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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/11/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5253/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– cessazione effetti civili”, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Parte_1 C.F._1
US presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale Randi n. 102 in virtù di procura allegata al ricorso
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Controparte_1 C.F._2
Federici, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), via Mentana n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra
e dal Sig. in data 27/05/2023 in Cotingola (RA), atto n. 3, parte Parte_1 Controparte_1
2, serie A, anno 2023, ordinando all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Cotignola a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emendanda sentenza sui pubblici registri anagrafici, alle seguenti CONDIZIONI
1) dare atto che la casa coniugale rimane assegnata al Signor Controparte_1 pagina 1 di 3 2) dare atto che i ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a ogni reciproca ogni reciproca contribuzione per il proprio mantenimento, nonché da qualsivoglia richiesta economica al di fuori di quanto non espressamente pattuito nell'ambito del presente atto;
3) dare atto che le parti hanno già regolato ogni eventuale questione di carattere patrimoniale in sede di separazione, e pertanto salvo quanto pattuito nel presente atto, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, rinunciando pertanto a qualsivoglia richiesta anche in ripetizione;
4) dare atto che ciascuna parte sosterrà le proprie spese legali.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 178/2025, pubblicata l'8.04.2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e e con separata ordinanza, Parte_1 Controparte_1 visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
23.10.2025.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 178/2025, pubblicata l'8.04.2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Il Collegio prende atto degli accordi intercorsi tra le parti non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5253/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), e (C.F. , celebrato con rito C.F._1 Controparte_1 C.F._2 concordatario in Cotignola (RA) il 27.05.2023, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2023, atto n. 3, p. 2, Serie A;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cotignola
(RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP dott.ssa Paola Poli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5253/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– cessazione effetti civili”, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Parte_1 C.F._1
US presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale Randi n. 102 in virtù di procura allegata al ricorso
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Controparte_1 C.F._2
Federici, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), via Mentana n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra
e dal Sig. in data 27/05/2023 in Cotingola (RA), atto n. 3, parte Parte_1 Controparte_1
2, serie A, anno 2023, ordinando all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Cotignola a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emendanda sentenza sui pubblici registri anagrafici, alle seguenti CONDIZIONI
1) dare atto che la casa coniugale rimane assegnata al Signor Controparte_1 pagina 1 di 3 2) dare atto che i ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a ogni reciproca ogni reciproca contribuzione per il proprio mantenimento, nonché da qualsivoglia richiesta economica al di fuori di quanto non espressamente pattuito nell'ambito del presente atto;
3) dare atto che le parti hanno già regolato ogni eventuale questione di carattere patrimoniale in sede di separazione, e pertanto salvo quanto pattuito nel presente atto, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, rinunciando pertanto a qualsivoglia richiesta anche in ripetizione;
4) dare atto che ciascuna parte sosterrà le proprie spese legali.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 178/2025, pubblicata l'8.04.2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e e con separata ordinanza, Parte_1 Controparte_1 visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
23.10.2025.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 178/2025, pubblicata l'8.04.2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Il Collegio prende atto degli accordi intercorsi tra le parti non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5253/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), e (C.F. , celebrato con rito C.F._1 Controparte_1 C.F._2 concordatario in Cotignola (RA) il 27.05.2023, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2023, atto n. 3, p. 2, Serie A;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cotignola
(RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP dott.ssa Paola Poli
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