno della categoria tabellare del range previsto per una sindrome radicolare superiore, sulla base di quanto rilevato clinicamente, si ritiene assimilabile ad una classe di funzionalità breve. Come precisato nella CTU, oltre alla mancanza di esami diagnostico-strumentali, una ulteriore difficoltà valutativa deriva dall'età evolutiva del piccolo paziente che conferisce al danno una intrinseca e insuperabile incertezza prognostica, ma non nel senso invariabilmente peggiorativo espresso dai ccttpp. È possibile, infatti, che - pur nella irreversibilità della lesione- con la fisiologica crescita si produca una maggiore ed auspicabile compensazione, come- di converso-non può escludersi una possibile disarmonia di sviluppo. Come affermato nella CTU questa incertezza, intrinsecamente correlata all'età infantile del paziente e al dinamismo proprio dei processi di accrescimento, comporta un necessario margine di approssimazione nella valutazione medico-legale, che fotografa una condizione menomativa hic et nunc, non potendo escludere in ogni caso margini migliorativi- peggiorativi futuri. Nella tabella riportata dai ccttpp nelle note, tratta dalle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico SIMLA 2016, alla sindrome radicolare superiore in arto non dominante viene attribuito un valore pari al 41%, dato questo riferito alla paralisi completa, mentre è precisato che "la valutazione deve essere modulata principalmente sulla base del quadro clinico, tenendo conto anche dei risultati degli accertamenti strumentali (in particolare dell'esame elettromiografico e elettroneurografico)”. La scala di
– ,citata dai ccttpp, viene utilizzata per stabilire la gravità della lesione in base Per_5 Per_6
all'esame elettromiografico (mancante nel caso in esame). Detta scala fornisce un dato oggettivo su un livello di gravità della compromissione nervosa e si articoli in tre livelli di gravità in progressione crescente (lieve, moderato, severo). Nelle sopraccitate Linee Guida viene riportato inoltre "in assenza di diverse specificazioni, le valutazioni proposte sono riferite alle paralisi complete. Spesso il deficit è parziale per cui la stima deve essere adeguatamente modulata in difetto". Ecco le motivazioni metodologiche che hanno indotto lo scrivente collegio ad esprimere un giudizio valutativo adeguato rispetto alla effettiva portata invalidante degli esiti rilevati" (pagg. 42-
43 CTU).
La parte convenuta va quindi condannata al risarcimento dei danni in favore di parte attrice.
Venendo alla liquidazione dei danni e considerando in primis il minore va Persona_1 riconosciuto il danno biologico, inteso come lesione della struttura complessa dell'organismo umano , di natura areddituale, comprensivo del danno estetico e del danno alla vita di relazione.
Applicando i criteri di liquidazione del danno biologico di cui alle Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2025 a (meno di un anno al 30.12.2017, data del parto) vanno Persona_1
riconosciuti i seguenti importi :
- € 64.229,22 attuali (valore del punto del danno biologico pari ad € 3568,29) importo al quale si ritiene equo applicare l' oscillazione di fascia massima (massimo 24% del danno biologico) ; si perviene all'importo di € 79.644,23 attuali a titolo di ristoro del danno da invalidità permanente quantificata dal collegio peritale al 18%;
- € 11.722,50 attuali quale ristoro del danno da ITP al 50%, quantificata in 180 giorni (€
130,25 attuali per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta) .
Va inoltre liquidato il danno morale soggettivo a , che si ritiene equo Persona_1
liquidare nella misura di un terzo della somma liquidata a titolo di ristoro del danno biologico , per l'importo di € 30.455,57 attuali (danno da invalidità permanente + danno biologico temporaneo = € 91.366,73 attuali :3 = importo di cui sopra) .
Quanto al danno patrimoniale richiesto per il minore non si ritiene meritevole di accoglimento la relativa domanda risarcitoria .
Invero il minore risulta affetto da disturbo dello spettro autistico come da documentazione RI allegata all'elaborato peritale e purtroppo la oggettiva difficoltà nella ricerca di un lavoro verosimilmente non sarà legata alla problematica insorta nell'ambito del parto bensì a problemi neurologici ben più seri.
Va invece riconosciuto il danno morale soggettivo ai genitori che si ritiene liquidare nello stesso importo del danno morale soggettivo riconosciuto e liquidato al minore, e cioè € 30.455,57 attuali per ciascun genitore . Compendiando parte convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attrice della complessiva (danno non patrimoniale riconosciuto al minore + danno morale soggettivo riconosciuto ai genitori) somma di € 182.733,44 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al 30.12.2017 (data del parto ) , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno (SSUU 1712/1995).
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU liquidate con separato decreto , seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. , e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014,
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento) , con distrazione in favore del procuratore dell'attrice.
Sentenza a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di €
182.733,44 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al
30.12.2017, e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento sino all'effettivo soddisfo , a titolo di risarcimento del danno;
b) pone in via definitiva a carico della parte convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto;
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa in favore degli attori , che si liquidano in € 1214,00 per esborsi, € 14.103,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen., IVA e
CPA come per legge, nonché al rimborso delle spese di mediazione e della consulenza tecnica di parte sostenute da parte attrice , spese da distrarsi in favore dell'Avv. Laura
NT , dichiaratasi antistataria;
d) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 35385/2021 pervenuta all'udienza del 12 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nato a [...] il [...] e nata a Sassari il [...] in [...]_1
proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...]
Roma il 30.12.2017 , difesi giusta delega in atti dall' Avv. Laura NT
ATTORI
E
(da ora in avanti per brevità la ) , difesa giusta delega Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
in atti dagli Avv.ti Riccardo Sezmere e Cristina Guerra
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medica – errata gestione di evento avverso durante il parto naturale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 12 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Gli attori in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore , Persona_1
premesso che : veniva seguita durante la gravidanza dal Prof. , primario Controparte_1 Per_2
dell'Ospedale NI AS di Roma;
durante la gravidanza veniva sottoposta a terapia per ipertensione arteriosa e dietoterapia per diabete gestazionale;
in data 28 dicembre 2017 la signora affetta da macrosomia, poliamnios, diabete gestazionale in dietoterapia, obesità e CP_1
ipertensione, a 40 settimane più 4 giorni giungeva presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
NI AS di Roma dove successivamente veniva ricoverata e veniva deciso di eseguire una pre- induzione del travaglio il giorno successivo alle 8:00, mentre il posizionamento della fettuccia di prostaglandine avveniva alle ore 21.30 del 29 dicembre 2017; alle ore 22:50 veniva registrata una dilatazione di 3 cm con una parte presentata ancora respingibile, mentre alle ore 23:
30 viene segnalata la rottura spontanea delle membrane con un liquido chiaro;
il 30 dicembre 2017 alle ore 1:00 la dilatazione era di 5 cm e la parte presentata era adagiata mentre esattamente un'ora dopo la dilatazione era completa;
alle ore 3:11 veniva registrata l'assistenza al parto spontaneo di un feto vivo e vitale del peso di 3700 grammi e di un Apgar di 8-9; veniva descritto un giro di funicolo intorno al piede ed un altro intorno al collo, e al termine della descrizione del parto veniva registrata una "estrazione difficoltosa delle spalle. Lacerazione mediana di secondo grado"; non veniva registrato alcun altro dato relativo al parto ma seguiva immediatamente la registrazione dei parametri relativi al puerperio e successivamente alla dimissione;
non veniva compiuto alcun riferimento alle manovre comunemente indicate per la risoluzione della patologia della distocia di spalle;
l'episiotomia non risultava eseguita, tant'è che si produceva una lacerazione mediana di secondo grado;
il piccolo nasceva quindi con una lesione al plesso brachiale sinistro Per_1
provocata dalle eccessive trazioni esercitate al momento del parto dai sanitari presenti;
durante il parto si verificava infatti una distocia di spalle che non veniva adeguatamente trattata e che esitava nella paralisi del plesso brachiale di sinistra;
che ,in diritto, era configurabile la responsabilità contrattuale del NI AS di Roma gestito da ("… È palesemente Controparte_2
dimostrato che i danni inferti a sono da addebitarsi a negligenza ed imperizia dei Sanitari Per_1
intervenuti, i quali hanno provocato, con errate manovre ed esercitando eccessive trazioni sul corpo e sulla testa fetale, la grave lesione al minore. Quello della signora era un parto CP_1
che doveva richiedere una particolare assistenza medica, in quanto con i fattori di rischio che vennero fra l'altro indicati in cartella clinica era possibile il verificarsi di una distocia di spalla.
Tali fattori di rischio seppur evidenziati nel momento della ammissione in Ospedale, non furono considerati, e la signora non fu informata sui rischi di un parto per le vie naturali, non fu eseguita l'episiotomia, la distocia di spalla non fu trattata dal medico con le manovre dettate dalle Linee
Guida, di contro furono esercitate solo eccessive trazioni sul feto e spinte sulla pancia della partoriente…", pag. 5 dell'atto di citazione), in considerazione del fatto che: 1) erano state sottovalutate le condizioni della madre (obesità, diabete gestazionale, ipertensione arteriosa poliamnios macrosomia); 2) veniva descritta in cartella clinica solo una estrazione difficoltosa delle spalle senza alcun altro particolare, né i tempi né le modalità né le eventuali manovre con cui questa complicanza veniva affrontata;
3) non veniva neppure eseguita l'episiotomia, neanche al momento in cui tale estrazione difficoltosa si presentava;
4) il parto veniva condotto esclusivamente da una ostetrica e non da personale medico;
5) non veniva redatto il partogramma;
che era dunque interesse di essi attori conseguire il ristoro del danno non patrimoniale subito dal minore (danno biologico e danno morale soggettivo) , peraltro affetto da una sindrome di autismo;
il risarcimento del danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità di produrre reddito, tenuto conto che “il piccolo per la sua invalidità non potrà svolgere lavori in cui è richiesto l'uso delle braccia e non potrà svolgere lavori che richiedono una adeguata presentabilità estetica" (pag. 10 dell'atto di citazione); il risarcimento del danno morale soggettivo sia per il minore che per i genitori;
che era stata esperita mediazione obbligatoria con esito negativo (vedi verbale negativo di mediazione in atti); tanto premesso hanno convenuto in giudizio onde Controparte_2
conseguire il ristoro dei danni come sopra specificati derivati dalla errata conduzione e gestione del parto naturale.
Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato infine l'an e il quantum della Controparte_2
domanda risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa.
Radicatosi il contraddittorio, assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con la ammissione di CTU medico legale.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, ferma la procedibilità della domanda come da verbale di mediazione con esito negativo in atti, venendo ora al merito della domanda risarcitoria azionata , ritiene il
Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale per fatti antecedenti alla entrata in vigore della
Legge Gelli Bianco) della TR RI per l'inesatto adempimento della prestazione RI, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità RI, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura RI e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU a firma della dottoressa Per_3
, medico legale , e , specialista in ostetricia e ginecologia , redatta con
[...] Persona_4
professionalità , con risposte logiche e coerenti ai quesiti formulati, con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia vigenti all'epoca dei fatti , oltre che nel rispetto del principio del contraddittorio avendo il collegio peritale esaurientemente risposto alle osservazioni formulate dai consulenti di parte (con particolare riferimento alla risposta alle osservazioni dei ccttpp di parte attrice di cui si dirà infra) , nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha fornito in via preliminare la nozione e descrizione di plesso brachiale, della distocia di spalla , e della macrosomia fetale . Con riferimento alla nozione di plesso brachiale il collegio peritale ha chiarito che il p.b. “è costituito da una rete di nervi che controllano i muscoli della spalla, del braccio, del gomito, del polso, della mano e delle dita, formato dai rami anteriori del quinto-sesto-settimo-ottavo nervo cervicale e dal primo toracico, che contengono fibre sensitive e motorie. Queste radici si uniscono per formare il tronco superiore (C5 e C6 ), il tronco centrale (C7) ed il tronco inferiore (C8 e T1).
La paralisi ostetrica del plesso brachiale è una patologia neonatale conseguente a traumi riportati dal feto solitamente durante l'espletamento del parto, che causano stiramento o rottura delle radici che formano il plesso stesso. Nella maggior parte dei casi, le radici nervose sono stirate o lacerate dalla loro origine centrale in quanto in tal punto i rivestimenti meningei, contigui con la dura madre, sono più sottili delle guaine dei nervi periferici. La gravità della lesione del plesso brachiale è determinata dal tipo di danno prodotto a carico dei nervi (stiramento, strappamento).
Vi sono diverse classificazioni della gravità delle lesioni dei nervi del plesso brachiale e la maggior parte dei sistemi correla il grading con i sintomi della patologia e della prognosi. La classificazione di ED, concepita nel 1943, distingue tre tipi di lesioni in relazione alla continuità del nervo e continua ad essere utilizzata tutt'oggi.
Neuroaprassia: è la forma più lieve di lesione del nervo. Si tratta di una interruzione della conduzione nervosa, senza perdita di continuità degli assoni. Assonotmesi: implica la degenerazione assonale, con perdita della relativa continuità dell'assone e il suo rivestimento di mielina, ma la conservazione del tessuto connettivale del nervo è mantenuta. Neurotmesi: è la forma più grave di lesione nervosa, in cui il nervo è completamente interrotto da violento traumatismo contusivo, trazione o lacerazione. Non solo l'assone, ma il tessuto connettivo di incapsulamento perde la sua continuità. Il grado più estremo di neurotmesi è la transection con totale soluzione di continuità della via nervosa…" ( pagg. 24-25 CTU).
Quanto alla distocia di spalla , i periti di ufficio hanno rilevato che “ le spalle non escono spontaneamente dopo la fuoriuscita della testa del feto e sono necessarie ulteriori manovre ostetriche dopo il fallimento della leggera trazione che viene abitualmente esercitata sulla testa fetale per il disimpegno delle spalle. La testa si disimpegna spontaneamente ma rimane incollata alla vulva, deprimendo il perineo. È causata dall'impatto della spalla anteriore contro la sinfisi pubica materna (distocia bassa) o dall'impatto della spalla posteriore contro il promontorio sacrale (distocia alta). La d. di spalla rappresenta una grave complicanza del parto, possibile causa di gravi lesioni per la madre ed il neonato, ma si ritiene non prevedibile nè prevenibile, motivo per cui è indispensabile una tempestiva e corretta assistenza ostetrica. È una patologia rara, la cui frequenza (in media 1,5% delle nascite) varia in relazione a numerosi fattori correlati alla definizione di d. di spalla e dipendenti sia dalla gravida che dal feto. Non vi è concorde letteratura sulla definizione e sulla valutazione della severità della d. di spalla. Numerosi studi evidenziano che paralisi del plesso brachiale sono descritte dopo un parto normale (senza eccessiva trazione sulla testa fetale) per l'esistenza di fattori intrauterini materni e fetali tali da determinare in utero la paralisi del plesso brachiale o rappresentare un fattore predisponente alla lesione neurologica nonostante un parto con normale assistenza ostetrica. Anche l'osservazione che un numero non trascurabile di lesioni del plesso brachiale è descritto dopo taglio cesareo (anche elettivo) supporta queste ipotesi. Dal punto di vista del management ostetrico la rarità della DS fa sì che siano pochi coloro che nella realtà abbiano un'esperienza significativa, sebbene alcuni studi indichino che gli esiti non si correlino all'esperienza dell'operatore. Vi è comunque condivisione, nel caso di potenziale DS o qualora manifestatasi, che venga messo in atto da parte degli operatori più anziani una sequenza sistematica e condivisa di manovre ostetriche per la risoluzione della stessa. Le linee guida delle varie società scientifiche non sempre sono concordi sulle raccomandazioni. È comunque indispensabile annotare dettagliatamente nella cartella clinica manovre, sequenza e tempi delle stesse. In genere la distocia si verifica quando esiste una discrepanza accentuata tra le dimensioni delle spalle fetali e la pelvi materna, tale da rendere insufficienti meccanismi di riduzione. Tale circostanza accade prevalentemente, ma non solo, in presenza di una macrosomia soprattutto se disarmonica con preponderanza delle dimensioni del tronco rispetto a quelle della testa. Ma altri fattori patogenetici possono intervenire nella scomposizione del fisiologico atteggiamento fetale, come la presenza di brevità assoluta del funicolo. Non è infrequente che dopo un travaglio assolutamente normale per quanto attiene l'evoluzione della dilatazione e la normalità cardiotocografica, la presentazione di vertice, la posizione anteriore, le contrazioni valide, le spinte espulsive efficienti e l'assenza di macrosomia, quindi in mancanza di sproporzione feto pelvica e nonostante una buona dinamica uterina, all'espulsione della testa non segua quella regolare delle spalle. Considerata l'imprevedibilità dell'evento, come in tutte le emergenze ostetriche, è