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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 6549/2018 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, Dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6549/2018 R.G., avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo,
vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla Parte_1 via N. Piccinni n. 59, presso lo studio dell'Avv. Donato Antonucci, dal quale è rappresentata e difesa, congiuntamente/disgiuntamente all'Avv. Giovanni Mangialardi, giusta procura in calce al ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione depositato telematicamente il 26.04.2018,
- RICORRENTE-opponente -
contro
(oggi e del Controparte_1 Controparte_2 [...] in persona del Controparte_3
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo n. 97 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, da cui è rappresentato e difeso ope legis,
- RESISTENTE-opposta -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
6.11.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs.
n. 150/2011 e 429 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso depositato telematicamente il 26.04.2018, ed iscritto a ruolo dalla Cancelleria in data 4.05.2018, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari ex art. 22 della L. n. 689/1981 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 63217/ORD/DIR del
10.04.2018, e notificata il 12.04.2018, con la quale il (oggi Controparte_1
e ) - PUGLIA, Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
1 Dott. Luca Sforza
n. 6549/2018 R.G. BASILICATA E MOLISE, comminava una sanzione amministrativa di €. 3.000,00 a carico della ricorrente
(obbligata in solido col trasgressore, procuratore speciale della società) per la violazione dell'art. 98 co. 8, del d.lgs. n. 259/2003, e dell'art. 52 del d.lgs. n. 177/2005, riscontrata sulla scorta del verbale 01/2018/BA, notificato a mezzo PEC prot. n. 3463 del 9.01.2018, per l'utilizzo dell'impianto di radiocomunicazione utilizzato dalla propria emittente “m2o”, sito in Comune di Bari, Via Principe Amedeo, n. 25, in pretesa difformità dal titolo ministeriale.
In particolare, la società ricorrente deduceva di essere titolare di concessione ministeriale per l'esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale, con denominazione “m2o”, rilasciata dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni nel 1994 ai sensi della L. n. 223/1990 e di essere proprietaria, nell'ambito della sopra citata concessione, tra gli altri, dell'impianto di radiodiffusione sito, nel
Comune di Bari, alla via Principe Amedeo n. 25, operante su frequenza 88.500 MHz;
la concessione ministeriale, nella scheda tecnica “C” dell'impianto, individuava il tipo di antenna da utilizzare, l'orientamento e l'altezza del centro radiante.
Con verbale notificato il 9.01.2018, l' contestava a la violazione Controparte_3 Parte_1 dell'art. 98 co. 8 del d.lgs. n. 259/2003 (che sanziona l'installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25 co. 4 del d.lgs. n. 259/2003), poiché, in occasione di verifiche eseguite il 26.10.2017,
l'impianto in esame veniva riscontrato operante con le antenne orientate a 250° Nord anziché a 280° Nord autorizzati;
la ricorrente provvedeva a presentare, avverso detto verbale di contestazione, una memoria ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, confutando la pretesa dell'autorità procedente di applicare l'indicata sanzione;
ciononostante, il Direttore dell'IT, con ordinanza n. 63217 del 10.04.2018, ingiungeva il pagamento dell'importo di €. 3.000,00, ai sensi dell'art. 98 co. 8 del d.lgs. n. 259/2003 cit., applicabile agli impianti di radiodiffusione sonora come da rimando dell'art. 52 del d.lgs. n. 177/2005. impugnava, nella presente sede, l'ordinanza emessa, chiedendone l'annullamento, Parte_1 C innanzitutto, per la ritenuta incompetenza dell' ad emettere la sanzione, dovendo ritenersi competente ad emettere l'ingiunzione la , nelle sue declinazioni divisionali (come previsto Parte_2 dall'art. 5 co. 4 D.M. 07.05.2009) e non già l' come avvenuto nel caso di specie. Controparte_3
In secondo luogo, deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 98 co. 8 del d.lgs. n. 259/2003, 52 d.lgs. n. 177/2005, e 1 L. 689/1981, poiché l'ordinanza impugnata contestava la violazione dell'art. 98 co. 8 cit., ritenendo la norma applicabile in virtù del rimando contenuto nell'art. 52 co. 1 del d.lgs. n. 177/2005, per il quale “Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98 co. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 D. Lgs.
259/2003”.
Sul punto, l'ordinanza riferiva di “[…] una consolidata ed univoca prassi amministrativa di questo
Dicastero (parere DGSCER-Div. IV prot. 37587 del 03/05/2012, parere DGSCER-Div. V prot. 64294 del
11/11/2015 e, da ultimo, il parere reso dalla DGSCERP-Div. IV con nota 22948 del 23/03/2018) che considera, al contrario, doverosamente applicabile il rimando sanzionatorio operato dall'art. 52 co. 1 D. Lgs.
177/2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) […] e questo perché (parere DGSCERP
2 Dott. Luca Sforza
n. 6549/2018 R.G. del marzo 2018), testualmente, '[…] solo continuando ad applicare la suddetta norma [art. 98 co. 8 D. Lgs.
259/2003 come da rimando operato dall'art. 52 co. 1 D. Lgs. 177/2005] per analogia si possa evitare una grave disparità di trattamento tra operatori radiofonici e gli altri operatori del settore (televisivi, telefonici per esempio) per cui trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa sopra citata. […]”; secondo la ricorrente, pertanto, detta tesi era errata, in quanto le citate norme non sarebbero applicabili anche agli operatori radiofonici dotati di concessione ministeriale (come ; l'art. 98 co. 8 cit. sanziona Parte_1
l'installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico “[…] in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25 co. 4 [D. Lgs. 259/2003]”, che disciplina il rilascio della “autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica”:
dal canto suo, non aveva mai presentato alcuna DIA funzionale al rilascio dell'autorizzazione Parte_1 C e, quindi, nessuna attività in difformità alla stessa avrebbe potuto mai svolgere. La tesi dell' , secondo la quale, in virtù dell'art. 52 del d.lgs. n. 177/2005, le sanzioni pecuniarie, previste dall'art. 98 co. 8 del d.lgs. n.
259/2003, troverebbero applicazione anche con riferimento agli impianti utilizzati per la diffusione sonora e televisiva assentiti con una pregressa concessione, sarebbe illegittima per violazione del principio di tassatività che vieta l'interpretazione estensiva o analogica delle norme sanzionatorie, ex art. 1 co. 2 della L. n. 689/1981. C In ogni caso, sarebbe erronea l'affermazione dell' per la quale l'art. 52 del d.lgs. n. 177/2005 avrebbe esteso al difforme impiego degli impianti (anche quelli oggetto di concessione radiofonica) la sanzione che l'art. 98 co. 8 del d.lgs. n. 259/2003 avrebbe originariamente previsto solo per l'esercizio difforme dell'attività di radiodiffusione rispetto all'autorizzazione generale;
ed infatti, l'art. 25 co. 4 cit. rimanda all'allegato 9 al decreto, il quale, a sua volta, richiede all'operatore di descrivere, in sede di denuncia per il rilascio dell'autorizzazione generale, la tipologia di rete che comprenda la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione e, in particolare, i sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e la relativa ubicazione. Ne conseguirebbe che l'art. 98 co. 8 cit., quando sanziona la violazione dell'art. 25 co.
4, non attribuisce rilievo solo all'esercizio di una attività difforme dal titolo, ma anche all'utilizzo difforme degli impianti descritti in quello stesso titolo. Pertanto, l'art. 52 cit. avrebbe, piuttosto, inteso ribadire che l'art. 98 co. 8 cit. si applica anche agli operatori radiofonici (purché muniti di autorizzazione), laddove il combinato disposto degli artt. 98 co. 8 e 25 co. 4 si rivolgeva genericamente alle imprese che intendessero fornire reti o servizi di comunicazione elettronica (fra cui gli operatori telefonici, quelli che forniscono servizi dati, ecc.…).
Né varrebbe osservare, come riferito dall'IT, citando la prassi amministrativa, che l'art. 98 co. 8 d.lgs. n.
259/2003 dovrebbe applicarsi per analogia anche ai concessionari perché, diversamente opinando, le violazioni commesse dagli stessi sarebbero sfornite di sanzione;
detta ricostruzione sarebbe smentita dalla circostanza per la quale l'art. 3 della concessione stabilisce che, in ipotesi di violazione delle prescrizioni del titolo, il possa arrivare a disporne la revoca. CP_1
Da ultimo, censurava l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per inesistenza di una Parte_1 C violazione del titolo legittimante l'impianto; secondo l'impostazione seguita dall' , la società ricorrente avrebbe violato il titolo in quanto “[…] ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981, la condotta illecita, e quindi sanzionabile, non de[ve] necessariamente consistere in una azione (dolosa ovvero colposa) da parte del trasgressore, ma può ben darsi che l'illecito stesso derivi da una omissione da parte di quest'ultimo, ed è
3 Dott. Luca Sforza
n. 6549/2018 R.G. questo il caso applicabile alla concreta fattispecie in quanto, a parere di questo scrivente, la Società avrebbe dovuto predisporre adeguati e periodici controlli volti a verificare le condizioni di esercizio dell'impianto intestato e che, quindi, infine, l'illecito contestato possa ricondursi alla fattispecie della culpa in vigilando
[…]”; tuttavia, la difformità dell'orientamento delle antenne (250°N anziché 280°N) non sarebbe riconducibile ad alcuna azione od omissione, dolosa o colposa, da parte di ricorrendo l'esimente di cui al Parte_1 citato art. 3 L. 689/81: ed invero, l'impianto della società, dal 1993 (rilascio della concessione), veniva sempre C condotto correttamente, come emergente dalla verifica di impianto effettuata dall' il 04.11.2008 (doc. 6); successivamente, l' non effettuava alcuna modifica dell'orientamento delle antenne, sia perché non Pt_1 avrebbe potuto provvedervi unilateralmente essendo le antenne condivise con , sia perché, Controparte_6 trattandosi di antenne omnidirezionali di tipo dipolo, la natura del lobo di irradiazione non varia ruotando l'azimuth di 30° (in sostanza, l'efficienza del segnale sarebbe la medesima con una differenza di azimuth di
30°); né la società sarebbe tenuta a vigilare sul preciso orientamento delle antenne delle centinaia di propri impianti distribuiti in tutta Italia, quando la precisione di un siffatto orientamento, trattandosi di antenne a dipoli, sarebbe sostanzialmente irrilevante.
Con memoria di costituzione depositata in Cancelleria in data 17.09.2018, si costituiva il
[...]
[.
(oggi e del ) Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, il quale chiedeva rigettarsi l'avverso Controparte_3 ricorso, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate;
in particolare, con riferimento all'asserita incompetenza dell' ad emettere la sanzione, parte ricorrente si limitava ad evocare il co. Controparte_3
4 dell'art. 5 D.M. 07.05.2009, mentre, ai sensi del successivo co. 9, nell'individuazione delle competenze proprie delle strutture periferiche del (gli Ispettorati, appunto), la lett. m) statuisce che: CP_1
“accertamento delle violazioni di leggi, regolamenti, convenzioni, contratti di programma e di servizio nell'ambito delle materie di spettanza del Dipartimento per le comunicazioni e applicazione delle relative sanzioni amministrative per la parte di propria competenza”.
Con riguardo alla doglianza afferente l'asserita illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 98 co. 8 del d.lgs. n. 259/2003, 52 d.lgs. n. 177/2005, e 1 L. n. 689/1981, il osservava che gli impianti di radiodiffusione, sonora e televisiva, erano già, ab origine, considerati CP_1 nel testo del Codice delle comunicazioni, il cui art. 98, al co. 3, precisava: “Se il fatto riguarda la installazione
o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale”; la ratio della norma di cui all'art. 52 co. 1 del citato d.lgs. n. 177/2005 sarebbe, quindi, correttamente, quella di estendere la portata della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 259/2003 agli impianti di radiodiffusione in regime non autorizzatorio ma concessorio.
Inoltre, quanto all'asserita illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per inesistenza di una violazione del titolo legittimante l'impianto, la contestazione riguardante il co-uso, con altra emittente, denominata “
[...]
”, delle antenne dell'impianto, giustificherebbe, come invero accertato, la responsabilità CP_6 concorrente delle due società, mentre con riguardo alla pretesa irrilevanza della difformità di orientamento antenne, il sistema di antenna in esame, pur essendo omnidirezionale, avrebbe la sua direttività; né ciò sarebbe
4 Dott. Luca Sforza
n. 6549/2018 R.G. ininfluente nella direzione di massima irradiazione, in quanto l'area di servizio di un impianto comprende anche il c.d. back d'antenna; ancora, l'orientamento azimut antenna, presente, insieme ad altri parametri, in scheda tecnica allegata al titolo concessorio, costituisce dato da indicare obbligatoriamente e la cui modifica è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dei competenti Uffici del;
infine, con riferimento alla CP_1 ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 3 L. n. 689/1981, la ricorrente avrebbe erroneamente valutato l'irrilevanza della difformità (mai contestata quanto a sussistenza) e, coscientemente e volontariamente, deciso di omettere i controlli richiesti, dovendosi peraltro evidenziare che la stessa ricorrente, successivamente all'accertamento eseguito dall'IT ed alla comminatoria della sanzione, aveva presentato istanza di regolarizzazione del suo impianto, intesa a modificare gli originari parametri presenti nelle schede tecniche allegate alla concessione in senso conforme a quanto contestato dagli accertatori.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzione documentale e, dopo una serie di rinvii disposti anche dal precedente giudice designato in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata decisa da questo
Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'odierna udienza di discussione del 06.11.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di
Tribunale, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs. n.
150/2011 e 429 c.p.c..
Nel merito l'opposizione è fondata ed è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Con l'ordinanza impugnata, il resistente irrogava ad la sanzione amministrativa CP_1 Parte_1 stabilita dall'art. 98 co. 8 d.lgs. n. 259/2003, per difformità, rilevata in sede di verifica, dell'impianto di radiocomunicazione, di titolarità della società, rispetto a quanto individuato nella scheda tecnica allegata alla concessione ministeriale, abilitante l' alla radiodiffusione sonora a carattere commerciale. Pt_1
Orbene, ai sensi del detto art. 98 co. 8 d.lgs. n. 259/2003 (recante il “Codice delle Comunicazioni
Elettroniche”), “In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25 co. 4, il
irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00; l'art. 25 co. CP_1
4 ivi richiamato disciplina il rilascio dell'autorizzazione generale alla fornitura di reti e servizi di radiocomunicazione e stabilisce che “L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet.
Tale dichiarazione costituisce [denuncia di inizio attività] [oggi SCIA n.d.r.] e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n.
9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli artt. 27, 28 e
29. Ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990 ss.mm.ii., il , entro e non oltre sessanta giorni dalla CP_1 presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il
5 Dott. Luca Sforza
n. 6549/2018 R.G. divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1 L. 249/1997”.
Ciò posto, è incontestato che la società ricorrente svolga attività di fornitura e di impianto di radiodiffusione in virtù di apposita concessione ministeriale rilasciata nel 1994 e non già di autorizzazione generale conseguente a DIA.
Pertanto, deve ritenersi che la sanzione di cui al citato art. 98 co. 8 non può essere applicata in quanto le violazioni contestate non integrano le condotte illecite sanzionate dalla norma, posto che la società ricorrente, non avendo mai presentato alcuna DIA in quanto operatore già in possesso di concessione, quindi non avendo svolto mai alcuna attività in difformità alla stessa, non è soggetta al regime dell'autorizzazione generale richiamata.
Detto ciò, non appare condivisibile la tesi sostenuta dal resistente, secondo cui l'art. 52 co. 1 del CP_1
d.lgs. n. 177/2005, nel quale è previsto che “Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98 co. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 D. Lgs. 259/2003”, avrebbe esteso la disposizione di cui all'art. 98 co. 8 anche al settore della radiodiffusione sonora in concessione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito che: “in forza del principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria, al soggetto già abilitato a trasmettere in virtù di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 32 L. 223/1990, che esegua modifiche all'impianto di radiodiffusione in assenza di autorizzazione ex art. 28 D. Lgs. 177/2005, è applicabile la sanzione della disattivazione degli impianti prevista dall'art. 32 co.
5 L. 223/1990 in luogo della diversa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 98 co. 8 D. Lgs.
259/2003, poiché tale ultima sanzione è correlata all'obbligo di procedere alla denuncia di inizio attività stabilito dall'art. 25 co. 4 D. Lgs. 259/2003, che non è imposto nel caso di precedente abilitazione”, con la conseguenza che “Sebbene anche per i soggetti abilitati a trasmettere, e rientranti tra quelli contemplati dalla
L. 223/1990, art. 32, sia prevista la necessità di un'autorizzazione per le eventuali modifiche agli impianti di radiodiffusione, in assenza di una previsione che imponga un obbligo di provvedere ad una nuova denuncia di inizio di attività, la pretesa del di applicare anche al caso in esame la sanzione di cui al D. Lgs. CP_1
259/2003, art. 98 co. 8 risulta in contrasto con il principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria […]”
(cfr. Cass. civ., n. 12199/2022; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2, ord. 7.05.2018, n. 10889, secondo la quale
“In forza del principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria, al soggetto già abilitato a trasmettere in virtù di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 32 l. n. 223 del 1990, che esegua modifiche all'impianto di radiodiffusione in assenza di autorizzazione ex art. 28 d.lgs. n. 177 del 2005, è applicabile la sanzione della disattivazione degli impianti prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 223 del 1990 in luogo della diversa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 98, comma 8, d.lgs. n. 259 del 2003, poiché tale ultima sanzione è correlata all'obbligo di procedere alla denuncia di inizio attività stabilito dall'art. 25, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003, che non è imposto nel caso di precedente abilitazione”; Cass. civ., n. 11425/2020; cfr. nella giurisprudenza di merito, ex multis Trib. Udine, 1.10.2015 n. 1218; Corte App. Trieste, 15.12.2016, n. 604;
Corte App. Venezia, 28.09.2017, n. 1963; Trib. Rieti, 1.03.2019, n. 182; Trib. Rieti, 17.01.2020, n. 27; e più di recente, Trib. Grosseto, 21.01.2025, n. 57).
6 Dott. Luca Sforza
n. 6549/2018 R.G. Da quanto sopra esposto, in conclusione, consegue l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dal resistente, sicché il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento dell'ordinanza- CP_1 ingiunzione impugnata.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, deve ritenersi che l'assenza di precedenti della giurisprudenza di legittimità al momento dell'introduzione del presente giudizio (26.04.2018), essendo il primo specifico precedente risalente a Cass. civ., sez. 2, ord. 7.05.2018, n. 10889, unitamente agli orientamenti non sempre univoci della giurisprudenza di merito pronunciatasi sul punto, e tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche trattate (arg. da Cass. civ., n. 12199/2022, cit.), consentano di ritenere sussistenti le
“gravi ed eccezionali ragioni” per compensare integralmente le spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 co. 2
c.p.c., nella versione ratione temporis vigente alla data di introduzione del presente giudizio, tenuto conto, peraltro, della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, secondo cui, “È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre
2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 63217/ORD/DIR emessa dal (oggi Controparte_1
) - Controparte_7 Controparte_3
, in data 10.04.2018 e notificata il 12.04.2018, nella causa civile di primo grado
[...] iscritta al n. R.G. 6549/2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 63217/ORD/DIR emessa
[. dal (oggi ) Controparte_1 Controparte_7
, in data 10.04.2018; Controparte_3
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, il 6.11.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
7 Dott. Luca Sforza