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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/12/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
dr Giovanni Dipietro Presidente dr Maria Stella Arena Consigliere rel. est. dr Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 595/2024 R.G., avente per oggetto: responsabilità extracontrattuale;
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), C.F._1
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_2
C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Filippo MARINO;
PARTE APPELLANTE
CONTRO con sede in Belpasso C/da P.I. Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Luisa LA ROSA giusta procura in atti;
E
c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna
ZI LL, giusta procura in atti;
E
1 , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_3
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,
E
, nato a [...] il [...] CF e Parte_4 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...] CF , Parte_5 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Lucchesi, giusta procura in atti;
E
(C.F. – P.I. del Gruppo IVA Controparte_4 P.IVA_3
, quale successore della già Controparte_5 P.IVA_4 [...]
a seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria del Controparte_6
come da atto unico di fusione e scissione del 21 giugno 2023, a Controparte_7
rogito Notaio Dott. di Milano, Repertorio n. 59.037, Raccolta n. Persona_1
27.767, in persona del suo procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Villanti, giusta procura in atti;
PARTI APPELLATE
***
All'udienza di discussione del giorno 11.11.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa è stata posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1104/2024 dell'1.3.2024 (resa nel proc. n. 11113/2017 RG), il
Tribunale di Catania, Terza sezione civile, rigettava le domande di risarcimento proposte da e , nei confronti di diverse parti Parte_1 Parte_2
convenute, a vario titolo, per i danni alle piantagioni esistenti nei rispettivi terreni degli attori, siti in contrada Milanesi nel Comune di Gravina di Catania, in seguito ad un incendio sviluppatosi il 24.6.2014 a conclusione dei festeggiamenti, con spettacolo pirotecnico, organizzati dalla locale parrocchia di San Giovanni
Battista; condannava quindi gli attori al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli originari attori, sulla scorta di sei motivi di gravame.
2 Si sono costituiti tutti gli appellati, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Denegata la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza di discussione dell'11 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
^^^^^^^^^
Gli odierni appellanti hanno dedotto la responsabilità per i danni da incendio dei diversi soggetti convenuti, ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., a vario titolo;
in particolare, hanno chiesto: 1) la condanna della Controparte_1
(che a sua volta ha chiamato in garanzia la
[...] Controparte_8
, con cui era assicurata) per violazione degli obblighi di diligenza,
[...]
per non aver sospeso lo spettacolo nonostante le avverse condizioni metereologiche;
2) la condanna del per l'omessa vigilanza, da Controparte_3
parte degli ufficiali di Polizia Municipale preposti al controllo, delle condizioni di esercizio delle attività pirotecniche fissate con determina del Controparte_3
del 6.5.2014; 3) la condanna del sia per l'omessa vigilanza Controparte_9
dei preposti alla pubblica sicurezza, sia per il mancato controllo dell'osservanza delle prescrizioni che avrebbe dovuto adottare l' 4) Controparte_1
infine, la condanna di e , in quanto proprietari del terreno Pt_5 Parte_6
contiguo da cui si sarebbe propagato l'incendio, per la mancata cura del loro appezzamento.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato tutte le domande per mancanza di prova del nesso di causalità del danno rispetto alla condotta di almeno una delle parti convenute in giudizio.
^^^^^^^^^^^
1.Gli appellanti criticano la sentenza impugnata sostenendo, con il primo motivo di appello, che il giudice ha errato nell'interpretazione delle prove documentali e delle dichiarazioni rese dai testi.
3 Rappresentano, in particolare, anzitutto, che la conclusione del giudice è frutto di una lettura errata e incompleta delle prove documentali;
che, infatti, non prende in considerazione l'intero contenuto del rapporto d'intervento dei vigili del fuoco da cui emerge che la presenza di un terreno incolto caratterizzato da sterpaglia, e non tiene conto neppure dell'attestazione d'intervento dei Carabinieri in cui si legge che, esclusa la natura dolosa dell'incendio, questo veniva presumibilmente ricondotto alla caduta di alcuni lapilli dovuta all'accensione dei fuochi di artificio accesi in occasione della festa di San Giovanni.
Deducono inoltre che il giudice è arrivato a conclusioni errate e affrettate anche in merito alle dichiarazioni rese dai testi e sollecitano una diversa valutazione delle stesse, specie con riguardo a quelle della teste , Testimone_1
dovendosi ritenere che, laddove questa aveva riferito che il terreno “ ” Parte_7
era stato ripulito, intendesse in realtà riferirsi a quello, formalmente dei , Pt_4
ma in possesso del proprio padre, . Parte_2
2. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la violazione o errata interpretazione e/o applicazione del disposto di cui all'art. 2050 c.c. circa la responsabilità del danneggiante nel caso di esercizio di attività pericolosa, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che l'esercente l'attività pericolosa (di accensione di fuochi di artificio) non aveva provato il fatto liberatorio, ossia l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
I motivi sono infondati.
Gli appellanti riconducono la responsabilità delle controparti nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'art. 2050 (per l' , il Controparte_1
e il ) e all'art. 2051 cod. civ. (per i Controparte_3 Parte_3
, proprietari del fondo vicino). Pt_4
Va osservato che se pur è vero, in linea di principio, che entrambe impongono al custode, o a chi svolge attività pericolosa, l'obbligo di conformarsi a quelle regole di condotta, specifiche e generiche, che valgano a scongiurare, sotto il
4 profilo materiale, la probabilità di verificazione di quei danni che ineriscono, per la loro stessa natura ovvero per le caratteristiche dei mezzi adoperati, alla cosa ovvero all'attività esercitata, ove queste ultime presentino una spiccata potenzialità offensiva, in ogni caso occorre prima che sia fornita la prova della riconducibilità sotto il profilo causale del danno in concreto verificatosi all'attività esercitata o alle condizioni della cosa (nel senso, cioè, che il danno occorso costituisca uno sviluppo altamente probabile riconducibile alla spiccata potenzialità offensiva dell'attività svolta ovvero sulla situazione di pericolosità della cosa).
Ebbene, nella specie, come ritenuto dal primo giudice, non vi è prova certa circa l'origine dell'incendio, e in particolare non vi è prova che questo sia stato provocato dalla ricaduta di residui di materiale pirotecnico ancora acceso nel terreno vicino a quello degli attori e direttamente sulle piantagioni di questi ultimi.
Tale prova non può evincersi dai rapporti di intervento dei Vigili del Fuoco
(del Comando di e del corpo di Linguaglossa), prodotti in prime cure e CP_3
richiamati nell'atto di appello.
Infatti, se pur è vero che, nella parte descrittiva dell'intervento dei VV.FF. di
Linguaglossa, si legge che, all'arrivo sul posto, “vi era un incendio di sterpaglie, adiacente al vivaio cuore verde (dell'appellante ndr), coinvolgendo piante di ulivi ed palme”, tuttavia, nelle conclusioni, in entrambi i rapporti viene espressamente riportato che non è stato possibile accertare le cause dell'incendio, non essendo stati trovati elementi utili.
Alla stregua di ciò, l'attestazione di intervento dei Carabinieri (datata
3.6.2014), pure richiamata da parte appellante, può assumere al più valore di mero argomento di prova, non determinante, in quanto si limita a riportare, de relato, quanto riferito ai CC sulla presumibile derivazione dell'incendio dai lapilli dei fuochi d'artificio da un (non meglio generalizzato) “responsabile dei VV.FF”.
E' evidente che, non avendo parte appellante provveduto a far acquisire al processo, articolando una prova testimoniale, le deposizioni di tale responsabile o, comunque, degli operatori dei Vigili del Fuoco intervenuti nell'occasione, gli
5 elementi sopra visti appaiono insufficienti e inidonei a provare l'eziologia dell'incendio.
Non vi è neanche prova certa che la condizione del fondo di proprietà dei fosse obiettivamente idonea ad alimentare la propagazione delle fiamme Pt_4
che, secondo la prospettazione attorea, si sarebbero innescate in quel fondo per la caduta dei lapilli. Non appare all'uopo univoca e sufficiente la generica indicazione, contenuta nel rapporto dei vigili del fuoco, della presenza di sterpaglia e di un terreno incolto, terreno che, stando a quanto risulta dal verbale, era stato lo stesso a riferire essere dei . Pt_2 Pt_4
Peraltro, gli appellanti non si sono premurati di richiedere all'autorità giudiziaria, nell'immediatezza dei fatti, accertamenti probatori che fotografassero la situazione dei luoghi e lo stato delle cose dell'epoca, mentre le generiche e contraddittorie testimonianze assunte al riguardo non ne danno precisa contezza, così come condivisibilmente rilevato dal primo giudice.
Con particolare riferimento alla valutazione della deposizione della teste
, oggetto di una specifica doglianza da parte degli appellanti, non Testimone_1
può farsi a meno di rilevare che deve presumersi che la teste, proprio perché figlia dell'attore sia stata precisa nel far riferimento al terreno dei Parte_2
(e non già a quello in uso al padre) dichiarando che era stato “ripulito”; e Pt_4
ciò in disparte dalla considerazione che ogni eventuale affermazione equivoca o inesatta della teste avrebbe potuto essere chiarita nel corso della stessa assunzione della testimonianza, se del caso anche mediante richiesta al giudice di formulazione di domande a chiarimento da parte del procuratore degli attori, che ha assistito alla prova.
3. 4. Con il terzo e il quarto motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'omesso esame da parte del Tribunale della relazione del proprio consulente tecnico di parte (ing. e la violazione del diritto alla prova. Per_2
Assumono che, alla luce della relazione tecnica di parte, il giudice avrebbe dovuto disporre la nomina di un CTU per verificare le conclusioni del CTP.
6 Anche detti motivi appaiono infondati.
E' indirizzo costante della Corte di Cassazione che la perizia giurata (quella in esame, peraltro, non è neppure giurata), depositata unilateralmente da una parte, non possiede intrinseca efficacia probatoria diretta in relazione ai fatti che il consulente dichiara di aver accertato, in quanto l'ordinamento giuridico non prevede la possibilità di precostituire fuori del giudizio un mezzo di prova di tale natura. Di conseguenza, la perizia giurata può essere considerata solamente come un indizio, equiparabile a qualsiasi altro documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Tuttavia, la parte che ha prodotto la perizia giurata può avvalersi della prova testimoniale per attestare le circostanze di fatto ivi riportate, e qualora tali circostanze siano confermate dal consulente in qualità di testimone, esse possono acquisire valore probatorio, sul quale il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi, sia in maniera esplicita che implicita, ai fini della decisione (così, da ultimo, Cassazione civile sez. I - 04/03/2025, n. 5667).
Nella specie, in ogni caso osserva la Corte che le conclusioni del consulente stragiudiziale degli appellanti sono state puntualmente contestate dalla
[...]
che, dal canto suo, ha pure prodotto in giudizio una Controparte_1
propria relazione tecnica di parte, avente anch'essa ovviamente valenza meramente indiziaria, a firma del dott. agr. . Controparte_10
In particolare, nella sua relazione, il CTP della società appellata ha riferito che, dall'esame della cartografia, tra il punto di sparo autorizzato, sito nel cd. fondo
San RC e quello degli vi è una distanza cartografica, rispettivamente di Pt_2
ml. 940, e di ml 955, di poco superiore a quella reale, di 800 mt circa;
che i fuochi calibro 5 autorizzati ed accesi dalla possono raggiungere un'altezza CP_1
massima di ml 20 e una apertura di diametro massima di 10/12 mt.; che l'eventuale materiale incombusto e/o residui dello sparo non potevano giammai raggiungere la distanza di quasi 1 Km in territorio cittadino altamente urbanizzato, ciò neppure in presenza di vento favorevole, che, semmai, avrebbe contribuito ad
7 accelerare la velocità di spegnimento e di combustione degli eventuali residui, che altro non sono che piccoli pezzi di carta o cartone leggero;
inoltre, gli eventuali residui di carta prima di arrivare sulle piante del vivaio si sarebbero dovuti infrangere contro alti condomini ed edifici pubblici vari;
infine, secondo le previsioni del TULPS, la tipologia di fuochi in oggetto può essere accesa ad una distanza di 100 mt dal pubblico per evitare i pericoli derivanti dalla ricaduta di materiale, per cui a maggior ragione gli eventuali residui pericolosi non avrebbero potuto raggiungere siti posti ad quasi 1 Km di distanza. Il CTP, infine, ipotizza anche cause alternative dell'incendio, quale ad esempio l'avvenuta accensione di cassette di fuochi dilettantistici da parte di privati non autorizzati.
Oltre a ciò, va osservato che, anche ove si volesse ritenere una responsabilità di qualcuno dei convenuti per l'accensione dei fuochi o dei proprietari del fondo vicino, in ogni caso la domanda risarcitoria degli appellanti appare comunque sfornita di prova in punto di quantum.
In mancanza, anche in questo caso, di un accertamento probatorio giudiziale
Pers preventivo, la relazione tecnica di parte prodotta, del dott. agr. non ha valenza probatoria idonea ad accertare la consistenza ed entità dei danni, anche tenuto conto della genericità delle descrizioni rese e dal contenuto della documentazione fotografica allegata, che non consentono di verificare lo stato di vegetazione delle piante e se queste siano state, o meno, danneggiate irrimediabilmente.
Ciò posto, osserva la Corte che la richiesta di una CTU che, secondo l'assunto degli appellanti, avrebbe comprovato il nesso eziologico tra l'attività ed il danno arrecato, e a meglio comprovare e quantificare i lamentati danni, non può essere ammessa in quanto la consulenza non può avere carattere esplorativo, non potendo servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
Per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non
8 può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Nella specie, infatti, non è stato provato l'assunto degli appellanti, fondato solo sulla propria relazione di parte, e smentito dai testimoni, che i fuochi di artificio sarebbero stati innescati in un luogo diverso, e più vicino, rispetto al sito di sparo autorizzato e che avrebbero avuto un calibro diverso e maggiore di quello autorizzato, carenza probatoria, questa che neanche il CD allegato, che riproduce il video dei festeggiamenti, reperito dal CTP su internet, appare idoneo a colmare riproducendo solo alcuni spezzoni dello spettacolo dei fuochi ripreso a distanza.
Analoghe considerazioni valgono per la carenza probatoria in ordine ai danni lamentati.
Il rigetto dei suddetti motivi di gravame implica l'assorbimento del quinto motivo, che attiene all'omessa motivazione sulla violazione della Circolare del
Ministero dell'Interno sui fuochi d'artificio dell'11.1.2021 e sulla omessa vigilanza della Polizia Municipale e dei preposti alla Pubblica Sicurezza, motivo da intendersi assorbito.
Con il sesto, e ultimo, motivo gli censurano la regolamentazione delle Pt_2
spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, e la misura delle spese al cui pagamento sono stati condannati.
Anche tale motivo va disatteso, tenuto conto che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c. p. c., e ha applicato i minimi di tariffa previsti per lo scaglione corrispondente al valore della causa come da domanda risarcitoria.
Anche le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia
13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia da €
52.000,01 a € 260.000,00). Ritiene la Corte di liquidare anche in questo grado i
9 compensi nella misura minima, avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate e alla mancanza di specifica attività istruttoria.
Tenuto conto dell'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 1104/2024 resa in data 1.3.2024 dal Parte_2
Tribunale di Catania.
Condanna gli appellanti al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte (o gruppo di parti), in complessivi €7160,00 per compensi, di cui € 1489,00 per fase di studio, €
956,00 per fase introduttiva, € 2.163,00 per fase di trattazione ed € 2552,00 per fase decisionale, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania il 2 dicembre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
dr Giovanni Dipietro Presidente dr Maria Stella Arena Consigliere rel. est. dr Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 595/2024 R.G., avente per oggetto: responsabilità extracontrattuale;
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), C.F._1
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_2
C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Filippo MARINO;
PARTE APPELLANTE
CONTRO con sede in Belpasso C/da P.I. Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Luisa LA ROSA giusta procura in atti;
E
c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna
ZI LL, giusta procura in atti;
E
1 , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_3
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,
E
, nato a [...] il [...] CF e Parte_4 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...] CF , Parte_5 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Lucchesi, giusta procura in atti;
E
(C.F. – P.I. del Gruppo IVA Controparte_4 P.IVA_3
, quale successore della già Controparte_5 P.IVA_4 [...]
a seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria del Controparte_6
come da atto unico di fusione e scissione del 21 giugno 2023, a Controparte_7
rogito Notaio Dott. di Milano, Repertorio n. 59.037, Raccolta n. Persona_1
27.767, in persona del suo procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Villanti, giusta procura in atti;
PARTI APPELLATE
***
All'udienza di discussione del giorno 11.11.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa è stata posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1104/2024 dell'1.3.2024 (resa nel proc. n. 11113/2017 RG), il
Tribunale di Catania, Terza sezione civile, rigettava le domande di risarcimento proposte da e , nei confronti di diverse parti Parte_1 Parte_2
convenute, a vario titolo, per i danni alle piantagioni esistenti nei rispettivi terreni degli attori, siti in contrada Milanesi nel Comune di Gravina di Catania, in seguito ad un incendio sviluppatosi il 24.6.2014 a conclusione dei festeggiamenti, con spettacolo pirotecnico, organizzati dalla locale parrocchia di San Giovanni
Battista; condannava quindi gli attori al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli originari attori, sulla scorta di sei motivi di gravame.
2 Si sono costituiti tutti gli appellati, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Denegata la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza di discussione dell'11 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
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Gli odierni appellanti hanno dedotto la responsabilità per i danni da incendio dei diversi soggetti convenuti, ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., a vario titolo;
in particolare, hanno chiesto: 1) la condanna della Controparte_1
(che a sua volta ha chiamato in garanzia la
[...] Controparte_8
, con cui era assicurata) per violazione degli obblighi di diligenza,
[...]
per non aver sospeso lo spettacolo nonostante le avverse condizioni metereologiche;
2) la condanna del per l'omessa vigilanza, da Controparte_3
parte degli ufficiali di Polizia Municipale preposti al controllo, delle condizioni di esercizio delle attività pirotecniche fissate con determina del Controparte_3
del 6.5.2014; 3) la condanna del sia per l'omessa vigilanza Controparte_9
dei preposti alla pubblica sicurezza, sia per il mancato controllo dell'osservanza delle prescrizioni che avrebbe dovuto adottare l' 4) Controparte_1
infine, la condanna di e , in quanto proprietari del terreno Pt_5 Parte_6
contiguo da cui si sarebbe propagato l'incendio, per la mancata cura del loro appezzamento.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato tutte le domande per mancanza di prova del nesso di causalità del danno rispetto alla condotta di almeno una delle parti convenute in giudizio.
^^^^^^^^^^^
1.Gli appellanti criticano la sentenza impugnata sostenendo, con il primo motivo di appello, che il giudice ha errato nell'interpretazione delle prove documentali e delle dichiarazioni rese dai testi.
3 Rappresentano, in particolare, anzitutto, che la conclusione del giudice è frutto di una lettura errata e incompleta delle prove documentali;
che, infatti, non prende in considerazione l'intero contenuto del rapporto d'intervento dei vigili del fuoco da cui emerge che la presenza di un terreno incolto caratterizzato da sterpaglia, e non tiene conto neppure dell'attestazione d'intervento dei Carabinieri in cui si legge che, esclusa la natura dolosa dell'incendio, questo veniva presumibilmente ricondotto alla caduta di alcuni lapilli dovuta all'accensione dei fuochi di artificio accesi in occasione della festa di San Giovanni.
Deducono inoltre che il giudice è arrivato a conclusioni errate e affrettate anche in merito alle dichiarazioni rese dai testi e sollecitano una diversa valutazione delle stesse, specie con riguardo a quelle della teste , Testimone_1
dovendosi ritenere che, laddove questa aveva riferito che il terreno “ ” Parte_7
era stato ripulito, intendesse in realtà riferirsi a quello, formalmente dei , Pt_4
ma in possesso del proprio padre, . Parte_2
2. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la violazione o errata interpretazione e/o applicazione del disposto di cui all'art. 2050 c.c. circa la responsabilità del danneggiante nel caso di esercizio di attività pericolosa, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che l'esercente l'attività pericolosa (di accensione di fuochi di artificio) non aveva provato il fatto liberatorio, ossia l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
I motivi sono infondati.
Gli appellanti riconducono la responsabilità delle controparti nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'art. 2050 (per l' , il Controparte_1
e il ) e all'art. 2051 cod. civ. (per i Controparte_3 Parte_3
, proprietari del fondo vicino). Pt_4
Va osservato che se pur è vero, in linea di principio, che entrambe impongono al custode, o a chi svolge attività pericolosa, l'obbligo di conformarsi a quelle regole di condotta, specifiche e generiche, che valgano a scongiurare, sotto il
4 profilo materiale, la probabilità di verificazione di quei danni che ineriscono, per la loro stessa natura ovvero per le caratteristiche dei mezzi adoperati, alla cosa ovvero all'attività esercitata, ove queste ultime presentino una spiccata potenzialità offensiva, in ogni caso occorre prima che sia fornita la prova della riconducibilità sotto il profilo causale del danno in concreto verificatosi all'attività esercitata o alle condizioni della cosa (nel senso, cioè, che il danno occorso costituisca uno sviluppo altamente probabile riconducibile alla spiccata potenzialità offensiva dell'attività svolta ovvero sulla situazione di pericolosità della cosa).
Ebbene, nella specie, come ritenuto dal primo giudice, non vi è prova certa circa l'origine dell'incendio, e in particolare non vi è prova che questo sia stato provocato dalla ricaduta di residui di materiale pirotecnico ancora acceso nel terreno vicino a quello degli attori e direttamente sulle piantagioni di questi ultimi.
Tale prova non può evincersi dai rapporti di intervento dei Vigili del Fuoco
(del Comando di e del corpo di Linguaglossa), prodotti in prime cure e CP_3
richiamati nell'atto di appello.
Infatti, se pur è vero che, nella parte descrittiva dell'intervento dei VV.FF. di
Linguaglossa, si legge che, all'arrivo sul posto, “vi era un incendio di sterpaglie, adiacente al vivaio cuore verde (dell'appellante ndr), coinvolgendo piante di ulivi ed palme”, tuttavia, nelle conclusioni, in entrambi i rapporti viene espressamente riportato che non è stato possibile accertare le cause dell'incendio, non essendo stati trovati elementi utili.
Alla stregua di ciò, l'attestazione di intervento dei Carabinieri (datata
3.6.2014), pure richiamata da parte appellante, può assumere al più valore di mero argomento di prova, non determinante, in quanto si limita a riportare, de relato, quanto riferito ai CC sulla presumibile derivazione dell'incendio dai lapilli dei fuochi d'artificio da un (non meglio generalizzato) “responsabile dei VV.FF”.
E' evidente che, non avendo parte appellante provveduto a far acquisire al processo, articolando una prova testimoniale, le deposizioni di tale responsabile o, comunque, degli operatori dei Vigili del Fuoco intervenuti nell'occasione, gli
5 elementi sopra visti appaiono insufficienti e inidonei a provare l'eziologia dell'incendio.
Non vi è neanche prova certa che la condizione del fondo di proprietà dei fosse obiettivamente idonea ad alimentare la propagazione delle fiamme Pt_4
che, secondo la prospettazione attorea, si sarebbero innescate in quel fondo per la caduta dei lapilli. Non appare all'uopo univoca e sufficiente la generica indicazione, contenuta nel rapporto dei vigili del fuoco, della presenza di sterpaglia e di un terreno incolto, terreno che, stando a quanto risulta dal verbale, era stato lo stesso a riferire essere dei . Pt_2 Pt_4
Peraltro, gli appellanti non si sono premurati di richiedere all'autorità giudiziaria, nell'immediatezza dei fatti, accertamenti probatori che fotografassero la situazione dei luoghi e lo stato delle cose dell'epoca, mentre le generiche e contraddittorie testimonianze assunte al riguardo non ne danno precisa contezza, così come condivisibilmente rilevato dal primo giudice.
Con particolare riferimento alla valutazione della deposizione della teste
, oggetto di una specifica doglianza da parte degli appellanti, non Testimone_1
può farsi a meno di rilevare che deve presumersi che la teste, proprio perché figlia dell'attore sia stata precisa nel far riferimento al terreno dei Parte_2
(e non già a quello in uso al padre) dichiarando che era stato “ripulito”; e Pt_4
ciò in disparte dalla considerazione che ogni eventuale affermazione equivoca o inesatta della teste avrebbe potuto essere chiarita nel corso della stessa assunzione della testimonianza, se del caso anche mediante richiesta al giudice di formulazione di domande a chiarimento da parte del procuratore degli attori, che ha assistito alla prova.
3. 4. Con il terzo e il quarto motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'omesso esame da parte del Tribunale della relazione del proprio consulente tecnico di parte (ing. e la violazione del diritto alla prova. Per_2
Assumono che, alla luce della relazione tecnica di parte, il giudice avrebbe dovuto disporre la nomina di un CTU per verificare le conclusioni del CTP.
6 Anche detti motivi appaiono infondati.
E' indirizzo costante della Corte di Cassazione che la perizia giurata (quella in esame, peraltro, non è neppure giurata), depositata unilateralmente da una parte, non possiede intrinseca efficacia probatoria diretta in relazione ai fatti che il consulente dichiara di aver accertato, in quanto l'ordinamento giuridico non prevede la possibilità di precostituire fuori del giudizio un mezzo di prova di tale natura. Di conseguenza, la perizia giurata può essere considerata solamente come un indizio, equiparabile a qualsiasi altro documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Tuttavia, la parte che ha prodotto la perizia giurata può avvalersi della prova testimoniale per attestare le circostanze di fatto ivi riportate, e qualora tali circostanze siano confermate dal consulente in qualità di testimone, esse possono acquisire valore probatorio, sul quale il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi, sia in maniera esplicita che implicita, ai fini della decisione (così, da ultimo, Cassazione civile sez. I - 04/03/2025, n. 5667).
Nella specie, in ogni caso osserva la Corte che le conclusioni del consulente stragiudiziale degli appellanti sono state puntualmente contestate dalla
[...]
che, dal canto suo, ha pure prodotto in giudizio una Controparte_1
propria relazione tecnica di parte, avente anch'essa ovviamente valenza meramente indiziaria, a firma del dott. agr. . Controparte_10
In particolare, nella sua relazione, il CTP della società appellata ha riferito che, dall'esame della cartografia, tra il punto di sparo autorizzato, sito nel cd. fondo
San RC e quello degli vi è una distanza cartografica, rispettivamente di Pt_2
ml. 940, e di ml 955, di poco superiore a quella reale, di 800 mt circa;
che i fuochi calibro 5 autorizzati ed accesi dalla possono raggiungere un'altezza CP_1
massima di ml 20 e una apertura di diametro massima di 10/12 mt.; che l'eventuale materiale incombusto e/o residui dello sparo non potevano giammai raggiungere la distanza di quasi 1 Km in territorio cittadino altamente urbanizzato, ciò neppure in presenza di vento favorevole, che, semmai, avrebbe contribuito ad
7 accelerare la velocità di spegnimento e di combustione degli eventuali residui, che altro non sono che piccoli pezzi di carta o cartone leggero;
inoltre, gli eventuali residui di carta prima di arrivare sulle piante del vivaio si sarebbero dovuti infrangere contro alti condomini ed edifici pubblici vari;
infine, secondo le previsioni del TULPS, la tipologia di fuochi in oggetto può essere accesa ad una distanza di 100 mt dal pubblico per evitare i pericoli derivanti dalla ricaduta di materiale, per cui a maggior ragione gli eventuali residui pericolosi non avrebbero potuto raggiungere siti posti ad quasi 1 Km di distanza. Il CTP, infine, ipotizza anche cause alternative dell'incendio, quale ad esempio l'avvenuta accensione di cassette di fuochi dilettantistici da parte di privati non autorizzati.
Oltre a ciò, va osservato che, anche ove si volesse ritenere una responsabilità di qualcuno dei convenuti per l'accensione dei fuochi o dei proprietari del fondo vicino, in ogni caso la domanda risarcitoria degli appellanti appare comunque sfornita di prova in punto di quantum.
In mancanza, anche in questo caso, di un accertamento probatorio giudiziale
Pers preventivo, la relazione tecnica di parte prodotta, del dott. agr. non ha valenza probatoria idonea ad accertare la consistenza ed entità dei danni, anche tenuto conto della genericità delle descrizioni rese e dal contenuto della documentazione fotografica allegata, che non consentono di verificare lo stato di vegetazione delle piante e se queste siano state, o meno, danneggiate irrimediabilmente.
Ciò posto, osserva la Corte che la richiesta di una CTU che, secondo l'assunto degli appellanti, avrebbe comprovato il nesso eziologico tra l'attività ed il danno arrecato, e a meglio comprovare e quantificare i lamentati danni, non può essere ammessa in quanto la consulenza non può avere carattere esplorativo, non potendo servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
Per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non
8 può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Nella specie, infatti, non è stato provato l'assunto degli appellanti, fondato solo sulla propria relazione di parte, e smentito dai testimoni, che i fuochi di artificio sarebbero stati innescati in un luogo diverso, e più vicino, rispetto al sito di sparo autorizzato e che avrebbero avuto un calibro diverso e maggiore di quello autorizzato, carenza probatoria, questa che neanche il CD allegato, che riproduce il video dei festeggiamenti, reperito dal CTP su internet, appare idoneo a colmare riproducendo solo alcuni spezzoni dello spettacolo dei fuochi ripreso a distanza.
Analoghe considerazioni valgono per la carenza probatoria in ordine ai danni lamentati.
Il rigetto dei suddetti motivi di gravame implica l'assorbimento del quinto motivo, che attiene all'omessa motivazione sulla violazione della Circolare del
Ministero dell'Interno sui fuochi d'artificio dell'11.1.2021 e sulla omessa vigilanza della Polizia Municipale e dei preposti alla Pubblica Sicurezza, motivo da intendersi assorbito.
Con il sesto, e ultimo, motivo gli censurano la regolamentazione delle Pt_2
spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, e la misura delle spese al cui pagamento sono stati condannati.
Anche tale motivo va disatteso, tenuto conto che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c. p. c., e ha applicato i minimi di tariffa previsti per lo scaglione corrispondente al valore della causa come da domanda risarcitoria.
Anche le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia
13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia da €
52.000,01 a € 260.000,00). Ritiene la Corte di liquidare anche in questo grado i
9 compensi nella misura minima, avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate e alla mancanza di specifica attività istruttoria.
Tenuto conto dell'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 1104/2024 resa in data 1.3.2024 dal Parte_2
Tribunale di Catania.
Condanna gli appellanti al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte (o gruppo di parti), in complessivi €7160,00 per compensi, di cui € 1489,00 per fase di studio, €
956,00 per fase introduttiva, € 2.163,00 per fase di trattazione ed € 2552,00 per fase decisionale, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania il 2 dicembre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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