determinante diagnosticare la distocia nel momento stesso del suo divenire e mettere in atto, immediatamente, le manovre codificate leges artis, con un management ormai chiaramente regolamentato e universalmente condiviso. Posta la diagnosi "è importante agire in maniera efficace ma cauta: efficace per evitare l' acidosi ipossica, cauta per evitare traumi fetali"… Le manovre per la risoluzione della d. di spalla hanno lo scopo di raggiungere uno dei tre obiettivi: aumentare la dimensione funzionale della pelvi, ridurre il diametro bisacromiale del feto, modificare il rapporto tra il diametro bisacromiale e quello della pelvi ossea. Sono pertanto categoricamente da evitare le manovre di spinta sul fondo dell'utero e la trazione sulla testa e sul collo fetale: questi interventi sono associati ad una percentuale inaccettabilmente elevata di complicanze neonatali, assecondano il meccanismo patogenetico della distocia e possono causare la rottura d'utero. Le raccomandazioni universalmente definite prevedono di chiamare in aiuto l'ostetrico, fare un'ampia episiotomia per ridurre l'ostacolo tissutale e avere spazio per le manovre, far flettere le gambe per eseguire la manovra di
[...]
esercitare una pressione sulla sinfisi pubica (non sul fondo dell'utero) in modo da CP_4
disimpegnare la spalla anteriore, introdurre la mano nella pelvi cercando la faccia anteriore della spalla posteriore in modo da ridurre il diametro delle spalle applicando una pressione sulla spalla posteriore in direzione dello sterno, estrarre il braccio posteriore dopo aver cercato con la mano in vagina l'omero e il braccio posteriore flettendolo, ruotare la paziente. Fatto ciò, se la distocia non
è risolta, sono disponibili varie opzioni operative quali manovre di secondo impiego scelte in sequenza tenendo conto della propria esperienza e della situazione clinica… Anche se la distocia di spalla non è un evento prevedibile nella maggior parte dei casi è importante identificare le pazienti a rischio… Oltre al taglio cesareo, quando appropriato, le uniche strategie che, ad oggi, sembrano avere utilità nella prevenzione della d. di spalla sono un'attenta individuazione dei fattori presuntivi di rischio ante partum ed intrapartum da parte di tutte le figure professionali coinvolte (medici e ostetriche) sin dal momento del ricovero, nonché la corretta diagnosi di travaglio e di inizio del periodo espulsivo atta a riconoscere eventuali anomalie, evitando una sottostima o ma anche una sovrastima delle stesse. Verificatasi la DS, preso atto dell'esiguità del tempo a disposizione per evitare esiti materni e fetali e a latere della sequenza delle manovre da effettuare, l'autorevolezza di chi mantiene la gestione della sala parto dovrebbe evitare, sempre, che prevalgano iniziative personali e atteggiamenti caotici, indicando comportamenti ordinati e coordinati all'interno dell' equipe in cui ognuno dovrebbe essere cosciente del contributo assistenziale richiestogli. Da più di trent'anni l'assistenza alla DS è stata codificata con parametri precisi secondo raccomandazioni universalmente definite sintetizzate, concretizzabili da un team (medico esperto, anestesista, pediatra, ostetrica) preparato e formato per gestire questa situazione di emergenza secondo un protocollo assistenziale specifico, precedentemente condiviso. La compilazione della cartella clinica deve riportare con chiarezza e, laddove verificatasi, il momento in cui la DS è stata diagnosticata, la presenza delle figure professionali intervenute e le manovre attuate;
il tutto cronologicamente documentato. L'accurata diligenza della valutazione dell'evoluzione del travaglio di parto e la sua precisa e puntuale redazione dei differenti momenti evolutivi sulla cartella clinica consentirà al Sanitario di dimostrare a posteriori il suo percorso valutativo e decisionale. Allo stesso modo consentirà ad eventuali terzi chiamati a giudicare il suo comportamento, di valutare e comprendere come si sia posta tutta l'attenzione possibile ad evitare l'insorgenza di un evento per definizione imprevedibile…" (pagg. 25-28 CTU). In relazione infine alla macrosomia fetale, il collegio peritale ha chiarito che viene definito come macrosoma un neonato che presenta un peso superiore a 4500 g (pagg. 28-29 CTU), evidenziando altresì che le distocie meccaniche che possono presentarsi in travaglio di parto non sono dipendenti solo dalle dimensioni del feto ma anche dalla statura della madre e dalla caratteristica della pelvi.
