Articolo 1 della Legge 5 giugno 1951, n. 445
Articolo 2
Versione
12 luglio 1951
Art. 1.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
"La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, secondo comma, e 205, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e' commisurata alla meta' delle stipendio e della indennita' caroviveri percepiti dai segretari stessi".
Entrata in vigore il 12 luglio 1951