TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9874 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 28739 RG. 2024.
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Oddi e E. Ruffo
e
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to A. R. M. De Carlo
all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la prestazione prevista dal dlgs. 38/00 per malattie professionali e infortunio per un danno biologico complessivo pari al 20%;
e condanna l'INAIL a liquidare la prestazione di cui sopra in favore di parte ricorrente nella misura e con la decorrenza stabilite dalla legge, oltre gli interessi come per legge;
Condanna l'INAIL al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone a carico dell'INAIL le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.T.U. ha accertato che la malattia denunciata il 22.4.22 (sindrome cuffia dei rotatori bilaterale), riscontrata sul ricorrente, e legata da nesso causale con l'attività lavorativa, ha determinato effetti invalidanti permanenti pari alla misura del 6% per la spalla dx e 5% per la sinistra, a far data dalla domanda amministrativa.
Sussiste altro danno biologico relativo a infortunio mano sinistra valutato nella misura dell'1% e relativo a malattia professionale (protrusioni discali L4-L5 e L5-S1) valutata nella misura del 9%, complessivamente del 10% (v. all. 5 fascicolo Inail).
La CTU ha valutato un danno biologico complessivo pari al 22%, tuttavia nella parte finale della relazione riporta la pregressa valutazione dell'Inail del 12% + 1% a fronte di quella corretta del 9% + 1%; seguendo quindi il ragionamento del CTU, con la correzione ora operata, si giunge ad una valutazione complessiva del 20%.
L'I.N.A.I.L., pertanto, dovrà essere condannato al pagamento della prestazione di cui sopra in favore del ricorrente nella misura e con la decorrenza stabilite dalla legge, oltre gli interessi come per legge, oltre alle spese di C.T.U., che si liquidano con separato decreto, in base alla norma generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione, sono poste a carico dell' convenuto, alla luce del criterio generale di CP_1 soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 7 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Oddi e E. Ruffo
e
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to A. R. M. De Carlo
all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la prestazione prevista dal dlgs. 38/00 per malattie professionali e infortunio per un danno biologico complessivo pari al 20%;
e condanna l'INAIL a liquidare la prestazione di cui sopra in favore di parte ricorrente nella misura e con la decorrenza stabilite dalla legge, oltre gli interessi come per legge;
Condanna l'INAIL al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone a carico dell'INAIL le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.T.U. ha accertato che la malattia denunciata il 22.4.22 (sindrome cuffia dei rotatori bilaterale), riscontrata sul ricorrente, e legata da nesso causale con l'attività lavorativa, ha determinato effetti invalidanti permanenti pari alla misura del 6% per la spalla dx e 5% per la sinistra, a far data dalla domanda amministrativa.
Sussiste altro danno biologico relativo a infortunio mano sinistra valutato nella misura dell'1% e relativo a malattia professionale (protrusioni discali L4-L5 e L5-S1) valutata nella misura del 9%, complessivamente del 10% (v. all. 5 fascicolo Inail).
La CTU ha valutato un danno biologico complessivo pari al 22%, tuttavia nella parte finale della relazione riporta la pregressa valutazione dell'Inail del 12% + 1% a fronte di quella corretta del 9% + 1%; seguendo quindi il ragionamento del CTU, con la correzione ora operata, si giunge ad una valutazione complessiva del 20%.
L'I.N.A.I.L., pertanto, dovrà essere condannato al pagamento della prestazione di cui sopra in favore del ricorrente nella misura e con la decorrenza stabilite dalla legge, oltre gli interessi come per legge, oltre alle spese di C.T.U., che si liquidano con separato decreto, in base alla norma generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione, sono poste a carico dell' convenuto, alla luce del criterio generale di CP_1 soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 7 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro