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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 921/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 921/2016, avente a oggetto “Azione di manutenzione nel possesso” e promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e , nato a Pt_2 C.F._2 Parte_3 Nocara il 07.06.1960 (C.F.: ), rappresentati e difesi dall' Avv. Francesco Colotta C.F._3 in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
-RICORRENTI in possessorio e CONVENUTI nel procedimento di merito-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._4 Pt_4
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._5
Giuseppe Ranù e dall'Avv. Roberto Laghi in virtù di mandati in atti
-RESISTENTI in possessorio ed ATTORI nel procedimento di merito-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti 1.1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 07.04.2016 , Parte_1 Parte_2
e hanno agito nei confronti di e Parte_3 Controparte_1 Parte_4 per chiedere la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio da essi esercitato sulla strada in terra battuta di accesso ai fondi di loro proprietà siti in Località Piano della Noce nel Comune di Nocara. A tal fine i ricorrenti hanno dedotto:
- di essere proprietari dei lotti di terreno con entrostanti fabbricati, siti in Nocara alla Località Piano della Noce, acquistati dal dante causa con atto pubblico a rogito del Notaio Persona_1 rep. n. 35515/14470 del 21.03.1981, registrato in Amendolara il 02.04.1981 al n. Persona_2
20. mod. 1°, vol. 81 e registrato a Cosenza il 07.04.1981 al n. 7275 r.g. n. 6309, identificati al catasto terreni del Comune di Nocara al foglio 30, particelle nn. 178 e 179 di are 10.17, particella n. 259 cat. A/3 cons. 5.5, particella n. 177, di are 10.58, confinanti, sin dall'epoca dell'acquisto, per un lato, con la strada di accesso;
- che per accedere ai suddetti fondi e fabbricati, gli utilizzano, sin dal 1981, questa unica Pt_1 strada di accesso, in terra battuta e avente una larghezza minima di 6 m, che si congiunge alla Strada Provinciale attraverso un altro braccio che si snoda interamente sul lotto di CP_2
;
[...]
- che la strada, rappresentante l'unica via di accesso alle loro proprietà, veniva realizzata subito dopo la stipula del suddetto atto pubblico del 21.03.1981, il quale prevedeva che le strade di accesso ai lotti dovevano essere a carico degli acquirenti, a spese di tutti i firmatari dell'atto, con pagina 1 di 13 l'accordo che il percorso doveva avere una larghezza minima di 6 m (divisi in parti eguali tra i confinati e cioè 3 m per ciascuno), da ampliare, sempre in parti eguali dai due lati, qualora fosse stato necessario rispettare eventuali leggi in vigore e/o quelle successive;
- che a delimitazione della larghezza della strada alcuni costruivano dei muretti mentre altri (ad es.
i coniugi impiantavano degli alberi ad alto fusto;
Persona_3
- che la striscia di terreno destinata dai proprietari confinanti assumeva, sin dalla sua realizzazione,
i connotati di una strada in terra battuta e gli , per accedere ai loro fondi, esercitavano la Pt_1 servitù di passaggio sulla suddetta strada quotidianamente con mezzi meccanici;
- che, nel giugno 2015 ultimo scorso, e , con l'ausilio di un Controparte_1 Parte_4 tecnico di loro fiducia, ponevano dei termini ai terreni di loro di proprietà (contraddistinti in catasto al foglio 30 particelle nn. 176 e 198), apponendo dei picchetti in ferro sulla linea dividente, localizzandoli nel punto che, sin dal 1981, rappresentava il centro della strada di accesso alle proprietà confinanti con la medesima strada;
- che, in data 31.07.2015, il Sindaco di Nocara emetteva nei confronti di e Controparte_1
l'ordinanza n. 4/2015 di rimozione dei picchetti e, poiché non ottemperata, il Parte_4
Comune provvedeva alla rimozione dei picchetti;
- che la sera del 28.10.2015, senza autorizzazione, e ‒ Controparte_1 Parte_4 proprietari della porzione di terreno posto di fronte ad un tratto della strada di accesso ai fondi ed alle abitazioni dei ricorrenti ‒ rendevano inutilizzabile, con un'aratura profonda, la metà della striscia di terreno destinata a strada per accedere ai terreni, impedendone il normale utilizzo, essendosi creato al centro del percorso un solco profondo oltre 70-80 cm, rappresentante, inoltre, un pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica;
- che non è decorso un anno dalla conoscenza dello spoglio clandestino e violento;
- che, nonostante la querela sporta il 07.11.2015 e la diffida del 26.11.2015, i resistenti non permettono agli di rientrare nel possesso del passaggio che, attraverso la strada in terra Pt_1 battuta posta in parte a confine della proprietà dei resistenti, consente di giungere alla strada provinciale Nocara-Rocca Imperiale. Ciò posto, i ricorrenti hanno chiesto di: “a. - in via principale, ordinare al Sig. Controparte_1
Cod. Fisc. . nato a [...] il [...] e della Sig.ra . Cod. C.F._4 Parte_4
Fisc. . nata a [...] il [...], entrambi residenti a [...], l'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio che, attraverso la strada in terra battuta (visibile nelle fotografie esibite nel fascicolo di parte ricorrente), posta in parte a confine della proprietà dei resistenti, consente dalla Strada Provinciale
Nocara - Rocca Imperiale di raggiungere i fondi e le abitazioni siti in Agro di Nocara (CS), C.da “Piano della Noce riportati in Catasto al fo. 30. Particelle 178 e 179. di are 10.17: al Fg. 30, particella 259,
Cat. A/3, Cons. 5.5: al Foglio 30, Particelle 177 di are 10.58, mediante il ripristino dello stato dei luoghi con eliminazione dell'enorme solco di oltre 70 - 80 cm di profondità che rende non solo impossibile il libero transito, ma rappresenta un grave pericolo per l'incolumità e per la sicurezza pubblica e di ogni altro ostacolo all'utilizzo del medesimo tracciato: b. - Con riserva di chiedere nella sede competente, in ogni caso, la condanna dei resistenti ‒ Sig.ri e ‒ al Controparte_1 Parte_4 risarcimento dei danni e con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimb. forf. IVA e CPA come per legge”. In data 20.06.2016 e si sono costituiti in giudizio, Controparte_1 Parte_4 deducendo che:
- i ricorrenti sono confinanti con il fondo di proprietà dei resistenti, ma non hanno mai utilizzato parte dello stesso per il transito e come strada;
- negli anni pregressi veniva valutata l'ipotesi di una lottizzazione con la realizzazione di una strada tra i due fondi a confine per una larghezza totale di 6 m;
- nonostante i deliberati del Consiglio, non esisteva un'approvazione ufficiale della lottizzazione pagina 2 di 13 da parte della Regione;
l'atto di intesa non sfociava in una convenzione tra il ed i CP_3 lottizzanti, né venivano prestate le polizze fideiussorie a garanzia delle opere di urbanizzazione primaria;
- non veniva rilasciata nessuna concessione edilizia e nessuna strada veniva valutata negli atti e realizzata fisicamente;
- la strada larga sei metri sarebbe stata la conseguenza dell'approvazione del piano di lottizzazione, mai avvenuta;
- il estraneo alla vicenda possessoria, interveniva illegittimamente nelle questioni tra CP_3 privati, non tutelabili con ordinanza;
- gli , da molti anni, per accedere ai loro fondi utilizzano una strada in terra battuta ricadente Pt_1 sui fondi degli stessi, modificata a seguito della realizzazione nel 2015 di una recinzione con un muro in cemento che lascia una strada larga 3 m circa sempre nelle proprietà degli , Pt_1 utilizzata solo dagli stessi;
- allo stato, dunque, esiste una strada larga circa 3 m, ricadente nelle proprietà degli;
Pt_1
- gli da sempre provvedono a pulire ed arare il confine per ben delimitare i fondi;
Persona_3
- i ricorrenti non hanno mai utilizzato per accedere alle loro proprietà i fondi di proprietà dei resistenti, né prima della realizzazione del muro in cemento, né dopo la realizzazione del muro;
- premesso che nessuna strada esiste urbanisticamente, in caso contrario e qualora l'ordinanza del Sindaco avesse avuto legittimità e titolo, il Comune ‒ e non già gli ‒ avrebbe dovuto Pt_1 promuovere l'azione possessoria. Tanto premesso, i resistenti hanno chiesto il rigetto della possessoria con vittoria delle spese di lite. Esaurita l'attività istruttoria con l'audizione degli informatori, è stato autorizzato il deposito di note conclusive e, in particolare, con nota depositata il 12.10.2016 le parti resistenti hanno eccepito la decadenza dal termine annuale per la proposizione dell'azione di spoglio.
Il Giudice investito del ricorso possessorio, con ordinanza del 30.10.2016, depositata il 31.10.2016, ha accolto il ricorso, ritenendo tardiva l'eccezione di decadenza dall'azione di reintegrazione (in quanto formulata dai resistenti solo nelle note conclusive del procedimento) e accertando la legittimazione attiva in capo ai ricorrenti. Con la medesima ordinanza è stato, dunque, ordinato ad e a Controparte_1
di reintegrare i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio mediante la Parte_4 ricompattazione del terreno della strada oggetto del procedimento, con condanna dei ressitenti al pagamento delle spese di lite (“- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina ad e a Controparte_1
di reintegrare i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio mediante la Parte_4 ricompattazione del terreno della strada oggetto del procedimento;
- condanna e Controparte_1
a rifondere le spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in Euro 142,98 per spese ed Parte_4 in Euro 900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e c.p.a. come per legge.”). 1.3. Con istanza depositata in data 10.11.2016, e Controparte_1 Parte_4 hanno chiesto, tempestivamente, la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. In particolare, gli istanti hanno dedotto:
- il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto facente capo al solo Parte_5 basta dare una semplice lettura dell'ordinanza n. 4/2015 del tecnico comunale arch. per Per_4 rendersi conto che doveva essere il ad agire in giudizio, eventualmente nei confronti CP_3 dell'odierno resistente. Non solo, perché se così non fosse ci troveremmo di fronte ad colossale abuso d'ufficio avvalorato dalla presenza del Sindaco in udienza che ha dato conforto, inconsapevolmente si spera, ad una doppia quanto grave azione. Tenendo ferme le motivazioni del tecnico incaricato del è evidente che la legittimazione spettava al Parte_5 CP_3 in capo al Sindaco. Ed infatti proprio quest'ultimo ad onor del vero così dichiara: “L'anno scorso nell'Agosto 2015 ho fatto una ordinanza di sgombero nei confronti degli che avevano CP_1 fissato dei paletti in mezzo alla strada. Gli abruzzese non hanno eseguito l'ordinanza che è stata eseguita coattivamente dal Questa strada il Comune l'ha considerata pubblica.”; CP_3
pagina 3 di 13 - la decadenza dall'azione di reintegrazione per il decorso del termine annuale dallo spoglio. Dalle dichiarazioni emergerebbe che nel mese di Gennaio del 2015 l' avrebbero arato il CP_1 fondo a confine con la proprietà degli . Circostanza che viene riferita esattamente ed in Pt_1 modo preciso dalla informatrice , unica indifferente per davvero stante Persona_5
i suoi rapporti di buon vicinato con entrambi i soggetti in campo e soprattutto vivendo a poche decine di metri dai luoghi di causa. Non solo il tecnico Geom. ha dichiarato, peraltro, che Tes_1 si è recato sui posti a Maggio/Giugno 2015 ed ha visto che la strada, a suo parere, era stata arata a confine. Tanto a differenza della che ha dichiarato invece di aver visto a Gennaio 2015 Per_5 arare gli a confine con la proprietà degli , riconoscendo lo stato dei luoghi CP_1 Pt_1 come nelle foto a) e b). Il giudizio è stato introdotto il 07.04.2016 e lo spoglio posto in essere nel mese di gennaio 2015, secondo le dichiarazioni espresse della informatrice Persona_5
;
[...]
- l'assenza dell'animus spoliandi, della violenza e della clandestinità. Non risulta che gli Pt_1 avessero una servitù di passaggio nella porzione di fondo dell' e . Si CP_1 Persona_6 evince infatti che sia il Geom. che il Sindaco di Nocara, entrambi si sono premurati di Tes_1 evidenziare che esisteva una strada larga sei metri ma nessuno ha dichiarato che gli stessi possedevano quella specifica porzione di fondo. A nulla valgono le dichiarazioni interessate degli informatori di parte ricorrente in quanto nessuno ha dichiarato in verità non poteva farlo che il possesso si da parte degli si è consumato sulla porzione dell' Pt_1 CP_1
- che pare incontestata la circostanza che vi fossero e vi sono degli alberi da diversi anni nella proprietà del resistente. Alberi di pini che sono stati piantati come prevede il codice civile a metri tre dal confine di proprietà. I pini risultano a metri tre dal confine a dimostrazione che l' ha sempre considerato ed agito in piena buona fede assumendo sua la proprietà, il CP_1 possesso di quella porzione di fondo arandolo di volta in volta. Situazione che si protrae dagli anni 80 circa;
- che nel fondo vi è sempre stata una strada larga metri sei per come si evince dalle foto Pt_1 prodotte in giudizio. La strada iniziava dal fondo ed era obliqua per come risultava Pt_1 tratteggiata nelle foto prodotte. Gli per una serie di motivazioni hanno inteso modificare Pt_1 lo stato dei luoghi cercando di far gravare la strada nella proprietà Ed infatti nel CP_1
2013/14 i ricorrenti hanno inteso realizzare una recinzione lasciando tre metri dal loro confine.
Nel contempo hanno tentato di riprendere e dare voce ad una lottizzazione ampiamente dimenticata da tutti e non realizzata, meglio ancora decaduta, per come il Sindaco ha avuto modo di ribadire in udienza. Lottizzazione ripresa strumentalmente per giustificare e pretendere in maniera arrogante e prepotente, meglio ancora appropriarsi, di tre metri di porzione di fondo dal confine di proprietà giammai posseduta dagli . Nessun pregio le dichiarazioni CP_1 Pt_1 del Geom. e del Sindaco che nulla provano rispetto ai fatti conosciuti;
Tes_1
- che le dichiarazioni da parte del Geom. e della chiariscono in maniera evidente Per_7 Per_5
i fatti e la verità del possesso. Il teste e la hanno ampiamente dichiarato che gli Per_7 Per_5 aravano a confine ed avevano autorizzato quest'ultimo al parcheggio delle macchine CP_1 che si recavano al ristorante di proprietà. Non solo hanno entrambi dimostrato che la strada in questione si sviluppava, prima della recinzione, in maniera differente. Ricadeva per intero nella proprietà ed era larga sei metri. Mai è stato interessato al transito la porzione di fondo di Pt_1 proprietà degli Ed ancora l' ha provato che il Suo fondo non è stato CP_1 CP_1 interessato da interferenze e possesso da parte degli , questi ultimi non hanno neanche Pt_1 contestato la piantumazione dei pini a tre metri dal confine nel rispetto del codice.
Fissata la prima udienza di comparizione, con comparsa depositata in data 06.06.2017 si sono costituiti in giudizio , e , deducendo che: Parte_1 Parte_2 Parte_3
- il potere dovere di promuovere l'azione compete esclusivamente ai ricorrenti, proprietari del terreno e dei fabbricati in località “Piano della Noce”;
pagina 4 di 13 - pertanto non vi è alcun difetto di legittimazione, in quanto il non ha alcuna Parte_5 legittimazione nella causa;
- sono prive di pregio ed inconsistenti le affermazioni di controparte dirette a collocare l'atto della natura in epoca diversa da quella risultante dagli atti e dalle affermazioni degli informatori;
l'eccezione formulata da controparte è svolta nelle note conclusive del procedimento e oltretutto fuori termine;
- è proprio per mezzo degli informatori che i ricorrenti hanno provato il possesso quindi l'avvenuto spoglio, mentre alcun valore contrario può attribuirsi alle dichiarazioni degli informatori Per_7
e atteso la genericità delle stesse e del contrasto con le risultanze processuali;
Per_5
- nel caso di specie risulta approvata l'esistenza di uno spoglio violento:
- le controparti contrariamente non hanno provato nulla in merito al thema decidendum.
Tanto premesso , e , hanno formulato le Parte_1 Parte_2 Parte_3 seguenti conclusioni: “1) In via principale, dichiarare improponibile e inammissibile la domanda possessoria dei ricorrenti e, comunque, infondata nel merito, in fatto e in diritto;
2) Per l'effetto, ordinare ai ricorrenti, Sig.ri Cod. Fisc. , nato a [...] C.F._4
Nocara (CS), ed alla Sig.ra , Cod. Fisc. nata a [...], il Parte_4 C.F._7
12.08.1949 entrambi residenti in [...], l'immediata reintegrazione dei Sigri
ed nel possesso della servitù di passaggio che, Parte_1 Parte_2 Parte_3 attraverso la strada in terra battuta, posta a confine della proprietà degli attuali ricorrenti, consente dalla Strada Provinciale Nocara-Rocca Imperiale di raggiungere i fondi e le abitazioni siti in Agro di Nocara (CS), C.da “Piano della Noce”, riportati in Catasto al fg. 30, Part.lle 178 e 179, di are 10.17; al Fg. 30, Part.lla 259, Cat. A/3, Cons. 5,5; al Foglio 30, " part.le 177, di are 10.58, mediante il ripristino dello stato dei luoghi con l'eliminazione dell'enorme solco di oltre 70-80 cm. di profondità, che rende non solo impossibile il transito, ma rappresenta un grave pericolo per l'incolumità e per la sicurezza pubblica e di ogni altro ostacolo all'utilizzo del medesimo tracciato;
3) Condannare i ricorrenti alla refusione delle spese di lite, oltre diritti ed onorari di causa e rimborso forfettario per spese generali
(12,5%), oltre CPA ed IVA, come per legge”. All'esito della prima udienza del 19.06.2017 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Esaurita l'attività istruttoria mediante l'audizione dei testi, all'udienza del 17.10.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In rito In via preliminare, priva di fondamento è l'eccezione sollevata dalle parti e di CP_1 Pt_4 inammissibilità della comparsa di costituzione nel merito possessorio delle parti odierne convenute con deposito cartaceo, pur trattandosi di giudizio già instaurato e costituendo un atto endoprocessuale soggetto all'obbligo di deposito in via telematica ex art. 16-bis co. 1 del d.l. n. 179/2012. Sul punto, è pacifico che “in ipotesi di deposito di atti in formato, digitale o cartaceo, diverso da quello previsto dalla legge ed in difetto di espressa previsione di nullità, questa Corte ha fatto applicazione
(Cass. SS. UU. n. 7665 del 18 aprile 2016; Cass. nn. 26860 e 26861 del 2020) del principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato;
[…] per altro, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831/2014)”. Nella specie, il deposito in forma cartacea, anziché telematica, degli atti endoprocessuali ‒ nel cui novero rientrano quelli che costituiscono la prosecuzione di un giudizio già instaurato, così come deve ritenersi il giudizio di merito possessorio ai sensi dell'art. 703 co. 4 c.p.c. ‒ costituisce una mera irregolarità da ritenersi sanata per effetto del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 co. 3 c.p.c., stante la corretta instaurazione del contraddittorio processuale e l'assenza di qualsiasi lesione del diritto di difesa pagina 5 di 13 delle parti resistenti in possessorio.
2.1. Ancora in via preliminare, non sussistono i presupposti per la dichiarazione di interruzione del giudizio.
E infatti, la dichiarazione della morte di e è stata fatta all'udienza Controparte_1 Parte_4 del 11.07.2024 da parte del difensore delle parti , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
.
[...]
Sul punto, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., gli eventi interruttivi ivi previsti, se colpiscono la parte costituita in giudizio a mezzo di un procuratore, non spiegano alcun effetto interruttivo se e fin quando gli stessi non siano dichiarati in udienza o notificati alle altre parti dal procuratore costituito, posto il carattere negoziale della dichiarazione di interruzione che “può provenire solo dal procuratore della parte cui
l'evento interruttivo si riferisce e non già dal difensore della controparte, né può essere dichiarata
d'ufficio dal giudice in mancanza della stessa” (Cass., Sez. III, ord. n. 20809/2018). 2.2. Sempre in via preliminare, non trova fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata, sin dalla costituzione in sede interdittale, dalle parti e CP_1 Pt_4
In primo luogo, occorre ricordare che ciò che rileva ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire è la prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda (cfr. Cass,
Sez. UU., sent. n. 2951/2016) e, dunque, al merito.
La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire e contraddire, la cui sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dev'essere, dunque, verificata sulla sola base delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere (da ultimo, si veda Cass., Sez. II, sent. n. 15500/2022). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto ‒ sin dall'atto introduttivo della fase interdittale ‒ l'esercizio da parte degli stessi della servitù di passaggio sulla strada in terra battuta in oggetto (estesa in larghezza per 3 m sui terreni di proprietà degli e per 3 m sui terreni di proprietà degli , Pt_1 Persona_3 quotidianamente ed a partire dal 1981, con mezzi meccanici, al fine di accedere ai propri fondi, e lo spoglio clandestino di una parte di detta strada ricadente sulle proprietà degli Persona_3 perpetrato da questi ultimi, in data 28.10.2015, con l'aratura profonda del terreno e la creazione di un profondo solco al centro del percorso.
Nel caso di specie, dunque, è chiaro che la domanda originariamente proposta dai ricorrenti ha ad oggetto la tutela del loro possesso ad immagine di un diritto di servitù di passaggio e reintegrazione nel possesso in seguito allo spoglio lamentato. Nello specifico, i ricorrenti in possessorio hanno dedotto l'emissione dell'ordinanza n. 4/2015 da parte del Sindaco di Nocara a riprova dell'esistenza della strada nel terreno oggetto dello spoglio dedotto. Dunque, l'eventuale esistenza di un uso pubblico su tale strada presente a confine dei terreni delle parti si colloca al di fuori del thema decidedum del presente giudizio.
Ciò posto, è consolidato il principio secondo cui “occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od occultamente della disponibilità del bene. La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che "feci sed iure feci"” (Cass., Sez. II, sent. n. 7331/2013). E infatti, “nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che per l'esperimento delle azioni di reintegrazione
pagina 6 di 13 o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto” (Cass., Sez. II, sent. n. 10470/1991).
Sulla base di tali principi, tenuto conto delle prospettazioni ‒ sin dall'atto introduttivo del procedimento possessorio ‒ dell'esercizio di una servitù di passaggio da parte degli sulla strada in terra battuta Pt_1 in oggetto per accedere ai propri fondi anche con mezzi meccanici, è da ritenersi certamente sussistente in capo ad , e la legittimazione attiva. Parte_1 Parte_2 Parte_3
3. Nel merito
3.1. A seguito della riforma realizzata dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, la fase del merito possessorio costituisce una prosecuzione della fase sommaria e non un giudizio nuovo, in quanto il comma 4 dell'art. 703 c.p.c. fa espressamente riferimento alla prosecuzione e non all'inizio di una causa di merito a differenza dell'art. 669 octies c.p.c. Ne consegue che gli atti introduttivi del giudizio ‒ che si struttura in una fase sommaria e in una eventuale fase di merito a cognizione piena ‒ sono quelli con cui si apre la fase sommaria. Quindi, attesa la natura unitaria e bifasica del giudizio possessorio, la fase di merito dello stesso è deputata, essenzialmente, all'approfondimento del thema decidendum già emerso con gli atti introduttivi della fase sommaria e non ammette l'introduzione di domande o eccezioni nuove che non siano state dedotte nella fase sommaria, ragion per cui sono il ricorso e la comparsa di costituzione della fase sommaria a disegnare il thema decidendum e probandum e, quindi, il perimetro del giudizio (arg. da
Cass., Sez. II, ord. n. 5154/2019; cfr., in tal senso, Trib. Castrovillari, Sez. I, sent. n. 1066/2023).
Da ciò discende la inammissibilità, nella specie, dell'eccezione di decadenza dall'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. formulata da e solo con le note Controparte_1 Parte_4 conclusive rese in sede di discussione in fase interdittale, così come già rilevato dal Giudice nell'ordinanza resa all'esito del procedimento possessorio. Manca, difatti, nella comparsa di costituzione dei resistenti in sede interdittale (depositata il 20.06.2016) un espresso riferimento a detta eccezione di decadenza.
Sul punto è orientamento consolidato quello secondo il quale in tema di spoglio, il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1168 c.c. non è rilevabile d'ufficio dal giudice, giacché, vertendosi in materia di diritti disponibili, deve essere eccepito, ai sensi dell'art. 2969 c.c., dalla parte interessata, ed è quindi soggetto al regime delle preclusioni, da ciò conseguendo che la parte, nel sollevare l'eccezione, deve manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo dell'altrui pretesa ricollegato dalla legge al decorso dell'anno dall'asserito spoglio;
sicché è da escludersi che detta eccezione possa ritenersi implicitamente sollevata con la difesa con cui il resistente assume genericamente di aver da sempre esercitato, ad esempio, il proprio diritto di proprietà (cfr. Cass., Sez. VI-2, ord. n. 1455/2018; Cass. civ.
n. 23718 del 2011; Cass. Civ. n. 5841 del 2006).
Si tratta di conclusione coerente con la natura stessa della eccezione di decadenza: una diversa interpretazione, trasformerebbe una eccezione in senso stretto in una mera difesa, disancorata da qualsiasi termine per farla valere in giudizio.
Per le parti e , quindi, alla luce dei principi sopraesposti, la Controparte_1 Parte_4 preclusione dal sollevare l'eccezione di decadenza dall'azione di reintegrazione è maturata con il deposito della comparsa di costituzione dinanzi al Giudice della fase interdittale. Pertanto, l'eccezione di decadenza deve ritenersi tardiva e, come tale, inammissibile. 3.2. Venendo alla domanda spiegata nel presente giudizio, giova premettere i principi vigenti in materia. L'azione di reintegrazione nel possesso ex artt. 1140 e 1168 c.c. tutela lo ius possessionis, ossia il diritto di mantenere il potere di fatto esercitato sulla res manifestatosi esteriormente in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale (corpus possessionis), espressione dell'intenzione e della volontà di relazionarsi al bene come titolare del diritto reale corrispondente (animus possidendi).
Tale azione assolve ad una funzione eminentemente recuperatoria, essendo diretta al ripristino della pagina 7 di 13 preesistente situazione di fatto su un bene (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 3731/1985). Il possesso, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione del potere di fatto con una caratterizzazione specifica in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale, connotandosi, sotto il profilo dell'animus, per l'intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale. Pertanto, grava sul ricorrente l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto ad immagine del quale il possesso è conformato (in questo senso, tra le altre, si veda
Trib. di Castrovillari. ord. n. 6484/2023). In ossequio ai principi generali in tema di onere probatorio, dunque, nella ripartizione dell'onere della prova ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 1168 e ss. c.c. spetta al richiedente la tutela allegare e provare i requisiti indefettibili, ossia di aver avuto il possesso del bene nel tempo prossimo alla lesione addotta,
[finanche illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui sul punto (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 4908/1998 e
Cass., Sez. II, sent. n. 1299/1998)] e, in caso di spoglio, gli atti realizzati con violenza, anche solo morale,
o clandestinità che determinano una privazione totale o parziale della disponibilità o del godimento del bene unitamente all'animus spoliandi. Segnatamente, l'accoglimento della domanda di reintegrazione nella particolare ipotesi di spoglio di una servitù di passaggio non è subordinato, quindi, alla presenza di opere visibili e permanenti inequivocamente destinate all'esercizio del transito, ma esclusivamente alla dimostrazione del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche quello nel momento dello spoglio stesso (cfr.: Cass., Sez. II, sent. n. 3055/1985), e della qualità dell'utilizzatone di possessore di un fondo al quale si accede mediante di esso (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 1139/1984; Cass. civ. n. 451 del 1982; Cass. civ. n. 24026 del 2004; più di recente in questo senso anche Cass. civ. n. 2367 del 2012).
Tanto premesso, giova, altresì, ricordare che le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 12089/2019, nonché Cass., Sez.
II, sent. n. 1386/2009), attesa l'unità del giudizio articolato nelle due fasi della tutela interdittale e del merito possessorio. Si consideri, peraltro, che secondo l'indirizzo prevalente nella giurisprudenza, “le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio possessorio sono valutabili alla stregua di una prova testimoniale, ove assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite nei rispettivi atti introduttivi, mentre quelle raccolte ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte", ex art. 669 sexies c.p.c., comma 2, sono qualificabili in termini di sommarie informazioni, pur essendo utilizzabili anche ai fini della decisione quali indizi liberamente valutabili” (Cass., Sez. II, sent. n. 19720/2016).
Ciò premesso, nessun dubbio residua in ordine alla idoneità a fondare la decisione, anche nella fase del merito possessorio, dell'insieme dell'attività istruttoria acquisita nella fase interdittale del presente procedimento, tanto più tenendo conto che gli informatori sono stati ascoltati, in sede interdittale, in contraddittorio tra le parti, essendo tutti stati ammoniti e avendo prestato la formula di impegno. 3.3. Venendo al caso di specie, alla luce dei suddetti principi, la domanda di reintegra nel possesso della servitù di passaggio deve ritenersi fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In primis, i ricorrenti in possessorio hanno dato prova dell'esistenza della strada in terra battuta, così come dedotto, nonché dell'utilizzo da parte degli stessi della strada per raggiungere i propri fondi. Tanto emerge dall'analisi complessiva delle dichiarazioni rese dagli informatori, in sede interdittale, e dai testi, nella fase di merito. In particolare, l'esistenza della strada in terra battuta, così come dedotta dagli , è stata confermata Pt_1
pagina 8 di 13 da , sentito come informatore nella fase interdittale all'udienza del 19.09.2016 (“Lì Persona_8 sulla strada c'è un capannone industriale a cui il ha dato l'autorizzazione a costruire proprio CP_3 in virtù dell'esistenza della strada. Io ricordo che la strada è stata sempre larga circa 6 m. Era utilizzata sia a piedi che con macchine, soprattutto negli ultimi quattro o cinque anni, perché sono nate delle abitazioni. […] La strada, anche dal lato è stata sempre transitabile, non vi erano erbacce. CP_1
La strada era transitabile nel doppio senso di marcia. Io in qualità di sindaco l'anno scorso (2 agosto
2015) ho fatto una ordinanza di sgombero nei confronti degli che aveva fissato dei paletti CP_1 in mezzo alla strada”).
Allo stesso modo, il teste , confermando la circostanza di cui alla lettera g) della Testimone_2 seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. degli (“vero che la striscia di terreno di metri 6, destinata
Pt_1 dai confinanti proprietari ed utilizzata come servitù di passaggio ha assunto, sin dal 1981, i connotati di una vera e propria “strada” in terra battuta”), all'udienza del 26.10.2022, ha riferito dell'esistenza di una strada di accesso tra i terreni degli e degli in località Piano della Noce, della
Pt_1 CP_1 previsione nella lottizzazione della creazione della strada e che la stessa rappresenta l'unica strada di accesso al fondo degli .
Pt_1 Il teste , sentito all'udienza del 21.04.2023, in risposta al capitolo q) della seconda Testimone_3 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. degli (“vero che i Sig.ri , ed
Pt_1 Parte_1 Parte_3 [...]
, sin dal 1981, hanno sempre utilizzato, l'unica strada di accesso in terra battuta esistente ed Pt_2 avente una larghezza di metri 6”) ha dichiarato che “la striscia di terreno che si trova al confine tra le proprietà di , e e la proprietà di in Nocara, Parte_2 Parte_3 Parte_1 CP_4
c.da Piano della Noce è stata utilizzata come servitù di passaggio dai confinanti, per quel che io ricordo, dal 1981-1982, questa striscia ha l'ampiezza di circa 6 metri ed è una strada di terra battuta. Sono a conoscenza di ciò perché ho lavorato peri sig.ri in diversi periodi a cominciare dal 1980-1981” Pt_1
e “fin dal 1981 gli attori hanno sempre utilizzato la strada di m. 6 di cui ho detto sopra come accesso al loro terreno. Questa strada è l'unico accesso al terreno degli attori”. L'esistenza della strada dedotta da , e è Parte_1 Parte_2 Parte_3 stata, altresì, confermata da , il quale, sentito come informatore nella fase interdittale Testimone_4 (all'udienza del 19.09.2016) e come teste (all'udienza del 20.01.2023) ha dichiarato di essere stato incaricato da tutte le parti acquirenti (tra cui tutte le parti in causa), dopo l'atto notarile del 1981, di dirigere i lavori per la realizzazione di una strada “che doveva ricadere per 3 metri nel terreno dei confinanti a monte e per 3 metri nel terreno dei confinanti a valle” (cfr. verbale udienza del 20.01.2023) e che veniva realizzata con l'ausilio di una ruspa, subito dopo l'atto pubblico. Lo stesso Testimone_4 ha confermato la medesima estensione della strada di 6 m in larghezza, dal 1981 e fino al 2015, in particolare, fino all'apposizione dei picchetti al centro della strada in corrispondenza del confine delle proprietà e , prima, e all'aratura della porzione di strada larga 3 m ricadente nella CP_1 Pt_1 proprietà di poi (si vedano, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate da quale CP_1 Testimone_4 informatore all'udienza del 19.09.2016). Con riferimento alla falsità della deposizione resa da quest'ultimo teste, nei cui confronti è stata sporta querela in sede penale ‒ secondo quanto dedotto dai resistenti/attori ‒ si osserva che tale eccezione deve essere disattesa non essendovi prova in atti dell'intervento di una pronuncia con forza di giudicato sulla falsità della testimonianza resa da . Testimone_4
Difatti, è principio consolidato quello secondo il quale il giudice di merito non ha l'obbligo di disattendere le deposizioni testimoniali a causa della denuncia presentata in sede penale contro le persone escusse, poiché solo l'accertata sussistenza del reato di falsa testimonianza in sede penale vieta di tener conto di dette deposizioni, occorrendo a tal fine che il giudice penale abbia accertato in modo definitivo la sussistenza del reato (cfr. Cass., Sez. VI - 2, ord. n. 29854/2011; Cass. n. 15572 del 2000; Cass. n. 622 del 1994; C. App. Palermo, sent. n. 601/2021). A tal proposito, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero pagina 9 di 13 convincimento del giudice del merito, a cui sono riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr. Cass., Sez. VI-2, ord. n. 5559/2021).
Tali principi valgono, altresì, con riferimento alla informatrice/teste , a nulla Persona_5 rilevando le querele sporte da , e ed i Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizi penali instaurati nei suoi confronti per la falsità delle dichiarazioni rese nella fase sommaria e in quella di merito del presente giudizio, in assenza, anche in tal caso, della prova di una pronuncia con forza di giudicato al riguardo.
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve ritenersi confermata anche dall'informatore/teste l'esistenza della strada dedotta dai ricorrenti/convenuti, coerentemente alle dichiarazioni Testimone_4
e rappresentazioni fattuali dell'informatore e dei testi e Persona_8 Testimone_2 Tes_3
[...]
Al contrario, non risultano attendibili le dichiarazioni rilasciate da in qualità Testimone_5 di informatore all'udienza del 19.09.2016, secondo il quale “la strada si è venuta a creare dopo che gli
hanno fatto la recinzione, credo due-tre anni fa. Prima c'era solo sterpaglia, ginestre, vegetazione Pt_1 spontanea. Non ci passava nessuno. […] La strada non è mai stata realizzata”. Ebbene, le suddette dichiarazioni risultano in contrasto con quanto dedotto dagli stessi CP_1
e , secondo i quali la strada in terra battuta utilizzata per molti anni dagli per accedere ai Pt_4 Pt_1 loro fondi cadeva sui terreni degli ed era preesistente alla realizzazione da parte degli stessi della Pt_1 recinzione in cemento nel 2015, a seguito della quale la strada veniva soltanto modificata lasciandola di
3 m oltre la recinzione e non già creata ex novo. Le dichiarazioni dell'informatore sono, altresì, in contrasto con quanto dichiarato dall'altra Per_7 informatrice indicata dai resistenti, oltre che con quanto dichiarato, Persona_5 successivamente, dallo stesso sentito in qualità di teste. Per_7
Ascoltata come informatrice all'udienza del 19.09.2016, ha dichiarato che Persona_5
“prima della recinzione fatta dagli , nella foto a destra, circa tre anni fa, la strada era più larga”, Pt_1 rappresentando, dunque, la preesistenza della strada alla costruzione della recinzione, a differenza di quanto dichiarato dall'informatore Per_7
Nella medesima udienza, inoltre, l'informatrice relativamente al pezzo di strada oggetto dello Per_5 spoglio dedotto dagli con l'aratura profonda del terreno (riconosciuto dalla nelle foto Pt_1 Per_5 prodotte dai ricorrenti mostranti il terreno sottoposto ad aratura), ha dichiarato: “Questo pezzo di strada lo utilizzavamo a volte come parcheggio, già dal 1991. Sotto casa mia c'è un ristorante, che prima era di mio cognato e adesso è di mio figlio. I clienti del ristorante parcheggiavano le macchine sulla parte di terreno di che si vede arato. […] Gli mi hanno autorizzato a fare parcheggiare CP_1 CP_1 le macchine sul loro terreno, non ho mai ha avuto contestazione dagli ”. Pt_1 Lo stesso sentito come teste all'udienza del 26.10.2022 ha confermato che “gli Per_7 CP_1 avevano concesso la possibilità di parcheggiare su quasi tutta la fascia di terreno posta a confine con la proprietà ”. La suddetta circostanza, oltre ad essere stata omessa dall' in fase Pt_1 Per_7 interdittale, contraddice le dichiarazioni precedentemente rese dallo stesso in qualità di informatore all'udienza del 19.09.2016: difatti, la concessione come parcheggio di un ristorante della fascia di terreno a confine con la proprietà di , e implica la Parte_1 Parte_2 Parte_3 transitabilità veicolare di detta porzione di terreno. Le dichiarazioni rese dalla confermano la accessibilità con “macchine” e, dunque, il transito Per_5 veicolare del terreno di proprietà degli confinante con quello di , Persona_3 Parte_1
e , dal momento che secondo la stessa “questo pezzo di strada Parte_2 Parte_3 lo utilizzavamo a volte come parcheggio, già dal 1991” (cfr. dichiarazioni rese come informatrice all'udienza del 19.09.2016) e e hanno concesso a me, quale Controparte_1 Persona_9 titolare del ristorante di cui al capitolo, dal 1991 a tutt'oggi, la possibilità di parcheggiare sul loro fondo
pagina 10 di 13 nella parte a confine con la proprietà ” (cfr. dichiarazioni rese come teste all'udienza del Pt_1
21.04.2023). È indubbio, inoltre, che il suddetto “pezzo di strada” riferito dalla coincida con la porzione di Per_5 terreno oggetto dello spoglio denunciato dai ricorrenti. La stessa informatrice, riconoscendo lo stato dei luoghi rappresentato dalla documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti (ossia, le foto di cui alle lettere a) e b) del fascicolo dei ricorrenti, rappresentanti lo stato dei luoghi a novembre 2015), ha espressamente affermato che “i clienti del ristorante parcheggiavano le macchine sulla parte di terreno di che si vede arato”, precisando che “gli hanno arato il loro fondo a confine CP_1 CP_1 della loro proprietà. ADR l'aratura è stata fatta così come si vede nelle foto a) e b)” e che “gli ospiti del locale parcheggiano sul terreno degli sia nel pezzo immediatamente di fronte casa mia sia CP_1 nella parte di terreno degli di fronte agli ” (cfr. verbale udienza del 19.09.2016). CP_1 Pt_1
La circostanza del transito veicolare descritta dalla è confermata anche dalla documentazione Per_5 fotografica prodotta all'udienza del 19.09.2016 dai resistenti e, in particolare, dalla planimetria catastale con sovrapposizione a orto-foto di cui al n. 2), raffigurante una visione dall'alto dello stato dei luoghi al 19.03.2015, dalla quale emerge chiaramente l'esistenza di una strada in terra battuta lungo il confine tra le particelle nn. 176 e 198 degli e le particelle nn. 177, 178 e 179 di proprietà, Persona_3 rispettivamente, di , e , nonché la presenza di autovetture Parte_3 Parte_1 Parte_2 sulla medesima strada.
Risultano, invece, contraddittorie le ulteriori dichiarazioni di rese in sede Persona_5 interdittale e nella prosecuzione del procedimento di merito. Ebbene, all'udienza del 19.09.2016 della fase interdittale, la ha dichiarato che “prima della recinzione fatta dagli , nella foto a Per_5 Pt_1 destra, circa tre anni fa, la strada era più larga” per poi affermare, all'udienza del 21.04.2023, la stessa larghezza della strada (circa 3 m), precedentemente e successivamente alla realizzazione della recinzione nel 2015 da parte degli (“Nel 2015 gli attori hanno recintato i loro terreni in Nocara, piano della Pt_1
Noce, e dopo questa recinzione per accedere alla loro proprietà utilizzavano una strada adiacente alla recinzione medesima;
non so dire la larghezza della strada, all'incirca 3 m. Finiti i 3 metri della strada degli inizia la proprietà confinante di ” […] Prima della recinzione gli Pt_1 Controparte_1 attori utilizzavano una strada in terra battuta larga circa 3 metri che avevano realizzato all'interno della loro proprietà e che usavano a loro piacimento. Preciso che era di fatto una pista non delimitata da recinzioni della larghezza, come ho detto, di circa m 3”). La conferma dell'esistenza della strada rappresentata dagli emerge anche dall'ulteriore quadro Pt_1 documentale. Ebbene, nella missiva del 15.07.2000, a firma di , rivolta al per Controparte_1 Parte_5 la richiesta di concessione di un suolo edificabile nella località Piano della Noce del medesimo Comune, viene espressamente dichiarato dallo stesso che “lo spazio pubblico richiesto non Controparte_1
è stato utilizzato come strada dall'anno 1981, in quanto, a seguito dell'atto notarile n. Persona_2
35515 del 21.03.1981, il tracciato stradale, al fine di migliorarlo e ampliarlo, è stato deviato nella proprietà privata”. D'altronde, lo stesso titolo richiamato dai ricorrenti ad colorandam possessionem (atto pubblico rep. n. 35515/14470, del 21.03.1981) contiene la previsione che “tutte le infrastrutture, come strade di accesso, fognature e condotte d'acqua, restano a carico degli acquirenti secondo le concessioni comunali”.
Anche l'ordinanza del Sindaco di Nocara n. 4/2015 ‒ con la quale è stato ordinato ad CP_1
e a la rimozione dei picchetti dagli stessi apposti in data 15.06.2015 occupando
[...] Parte_4 parte della carreggiata stradale che porta ai fondi di , e ‒ Parte_3 Parte_1 Parte_2 conferma l'esistenza di una strada in corrispondenza della porzione di terreno in oggetto. La stessa ordinanza è stata motivata anche sulla base delle “dichiarazioni rese dai proprietari frontisti, con nota Prot. N. 767 del 16.06.2015, secondo cui “le strade di accesso ai lotti sono state realizzate subito dopo l'atto pubblico, a spesa di tutti i firmatari dell'atto, con l'accordo che dovevano avere una larghezza minima di m. 6,00 e di ampliarle in parti uguali dai due lati qualora fosse stato necessario”,
pagina 11 di 13 oltre che sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso nella già menzionata nota del Controparte_1
15.07.2000, in cui lo stesso indicava il trasferimento, dal 1981 (a seguito dell'atto a rogito del Notaio n. 35515 del 21.03.1981), della vecchia strada comunale. Persona_2 Ciò posto, i ricorrenti in possessorio hanno dato prova dell'utilizzo della strada in terra battuta in oggetto per raggiungere i propri fondi. L'informatore ha riferito espressamente, all'udienza del 19.09.2016, di aver visto Testimone_4 transitare gli sulla strada in esame, così come altresì riferito dal teste Pt_1 Testimone_2 all'udienza del 26.10.2022. Allo stesso modo, , sentito come teste all'udienza del 21.04.2023, ha riferito che la strada Testimone_3 in terra battuta sulla striscia di terreno dell'ampiezza di circa 6 m che si trova al confine delle proprietà di , e è stata utilizzata per il passaggio dai confinanti dal Parte_2 Parte_3 Parte_1
1981-1982 e che, in particolare, gli , sin dal 1981, utilizzavano detta strada come unico accesso ai Pt_1 propri terreni.
Sul punto, anche il teste ha dichiarato che la strada in oggetto funge da unico accesso Testimone_2 ai fondi degli e lo stesso teste (indicato dalle parti odierne attrici) ha Pt_1 Testimone_5 confermato l'utilizzo della strada da parte degli per accedere alle loro proprietà. Pt_1
3.4. Venendo infine alla necessaria analisi dello spoglio dedotto, è noto che integra gli estremi dello spoglio la privazione, anche parziale, del possesso, che può manifestarsi con un atto del terzo che restringa o riduca le facoltà inerenti al potere esercitato sull'intera cosa oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo (cfr. Cass.. Sez. II, sent. n. 1494/2013). Con riferimento specifico alle servitù di passaggio, anche le modalità di esercizio del passaggio rilevano, atteso che la configurabilità dello spoglio del possesso di una servitù (al pari della turbativa), non può dipendere dal solo accertamento della modifica dello stato di fatto, la quale di per sé non integra una lesione possessoria, essendo necessario che la modifica si traduca in una privazione o menomazione delle utilità del fondo dominante rispetto a quelle in precedenza godute avuto riguardo al possesso effettivamente esercitato (arg. da Cass., Sez. II, ord. n. 24376/2021,).
Nella specie è stata fornita la prova della parziale privazione dell'esercizio del passaggio dei ricorrenti mediante l'aratura profonda di una porzione di terreno di proprietà degli su cui ricade Persona_3 la strada in oggetto.
Tanto gli informatori e quanto i testi e Testimone_4 Persona_8 Testimone_2 Tes_3 hanno confermato tale circostanza.
[...] In particolare, l'informatore ha riferito che “l'aratura che si vede in foto è stata Persona_8 fatta prima nell'autunno del 2015 e poi a maggio-giugno 2016. Prima dell'autunno la strada si presentava tutta battuta. […] La strada, anche dal lato è stata sempre transitabile, non vi CP_1 erano erbacce. La strada era transitabile nel doppio senso di marcia”. Il teste e il teste hanno confermato l'avvenuta aratura, nel mese di Testimone_2 Testimone_3 ottobre 2015, di una parte della strada e il restringimento della stessa. Più nel dettaglio, il teste Tes_3 ha dichiarato che “i solchi dell'aratura erano profondi, ma non so esattamente quanto. Preciso
[...] che la strada era arata di fronte al suolo e che “dopo l'aratura la strada si era ristretta fino CP_1
a diventare di circa 3 m. Per ristretta intendo dire che era rimasta destinata al passaggio la metà circa della strada […] dopo l'aratura non si poteva più passare sulla strada con i camion mentre prima era possibile”. La profondità dell'aratura di una parte della strada (equivalente alla metà in larghezza della stessa) e la conseguente intransitabilità con mezzi meccanici di detta porzione di strada a seguito dell'aratura compiuta dalle parti resistenti ‒ pacificamente riconosciuta dalle medesime parti ‒ emerge chiaramente dalla documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti in sede interdittale (con specifico riferimento alle foto di cui alle lettere a) e b) del fascicolo dei ricorrenti, raffiguranti lo stato dei luoghi a novembre 2015, nell'immediatezza dello spoglio, caratterizzato, inoltre, dalla presenza di solchi marcati e profondi all'interno della porzione di terreno arato).
pagina 12 di 13 Neppure può porsi in dubbio l'esistenza di uno spoglio tutelabile, atteso che in tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, l'animus spoliandi in re ipsa, né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 21613/2021). Allo stesso modo, è da ritenersi accertata la natura violenta dello spoglio, poiché posto in essere contro la volontà dei possessori e sorretto dall'animus spoliandi, non essendo dubitabile la consapevolezza del fatto che l'aratura profonda di una parte della strada costituiva, di fatto, una privazione del possesso fino ad allora esercitato dalle parti Affuso sulla parte di strada arata.
In conclusione, va riconosciuta la tutela possessoria richiesta da , Parte_1 [...]
e . Pt_2 Parte_3
4. Quanto alle spese di lite resta fermo quanto già disposto nella fase interdittale del procedimento possessorio, in cui sono state poste in capo ad e . Controparte_1 Parte_4
Le spese del presente giudizio sono poste in capo ai soccombenti, in solido tra loro, e sono liquidate d'ufficio come da dispositivo tenuto conto:
- dell'applicazione dei parametri del d.m. n. 55/2014;
- che non può trovare applicazione l'art. 15 c.p.c.;
- che il valore della causa va ragguagliato allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- della snellezza della fase introduttiva, del numero scarno di questioni da esaminare e del carattere consolidato della giurisprudenza, con conseguente applicazione dello scaglione di valore da € 5.201 a €
26.000;
- degli aumenti e delle diminuzioni operabili in virtù dell'art. 4, co. 1, del citato D.M.;
- della riduzione nella misura del 30 % ex art. 4, co. 4 del D.M. 55/2014, atteso che, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto;
- dell'aumento previsto dall'art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda possessoria proposta dai ricorrenti , Parte_1 [...]
e , e, pertanto, ORDINA a e Pt_2 Parte_3 Controparte_1
di reintegrare i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio sulla strada, Parte_4 sita nel Comune di Nocara e parzialmente ricadente nelle particelle nn. 176 e 198 del Foglio 30, mediante il ripristino dello stato dei luoghi;
- CONDANNA e , in solido tra loro, al Controparte_1 Parte_4 pagamento, in favore di , e , delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese del presente giudizio che si liquidano in €.3.003,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali come per legge.
Così deciso il 18.3.2025.
Il Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 921/2016, avente a oggetto “Azione di manutenzione nel possesso” e promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e , nato a Pt_2 C.F._2 Parte_3 Nocara il 07.06.1960 (C.F.: ), rappresentati e difesi dall' Avv. Francesco Colotta C.F._3 in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
-RICORRENTI in possessorio e CONVENUTI nel procedimento di merito-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._4 Pt_4
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._5
Giuseppe Ranù e dall'Avv. Roberto Laghi in virtù di mandati in atti
-RESISTENTI in possessorio ed ATTORI nel procedimento di merito-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti 1.1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 07.04.2016 , Parte_1 Parte_2
e hanno agito nei confronti di e Parte_3 Controparte_1 Parte_4 per chiedere la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio da essi esercitato sulla strada in terra battuta di accesso ai fondi di loro proprietà siti in Località Piano della Noce nel Comune di Nocara. A tal fine i ricorrenti hanno dedotto:
- di essere proprietari dei lotti di terreno con entrostanti fabbricati, siti in Nocara alla Località Piano della Noce, acquistati dal dante causa con atto pubblico a rogito del Notaio Persona_1 rep. n. 35515/14470 del 21.03.1981, registrato in Amendolara il 02.04.1981 al n. Persona_2
20. mod. 1°, vol. 81 e registrato a Cosenza il 07.04.1981 al n. 7275 r.g. n. 6309, identificati al catasto terreni del Comune di Nocara al foglio 30, particelle nn. 178 e 179 di are 10.17, particella n. 259 cat. A/3 cons. 5.5, particella n. 177, di are 10.58, confinanti, sin dall'epoca dell'acquisto, per un lato, con la strada di accesso;
- che per accedere ai suddetti fondi e fabbricati, gli utilizzano, sin dal 1981, questa unica Pt_1 strada di accesso, in terra battuta e avente una larghezza minima di 6 m, che si congiunge alla Strada Provinciale attraverso un altro braccio che si snoda interamente sul lotto di CP_2
;
[...]
- che la strada, rappresentante l'unica via di accesso alle loro proprietà, veniva realizzata subito dopo la stipula del suddetto atto pubblico del 21.03.1981, il quale prevedeva che le strade di accesso ai lotti dovevano essere a carico degli acquirenti, a spese di tutti i firmatari dell'atto, con pagina 1 di 13 l'accordo che il percorso doveva avere una larghezza minima di 6 m (divisi in parti eguali tra i confinati e cioè 3 m per ciascuno), da ampliare, sempre in parti eguali dai due lati, qualora fosse stato necessario rispettare eventuali leggi in vigore e/o quelle successive;
- che a delimitazione della larghezza della strada alcuni costruivano dei muretti mentre altri (ad es.
i coniugi impiantavano degli alberi ad alto fusto;
Persona_3
- che la striscia di terreno destinata dai proprietari confinanti assumeva, sin dalla sua realizzazione,
i connotati di una strada in terra battuta e gli , per accedere ai loro fondi, esercitavano la Pt_1 servitù di passaggio sulla suddetta strada quotidianamente con mezzi meccanici;
- che, nel giugno 2015 ultimo scorso, e , con l'ausilio di un Controparte_1 Parte_4 tecnico di loro fiducia, ponevano dei termini ai terreni di loro di proprietà (contraddistinti in catasto al foglio 30 particelle nn. 176 e 198), apponendo dei picchetti in ferro sulla linea dividente, localizzandoli nel punto che, sin dal 1981, rappresentava il centro della strada di accesso alle proprietà confinanti con la medesima strada;
- che, in data 31.07.2015, il Sindaco di Nocara emetteva nei confronti di e Controparte_1
l'ordinanza n. 4/2015 di rimozione dei picchetti e, poiché non ottemperata, il Parte_4
Comune provvedeva alla rimozione dei picchetti;
- che la sera del 28.10.2015, senza autorizzazione, e ‒ Controparte_1 Parte_4 proprietari della porzione di terreno posto di fronte ad un tratto della strada di accesso ai fondi ed alle abitazioni dei ricorrenti ‒ rendevano inutilizzabile, con un'aratura profonda, la metà della striscia di terreno destinata a strada per accedere ai terreni, impedendone il normale utilizzo, essendosi creato al centro del percorso un solco profondo oltre 70-80 cm, rappresentante, inoltre, un pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica;
- che non è decorso un anno dalla conoscenza dello spoglio clandestino e violento;
- che, nonostante la querela sporta il 07.11.2015 e la diffida del 26.11.2015, i resistenti non permettono agli di rientrare nel possesso del passaggio che, attraverso la strada in terra Pt_1 battuta posta in parte a confine della proprietà dei resistenti, consente di giungere alla strada provinciale Nocara-Rocca Imperiale. Ciò posto, i ricorrenti hanno chiesto di: “a. - in via principale, ordinare al Sig. Controparte_1
Cod. Fisc. . nato a [...] il [...] e della Sig.ra . Cod. C.F._4 Parte_4
Fisc. . nata a [...] il [...], entrambi residenti a [...], l'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio che, attraverso la strada in terra battuta (visibile nelle fotografie esibite nel fascicolo di parte ricorrente), posta in parte a confine della proprietà dei resistenti, consente dalla Strada Provinciale
Nocara - Rocca Imperiale di raggiungere i fondi e le abitazioni siti in Agro di Nocara (CS), C.da “Piano della Noce riportati in Catasto al fo. 30. Particelle 178 e 179. di are 10.17: al Fg. 30, particella 259,
Cat. A/3, Cons. 5.5: al Foglio 30, Particelle 177 di are 10.58, mediante il ripristino dello stato dei luoghi con eliminazione dell'enorme solco di oltre 70 - 80 cm di profondità che rende non solo impossibile il libero transito, ma rappresenta un grave pericolo per l'incolumità e per la sicurezza pubblica e di ogni altro ostacolo all'utilizzo del medesimo tracciato: b. - Con riserva di chiedere nella sede competente, in ogni caso, la condanna dei resistenti ‒ Sig.ri e ‒ al Controparte_1 Parte_4 risarcimento dei danni e con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimb. forf. IVA e CPA come per legge”. In data 20.06.2016 e si sono costituiti in giudizio, Controparte_1 Parte_4 deducendo che:
- i ricorrenti sono confinanti con il fondo di proprietà dei resistenti, ma non hanno mai utilizzato parte dello stesso per il transito e come strada;
- negli anni pregressi veniva valutata l'ipotesi di una lottizzazione con la realizzazione di una strada tra i due fondi a confine per una larghezza totale di 6 m;
- nonostante i deliberati del Consiglio, non esisteva un'approvazione ufficiale della lottizzazione pagina 2 di 13 da parte della Regione;
l'atto di intesa non sfociava in una convenzione tra il ed i CP_3 lottizzanti, né venivano prestate le polizze fideiussorie a garanzia delle opere di urbanizzazione primaria;
- non veniva rilasciata nessuna concessione edilizia e nessuna strada veniva valutata negli atti e realizzata fisicamente;
- la strada larga sei metri sarebbe stata la conseguenza dell'approvazione del piano di lottizzazione, mai avvenuta;
- il estraneo alla vicenda possessoria, interveniva illegittimamente nelle questioni tra CP_3 privati, non tutelabili con ordinanza;
- gli , da molti anni, per accedere ai loro fondi utilizzano una strada in terra battuta ricadente Pt_1 sui fondi degli stessi, modificata a seguito della realizzazione nel 2015 di una recinzione con un muro in cemento che lascia una strada larga 3 m circa sempre nelle proprietà degli , Pt_1 utilizzata solo dagli stessi;
- allo stato, dunque, esiste una strada larga circa 3 m, ricadente nelle proprietà degli;
Pt_1
- gli da sempre provvedono a pulire ed arare il confine per ben delimitare i fondi;
Persona_3
- i ricorrenti non hanno mai utilizzato per accedere alle loro proprietà i fondi di proprietà dei resistenti, né prima della realizzazione del muro in cemento, né dopo la realizzazione del muro;
- premesso che nessuna strada esiste urbanisticamente, in caso contrario e qualora l'ordinanza del Sindaco avesse avuto legittimità e titolo, il Comune ‒ e non già gli ‒ avrebbe dovuto Pt_1 promuovere l'azione possessoria. Tanto premesso, i resistenti hanno chiesto il rigetto della possessoria con vittoria delle spese di lite. Esaurita l'attività istruttoria con l'audizione degli informatori, è stato autorizzato il deposito di note conclusive e, in particolare, con nota depositata il 12.10.2016 le parti resistenti hanno eccepito la decadenza dal termine annuale per la proposizione dell'azione di spoglio.
Il Giudice investito del ricorso possessorio, con ordinanza del 30.10.2016, depositata il 31.10.2016, ha accolto il ricorso, ritenendo tardiva l'eccezione di decadenza dall'azione di reintegrazione (in quanto formulata dai resistenti solo nelle note conclusive del procedimento) e accertando la legittimazione attiva in capo ai ricorrenti. Con la medesima ordinanza è stato, dunque, ordinato ad e a Controparte_1
di reintegrare i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio mediante la Parte_4 ricompattazione del terreno della strada oggetto del procedimento, con condanna dei ressitenti al pagamento delle spese di lite (“- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina ad e a Controparte_1
di reintegrare i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio mediante la Parte_4 ricompattazione del terreno della strada oggetto del procedimento;
- condanna e Controparte_1
a rifondere le spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in Euro 142,98 per spese ed Parte_4 in Euro 900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e c.p.a. come per legge.”). 1.3. Con istanza depositata in data 10.11.2016, e Controparte_1 Parte_4 hanno chiesto, tempestivamente, la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. In particolare, gli istanti hanno dedotto:
- il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto facente capo al solo Parte_5 basta dare una semplice lettura dell'ordinanza n. 4/2015 del tecnico comunale arch. per Per_4 rendersi conto che doveva essere il ad agire in giudizio, eventualmente nei confronti CP_3 dell'odierno resistente. Non solo, perché se così non fosse ci troveremmo di fronte ad colossale abuso d'ufficio avvalorato dalla presenza del Sindaco in udienza che ha dato conforto, inconsapevolmente si spera, ad una doppia quanto grave azione. Tenendo ferme le motivazioni del tecnico incaricato del è evidente che la legittimazione spettava al Parte_5 CP_3 in capo al Sindaco. Ed infatti proprio quest'ultimo ad onor del vero così dichiara: “L'anno scorso nell'Agosto 2015 ho fatto una ordinanza di sgombero nei confronti degli che avevano CP_1 fissato dei paletti in mezzo alla strada. Gli abruzzese non hanno eseguito l'ordinanza che è stata eseguita coattivamente dal Questa strada il Comune l'ha considerata pubblica.”; CP_3
pagina 3 di 13 - la decadenza dall'azione di reintegrazione per il decorso del termine annuale dallo spoglio. Dalle dichiarazioni emergerebbe che nel mese di Gennaio del 2015 l' avrebbero arato il CP_1 fondo a confine con la proprietà degli . Circostanza che viene riferita esattamente ed in Pt_1 modo preciso dalla informatrice , unica indifferente per davvero stante Persona_5
i suoi rapporti di buon vicinato con entrambi i soggetti in campo e soprattutto vivendo a poche decine di metri dai luoghi di causa. Non solo il tecnico Geom. ha dichiarato, peraltro, che Tes_1 si è recato sui posti a Maggio/Giugno 2015 ed ha visto che la strada, a suo parere, era stata arata a confine. Tanto a differenza della che ha dichiarato invece di aver visto a Gennaio 2015 Per_5 arare gli a confine con la proprietà degli , riconoscendo lo stato dei luoghi CP_1 Pt_1 come nelle foto a) e b). Il giudizio è stato introdotto il 07.04.2016 e lo spoglio posto in essere nel mese di gennaio 2015, secondo le dichiarazioni espresse della informatrice Persona_5
;
[...]
- l'assenza dell'animus spoliandi, della violenza e della clandestinità. Non risulta che gli Pt_1 avessero una servitù di passaggio nella porzione di fondo dell' e . Si CP_1 Persona_6 evince infatti che sia il Geom. che il Sindaco di Nocara, entrambi si sono premurati di Tes_1 evidenziare che esisteva una strada larga sei metri ma nessuno ha dichiarato che gli stessi possedevano quella specifica porzione di fondo. A nulla valgono le dichiarazioni interessate degli informatori di parte ricorrente in quanto nessuno ha dichiarato in verità non poteva farlo che il possesso si da parte degli si è consumato sulla porzione dell' Pt_1 CP_1
- che pare incontestata la circostanza che vi fossero e vi sono degli alberi da diversi anni nella proprietà del resistente. Alberi di pini che sono stati piantati come prevede il codice civile a metri tre dal confine di proprietà. I pini risultano a metri tre dal confine a dimostrazione che l' ha sempre considerato ed agito in piena buona fede assumendo sua la proprietà, il CP_1 possesso di quella porzione di fondo arandolo di volta in volta. Situazione che si protrae dagli anni 80 circa;
- che nel fondo vi è sempre stata una strada larga metri sei per come si evince dalle foto Pt_1 prodotte in giudizio. La strada iniziava dal fondo ed era obliqua per come risultava Pt_1 tratteggiata nelle foto prodotte. Gli per una serie di motivazioni hanno inteso modificare Pt_1 lo stato dei luoghi cercando di far gravare la strada nella proprietà Ed infatti nel CP_1
2013/14 i ricorrenti hanno inteso realizzare una recinzione lasciando tre metri dal loro confine.
Nel contempo hanno tentato di riprendere e dare voce ad una lottizzazione ampiamente dimenticata da tutti e non realizzata, meglio ancora decaduta, per come il Sindaco ha avuto modo di ribadire in udienza. Lottizzazione ripresa strumentalmente per giustificare e pretendere in maniera arrogante e prepotente, meglio ancora appropriarsi, di tre metri di porzione di fondo dal confine di proprietà giammai posseduta dagli . Nessun pregio le dichiarazioni CP_1 Pt_1 del Geom. e del Sindaco che nulla provano rispetto ai fatti conosciuti;
Tes_1
- che le dichiarazioni da parte del Geom. e della chiariscono in maniera evidente Per_7 Per_5
i fatti e la verità del possesso. Il teste e la hanno ampiamente dichiarato che gli Per_7 Per_5 aravano a confine ed avevano autorizzato quest'ultimo al parcheggio delle macchine CP_1 che si recavano al ristorante di proprietà. Non solo hanno entrambi dimostrato che la strada in questione si sviluppava, prima della recinzione, in maniera differente. Ricadeva per intero nella proprietà ed era larga sei metri. Mai è stato interessato al transito la porzione di fondo di Pt_1 proprietà degli Ed ancora l' ha provato che il Suo fondo non è stato CP_1 CP_1 interessato da interferenze e possesso da parte degli , questi ultimi non hanno neanche Pt_1 contestato la piantumazione dei pini a tre metri dal confine nel rispetto del codice.
Fissata la prima udienza di comparizione, con comparsa depositata in data 06.06.2017 si sono costituiti in giudizio , e , deducendo che: Parte_1 Parte_2 Parte_3
- il potere dovere di promuovere l'azione compete esclusivamente ai ricorrenti, proprietari del terreno e dei fabbricati in località “Piano della Noce”;
pagina 4 di 13 - pertanto non vi è alcun difetto di legittimazione, in quanto il non ha alcuna Parte_5 legittimazione nella causa;
- sono prive di pregio ed inconsistenti le affermazioni di controparte dirette a collocare l'atto della natura in epoca diversa da quella risultante dagli atti e dalle affermazioni degli informatori;
l'eccezione formulata da controparte è svolta nelle note conclusive del procedimento e oltretutto fuori termine;
- è proprio per mezzo degli informatori che i ricorrenti hanno provato il possesso quindi l'avvenuto spoglio, mentre alcun valore contrario può attribuirsi alle dichiarazioni degli informatori Per_7
e atteso la genericità delle stesse e del contrasto con le risultanze processuali;
Per_5
- nel caso di specie risulta approvata l'esistenza di uno spoglio violento:
- le controparti contrariamente non hanno provato nulla in merito al thema decidendum.
Tanto premesso , e , hanno formulato le Parte_1 Parte_2 Parte_3 seguenti conclusioni: “1) In via principale, dichiarare improponibile e inammissibile la domanda possessoria dei ricorrenti e, comunque, infondata nel merito, in fatto e in diritto;
2) Per l'effetto, ordinare ai ricorrenti, Sig.ri Cod. Fisc. , nato a [...] C.F._4
Nocara (CS), ed alla Sig.ra , Cod. Fisc. nata a [...], il Parte_4 C.F._7
12.08.1949 entrambi residenti in [...], l'immediata reintegrazione dei Sigri
ed nel possesso della servitù di passaggio che, Parte_1 Parte_2 Parte_3 attraverso la strada in terra battuta, posta a confine della proprietà degli attuali ricorrenti, consente dalla Strada Provinciale Nocara-Rocca Imperiale di raggiungere i fondi e le abitazioni siti in Agro di Nocara (CS), C.da “Piano della Noce”, riportati in Catasto al fg. 30, Part.lle 178 e 179, di are 10.17; al Fg. 30, Part.lla 259, Cat. A/3, Cons. 5,5; al Foglio 30, " part.le 177, di are 10.58, mediante il ripristino dello stato dei luoghi con l'eliminazione dell'enorme solco di oltre 70-80 cm. di profondità, che rende non solo impossibile il transito, ma rappresenta un grave pericolo per l'incolumità e per la sicurezza pubblica e di ogni altro ostacolo all'utilizzo del medesimo tracciato;
3) Condannare i ricorrenti alla refusione delle spese di lite, oltre diritti ed onorari di causa e rimborso forfettario per spese generali
(12,5%), oltre CPA ed IVA, come per legge”. All'esito della prima udienza del 19.06.2017 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Esaurita l'attività istruttoria mediante l'audizione dei testi, all'udienza del 17.10.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In rito In via preliminare, priva di fondamento è l'eccezione sollevata dalle parti e di CP_1 Pt_4 inammissibilità della comparsa di costituzione nel merito possessorio delle parti odierne convenute con deposito cartaceo, pur trattandosi di giudizio già instaurato e costituendo un atto endoprocessuale soggetto all'obbligo di deposito in via telematica ex art. 16-bis co. 1 del d.l. n. 179/2012. Sul punto, è pacifico che “in ipotesi di deposito di atti in formato, digitale o cartaceo, diverso da quello previsto dalla legge ed in difetto di espressa previsione di nullità, questa Corte ha fatto applicazione
(Cass. SS. UU. n. 7665 del 18 aprile 2016; Cass. nn. 26860 e 26861 del 2020) del principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato;
[…] per altro, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831/2014)”. Nella specie, il deposito in forma cartacea, anziché telematica, degli atti endoprocessuali ‒ nel cui novero rientrano quelli che costituiscono la prosecuzione di un giudizio già instaurato, così come deve ritenersi il giudizio di merito possessorio ai sensi dell'art. 703 co. 4 c.p.c. ‒ costituisce una mera irregolarità da ritenersi sanata per effetto del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 co. 3 c.p.c., stante la corretta instaurazione del contraddittorio processuale e l'assenza di qualsiasi lesione del diritto di difesa pagina 5 di 13 delle parti resistenti in possessorio.
2.1. Ancora in via preliminare, non sussistono i presupposti per la dichiarazione di interruzione del giudizio.
E infatti, la dichiarazione della morte di e è stata fatta all'udienza Controparte_1 Parte_4 del 11.07.2024 da parte del difensore delle parti , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
.
[...]
Sul punto, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., gli eventi interruttivi ivi previsti, se colpiscono la parte costituita in giudizio a mezzo di un procuratore, non spiegano alcun effetto interruttivo se e fin quando gli stessi non siano dichiarati in udienza o notificati alle altre parti dal procuratore costituito, posto il carattere negoziale della dichiarazione di interruzione che “può provenire solo dal procuratore della parte cui
l'evento interruttivo si riferisce e non già dal difensore della controparte, né può essere dichiarata
d'ufficio dal giudice in mancanza della stessa” (Cass., Sez. III, ord. n. 20809/2018). 2.2. Sempre in via preliminare, non trova fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata, sin dalla costituzione in sede interdittale, dalle parti e CP_1 Pt_4
In primo luogo, occorre ricordare che ciò che rileva ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire è la prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda (cfr. Cass,
Sez. UU., sent. n. 2951/2016) e, dunque, al merito.
La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire e contraddire, la cui sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dev'essere, dunque, verificata sulla sola base delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere (da ultimo, si veda Cass., Sez. II, sent. n. 15500/2022). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto ‒ sin dall'atto introduttivo della fase interdittale ‒ l'esercizio da parte degli stessi della servitù di passaggio sulla strada in terra battuta in oggetto (estesa in larghezza per 3 m sui terreni di proprietà degli e per 3 m sui terreni di proprietà degli , Pt_1 Persona_3 quotidianamente ed a partire dal 1981, con mezzi meccanici, al fine di accedere ai propri fondi, e lo spoglio clandestino di una parte di detta strada ricadente sulle proprietà degli Persona_3 perpetrato da questi ultimi, in data 28.10.2015, con l'aratura profonda del terreno e la creazione di un profondo solco al centro del percorso.
Nel caso di specie, dunque, è chiaro che la domanda originariamente proposta dai ricorrenti ha ad oggetto la tutela del loro possesso ad immagine di un diritto di servitù di passaggio e reintegrazione nel possesso in seguito allo spoglio lamentato. Nello specifico, i ricorrenti in possessorio hanno dedotto l'emissione dell'ordinanza n. 4/2015 da parte del Sindaco di Nocara a riprova dell'esistenza della strada nel terreno oggetto dello spoglio dedotto. Dunque, l'eventuale esistenza di un uso pubblico su tale strada presente a confine dei terreni delle parti si colloca al di fuori del thema decidedum del presente giudizio.
Ciò posto, è consolidato il principio secondo cui “occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od occultamente della disponibilità del bene. La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che "feci sed iure feci"” (Cass., Sez. II, sent. n. 7331/2013). E infatti, “nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che per l'esperimento delle azioni di reintegrazione
pagina 6 di 13 o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto” (Cass., Sez. II, sent. n. 10470/1991).
Sulla base di tali principi, tenuto conto delle prospettazioni ‒ sin dall'atto introduttivo del procedimento possessorio ‒ dell'esercizio di una servitù di passaggio da parte degli sulla strada in terra battuta Pt_1 in oggetto per accedere ai propri fondi anche con mezzi meccanici, è da ritenersi certamente sussistente in capo ad , e la legittimazione attiva. Parte_1 Parte_2 Parte_3
3. Nel merito
3.1. A seguito della riforma realizzata dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, la fase del merito possessorio costituisce una prosecuzione della fase sommaria e non un giudizio nuovo, in quanto il comma 4 dell'art. 703 c.p.c. fa espressamente riferimento alla prosecuzione e non all'inizio di una causa di merito a differenza dell'art. 669 octies c.p.c. Ne consegue che gli atti introduttivi del giudizio ‒ che si struttura in una fase sommaria e in una eventuale fase di merito a cognizione piena ‒ sono quelli con cui si apre la fase sommaria. Quindi, attesa la natura unitaria e bifasica del giudizio possessorio, la fase di merito dello stesso è deputata, essenzialmente, all'approfondimento del thema decidendum già emerso con gli atti introduttivi della fase sommaria e non ammette l'introduzione di domande o eccezioni nuove che non siano state dedotte nella fase sommaria, ragion per cui sono il ricorso e la comparsa di costituzione della fase sommaria a disegnare il thema decidendum e probandum e, quindi, il perimetro del giudizio (arg. da
Cass., Sez. II, ord. n. 5154/2019; cfr., in tal senso, Trib. Castrovillari, Sez. I, sent. n. 1066/2023).
Da ciò discende la inammissibilità, nella specie, dell'eccezione di decadenza dall'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. formulata da e solo con le note Controparte_1 Parte_4 conclusive rese in sede di discussione in fase interdittale, così come già rilevato dal Giudice nell'ordinanza resa all'esito del procedimento possessorio. Manca, difatti, nella comparsa di costituzione dei resistenti in sede interdittale (depositata il 20.06.2016) un espresso riferimento a detta eccezione di decadenza.
Sul punto è orientamento consolidato quello secondo il quale in tema di spoglio, il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1168 c.c. non è rilevabile d'ufficio dal giudice, giacché, vertendosi in materia di diritti disponibili, deve essere eccepito, ai sensi dell'art. 2969 c.c., dalla parte interessata, ed è quindi soggetto al regime delle preclusioni, da ciò conseguendo che la parte, nel sollevare l'eccezione, deve manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo dell'altrui pretesa ricollegato dalla legge al decorso dell'anno dall'asserito spoglio;
sicché è da escludersi che detta eccezione possa ritenersi implicitamente sollevata con la difesa con cui il resistente assume genericamente di aver da sempre esercitato, ad esempio, il proprio diritto di proprietà (cfr. Cass., Sez. VI-2, ord. n. 1455/2018; Cass. civ.
n. 23718 del 2011; Cass. Civ. n. 5841 del 2006).
Si tratta di conclusione coerente con la natura stessa della eccezione di decadenza: una diversa interpretazione, trasformerebbe una eccezione in senso stretto in una mera difesa, disancorata da qualsiasi termine per farla valere in giudizio.
Per le parti e , quindi, alla luce dei principi sopraesposti, la Controparte_1 Parte_4 preclusione dal sollevare l'eccezione di decadenza dall'azione di reintegrazione è maturata con il deposito della comparsa di costituzione dinanzi al Giudice della fase interdittale. Pertanto, l'eccezione di decadenza deve ritenersi tardiva e, come tale, inammissibile. 3.2. Venendo alla domanda spiegata nel presente giudizio, giova premettere i principi vigenti in materia. L'azione di reintegrazione nel possesso ex artt. 1140 e 1168 c.c. tutela lo ius possessionis, ossia il diritto di mantenere il potere di fatto esercitato sulla res manifestatosi esteriormente in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale (corpus possessionis), espressione dell'intenzione e della volontà di relazionarsi al bene come titolare del diritto reale corrispondente (animus possidendi).
Tale azione assolve ad una funzione eminentemente recuperatoria, essendo diretta al ripristino della pagina 7 di 13 preesistente situazione di fatto su un bene (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 3731/1985). Il possesso, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione del potere di fatto con una caratterizzazione specifica in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale, connotandosi, sotto il profilo dell'animus, per l'intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale. Pertanto, grava sul ricorrente l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto ad immagine del quale il possesso è conformato (in questo senso, tra le altre, si veda
Trib. di Castrovillari. ord. n. 6484/2023). In ossequio ai principi generali in tema di onere probatorio, dunque, nella ripartizione dell'onere della prova ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 1168 e ss. c.c. spetta al richiedente la tutela allegare e provare i requisiti indefettibili, ossia di aver avuto il possesso del bene nel tempo prossimo alla lesione addotta,
[finanche illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui sul punto (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 4908/1998 e
Cass., Sez. II, sent. n. 1299/1998)] e, in caso di spoglio, gli atti realizzati con violenza, anche solo morale,
o clandestinità che determinano una privazione totale o parziale della disponibilità o del godimento del bene unitamente all'animus spoliandi. Segnatamente, l'accoglimento della domanda di reintegrazione nella particolare ipotesi di spoglio di una servitù di passaggio non è subordinato, quindi, alla presenza di opere visibili e permanenti inequivocamente destinate all'esercizio del transito, ma esclusivamente alla dimostrazione del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche quello nel momento dello spoglio stesso (cfr.: Cass., Sez. II, sent. n. 3055/1985), e della qualità dell'utilizzatone di possessore di un fondo al quale si accede mediante di esso (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 1139/1984; Cass. civ. n. 451 del 1982; Cass. civ. n. 24026 del 2004; più di recente in questo senso anche Cass. civ. n. 2367 del 2012).
Tanto premesso, giova, altresì, ricordare che le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 12089/2019, nonché Cass., Sez.
II, sent. n. 1386/2009), attesa l'unità del giudizio articolato nelle due fasi della tutela interdittale e del merito possessorio. Si consideri, peraltro, che secondo l'indirizzo prevalente nella giurisprudenza, “le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio possessorio sono valutabili alla stregua di una prova testimoniale, ove assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite nei rispettivi atti introduttivi, mentre quelle raccolte ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte", ex art. 669 sexies c.p.c., comma 2, sono qualificabili in termini di sommarie informazioni, pur essendo utilizzabili anche ai fini della decisione quali indizi liberamente valutabili” (Cass., Sez. II, sent. n. 19720/2016).
Ciò premesso, nessun dubbio residua in ordine alla idoneità a fondare la decisione, anche nella fase del merito possessorio, dell'insieme dell'attività istruttoria acquisita nella fase interdittale del presente procedimento, tanto più tenendo conto che gli informatori sono stati ascoltati, in sede interdittale, in contraddittorio tra le parti, essendo tutti stati ammoniti e avendo prestato la formula di impegno. 3.3. Venendo al caso di specie, alla luce dei suddetti principi, la domanda di reintegra nel possesso della servitù di passaggio deve ritenersi fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In primis, i ricorrenti in possessorio hanno dato prova dell'esistenza della strada in terra battuta, così come dedotto, nonché dell'utilizzo da parte degli stessi della strada per raggiungere i propri fondi. Tanto emerge dall'analisi complessiva delle dichiarazioni rese dagli informatori, in sede interdittale, e dai testi, nella fase di merito. In particolare, l'esistenza della strada in terra battuta, così come dedotta dagli , è stata confermata Pt_1
pagina 8 di 13 da , sentito come informatore nella fase interdittale all'udienza del 19.09.2016 (“Lì Persona_8 sulla strada c'è un capannone industriale a cui il ha dato l'autorizzazione a costruire proprio CP_3 in virtù dell'esistenza della strada. Io ricordo che la strada è stata sempre larga circa 6 m. Era utilizzata sia a piedi che con macchine, soprattutto negli ultimi quattro o cinque anni, perché sono nate delle abitazioni. […] La strada, anche dal lato è stata sempre transitabile, non vi erano erbacce. CP_1
La strada era transitabile nel doppio senso di marcia. Io in qualità di sindaco l'anno scorso (2 agosto
2015) ho fatto una ordinanza di sgombero nei confronti degli che aveva fissato dei paletti CP_1 in mezzo alla strada”).
Allo stesso modo, il teste , confermando la circostanza di cui alla lettera g) della Testimone_2 seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. degli (“vero che la striscia di terreno di metri 6, destinata
Pt_1 dai confinanti proprietari ed utilizzata come servitù di passaggio ha assunto, sin dal 1981, i connotati di una vera e propria “strada” in terra battuta”), all'udienza del 26.10.2022, ha riferito dell'esistenza di una strada di accesso tra i terreni degli e degli in località Piano della Noce, della
Pt_1 CP_1 previsione nella lottizzazione della creazione della strada e che la stessa rappresenta l'unica strada di accesso al fondo degli .
Pt_1 Il teste , sentito all'udienza del 21.04.2023, in risposta al capitolo q) della seconda Testimone_3 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. degli (“vero che i Sig.ri , ed
Pt_1 Parte_1 Parte_3 [...]
, sin dal 1981, hanno sempre utilizzato, l'unica strada di accesso in terra battuta esistente ed Pt_2 avente una larghezza di metri 6”) ha dichiarato che “la striscia di terreno che si trova al confine tra le proprietà di , e e la proprietà di in Nocara, Parte_2 Parte_3 Parte_1 CP_4
c.da Piano della Noce è stata utilizzata come servitù di passaggio dai confinanti, per quel che io ricordo, dal 1981-1982, questa striscia ha l'ampiezza di circa 6 metri ed è una strada di terra battuta. Sono a conoscenza di ciò perché ho lavorato peri sig.ri in diversi periodi a cominciare dal 1980-1981” Pt_1
e “fin dal 1981 gli attori hanno sempre utilizzato la strada di m. 6 di cui ho detto sopra come accesso al loro terreno. Questa strada è l'unico accesso al terreno degli attori”. L'esistenza della strada dedotta da , e è Parte_1 Parte_2 Parte_3 stata, altresì, confermata da , il quale, sentito come informatore nella fase interdittale Testimone_4 (all'udienza del 19.09.2016) e come teste (all'udienza del 20.01.2023) ha dichiarato di essere stato incaricato da tutte le parti acquirenti (tra cui tutte le parti in causa), dopo l'atto notarile del 1981, di dirigere i lavori per la realizzazione di una strada “che doveva ricadere per 3 metri nel terreno dei confinanti a monte e per 3 metri nel terreno dei confinanti a valle” (cfr. verbale udienza del 20.01.2023) e che veniva realizzata con l'ausilio di una ruspa, subito dopo l'atto pubblico. Lo stesso Testimone_4 ha confermato la medesima estensione della strada di 6 m in larghezza, dal 1981 e fino al 2015, in particolare, fino all'apposizione dei picchetti al centro della strada in corrispondenza del confine delle proprietà e , prima, e all'aratura della porzione di strada larga 3 m ricadente nella CP_1 Pt_1 proprietà di poi (si vedano, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate da quale CP_1 Testimone_4 informatore all'udienza del 19.09.2016). Con riferimento alla falsità della deposizione resa da quest'ultimo teste, nei cui confronti è stata sporta querela in sede penale ‒ secondo quanto dedotto dai resistenti/attori ‒ si osserva che tale eccezione deve essere disattesa non essendovi prova in atti dell'intervento di una pronuncia con forza di giudicato sulla falsità della testimonianza resa da . Testimone_4
Difatti, è principio consolidato quello secondo il quale il giudice di merito non ha l'obbligo di disattendere le deposizioni testimoniali a causa della denuncia presentata in sede penale contro le persone escusse, poiché solo l'accertata sussistenza del reato di falsa testimonianza in sede penale vieta di tener conto di dette deposizioni, occorrendo a tal fine che il giudice penale abbia accertato in modo definitivo la sussistenza del reato (cfr. Cass., Sez. VI - 2, ord. n. 29854/2011; Cass. n. 15572 del 2000; Cass. n. 622 del 1994; C. App. Palermo, sent. n. 601/2021). A tal proposito, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero pagina 9 di 13 convincimento del giudice del merito, a cui sono riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr. Cass., Sez. VI-2, ord. n. 5559/2021).
Tali principi valgono, altresì, con riferimento alla informatrice/teste , a nulla Persona_5 rilevando le querele sporte da , e ed i Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizi penali instaurati nei suoi confronti per la falsità delle dichiarazioni rese nella fase sommaria e in quella di merito del presente giudizio, in assenza, anche in tal caso, della prova di una pronuncia con forza di giudicato al riguardo.
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve ritenersi confermata anche dall'informatore/teste l'esistenza della strada dedotta dai ricorrenti/convenuti, coerentemente alle dichiarazioni Testimone_4
e rappresentazioni fattuali dell'informatore e dei testi e Persona_8 Testimone_2 Tes_3
[...]
Al contrario, non risultano attendibili le dichiarazioni rilasciate da in qualità Testimone_5 di informatore all'udienza del 19.09.2016, secondo il quale “la strada si è venuta a creare dopo che gli
hanno fatto la recinzione, credo due-tre anni fa. Prima c'era solo sterpaglia, ginestre, vegetazione Pt_1 spontanea. Non ci passava nessuno. […] La strada non è mai stata realizzata”. Ebbene, le suddette dichiarazioni risultano in contrasto con quanto dedotto dagli stessi CP_1
e , secondo i quali la strada in terra battuta utilizzata per molti anni dagli per accedere ai Pt_4 Pt_1 loro fondi cadeva sui terreni degli ed era preesistente alla realizzazione da parte degli stessi della Pt_1 recinzione in cemento nel 2015, a seguito della quale la strada veniva soltanto modificata lasciandola di
3 m oltre la recinzione e non già creata ex novo. Le dichiarazioni dell'informatore sono, altresì, in contrasto con quanto dichiarato dall'altra Per_7 informatrice indicata dai resistenti, oltre che con quanto dichiarato, Persona_5 successivamente, dallo stesso sentito in qualità di teste. Per_7
Ascoltata come informatrice all'udienza del 19.09.2016, ha dichiarato che Persona_5
“prima della recinzione fatta dagli , nella foto a destra, circa tre anni fa, la strada era più larga”, Pt_1 rappresentando, dunque, la preesistenza della strada alla costruzione della recinzione, a differenza di quanto dichiarato dall'informatore Per_7
Nella medesima udienza, inoltre, l'informatrice relativamente al pezzo di strada oggetto dello Per_5 spoglio dedotto dagli con l'aratura profonda del terreno (riconosciuto dalla nelle foto Pt_1 Per_5 prodotte dai ricorrenti mostranti il terreno sottoposto ad aratura), ha dichiarato: “Questo pezzo di strada lo utilizzavamo a volte come parcheggio, già dal 1991. Sotto casa mia c'è un ristorante, che prima era di mio cognato e adesso è di mio figlio. I clienti del ristorante parcheggiavano le macchine sulla parte di terreno di che si vede arato. […] Gli mi hanno autorizzato a fare parcheggiare CP_1 CP_1 le macchine sul loro terreno, non ho mai ha avuto contestazione dagli ”. Pt_1 Lo stesso sentito come teste all'udienza del 26.10.2022 ha confermato che “gli Per_7 CP_1 avevano concesso la possibilità di parcheggiare su quasi tutta la fascia di terreno posta a confine con la proprietà ”. La suddetta circostanza, oltre ad essere stata omessa dall' in fase Pt_1 Per_7 interdittale, contraddice le dichiarazioni precedentemente rese dallo stesso in qualità di informatore all'udienza del 19.09.2016: difatti, la concessione come parcheggio di un ristorante della fascia di terreno a confine con la proprietà di , e implica la Parte_1 Parte_2 Parte_3 transitabilità veicolare di detta porzione di terreno. Le dichiarazioni rese dalla confermano la accessibilità con “macchine” e, dunque, il transito Per_5 veicolare del terreno di proprietà degli confinante con quello di , Persona_3 Parte_1
e , dal momento che secondo la stessa “questo pezzo di strada Parte_2 Parte_3 lo utilizzavamo a volte come parcheggio, già dal 1991” (cfr. dichiarazioni rese come informatrice all'udienza del 19.09.2016) e e hanno concesso a me, quale Controparte_1 Persona_9 titolare del ristorante di cui al capitolo, dal 1991 a tutt'oggi, la possibilità di parcheggiare sul loro fondo
pagina 10 di 13 nella parte a confine con la proprietà ” (cfr. dichiarazioni rese come teste all'udienza del Pt_1
21.04.2023). È indubbio, inoltre, che il suddetto “pezzo di strada” riferito dalla coincida con la porzione di Per_5 terreno oggetto dello spoglio denunciato dai ricorrenti. La stessa informatrice, riconoscendo lo stato dei luoghi rappresentato dalla documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti (ossia, le foto di cui alle lettere a) e b) del fascicolo dei ricorrenti, rappresentanti lo stato dei luoghi a novembre 2015), ha espressamente affermato che “i clienti del ristorante parcheggiavano le macchine sulla parte di terreno di che si vede arato”, precisando che “gli hanno arato il loro fondo a confine CP_1 CP_1 della loro proprietà. ADR l'aratura è stata fatta così come si vede nelle foto a) e b)” e che “gli ospiti del locale parcheggiano sul terreno degli sia nel pezzo immediatamente di fronte casa mia sia CP_1 nella parte di terreno degli di fronte agli ” (cfr. verbale udienza del 19.09.2016). CP_1 Pt_1
La circostanza del transito veicolare descritta dalla è confermata anche dalla documentazione Per_5 fotografica prodotta all'udienza del 19.09.2016 dai resistenti e, in particolare, dalla planimetria catastale con sovrapposizione a orto-foto di cui al n. 2), raffigurante una visione dall'alto dello stato dei luoghi al 19.03.2015, dalla quale emerge chiaramente l'esistenza di una strada in terra battuta lungo il confine tra le particelle nn. 176 e 198 degli e le particelle nn. 177, 178 e 179 di proprietà, Persona_3 rispettivamente, di , e , nonché la presenza di autovetture Parte_3 Parte_1 Parte_2 sulla medesima strada.
Risultano, invece, contraddittorie le ulteriori dichiarazioni di rese in sede Persona_5 interdittale e nella prosecuzione del procedimento di merito. Ebbene, all'udienza del 19.09.2016 della fase interdittale, la ha dichiarato che “prima della recinzione fatta dagli , nella foto a Per_5 Pt_1 destra, circa tre anni fa, la strada era più larga” per poi affermare, all'udienza del 21.04.2023, la stessa larghezza della strada (circa 3 m), precedentemente e successivamente alla realizzazione della recinzione nel 2015 da parte degli (“Nel 2015 gli attori hanno recintato i loro terreni in Nocara, piano della Pt_1
Noce, e dopo questa recinzione per accedere alla loro proprietà utilizzavano una strada adiacente alla recinzione medesima;
non so dire la larghezza della strada, all'incirca 3 m. Finiti i 3 metri della strada degli inizia la proprietà confinante di ” […] Prima della recinzione gli Pt_1 Controparte_1 attori utilizzavano una strada in terra battuta larga circa 3 metri che avevano realizzato all'interno della loro proprietà e che usavano a loro piacimento. Preciso che era di fatto una pista non delimitata da recinzioni della larghezza, come ho detto, di circa m 3”). La conferma dell'esistenza della strada rappresentata dagli emerge anche dall'ulteriore quadro Pt_1 documentale. Ebbene, nella missiva del 15.07.2000, a firma di , rivolta al per Controparte_1 Parte_5 la richiesta di concessione di un suolo edificabile nella località Piano della Noce del medesimo Comune, viene espressamente dichiarato dallo stesso che “lo spazio pubblico richiesto non Controparte_1
è stato utilizzato come strada dall'anno 1981, in quanto, a seguito dell'atto notarile n. Persona_2
35515 del 21.03.1981, il tracciato stradale, al fine di migliorarlo e ampliarlo, è stato deviato nella proprietà privata”. D'altronde, lo stesso titolo richiamato dai ricorrenti ad colorandam possessionem (atto pubblico rep. n. 35515/14470, del 21.03.1981) contiene la previsione che “tutte le infrastrutture, come strade di accesso, fognature e condotte d'acqua, restano a carico degli acquirenti secondo le concessioni comunali”.
Anche l'ordinanza del Sindaco di Nocara n. 4/2015 ‒ con la quale è stato ordinato ad CP_1
e a la rimozione dei picchetti dagli stessi apposti in data 15.06.2015 occupando
[...] Parte_4 parte della carreggiata stradale che porta ai fondi di , e ‒ Parte_3 Parte_1 Parte_2 conferma l'esistenza di una strada in corrispondenza della porzione di terreno in oggetto. La stessa ordinanza è stata motivata anche sulla base delle “dichiarazioni rese dai proprietari frontisti, con nota Prot. N. 767 del 16.06.2015, secondo cui “le strade di accesso ai lotti sono state realizzate subito dopo l'atto pubblico, a spesa di tutti i firmatari dell'atto, con l'accordo che dovevano avere una larghezza minima di m. 6,00 e di ampliarle in parti uguali dai due lati qualora fosse stato necessario”,
pagina 11 di 13 oltre che sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso nella già menzionata nota del Controparte_1
15.07.2000, in cui lo stesso indicava il trasferimento, dal 1981 (a seguito dell'atto a rogito del Notaio n. 35515 del 21.03.1981), della vecchia strada comunale. Persona_2 Ciò posto, i ricorrenti in possessorio hanno dato prova dell'utilizzo della strada in terra battuta in oggetto per raggiungere i propri fondi. L'informatore ha riferito espressamente, all'udienza del 19.09.2016, di aver visto Testimone_4 transitare gli sulla strada in esame, così come altresì riferito dal teste Pt_1 Testimone_2 all'udienza del 26.10.2022. Allo stesso modo, , sentito come teste all'udienza del 21.04.2023, ha riferito che la strada Testimone_3 in terra battuta sulla striscia di terreno dell'ampiezza di circa 6 m che si trova al confine delle proprietà di , e è stata utilizzata per il passaggio dai confinanti dal Parte_2 Parte_3 Parte_1
1981-1982 e che, in particolare, gli , sin dal 1981, utilizzavano detta strada come unico accesso ai Pt_1 propri terreni.
Sul punto, anche il teste ha dichiarato che la strada in oggetto funge da unico accesso Testimone_2 ai fondi degli e lo stesso teste (indicato dalle parti odierne attrici) ha Pt_1 Testimone_5 confermato l'utilizzo della strada da parte degli per accedere alle loro proprietà. Pt_1
3.4. Venendo infine alla necessaria analisi dello spoglio dedotto, è noto che integra gli estremi dello spoglio la privazione, anche parziale, del possesso, che può manifestarsi con un atto del terzo che restringa o riduca le facoltà inerenti al potere esercitato sull'intera cosa oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo (cfr. Cass.. Sez. II, sent. n. 1494/2013). Con riferimento specifico alle servitù di passaggio, anche le modalità di esercizio del passaggio rilevano, atteso che la configurabilità dello spoglio del possesso di una servitù (al pari della turbativa), non può dipendere dal solo accertamento della modifica dello stato di fatto, la quale di per sé non integra una lesione possessoria, essendo necessario che la modifica si traduca in una privazione o menomazione delle utilità del fondo dominante rispetto a quelle in precedenza godute avuto riguardo al possesso effettivamente esercitato (arg. da Cass., Sez. II, ord. n. 24376/2021,).
Nella specie è stata fornita la prova della parziale privazione dell'esercizio del passaggio dei ricorrenti mediante l'aratura profonda di una porzione di terreno di proprietà degli su cui ricade Persona_3 la strada in oggetto.
Tanto gli informatori e quanto i testi e Testimone_4 Persona_8 Testimone_2 Tes_3 hanno confermato tale circostanza.
[...] In particolare, l'informatore ha riferito che “l'aratura che si vede in foto è stata Persona_8 fatta prima nell'autunno del 2015 e poi a maggio-giugno 2016. Prima dell'autunno la strada si presentava tutta battuta. […] La strada, anche dal lato è stata sempre transitabile, non vi CP_1 erano erbacce. La strada era transitabile nel doppio senso di marcia”. Il teste e il teste hanno confermato l'avvenuta aratura, nel mese di Testimone_2 Testimone_3 ottobre 2015, di una parte della strada e il restringimento della stessa. Più nel dettaglio, il teste Tes_3 ha dichiarato che “i solchi dell'aratura erano profondi, ma non so esattamente quanto. Preciso
[...] che la strada era arata di fronte al suolo e che “dopo l'aratura la strada si era ristretta fino CP_1
a diventare di circa 3 m. Per ristretta intendo dire che era rimasta destinata al passaggio la metà circa della strada […] dopo l'aratura non si poteva più passare sulla strada con i camion mentre prima era possibile”. La profondità dell'aratura di una parte della strada (equivalente alla metà in larghezza della stessa) e la conseguente intransitabilità con mezzi meccanici di detta porzione di strada a seguito dell'aratura compiuta dalle parti resistenti ‒ pacificamente riconosciuta dalle medesime parti ‒ emerge chiaramente dalla documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti in sede interdittale (con specifico riferimento alle foto di cui alle lettere a) e b) del fascicolo dei ricorrenti, raffiguranti lo stato dei luoghi a novembre 2015, nell'immediatezza dello spoglio, caratterizzato, inoltre, dalla presenza di solchi marcati e profondi all'interno della porzione di terreno arato).
pagina 12 di 13 Neppure può porsi in dubbio l'esistenza di uno spoglio tutelabile, atteso che in tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, l'animus spoliandi in re ipsa, né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 21613/2021). Allo stesso modo, è da ritenersi accertata la natura violenta dello spoglio, poiché posto in essere contro la volontà dei possessori e sorretto dall'animus spoliandi, non essendo dubitabile la consapevolezza del fatto che l'aratura profonda di una parte della strada costituiva, di fatto, una privazione del possesso fino ad allora esercitato dalle parti Affuso sulla parte di strada arata.
In conclusione, va riconosciuta la tutela possessoria richiesta da , Parte_1 [...]
e . Pt_2 Parte_3
4. Quanto alle spese di lite resta fermo quanto già disposto nella fase interdittale del procedimento possessorio, in cui sono state poste in capo ad e . Controparte_1 Parte_4
Le spese del presente giudizio sono poste in capo ai soccombenti, in solido tra loro, e sono liquidate d'ufficio come da dispositivo tenuto conto:
- dell'applicazione dei parametri del d.m. n. 55/2014;
- che non può trovare applicazione l'art. 15 c.p.c.;
- che il valore della causa va ragguagliato allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- della snellezza della fase introduttiva, del numero scarno di questioni da esaminare e del carattere consolidato della giurisprudenza, con conseguente applicazione dello scaglione di valore da € 5.201 a €
26.000;
- degli aumenti e delle diminuzioni operabili in virtù dell'art. 4, co. 1, del citato D.M.;
- della riduzione nella misura del 30 % ex art. 4, co. 4 del D.M. 55/2014, atteso che, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto;
- dell'aumento previsto dall'art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda possessoria proposta dai ricorrenti , Parte_1 [...]
e , e, pertanto, ORDINA a e Pt_2 Parte_3 Controparte_1
di reintegrare i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio sulla strada, Parte_4 sita nel Comune di Nocara e parzialmente ricadente nelle particelle nn. 176 e 198 del Foglio 30, mediante il ripristino dello stato dei luoghi;
- CONDANNA e , in solido tra loro, al Controparte_1 Parte_4 pagamento, in favore di , e , delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese del presente giudizio che si liquidano in €.3.003,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali come per legge.
Così deciso il 18.3.2025.
Il Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli
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