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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3921/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3921/2023 promossa da: on il patrocinio dell'avv. MARTELLA FRANCESCO elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARTELLA FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUSTICHELLI MONICA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C/O CANCELLERIA CIVILE TRIBUNALE 47900 RIMINI presso il difensore avv. RUSTICHELLI MONICA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione
Per parte convenuta: come verbale d'udienza del 6/2/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, ha proposto tempestiva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1269/2023 emesso in data 21/7/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 24.400,00, oltre interessi Controparte_2
e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso per le attività professionali svolte dall'ingiungente in forza dei contratti sottoscritti dalle parti il 28/6/2022 e il 30/6/2022.
Parte opponente ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del pagina 1 di 4 Tribunale di Milano nonché l'inesistenza/invalidità/nullità del ricorso monitorio in quanto privo di firma digitale;
nel merito ha contestato il credito portato dal decreto ingiuntivo deducendo il Pt_1 mancato svolgimento da parte di prestazioni indicate in contratto e Parte_2 Parte_3 un'inammissibile doppia fatturazione nonostante l'unicità dell'oggetto e l'identità delle prestazioni di cui ai contratti.
Ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto. CP_1
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente e mediante prova orale quindi, all'esito di discussione orale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe.
In primo luogo si rileva che attesa la mancata comparizione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. di parte attrice opponente – la quale ha omesso di depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c., le note scritte autorizzate, nonché di comparire alle udienze del presente processo – , per la medesima, devono intendersi precisate le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione, atteso che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 30.9.2013, n. 22360).
Tanto premesso, preliminarmente va respinta l'eccezione di incompetenza.
L'obbligazione dedotta in giudizio ha ad oggetto un'obbligazione pecuniaria, pertanto il giudice competente deve essere individuato ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182 co. 3 c.c. il quale prevede che
“l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”. Ciò posto, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono — agli effetti sia del forum destinatae solutionis, sia della mora ex re (art. 1219, comma 2, n. 3, c.c.) — esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri non discrezionali per determinarlo” (Cass. S.U. sent. n. 17989/16).
Nel caso di specie i contratti dedotti in lite (doc. 1 e 2 parte opposta) indicano specificamente le condizioni economiche, così come le fatture azionate con il ricorso monitorio riportano i corrispondenti importi (doc. 3 e 4 parte opposta). Alla luce di ciò l'obbligazione pecuniaria azionata può senz'altro essere considerata liquida, sicchè l'opposta ha correttamente azionato il procedimento monitorio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, quale giudice del proprio domicilio, con conseguente rigetto dell'eccezione in esame.
pagina 2 di 4 Infondata è inoltre l'eccezione di “Inesistenza, inammissibilità, invalidità e/o nullità” del ricorso per decreto ingiuntivo notificato a a mezzo pec (unitamente al decreto ingiuntivo) per Parte_1 assenza di firma digitale sul ricorso monitorio notificato.
Dalla documentazione in atti si evince che l'avvocato del ricorrente ha ritualmente notificato al debitore a mezzo pec copia informatica del ricorso e del decreto ingiuntivo, con attestazione, contenuta nella relata di notifica a mezzo pec firmata digitalmente, che la copia informatica del ricorso notificato unitamente alla procura alle liti e al decreto ingiuntivo, è conforme al corrispondente documento originale contenuto nel fascicolo informatico da cui è stata estratta, ai sensi dell'art. 196 undecies disp. att. c.p.c. L'eccezione va dunque respinta.
L'opposizione è poi infondata anche nel merito. L'eccezione relativa alla duplicazione delle fatture è infondata, così come del tutto generica è l'eccezione relativa alla insufficienza probatoria delle stesse.
Sotto il primo profilo, all'esito dell'istruttoria, risulta provato che i contratti sottoscritti dalle parti indicavano due prestazioni differenti, aventi ad oggetto le prime attività correlate al progetto relativo al c.d. contratto di sviluppo batterie Regione Lazio e le seconde al progetto relativo al c.d. contratto di sviluppo elettrolizzatori, sensoristica e automazione robotica Regione CH (doc. 1, 2, 12 e 13 parte convenuta), circostanza confermata altresì dai testi escussi nel presente giudizio.
Inoltre, parte opposta ha dato prova di aver compiutamente svolto le attività di “proposal management” previste dai contratti 28/6/2022 e del 30/06/ 2022 all'art. 1 lett. a) per le quali ha azionato la pretesa monitoria, come confermato dai testi e . Testimone_1 Testimone_2
Il corrispettivo è inoltre puntualmente pattuito al punto 3.1 dei negozi inter partes, dovendosi quindi ritenere provata la pretesa del creditore anche sotto il profilo del quantum.
La mancata comparizione del legale rappresentante della opponente a rendere l'interrogatorio formale costituisce inoltre ulteriore argomento di prova a conferma delle risultanze probatorie sopra indicate.
Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che seppure la mancata risposta non equivale ad una confessione, essa può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.
L'opponente, infine, non ha contestato la sussistenza dei rapporti intercorsi con l'opposta.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri pagina 3 di 4 di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1269/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 21/7/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna a rimborsare a a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_2 CP_2 liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 7 marzo 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3921/2023 promossa da: on il patrocinio dell'avv. MARTELLA FRANCESCO elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARTELLA FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUSTICHELLI MONICA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C/O CANCELLERIA CIVILE TRIBUNALE 47900 RIMINI presso il difensore avv. RUSTICHELLI MONICA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione
Per parte convenuta: come verbale d'udienza del 6/2/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, ha proposto tempestiva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1269/2023 emesso in data 21/7/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 24.400,00, oltre interessi Controparte_2
e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso per le attività professionali svolte dall'ingiungente in forza dei contratti sottoscritti dalle parti il 28/6/2022 e il 30/6/2022.
Parte opponente ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del pagina 1 di 4 Tribunale di Milano nonché l'inesistenza/invalidità/nullità del ricorso monitorio in quanto privo di firma digitale;
nel merito ha contestato il credito portato dal decreto ingiuntivo deducendo il Pt_1 mancato svolgimento da parte di prestazioni indicate in contratto e Parte_2 Parte_3 un'inammissibile doppia fatturazione nonostante l'unicità dell'oggetto e l'identità delle prestazioni di cui ai contratti.
Ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto. CP_1
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente e mediante prova orale quindi, all'esito di discussione orale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe.
In primo luogo si rileva che attesa la mancata comparizione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. di parte attrice opponente – la quale ha omesso di depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c., le note scritte autorizzate, nonché di comparire alle udienze del presente processo – , per la medesima, devono intendersi precisate le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione, atteso che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 30.9.2013, n. 22360).
Tanto premesso, preliminarmente va respinta l'eccezione di incompetenza.
L'obbligazione dedotta in giudizio ha ad oggetto un'obbligazione pecuniaria, pertanto il giudice competente deve essere individuato ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182 co. 3 c.c. il quale prevede che
“l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”. Ciò posto, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono — agli effetti sia del forum destinatae solutionis, sia della mora ex re (art. 1219, comma 2, n. 3, c.c.) — esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri non discrezionali per determinarlo” (Cass. S.U. sent. n. 17989/16).
Nel caso di specie i contratti dedotti in lite (doc. 1 e 2 parte opposta) indicano specificamente le condizioni economiche, così come le fatture azionate con il ricorso monitorio riportano i corrispondenti importi (doc. 3 e 4 parte opposta). Alla luce di ciò l'obbligazione pecuniaria azionata può senz'altro essere considerata liquida, sicchè l'opposta ha correttamente azionato il procedimento monitorio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, quale giudice del proprio domicilio, con conseguente rigetto dell'eccezione in esame.
pagina 2 di 4 Infondata è inoltre l'eccezione di “Inesistenza, inammissibilità, invalidità e/o nullità” del ricorso per decreto ingiuntivo notificato a a mezzo pec (unitamente al decreto ingiuntivo) per Parte_1 assenza di firma digitale sul ricorso monitorio notificato.
Dalla documentazione in atti si evince che l'avvocato del ricorrente ha ritualmente notificato al debitore a mezzo pec copia informatica del ricorso e del decreto ingiuntivo, con attestazione, contenuta nella relata di notifica a mezzo pec firmata digitalmente, che la copia informatica del ricorso notificato unitamente alla procura alle liti e al decreto ingiuntivo, è conforme al corrispondente documento originale contenuto nel fascicolo informatico da cui è stata estratta, ai sensi dell'art. 196 undecies disp. att. c.p.c. L'eccezione va dunque respinta.
L'opposizione è poi infondata anche nel merito. L'eccezione relativa alla duplicazione delle fatture è infondata, così come del tutto generica è l'eccezione relativa alla insufficienza probatoria delle stesse.
Sotto il primo profilo, all'esito dell'istruttoria, risulta provato che i contratti sottoscritti dalle parti indicavano due prestazioni differenti, aventi ad oggetto le prime attività correlate al progetto relativo al c.d. contratto di sviluppo batterie Regione Lazio e le seconde al progetto relativo al c.d. contratto di sviluppo elettrolizzatori, sensoristica e automazione robotica Regione CH (doc. 1, 2, 12 e 13 parte convenuta), circostanza confermata altresì dai testi escussi nel presente giudizio.
Inoltre, parte opposta ha dato prova di aver compiutamente svolto le attività di “proposal management” previste dai contratti 28/6/2022 e del 30/06/ 2022 all'art. 1 lett. a) per le quali ha azionato la pretesa monitoria, come confermato dai testi e . Testimone_1 Testimone_2
Il corrispettivo è inoltre puntualmente pattuito al punto 3.1 dei negozi inter partes, dovendosi quindi ritenere provata la pretesa del creditore anche sotto il profilo del quantum.
La mancata comparizione del legale rappresentante della opponente a rendere l'interrogatorio formale costituisce inoltre ulteriore argomento di prova a conferma delle risultanze probatorie sopra indicate.
Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che seppure la mancata risposta non equivale ad una confessione, essa può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.
L'opponente, infine, non ha contestato la sussistenza dei rapporti intercorsi con l'opposta.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri pagina 3 di 4 di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1269/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 21/7/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna a rimborsare a a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_2 CP_2 liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 7 marzo 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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