Fornite le sopra riportate nozioni preliminari, il collegio peritale ha poi esaminato la storia clinica e anamnestica della signora sulla scorta della cartella clinica relativa al parto presso il CP_1
NI AS.
A tale riguardo il collegio peritale ha evidenziato che “ al momento dell'anamnesi in pronto soccorso (accesso del 28 dicembre 2017) la paziente risultava affetta da macrosomia, poliamnios, diabete gestazionale, ipertensione e obesità. Le condizioni cliniche della paziente non impedivano la possibilità di un travaglio di prova escludendo la soluzione di procedere tout court con un espletamento del parto per via laparotomica. Il travaglio infatti progrediva regolarmente, monitorato clinicamente e strumentalmente;
alle ore 21.20 del 29 dicembre 2017 si procedeva con l'applicazione di prostaglandine vaginali. La lettura dei tracciati cardiotocografici in atti evidenzia la regolarità dei cardiogrammi esponenti per un tracciato di tipo 1, ossia normale a parte una decelerazione variabile della durata di circa due minuti… A seguito della somministrazione di prostaglandine si evidenzia una situazione di tachisistolia , senza riflessi sull'attività cardiaca fetale. Pertanto il secondo stadio del travaglio si concludeva alle ore 3:11 del 30 dicembre 2017 e veniva descritto come "assistenza al PS, nato feto vivo e vitale di sesso maschile, grammi 3700,
Apgar 8/9… Estrazione difficoltosa delle spalle. Lacerazione mediana di secondo grado".
Pertanto è parere di questo collegio che il travaglio della signora fu fisiologico sia nel CP_1
primo che nel secondo stadio. Sebbene i fattori di rischio sopra riportati inducessero ad un'assistenza attenta da parte del personale di sala parto, non si evidenziano elementi che avrebbero dovuto impedire una corretta assistenza ad un travaglio che procedeva speditamente prefiggendosi l'obiettivo di un parto spontaneo, con nascita di un feto che, sebbene con criteri emersi ex post, non era affatto un macrosoma (3700 g)" (pagg. 32-33 CTU).
Venendo ora ai dedotti profili di malpractice , il collegio peritale con condivisibile ragionamento ha evidenziato che “ in circostanza di travaglio si è verificata-quale evento acuto ed emergenza ostetrica-una distocia di spalla, annotata in cartella, in modo non sufficientemente descrittivo e circostanziato, quale estrazione difficoltosa delle spalle. Individuato chiaramente nella distocia di spalla l'evento avverso manifestatosi nel caso in esame, occorre in questa sede domandarsi se controfattualmente un comportamento assistenziale diverso avrebbe impedito il verificarsi della lesione del plesso brachiale del feto, evoluta nel quadro esitale obiettivato attualmente in sede di visita. Anche se la distocia di spalla costituisce di per sé evento non prevedibile, diversamente ne risultano prevedibili ed evitabili le conseguenze per scongiurare le quali occorre porre in atto condotte appropriate e codificate secondo un management regolamentato e coordinato, evitando iniziative personali e atteggiamenti caotici…. Alla luce dell'analisi effettuata con riferimento alla documentazione in atti e alle indicazioni di scuola sopra riportate evidenti criticità emergono nella condotta ostetrica al momento del parto, ritenuta omissiva delle regole inderogabili previste dai protocolli di assistenza e dalle linee guida. In sintesi nella condotta dell'ostetrica in merito all'assistenza al parto alla signora emergono schematicamente i seguenti elementi di CP_1
censura: non risulta effettuata l'episiotomia, assolutamente necessaria ai fini di una corretta assistenza al parto distocico, con lo scopo di ridurre l'ostacolo tissutale e agevolare le manovre di estrazione;
non risulta descritta alcuna delle manovre previste per la risoluzione della distocia di spalla;
non risulta essere stato convocato il medico ostetrico, che viceversa sembrerebbe essere stato invitato ad allontanarsi dalla sala parto (secondo riferito anamnestico); da ultimo si segnala una incompleta e lacunosa compilazione della cartella clinica in cui non risultano chiaramente indicati la diagnosi di distocia di spalla, il momento in cui la stessa si è manifestata, le manovre effettuate, le figure professionali intervenute. Ad un giudizio controfattuale che pone al posto della contestata omissione il comportamento dovuto risultano individuabili ex ante condotte presumibilmente risolutive e colpevolmente omesse che ragionevolmente potevano essere poste in atto dal personale ostetrico che ha effettuato l'assistenza al parto. Per effetto delle incongrue manovre di estrazione fetale si è determinata a danno di una lesione irreversibile Persona_1
(trazione-stiramento) di tipo superiore (Erb- Duchenne) del plesso brachiale, determinata da coinvolgimento delle radici nervose di C5 e C6 . Il danno si sostanzia, quindi, negli esiti della lesione plesso brachiale, attualmente stabilizzata dopo il prolungato e adeguato trattamento riabilitativo praticato che ha consentito al piccolo paziente di recuperare parte della funzionalità articolare dell'arto" (pagg. 35 -36 CTU).
Sussiste e va di conseguenza affermata la responsabilità del personale sanitario del NI
AS , gestito da , per la gestione e la conduzione di un evento avverso (distocia Controparte_2
di spalla) che , sebbene imprevedibile quanto al suo accadimento per quanto sopra rilevato dal collegio peritale, avrebbe dovuto essere gestito in modo cauto e attento con l'esecuzione di una episiotomia al momento del parto .
Tale manovra non venne eseguita e la distocia di spalla verosilmente neppure venne compresa in tutta la sua gravità dal personale presente all'assistenza al parto , stante la laconica ed approssimativa indicazione in cartella clinica della “estrazione difficoltosa delle spalle” ; la mancata comprensione dell'evento avverso e la sua non adeguata e censurabile risoluzione si sono riverberate nella incompleta e lacunosa tenuta della cartella clinica, dove non vi è alcuna menzione delle manovre poste in essere per ovviare all'evento avverso nonché della tempistica delle stesse .
La tenuta lacunosa della cartella clinica ricade ai fini della relativa affermazione di responsabilità sulla TR RI : una cartella incompleta presta il fianco a critiche e censure all'operato del personale sanitario proprio in considerazione della mancata possibilità di tracciare e verificare le attività medico-assistenziali praticate al paziente .
Dalla riscontrata malpractice sono derivati a postumi permanenti ormai Persona_1
stabilizzatisi ancorchè in un organismo in crescita .
Il collegio peritale ha quantificato i postumi subiti dal piccolo in mesi sei di ITP al 50% e Per_1
una invalidità permanente del 18% della totale su un soggetto AN .
A tale ultimo proposito i ccttpp di parte attrice nelle osservazioni critiche all'elaborato peritale hanno affermato che la invalidità permanente sarebbe stata sottostimata .
A tale rilievo critico il collegio peritale ha replicato rilevando che “ il quadro neurologico deficitario attuale non presenta stigmate di gravità che giustifichino la richiesta formulata dai ccttp. Pertanto, la plessopatia da lesione traumatica da parto, pur collocandosi all'interno della categoria tabellare del range previsto per una sindrome radicolare superiore, sulla base di quanto rilevato clinicamente, si ritiene assimilabile ad una classe di funzionalità breve. Come precisato nella CTU, oltre alla mancanza di esami diagnostico-strumentali, una ulteriore difficoltà valutativa deriva dall'età evolutiva del piccolo paziente che conferisce al danno una intrinseca e insuperabile incertezza prognostica, ma non nel senso invariabilmente peggiorativo espresso dai ccttpp. È possibile, infatti, che - pur nella irreversibilità della lesione- con la fisiologica crescita si produca una maggiore ed auspicabile compensazione, come- di converso-non può escludersi una possibile disarmonia di sviluppo. Come affermato nella CTU questa incertezza, intrinsecamente correlata all'età infantile del paziente e al dinamismo proprio dei processi di accrescimento, comporta un necessario margine di approssimazione nella valutazione medico-legale, che fotografa una condizione menomativa hic et nunc, non potendo escludere in ogni caso margini migliorativi- peggiorativi futuri. Nella tabella riportata dai ccttpp nelle note, tratta dalle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico SIMLA 2016, alla sindrome radicolare superiore in arto non dominante viene attribuito un valore pari al 41%, dato questo riferito alla paralisi completa, mentre è precisato che "la valutazione deve essere modulata principalmente sulla base del quadro clinico, tenendo conto anche dei risultati degli accertamenti strumentali (in particolare dell'esame elettromiografico e elettroneurografico)”. La scala di
– ,citata dai ccttpp, viene utilizzata per stabilire la gravità della lesione in base Per_5 Per_6
all'esame elettromiografico (mancante nel caso in esame). Detta scala fornisce un dato oggettivo su un livello di gravità della compromissione nervosa e si articoli in tre livelli di gravità in progressione crescente (lieve, moderato, severo). Nelle sopraccitate Linee Guida viene riportato inoltre "in assenza di diverse specificazioni, le valutazioni proposte sono riferite alle paralisi complete. Spesso il deficit è parziale per cui la stima deve essere adeguatamente modulata in difetto". Ecco le motivazioni metodologiche che hanno indotto lo scrivente collegio ad esprimere un giudizio valutativo adeguato rispetto alla effettiva portata invalidante degli esiti rilevati" (pagg. 42-
43 CTU).
La parte convenuta va quindi condannata al risarcimento dei danni in favore di parte attrice.
Venendo alla liquidazione dei danni e considerando in primis il minore va Persona_1 riconosciuto il danno biologico, inteso come lesione della struttura complessa dell'organismo umano , di natura areddituale, comprensivo del danno estetico e del danno alla vita di relazione.
Applicando i criteri di liquidazione del danno biologico di cui alle Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2025 a (meno di un anno al 30.12.2017, data del parto) vanno Persona_1
riconosciuti i seguenti importi :
- € 64.229,22 attuali (valore del punto del danno biologico pari ad € 3568,29) importo al quale si ritiene equo applicare l' oscillazione di fascia massima (massimo 24% del danno biologico) ; si perviene all'importo di € 79.644,23 attuali a titolo di ristoro del danno da invalidità permanente quantificata dal collegio peritale al 18%;
- € 11.722,50 attuali quale ristoro del danno da ITP al 50%, quantificata in 180 giorni (€
130,25 attuali per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta) .
Va inoltre liquidato il danno morale soggettivo a , che si ritiene equo Persona_1
liquidare nella misura di un terzo della somma liquidata a titolo di ristoro del danno biologico , per l'importo di € 30.455,57 attuali (danno da invalidità permanente + danno biologico temporaneo = € 91.366,73 attuali :3 = importo di cui sopra) .
Quanto al danno patrimoniale richiesto per il minore non si ritiene meritevole di accoglimento la relativa domanda risarcitoria .
Invero il minore risulta affetto da disturbo dello spettro autistico come da documentazione RI allegata all'elaborato peritale e purtroppo la oggettiva difficoltà nella ricerca di un lavoro verosimilmente non sarà legata alla problematica insorta nell'ambito del parto bensì a problemi neurologici ben più seri.
Va invece riconosciuto il danno morale soggettivo ai genitori che si ritiene liquidare nello stesso importo del danno morale soggettivo riconosciuto e liquidato al minore, e cioè € 30.455,57 attuali per ciascun genitore . Compendiando parte convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attrice della complessiva (danno non patrimoniale riconosciuto al minore + danno morale soggettivo riconosciuto ai genitori) somma di € 182.733,44 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al 30.12.2017 (data del parto ) , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno (SSUU 1712/1995).
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU liquidate con separato decreto , seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. , e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014,
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento) , con distrazione in favore del procuratore dell'attrice.
Sentenza a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di €
182.733,44 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al
30.12.2017, e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento sino all'effettivo soddisfo , a titolo di risarcimento del danno;
b) pone in via definitiva a carico della parte convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto;
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa in favore degli attori , che si liquidano in € 1214,00 per esborsi, € 14.103,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen., IVA e
CPA come per legge, nonché al rimborso delle spese di mediazione e della consulenza tecnica di parte sostenute da parte attrice , spese da distrarsi in favore dell'Avv. Laura
NT , dichiaratasi antistataria;
d) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri