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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10010/2020
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 10010/2020 promosso da
C.F. Parte_1
, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'AVV. ROBERTO LI MURA, P.IVA_1
C.F. , ed elettivamente domiciliato in Via Francesco Crispi, n. 247, Catania;
C.F._1
attore contro
, C.F. , rappresentata e difesa dall'AVV. MICHELE CP_1 C.F._2
SCACCIANTE, C.F. e dall'AVV. FABIO VINCENZO ESPOSITO, C.F. C.F._3
, ed elettivamente domiciliata in Viale Vittorio Veneto, n. 243, Catania;
C.F._4
convenuto
avente ad oggetto: azione revocatoria ex art 67 l.f. – esenzione ex art. 67 co. III, lett. f) l.f.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice all'udienza di giorno
11.09.2024. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con l'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento ha proposto Parte_1 azione revocatoria fallimentare chiedendo dichiararsi l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori, ai sensi dell'art. 67 co. I n. 2 l.f. (R.D. n. 267/2942), del pagamento di euro 16.657,85, eseguito in data 02.05.2017 dalla Regione siciliana-Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione (Servizio di tesoreria Unicredit s.p.a.), per conto di a favore di CP_2 CP_1
e la condanna di quest'ultima alla restituzione in favore della curatela dell'importo di euro
16.657,85, oltre interessi e rivalutazione. Secondo la prospettazione della curatela attrice, i pagamenti sono stati effettuati – con mezzi anormali – dalla Regione siciliana tramite il servizio di tesoreria Unicredit s.p.a., in esecuzione di ordinanze di assegnazione emesse dal Giudice dell'esecuzione (quale terzo pignorato, debitor debitoris della società fallita), nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
di conseguenza, i pagamenti sarebbero revocabali ai sensi dell'art. 67 co. I n. 2 l.fall.
In subordine, la curatela del fallimento ha chiesto dichiararsi l'inefficacia del suddetto CP_2 pagamento anche ai sensi dell'art. 67 co. II l.fall., in quanto la convenuta era consapevole dello stato di insolvenza in cui versava l'ente.
Parte attrice ha infine dedotto che il pagamento da revocare non ricade nell'esenzione contemplata dall'art. 67 co. III lettera f) l.fall., che opera solo con riferimento ai pagamenti di retribuzioni che avvengono contestualmente alla prestazione lavorativa. In particolare, la curatela ha precisato che il credito della convenuta deriva dal mancato pagamento di retribuzioni, maturate in esecuzione dell'intercorso rapporto di lavoro, per euro 16.657,85, come da diffida accertativa emessa dalla DTL di Catania e decreto ingiuntivo n. 272/2014 emesso dal Tribunale di Catania,
Sez. lavoro;
posto l'indempimento della società fallita, ha incardinato un CP_1
procedimento esecutivo, iscritto al n. 3063/2015 del Tribunale di Catania, concluso con ordinanza di assegnazione del 06.06.2016, in esecuzione della quale la Regione siciliana, quale debitor debitoris, ha effettuato il pagamento oggetto della domanda revocatoria.
Il fallimento ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, rigettata ogni contraria difesa e domanda, di voler ritenere la revocabilità, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall. dei pagamenti eseguiti da
(Servizio di Tesoreria Parte_2
Unicredit S.p.A.) in data 2.5.2017, per conto di Controparte_3
Sede Provinciale di Catania, per l'importo complessivo pari ad Euro 16.657,85; per l'effetto, dichiararne l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della CP_2 condannare la SI (…) a restituire in favore della attrice la somma CP_1 Pt_3
complessiva pari ad Euro 16.657,85 oltre interessi legali dalla ricezione del pagamento, o in subordine dalla domanda, e fino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata, ritenuta la consapevolezza da parte della convenuta dello stato di insolvenza in cui versava l' Sede di Catania al momento in cui ha ricevuto il pagamento Controparte_3 del credito vantato (2 maggio 2017), ritenere ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.Fall. la revocabilità dei suddetti pagamenti eseguiti da Parte_2
(Servizio finanziario Unicredit S.p.A.) per conto di
[...] Controparte_3
Sede di Catania, per l'importo complessivo pari a euro 16.657,85 e,
[...] CP_4 per l'effetto, dichiararne l'inefficacia pagamenti e condannare la convenuta a restituire in favore della attrice la somma complessiva pari ad Euro 16.657,85 oltre interessi legali dalla Pt_3 ricezione del pagamento, o in subordine dalla domanda, e fino all'effettivo soddisfo”.
