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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3835/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi e rappresentati dall'Avv. DAL POZ GIOVANNI, presso lo C.F._2
stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La signora continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Parte_1
Portogruaro (VE), Via Giuseppe De Logu n. 15. Il Sig. ritirerà dalla casa Parte_2
coniugale gli effetti personali e trasferirà altrove la propria residenza.
3) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere nulla
a pretendere l'uno dall'altra a titolo di concorso nel reciproco mantenimento e di aver definito separatamente ogni ulteriore aspetto economico patrimoniale tra gli stessi.
4) Le parti si scambiano il consenso per il rinnovo ed il rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per sé.
Le spese legali restano integralmente compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.09.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, in data 21.09.2019 a Cinto Caomaggiore, regolarmente trascritto nel Registro
degli atti di matrimonio al n. 6, Parte I, anno 2019, del medesimo Comune.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 30.09.2025 per il 18.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 10.12.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 18.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero,
ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La signora continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Portogruaro Parte_1
(VE), Via Giuseppe De Logu n. 15. Il Sig. ritirerà dalla casa coniugale gli effetti Parte_2
personali e trasferirà altrove la propria residenza.
3) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di concorso nel reciproco mantenimento e di aver definito separatamente ogni ulteriore aspetto economico patrimoniale tra gli stessi.
4) Le parti si scambiano il consenso per il rinnovo ed il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé. ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3835/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi e rappresentati dall'Avv. DAL POZ GIOVANNI, presso lo C.F._2
stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La signora continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Parte_1
Portogruaro (VE), Via Giuseppe De Logu n. 15. Il Sig. ritirerà dalla casa Parte_2
coniugale gli effetti personali e trasferirà altrove la propria residenza.
3) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere nulla
a pretendere l'uno dall'altra a titolo di concorso nel reciproco mantenimento e di aver definito separatamente ogni ulteriore aspetto economico patrimoniale tra gli stessi.
4) Le parti si scambiano il consenso per il rinnovo ed il rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per sé.
Le spese legali restano integralmente compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.09.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, in data 21.09.2019 a Cinto Caomaggiore, regolarmente trascritto nel Registro
degli atti di matrimonio al n. 6, Parte I, anno 2019, del medesimo Comune.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 30.09.2025 per il 18.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 10.12.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 18.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero,
ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La signora continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Portogruaro Parte_1
(VE), Via Giuseppe De Logu n. 15. Il Sig. ritirerà dalla casa coniugale gli effetti Parte_2
personali e trasferirà altrove la propria residenza.
3) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di concorso nel reciproco mantenimento e di aver definito separatamente ogni ulteriore aspetto economico patrimoniale tra gli stessi.
4) Le parti si scambiano il consenso per il rinnovo ed il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé. ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero