Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2021, proposto da
Consorzio Cala del Faro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzachena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Forgiarini e Giosuè Seghezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota s. p. 5.03.2021 con la quale il dirigente del Settore 2 del comune di Arzachena ha rappresentato che allo stato non risultano presentate: i) istanza d'accertamento di conformità con riguardo al depuratore realizzato in difformità dal piano di lottizzazione (= p. di l.) approvato con delibera di Consiglio comunale n° 27/1977; ii) istanza per il ripristino del parcheggio PK5, sempre previsto nel detto p. di l. e per la relativa strada a servizio; iii) richiesta di rilascio di titoli abilitativi necessari alla realizzazione sull'area privata V1 degli stradelli di collegamento delle due aree standard S.4 e S.9.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 il dott. FR EP ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 29.04.2021 e pervenuto in Segreteria in data 19.05.2021, il Consorzio Cala del Faro adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.
Più nel dettaglio, veniva chiesto l’annullamento della nota del 5 marzo 2021, con la quale il dirigente del Comune di Arzachena segnalava la mancata presentazione di alcune istanze necessarie a regolarizzare opere difformi dal piano di lottizzazione approvato nel 1977.
Nello specifico, il Comune rilevava che non risultavano presentate un’istanza di accertamento di conformità per un depuratore realizzato in difformità, un’istanza per il ripristino del parcheggio PK5 e della relativa strada di servizio e una richiesta di titoli abilitativi per la realizzazione di stradelli pedonali di collegamento tra due aree standard su area privata.
Il ricorso fondava le proprie doglianze su una ricostruzione dei fatti che prendeva le mosse dall’approvazione del piano di lottizzazione nel 1977 e dalla successiva stipula della relativa convenzione.
Tale convenzione impegnava i lottizzanti originari, estranei all’attuale Consorzio, a realizzare le opere di urbanizzazione entro un decennio e prevedeva il contemporaneo trasferimento al Comune della proprietà delle aree destinate a tali opere.
Le opere stesse erano state materialmente eseguite dall’impresa Italcase RT ST e, dopo il rilascio di una concessione edilizia nel 1984, erano state positivamente collaudate dal Comune con verbale del 1995, approvato con delibera di Giunta comunale.
Successivamente, con determina dirigenziale e delibera nel 2019, il Comune aveva nuovamente approvato il collaudo e disposto la presa in carico delle opere, per poi sospendere tale determina nel 2020 a causa del riscontro di alcune difformità rispetto al piano.
Con nota del 6 novembre 2020, il Comune comunicava al Consorzio che le difformità riscontrate non pregiudicavano la funzionalità delle opere e ridava validità agli atti di approvazione e presa in carico, salvo poi emettere la nota impugnata del 5 marzo 2021, nella quale ribadiva la necessità di regolarizzazione nonostante l’efficienza delle opere.
Il Consorzio deduceva, con un primo motivo, la violazione della disciplina in materia di abusi edilizi, sostenendo di non essere responsabile in quanto non proprietario delle aree, trasferite al Comune fin dal 1977, e non esecutore materiale delle opere, realizzate da soggetti terzi.
Ne conseguiva, secondo il ricorrente, l’impossibilità di addebitare al Consorzio obblighi di ripristino o di sottoporlo a regime sanzionatorio.
Con un secondo motivo, il Consorzio eccepiva l’inapplicabilità degli obblighi nascenti dalla convenzione di lottizzazione, in quanto negozio inter alios actum non opponibile ai consorziati attuali.
Sosteneva inoltre che il collaudo positivo del 1995 costituiva accettazione definitiva e irrevocabile delle opere, precludendo ogni successiva pretesa di ripristino.
Aggiungeva che gli obblighi contrattuali erano ormai prescritti, essendo decorso il termine decennale dalla scadenza del termine per l’esecuzione delle opere (1987), senza che il Comune avesse mai esercitato alcuna azione.
Infine, obiettava che, anche in caso di volontà di adempimento, sarebbe mancato il necessario sostegno urbanistico, essendo il piano di lottizzazione scaduto, il che avrebbe reso illegittima qualsiasi nuova iniziativa edilizia.
Concludeva pertanto chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Costituitosi in giudizio in data 28.06.2021, il Comune di Arzachena, resistente, depositava una memoria difensiva, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
In una successiva memoria, il Consorzio Cala del Faro prospettava la cessazione della materia del contendere.
Affermava che la questione oggetto del giudizio era stata già decisa con tre sentenze passate in giudicato (nn. 1104/2025, 1388/2023 e n. 405/2021), le quali avevano consentito ai consorziati di ottenere il ripristino dell’efficacia della decisione del 2019.
In virtù di ciò, chiedeva che si dichiarasse cessata la materia del contendere, con declaratoria di soccombenza virtuale del Comune.
All’udienza straordinaria del 22.01.2026 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
L'inammissibilità del ricorso proposto dal Consorzio Cala del Faro emerge in modo inequivocabile da una disamina analitica della vicenda procedurale in concreto verificatasi.
Il provvedimento impugnato, consistente in una nota del 5 marzo 2021, si qualificava come una mera comunicazione priva di contenuto provvedimentale e di autonoma capacità lesiva.
Tale atto si limitava a constatare uno stato di fatto, ovvero la mancata presentazione di specifiche istanze da parte del Consorzio, senza apportare alcuna modificazione alla sfera giuridica del destinatario, né irrogare sanzioni.
La vera e propria fonte dei vulnera subiti risiedeva, in realtà, in una precedente nota comunale del 6 novembre 2020, la quale imponeva al Consorzio precisi obblighi di sanatoria delle difformità e di presentazione di richieste autorizzative.
Poiché il Consorzio aveva omesso di impugnare tempestivamente quest'ultimo atto, che conteneva la sostanza della pretesa amministrativa, ogni successiva censura rivolta contro l'atto del marzo 2021, che di quello costituiva un mero richiamo, risultava preclusa per manifesta tardività.
L'inerzia del Consorzio di fronte all'atto precettivo originario determinava una definitiva acquiescenza agli adempimenti richiesti, impedendo comunque di contestarne il fondamento in un momento processuale successivo.
Inoltre, il ricorso si fonda su un vizio di interesse ad agire, dato che il Consorzio lamenta un preteso aggravio sanzionatorio che in concreto non esiste, non essendo stato adottato dall'Amministrazione alcun provvedimento punitivo.
Le doglianze svolte si configurano pertanto come astratte e prive di un concreto substrato lesivo, atteso che la nota impugnata si limitava a descrivere un inadempimento senza alcuna ulteriore conseguenza giuridica immediata e diretta.
Le censure di illegittimità si appuntavano, in definitiva, su un atto meramente ricognitivo e preparatorio, interno al procedimento di verifica, che non è stato comunque idoneo a produrre effetti vincolanti esterni.
Ne consegue l’inammissibilità dell’introdotto gravame.
Da ultimo, in considerazione della sopravvenuta asserita cessazione della materia del contendere e della complessiva dinamica procedimentale della vicenda in esame, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
FR EP ET, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR EP ET | TI RU |
IL SEGRETARIO