La convenuta si è costituita precisando, preliminarmente, che il pagamento da CP_1 revocare è stato eseguito da Unicredit s.p.a. sulla base di un'ulteriore e diversa procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di Palermo, Sez. esecuzioni, nei confronti dell'
[...]
. Parte_2
Nel merito, la convenuta ha eccepito l'insussistenza dei presupposti la per chiesta dichiarazione di inefficacia del pagamento, in relazione sia al primo sia al secondo comma dell'art. 67 l.f.
Infine, la convenuta ha eccepito l'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art 67 co. III lett. f), l.f., in quanto i pagamenti sono stati effettuati a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte.
La convenuta ha dunque concluso chiedendo il rigetto di tutte le domanda avanzate dalla curatela del fallimento CP_2
Con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. la curatela attrice ha precisato la domanda dichiarando di agire per ottenere la declaratoria di inefficacia del pagamento anche se effettuato da
Unicredit s.p.a. quale debitore dell' sulla scorta Parte_4 dell'ordinanza di assegnazione indicata dalla convenuta, diversa rispetto a quella documentata dalla curatela nell'atto di citazione.
Il procedimento è stato istruito mediante la prova testimoniale richiesta dalla curatela attrice.
Così ricostruiti l'iter del procedimento e le domande ed eccezioni sollevate dalle parti, le domande avanzate da parte attrice non sono meritevoli di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La domanda principale è fondata sull'art. 67 co. I lett. 2 l.f., che prevede che sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conoscenza lo stato d'insolvenza del debitore, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
.
Ciò premesso, dagli atti e documenti di causa risulta che il fallimento di è stato CP_2 dichiarato con sentenza del 25.09.2017 dal Tribunale di Catania e, nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, l'ente aveva dovuto procedere al licenziamento di tutti i dipendenti e non aveva corrisposto quanto dovuto non solo ai dipendenti licenziati, ma anche a quelli che già in precedenza avevano interrotto il rapporto di lavoro;
tali lavoratori avevano dunque agito per ottenere il pagamento delle retribuzioni e tra questi l'odierna convenuta, la quale, CP_1
dopo aver ottenuto diffida accertativa per retribuzioni non corrisposte (provvedimento n. 102/B/U del 28.01.2015, all. 6 atto di citazione), aveva instaurato procedimento di pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G. Es. 3063/2015 Tribunale di Catania, Sez. esecuzioni, e successivamente altro pignoramento presso terzi rubricato al n. R.G. Es. 1238/2017 Tribunale di Palermo, Sez. esecuzioni
(all. 7 atto di citazione).
A seguito delle procedure esecutive incardinate, la convenuta, in data 02.05.2017 (all. 8 e 9 atto di citazione) aveva ricevuto da Unicredit s.p.a., quale tesoriere della Regione siciliana, il pagamento della somma complessiva di euro 16.657,85 (si vedano all. 8 e 9 atto di citazione e le dichiarazioni rese dal testimone all'udienza del 03.07.2023). Testimone_1
Tale pagamento è, in astratto, revocabile ai sensi dell'art. 67 co. I n. 2 l. fall.
Infatti, sotto il profilo oggettivo, è soddisfatto il requisito del compimento dell'atto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, atteso che il pagamento da parte del terzo pignorato è stato effettuato nel mese di maggio 2017 e, quindi, entro l'anno anteriore la dichiarazione di fallimento di intervenuta il 25.09.2017. Per determinare quando l'atto è stato compiuto e, CP_2
quindi, verificare se lo stesso rientri nel periodo sospetto, occorre infatti prendere in considerazione la data del pagamento. In particolare, nel caso di pagamento ottenuto a seguito di procedimento esecutivo presso terzi, l'atto da revocare è il pagamento e non l'ordinanza di assegnazione resa dal
Giudice dell'esecuzione. Sul punto, l'orientamento della giurisrudenza di merito, condiviso da questo Tribunale, è nel senso di ritenere che “in caso di soddisfacimento delle ragioni dei creditori attraverso procedure esecutive individuali (e ciò anche mediante espropriazioni presso terzi, come nel caso di specie), gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 l.fall., in quanto compiuti nel perido
c.d. sospetto, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) ma (i distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti, per cui, ai fini del computo del c.d. periodo sospetto, occorre far riferimento, al pari del pagamento spantaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione. Invero, allorchè l'atto pregiudizievole nei confronti dei creditori consista nell'esito di un'esecuzione forzata, ciò che lede la garanzia dei creditori non è il pignoramento, né il provvedimento di assegnazione o di vendita, ma l'atto con cui il creditore (o il tetrzo in caso di vendita) percepisce la somma ricavata dall'esecuzione” (Tribunale Catania, sentenza n. 2692 del 13.06.2022; in senso conforme, Tribunale
Parma, sentenza n. 178 del 03.03.2020).
Si tratta, inoltre, di un mezzo di pagamento ritenuto anomalo dalla giurisprudenza, rientrante nella previsione di cui all'art. 67 co. I n. 2 l.f. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il pagamento del terzo pignorato è revocabile quando ha inciso sul patrimonio del fallito, perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato nei confronti del debitore esecutato (successivamente dichiarato fallito) e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore in bonis (si richiama, ex multis, Cass. civ., Sez. I, n. 23652/2012, secondo cui “Il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell'esecuzione forzata è revocabile nel successivo fallimento del debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito, perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore assoggettato ad esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora in bonis”).
In altri termini, il pagamento in oggetto, in quanto eseguito con denaro dovuto al fallito, pregiudica la par condicio creditorum, consentendo ad un creditore particolare di essere soddiffatto con precedenza rispetto agli altri, senza essersi insinuato al passivo del fallimento e senza subire gli effetti della falcidia concorsuale (ex multis, Tribunale Roma, n. 3814/2019).
La ragione giustificatrice della disposizione di cui all'art. 67 co. I n. 2 la quale pone, anche CP_5
per questi atti, la presunzione iuris tantum di conoscenza della stato d'insolvenza da parte dell'accipiens è la stessa che sta alla base di tutte le altre disposizioni contenute in tale comma e cioè, la valutazione di questi atti come indici rilevatori dell'impossibilità dell'imprenditore di adempiere le proprie obbligazioni con denaro o equipollenti e, quindi, della situazione di illiquidità che tale impossibilita denuncia.
Si è quindi in presenza di un'ipotesi di revocatoria di atti sintomatici dello stato d'insolvenza e per tale ragione assistiti da un particolare regime probatorio, nel senso che compete al beneficiario del pagamento l'onere di provare che non conosceva lo stato d'insolvenza. Si tratta di una presunzione iuris tantum superabile attraverso la dimostrazione della insussistenza, nel caso di specie, della scientia decotionis. Sicchè, in tali casi, sulla curatela graverà solo l'onere di provare che il pagamento non è stato eseguito con denaro o altri mezzi normali, mentre il convenuto in revocatoria dovrà dimostrare che che l'anormalità del mezzo di pagamento prescelto dal debitore andava causalmente ricondotta a cause diverse da quella dell'insolvenza dell'imprenditore poi fallito, allegando e provando la presenza di circostanze esterne, concrete e specifiche, tali da indurre un soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza a convincersi della normale situzione economica dell'imprenditore. (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 30.07.2014, n. 17286).
Nel caso in esame, parte convenuta non ha dato prova della mancata conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore da parte dell'accipiens e, anzi, dall'esame degli atti e documenti di causa, tale conoscenza deve ritenersi provata.
Infatti, la documentazione prodotta dalla curatela attrice (copia di denunce accertative ed atti di pignoramento) – insieme alla sentenza dichiarativa di fallimento, dalla quale si evince che “la parte intimata è già stata raggiunta da numerose istanze di fallimento e che risultano pendenti diverse procedure esecutive mobiliari, come da certificati in atti” – depongono nel senso della conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la fallita all'epoca dei pagamenti.
Ciò posto, la convenuta ha eccepito l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art 67 co. III lett f) l.f., ai sensi della quale sono esclusi da revocatoria “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”
(eccezione che assorbe l'esame della ricorrenza dell'ipotesi prevista dall'art. 67 co. II c.p.c., invocata in subordine dalla curatela).
Si osserva che sulla questione della sussistenza o meno dei presupposti di applicazione dell'esenzione dalla revocatoria prevista dal co. III, lett. f) l.f. – con riferimento ad analoga domanda di revocatoria ex art. 67 l.f., di pagamenti di crediti retributivi di lavoratori – si è CP_2 espressa di recente la Corte d'appello di Catania che, con la sentenza n. 1566 del 24.10.2024
(confermata dalla sentenza n. 6 del 07.01.2025), ha modificato il precedente orientamento seguito da questo Tribunale (si citano, tra le tante, le sentenze nn. 3046/2019 e 2788/2024) e sino a quel momento condiviso dalla stessa Corte d'appello (si veda Corte appello Catania, sentenza n.
1077/2023), sulla base di un motivazione che si ritiene di condividere.
Con tale recente sentenza la Corte di appello ha ritenuto applicabile al caso di specie l'esenzione di cui all'art. 67 co. III lett. f) l.f., in quanto la stessa non presuppone necessariamente la contestualità tra prestazione lavorativa e pagamento o, comunque, la persistenza del rapporto lavorativo al momento del pagamento.
Sulla base di un'interpretazione letterale e teleologica della norma in esame, la Corte d'appello ha individuato la ratio della suddetta esenzione nella tutela di interessi particolari che il legislatore ha ritenuto meritevoli di protezione in misura maggiore rispetto al ripristino della par condicio creditorum, da individuarsi non nella necessità di assicurare l'ordinaria gestione dell'impresa – come invece nel caso delle esenzioni di cui alle lettere a) e b) della norma – bensì nella finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, ottenuta assicurando la tutela da revocatoria di tutti i lavoratori organicamente inseriti nell'impresa. In quest'ottica, limitare l'operatività dell'esenzione solo ai pagamenti contestuali alla prestazione lavorativa si porrebbe in contrasto con lo scopo della norma, ovverosia la tutela del credito del lavoratore, che lo stesso legislatore ha ritenuto meritevole di tutela privilegiata rispetto a tutti gli altri crediti, anche in sede di riparto (in questo senso Cass. civ., Sez. I, nn. 2176/2023 e 1697/2023).
Del resto, come osservato dalla Corte d'appello, anche il dato letterale della norma depone nel senso che la ratio della norma non sia quella di favorire la conservazione dell'attività di impresa, bensì quella di tutelare l'interesse del lavoratore a ottenere il pagamento per l'attività lavorativa prestata: “l'esenzione contemplata dalla lettera f) del comma 3 dell'art. 67 (secondo cui non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare 'i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito') non ha quale diretta finalità (ratio) la necessità di assicurare l'ordinaria gestione dell'impresa (come invece nel caso delle esenzioni di cui alle lettere a, b), bensì trova preminente giustificazione nella finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, ottenuta assicurando la tutela da revocatoria non solo ai lavoratori subordinati, ma a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazione e lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell'impresa. Sicchè non può ritenersi che l'esenzione in parola debba ritenersi limitata (…) a pagamenti di retribuzioni corrisposti contestualmente…alla prestazione lavorativa. E sicuro indice letterale e sistematico di tale conclusione può rinvenirsi nel fatto che la previsione di cui alla lettera f) non contiene alcuna specificazione circa l'esercizio dell'attività di impresa, o ai 'termini d'uso' del pagamento, al contrario della lettera a)” (così, testualmente, la citata sentenza n. 1566/2024 citata).
Sulla base del superiore principio, il pagamento ricevuto da nel 2017 a titolo di CP_1
retribuzione per la prestazione lavorativa svolta alle dipendenze di nel periodo ricompreso CP_2 tra il 2011 ed il 2013 non è dunque revocabile, in quanto rientra nell' ipotesi di esenzione contemplata dall'art. 67 co. III l. f) l.f.
Di conseguenza, le domande avanzate dalla curatela del fallimento devono essere CP_2
rigettate.
Le spese di lite vengono infine compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ricorrendo l'ipotesi di sopravvenuto mutamento della giurisprudenza rispetto ad una questione rilevante ai fini della decisione (ex multis, Cass. civ., Sez. I, n. 7064/2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 10010/2020, così decide:
- rigetta le domande formulate in via principale e subordinata dalla curatela del fallimento
CP_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 27.03.2025 Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 10010/2020 promosso da
C.F. Parte_1
, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'AVV. ROBERTO LI MURA, P.IVA_1
C.F. , ed elettivamente domiciliato in Via Francesco Crispi, n. 247, Catania;
C.F._1
attore contro
, C.F. , rappresentata e difesa dall'AVV. MICHELE CP_1 C.F._2
SCACCIANTE, C.F. e dall'AVV. FABIO VINCENZO ESPOSITO, C.F. C.F._3
, ed elettivamente domiciliata in Viale Vittorio Veneto, n. 243, Catania;
C.F._4
convenuto
avente ad oggetto: azione revocatoria ex art 67 l.f. – esenzione ex art. 67 co. III, lett. f) l.f.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice all'udienza di giorno
11.09.2024. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con l'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento ha proposto Parte_1 azione revocatoria fallimentare chiedendo dichiararsi l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori, ai sensi dell'art. 67 co. I n. 2 l.f. (R.D. n. 267/2942), del pagamento di euro 16.657,85, eseguito in data 02.05.2017 dalla Regione siciliana-Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione (Servizio di tesoreria Unicredit s.p.a.), per conto di a favore di CP_2 CP_1
e la condanna di quest'ultima alla restituzione in favore della curatela dell'importo di euro
16.657,85, oltre interessi e rivalutazione. Secondo la prospettazione della curatela attrice, i pagamenti sono stati effettuati – con mezzi anormali – dalla Regione siciliana tramite il servizio di tesoreria Unicredit s.p.a., in esecuzione di ordinanze di assegnazione emesse dal Giudice dell'esecuzione (quale terzo pignorato, debitor debitoris della società fallita), nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
di conseguenza, i pagamenti sarebbero revocabali ai sensi dell'art. 67 co. I n. 2 l.fall.
In subordine, la curatela del fallimento ha chiesto dichiararsi l'inefficacia del suddetto CP_2 pagamento anche ai sensi dell'art. 67 co. II l.fall., in quanto la convenuta era consapevole dello stato di insolvenza in cui versava l'ente.
Parte attrice ha infine dedotto che il pagamento da revocare non ricade nell'esenzione contemplata dall'art. 67 co. III lettera f) l.fall., che opera solo con riferimento ai pagamenti di retribuzioni che avvengono contestualmente alla prestazione lavorativa. In particolare, la curatela ha precisato che il credito della convenuta deriva dal mancato pagamento di retribuzioni, maturate in esecuzione dell'intercorso rapporto di lavoro, per euro 16.657,85, come da diffida accertativa emessa dalla DTL di Catania e decreto ingiuntivo n. 272/2014 emesso dal Tribunale di Catania,
Sez. lavoro;
posto l'indempimento della società fallita, ha incardinato un CP_1
procedimento esecutivo, iscritto al n. 3063/2015 del Tribunale di Catania, concluso con ordinanza di assegnazione del 06.06.2016, in esecuzione della quale la Regione siciliana, quale debitor debitoris, ha effettuato il pagamento oggetto della domanda revocatoria.
Il fallimento ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, rigettata ogni contraria difesa e domanda, di voler ritenere la revocabilità, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall. dei pagamenti eseguiti da
(Servizio di Tesoreria Parte_2
Unicredit S.p.A.) in data 2.5.2017, per conto di Controparte_3
Sede Provinciale di Catania, per l'importo complessivo pari ad Euro 16.657,85; per l'effetto, dichiararne l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della CP_2 condannare la SI (…) a restituire in favore della attrice la somma CP_1 Pt_3
complessiva pari ad Euro 16.657,85 oltre interessi legali dalla ricezione del pagamento, o in subordine dalla domanda, e fino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata, ritenuta la consapevolezza da parte della convenuta dello stato di insolvenza in cui versava l' Sede di Catania al momento in cui ha ricevuto il pagamento Controparte_3 del credito vantato (2 maggio 2017), ritenere ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.Fall. la revocabilità dei suddetti pagamenti eseguiti da Parte_2
(Servizio finanziario Unicredit S.p.A.) per conto di
[...] Controparte_3
Sede di Catania, per l'importo complessivo pari a euro 16.657,85 e,
[...] CP_4 per l'effetto, dichiararne l'inefficacia pagamenti e condannare la convenuta a restituire in favore della attrice la somma complessiva pari ad Euro 16.657,85 oltre interessi legali dalla Pt_3 ricezione del pagamento, o in subordine dalla domanda, e fino all'effettivo soddisfo”.
La convenuta si è costituita precisando, preliminarmente, che il pagamento da CP_1 revocare è stato eseguito da Unicredit s.p.a. sulla base di un'ulteriore e diversa procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di Palermo, Sez. esecuzioni, nei confronti dell'
[...]
. Parte_2
Nel merito, la convenuta ha eccepito l'insussistenza dei presupposti la per chiesta dichiarazione di inefficacia del pagamento, in relazione sia al primo sia al secondo comma dell'art. 67 l.f.
Infine, la convenuta ha eccepito l'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art 67 co. III lett. f), l.f., in quanto i pagamenti sono stati effettuati a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte.
La convenuta ha dunque concluso chiedendo il rigetto di tutte le domanda avanzate dalla curatela del fallimento CP_2
Con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. la curatela attrice ha precisato la domanda dichiarando di agire per ottenere la declaratoria di inefficacia del pagamento anche se effettuato da
Unicredit s.p.a. quale debitore dell' sulla scorta Parte_4 dell'ordinanza di assegnazione indicata dalla convenuta, diversa rispetto a quella documentata dalla curatela nell'atto di citazione.
Il procedimento è stato istruito mediante la prova testimoniale richiesta dalla curatela attrice.
Così ricostruiti l'iter del procedimento e le domande ed eccezioni sollevate dalle parti, le domande avanzate da parte attrice non sono meritevoli di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La domanda principale è fondata sull'art. 67 co. I lett. 2 l.f., che prevede che sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conoscenza lo stato d'insolvenza del debitore, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
.
Ciò premesso, dagli atti e documenti di causa risulta che il fallimento di è stato CP_2 dichiarato con sentenza del 25.09.2017 dal Tribunale di Catania e, nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, l'ente aveva dovuto procedere al licenziamento di tutti i dipendenti e non aveva corrisposto quanto dovuto non solo ai dipendenti licenziati, ma anche a quelli che già in precedenza avevano interrotto il rapporto di lavoro;
tali lavoratori avevano dunque agito per ottenere il pagamento delle retribuzioni e tra questi l'odierna convenuta, la quale, CP_1
dopo aver ottenuto diffida accertativa per retribuzioni non corrisposte (provvedimento n. 102/B/U del 28.01.2015, all. 6 atto di citazione), aveva instaurato procedimento di pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G. Es. 3063/2015 Tribunale di Catania, Sez. esecuzioni, e successivamente altro pignoramento presso terzi rubricato al n. R.G. Es. 1238/2017 Tribunale di Palermo, Sez. esecuzioni
(all. 7 atto di citazione).
A seguito delle procedure esecutive incardinate, la convenuta, in data 02.05.2017 (all. 8 e 9 atto di citazione) aveva ricevuto da Unicredit s.p.a., quale tesoriere della Regione siciliana, il pagamento della somma complessiva di euro 16.657,85 (si vedano all. 8 e 9 atto di citazione e le dichiarazioni rese dal testimone all'udienza del 03.07.2023). Testimone_1
Tale pagamento è, in astratto, revocabile ai sensi dell'art. 67 co. I n. 2 l. fall.
Infatti, sotto il profilo oggettivo, è soddisfatto il requisito del compimento dell'atto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, atteso che il pagamento da parte del terzo pignorato è stato effettuato nel mese di maggio 2017 e, quindi, entro l'anno anteriore la dichiarazione di fallimento di intervenuta il 25.09.2017. Per determinare quando l'atto è stato compiuto e, CP_2
quindi, verificare se lo stesso rientri nel periodo sospetto, occorre infatti prendere in considerazione la data del pagamento. In particolare, nel caso di pagamento ottenuto a seguito di procedimento esecutivo presso terzi, l'atto da revocare è il pagamento e non l'ordinanza di assegnazione resa dal
Giudice dell'esecuzione. Sul punto, l'orientamento della giurisrudenza di merito, condiviso da questo Tribunale, è nel senso di ritenere che “in caso di soddisfacimento delle ragioni dei creditori attraverso procedure esecutive individuali (e ciò anche mediante espropriazioni presso terzi, come nel caso di specie), gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 l.fall., in quanto compiuti nel perido
c.d. sospetto, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) ma (i distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti, per cui, ai fini del computo del c.d. periodo sospetto, occorre far riferimento, al pari del pagamento spantaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione. Invero, allorchè l'atto pregiudizievole nei confronti dei creditori consista nell'esito di un'esecuzione forzata, ciò che lede la garanzia dei creditori non è il pignoramento, né il provvedimento di assegnazione o di vendita, ma l'atto con cui il creditore (o il tetrzo in caso di vendita) percepisce la somma ricavata dall'esecuzione” (Tribunale Catania, sentenza n. 2692 del 13.06.2022; in senso conforme, Tribunale
Parma, sentenza n. 178 del 03.03.2020).
Si tratta, inoltre, di un mezzo di pagamento ritenuto anomalo dalla giurisprudenza, rientrante nella previsione di cui all'art. 67 co. I n. 2 l.f. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il pagamento del terzo pignorato è revocabile quando ha inciso sul patrimonio del fallito, perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato nei confronti del debitore esecutato (successivamente dichiarato fallito) e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore in bonis (si richiama, ex multis, Cass. civ., Sez. I, n. 23652/2012, secondo cui “Il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell'esecuzione forzata è revocabile nel successivo fallimento del debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito, perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore assoggettato ad esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora in bonis”).
In altri termini, il pagamento in oggetto, in quanto eseguito con denaro dovuto al fallito, pregiudica la par condicio creditorum, consentendo ad un creditore particolare di essere soddiffatto con precedenza rispetto agli altri, senza essersi insinuato al passivo del fallimento e senza subire gli effetti della falcidia concorsuale (ex multis, Tribunale Roma, n. 3814/2019).
La ragione giustificatrice della disposizione di cui all'art. 67 co. I n. 2 la quale pone, anche CP_5
per questi atti, la presunzione iuris tantum di conoscenza della stato d'insolvenza da parte dell'accipiens è la stessa che sta alla base di tutte le altre disposizioni contenute in tale comma e cioè, la valutazione di questi atti come indici rilevatori dell'impossibilità dell'imprenditore di adempiere le proprie obbligazioni con denaro o equipollenti e, quindi, della situazione di illiquidità che tale impossibilita denuncia.
Si è quindi in presenza di un'ipotesi di revocatoria di atti sintomatici dello stato d'insolvenza e per tale ragione assistiti da un particolare regime probatorio, nel senso che compete al beneficiario del pagamento l'onere di provare che non conosceva lo stato d'insolvenza. Si tratta di una presunzione iuris tantum superabile attraverso la dimostrazione della insussistenza, nel caso di specie, della scientia decotionis. Sicchè, in tali casi, sulla curatela graverà solo l'onere di provare che il pagamento non è stato eseguito con denaro o altri mezzi normali, mentre il convenuto in revocatoria dovrà dimostrare che che l'anormalità del mezzo di pagamento prescelto dal debitore andava causalmente ricondotta a cause diverse da quella dell'insolvenza dell'imprenditore poi fallito, allegando e provando la presenza di circostanze esterne, concrete e specifiche, tali da indurre un soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza a convincersi della normale situzione economica dell'imprenditore. (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 30.07.2014, n. 17286).
Nel caso in esame, parte convenuta non ha dato prova della mancata conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore da parte dell'accipiens e, anzi, dall'esame degli atti e documenti di causa, tale conoscenza deve ritenersi provata.
Infatti, la documentazione prodotta dalla curatela attrice (copia di denunce accertative ed atti di pignoramento) – insieme alla sentenza dichiarativa di fallimento, dalla quale si evince che “la parte intimata è già stata raggiunta da numerose istanze di fallimento e che risultano pendenti diverse procedure esecutive mobiliari, come da certificati in atti” – depongono nel senso della conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la fallita all'epoca dei pagamenti.
Ciò posto, la convenuta ha eccepito l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art 67 co. III lett f) l.f., ai sensi della quale sono esclusi da revocatoria “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”
(eccezione che assorbe l'esame della ricorrenza dell'ipotesi prevista dall'art. 67 co. II c.p.c., invocata in subordine dalla curatela).
Si osserva che sulla questione della sussistenza o meno dei presupposti di applicazione dell'esenzione dalla revocatoria prevista dal co. III, lett. f) l.f. – con riferimento ad analoga domanda di revocatoria ex art. 67 l.f., di pagamenti di crediti retributivi di lavoratori – si è CP_2 espressa di recente la Corte d'appello di Catania che, con la sentenza n. 1566 del 24.10.2024
(confermata dalla sentenza n. 6 del 07.01.2025), ha modificato il precedente orientamento seguito da questo Tribunale (si citano, tra le tante, le sentenze nn. 3046/2019 e 2788/2024) e sino a quel momento condiviso dalla stessa Corte d'appello (si veda Corte appello Catania, sentenza n.
1077/2023), sulla base di un motivazione che si ritiene di condividere.
Con tale recente sentenza la Corte di appello ha ritenuto applicabile al caso di specie l'esenzione di cui all'art. 67 co. III lett. f) l.f., in quanto la stessa non presuppone necessariamente la contestualità tra prestazione lavorativa e pagamento o, comunque, la persistenza del rapporto lavorativo al momento del pagamento.
Sulla base di un'interpretazione letterale e teleologica della norma in esame, la Corte d'appello ha individuato la ratio della suddetta esenzione nella tutela di interessi particolari che il legislatore ha ritenuto meritevoli di protezione in misura maggiore rispetto al ripristino della par condicio creditorum, da individuarsi non nella necessità di assicurare l'ordinaria gestione dell'impresa – come invece nel caso delle esenzioni di cui alle lettere a) e b) della norma – bensì nella finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, ottenuta assicurando la tutela da revocatoria di tutti i lavoratori organicamente inseriti nell'impresa. In quest'ottica, limitare l'operatività dell'esenzione solo ai pagamenti contestuali alla prestazione lavorativa si porrebbe in contrasto con lo scopo della norma, ovverosia la tutela del credito del lavoratore, che lo stesso legislatore ha ritenuto meritevole di tutela privilegiata rispetto a tutti gli altri crediti, anche in sede di riparto (in questo senso Cass. civ., Sez. I, nn. 2176/2023 e 1697/2023).
Del resto, come osservato dalla Corte d'appello, anche il dato letterale della norma depone nel senso che la ratio della norma non sia quella di favorire la conservazione dell'attività di impresa, bensì quella di tutelare l'interesse del lavoratore a ottenere il pagamento per l'attività lavorativa prestata: “l'esenzione contemplata dalla lettera f) del comma 3 dell'art. 67 (secondo cui non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare 'i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito') non ha quale diretta finalità (ratio) la necessità di assicurare l'ordinaria gestione dell'impresa (come invece nel caso delle esenzioni di cui alle lettere a, b), bensì trova preminente giustificazione nella finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, ottenuta assicurando la tutela da revocatoria non solo ai lavoratori subordinati, ma a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazione e lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell'impresa. Sicchè non può ritenersi che l'esenzione in parola debba ritenersi limitata (…) a pagamenti di retribuzioni corrisposti contestualmente…alla prestazione lavorativa. E sicuro indice letterale e sistematico di tale conclusione può rinvenirsi nel fatto che la previsione di cui alla lettera f) non contiene alcuna specificazione circa l'esercizio dell'attività di impresa, o ai 'termini d'uso' del pagamento, al contrario della lettera a)” (così, testualmente, la citata sentenza n. 1566/2024 citata).
Sulla base del superiore principio, il pagamento ricevuto da nel 2017 a titolo di CP_1
retribuzione per la prestazione lavorativa svolta alle dipendenze di nel periodo ricompreso CP_2 tra il 2011 ed il 2013 non è dunque revocabile, in quanto rientra nell' ipotesi di esenzione contemplata dall'art. 67 co. III l. f) l.f.
Di conseguenza, le domande avanzate dalla curatela del fallimento devono essere CP_2
rigettate.
Le spese di lite vengono infine compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ricorrendo l'ipotesi di sopravvenuto mutamento della giurisprudenza rispetto ad una questione rilevante ai fini della decisione (ex multis, Cass. civ., Sez. I, n. 7064/2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 10010/2020, così decide:
- rigetta le domande formulate in via principale e subordinata dalla curatela del fallimento
CP_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 27.03.2025 Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone