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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 17/12/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1660/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. RI ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1660/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 parte rappresentata e difesa dagli Avv. GARINI PAOLA ( ), BA- C.F._1 RONI ELENA ( ), come da procura in calce a atto di citazione, C.F._2 con domicilio eletto presso il loro studio in Bologna, via Petrarca 2 - parte attrice - CONCLUDE come da verbale udienza del 11.09.2025: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato l'inadempimento della soc. - in relazione all'obbligazione assunta e CP_1 per le ragioni ed i fatti dettagliatamente esposti nella premessa espositiva e nella parte motiva – per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto concluso tra la stessa e la in data 20.4.22 e Parte_1 conseguentemente, dichiarare tenuta e quindi condannare in persona del l.r.p.t., al risarci- CP_1 mento di tutti i danni, diretti e indiretti, subiti da a causa dell'inadempimento della Parte_1 convenuta, danni che si quantificano complessivamente in almeno € 50087,20 come indicato in narrativa, o quella maggiore o minore somma, che risulterà dovuta in corso di causa, da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa dal Giudice, oltre interessi moratori dalla domanda all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre Spese Generali, CPA e IVA come per legge”
E
1 - ( ), in persona del legale rapp.te p.t., parte rappre- CP_1 P.IVA_2 sentata e difesa dall'Avv. PARRINI ILENIA ( ), come da procura C.F._3 in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA LEON BATTISTA ALBERTI 5 AREZZO - parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “- Accertato il corretto adempimento delle obbligazioni assunte da rigettare tutte le domande proposte da parte attrice perché CP_1 infondate in fatto ed in diritto per i motivi in atti indicati. - Con vittoria di diritti onorari e spese anche ai sensi dell'art. 96, c. III, cpc”
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione premesso che: quale società operante Parte_1 nel commercio online di prodotti per il benessere olistico, aveva progettato nel 2021 la pro- duzione di una nuova serie di cd. “Piastre di Tesla” in alluminio, destinate ad essere indos- sate come pendenti;
alo scopo aveva acquistato piastre grezze dal fornitore serbo I.T. Medica
Vita e, per verniciarle in vari colori, stipulato con un contratto di appalto Controparte_1 in data 20.04.2022; in precedenza (gennaio '22) aveva eseguito prove di colore CP_1 su 10 campioni, regolarmente fatturate e pagate;
all'esito positivo delle prove, questa aveva verniciato definitivamente 1.272 piastre (1.022 tonde e 250 rettangolari), emettendo fattura da essa saldata;
successivamente le piastre erano state a laseratura del marchio “L.e.g.” e immesse sul mercato;
già a giugno '22 aveva ricevuto i primi ordini dai rivenditori;
poco dopo la distribuzione, tuttavia, tutti avevano segnalato gravi difetti (la vernice applicata si staccava dopo poche ore di utilizzo); per evitare ulteriori danni all' immagine commerciale, aveva ritirato i prodotti, emesso note di credito per complessivi € 945,30 e cessato la vendita, con conseguente giacenza in magazzino di circa 1.206 piastre invendute;
aveva poi sottopo- sto le piastre a perizia tecnica presso la quale aveva Controparte_2 evidenziato scarsa resistenza della vernice al sudore e difetti di tenuta, confermando la non idoneità all'uso previsto;
solo dopo circa 18 mesi, reperite nuove piastre e affidata la
2 verniciatura ad altro fornitore, aveva ripreso la produzione. Ciò premesso adiva l'intestato
Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta (di seguito solo contestava Controparte_3 CP_3 ogni responsabilità, sostenendo di aver eseguito la verniciatura secondo le istruzioni del committente e di non essere tenuta a verificare la resistenza della vernice. Nel dettaglio, contestava anche la mancata rispondenza assoluta delle piastre contestate a quelle da lei ver- niciate. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
La domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti non può essere accolta per quanto di ragione e di seguito.
Si osserva preliminarmente che la domanda proposta deve intendersi regolata se- condo i principi generali dell'inadempimento contrattuale, essendo l'obbligazione risarcito- ria, conseguente all'inadempimento o all'inesatto adempimento contrattuale, fondata, nel caso di specie, sulla responsabilità di asseritamente inottemperante secondo l'assunto CP_3 attoreo alla esatta obbligazione consistente nella verniciatura e/o rispondenza della stessa alle richieste attoree. Pertanto, la disciplina della ripartizione dell'onere probatorio di cui all' art. 1218 c.c. deve essere declinata secondo il principio affermato in materia di inadempi- mento contrattuale dalle S.U. della Corte di Cassazione con la nota Sentenza del 30.10.2001
n. 13533. Alla luce dell'orientamento, oramai consolidato, fissato dalle S.U., infatti, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrat- tuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (nego- ziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(…)”. In aggiunta ed in caso di eccezioni e contestazioni, come nel caso de quo, la Cassazione
(ex multis, III n. 24632/2015) ha precisato in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto che non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve anche essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del con- traente danneggiato e la sua entità.
3 Si evidenzia, ancora, che nell'ambito della responsabilità contrattuale si applica il principio della presunzione della colpa ma ciò non esonera l'attore dall'onere di dimostrare da un lato l'inadempimento e dall'altro l'entità del danno.
In altre parole, affinché sorga il diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patri- moniale, è necessaria (e sufficiente) non solo la prova dell'inadempimento del creditore, ma anche il fatto che da un simile comportamento sia derivato un pregiudizio effettivo e reale che ha inciso nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, danno che deve essere precisato nella sua entità.
In particolare il danno patrimoniale da mancato guadagno "presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte".
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso in esame i documenti forniti dall'attore risultano insufficienti ai fini della prova dell'inadempimento contrattuale, pienamente con- testato dalla convenuta.
Al contrario, ha assolto il proprio onere probatorio dimostrando agli atti di aver CP_3 adoperato la diligenza richiesta ai sensi dell'art. 1176 c.c. nell'adempimento della propria obbligazione. E ha dato prova, anche mediante testimoni, di aver effettuato la verniciatura delle 1272 piastre così come le era stato prescritto dall'attrice-committente.
Tes_ Per mero tuziorismo, mette conto rilevare che all'udienza del 30.01.2025 il teste ha dichiarato: E' vero che riferivo al che per l'opera di sola verniciatura come ri-
[...] Pt_2 chiesta non garantiva la resistenza della vernice nel tempo. La non ne è stata Parte_1 avvertita per iscritto, avendone le parti parlatone fin dal primo contatto avuto con loro, prima della stipula del contratto”; è vero che riferivo al che la vernice avrebbe potuto staccarsi a Pt_2 contatto con agenti particolari quali PH della pelle, profumi, acqua di mare;
è vero che la vernicia- tura delle 1272 piastre è stata eseguita seguendo le stesse modalità usate per la verniciatura dei campioni”.
Tali dichiarazioni sono state confermate all'udienza del 3.03.2025 della teste Signo- rini: E' vero è che lei riferiva al che per l'opera di sola verniciatura come richiesta non Pt_2 garantiva la resistenza della vernice nel tempo;
e aggiunsi che occorreva effettuare dei test di tenuta
4 inerente alla loro problematica;
test che la nostra azienda non svolge mai. Il loro problema era che la base di questo prodotto andava pulita/sgrassata perché sennò la tenuta sarebbe stata ancora inferiore. Questo il motivo della richiesta dei test. La richiesta fu fatta oralmente. Non abbiamo indicato loro chi dovesse fare i test in quanto, per prassi è il cliente a scegliere dove effettuare i test”; Vero è che “Lei riferiva al che la vernice avrebbe potuto staccarsi a contatto con Pt_2 agenti particolari quali PH della pelle, profumi, acqua di mare?: “si, è vero, si dice a tutti”; Vero è che “La verniciatura delle 1272 piastre è stata eseguita seguendo le stesse modalità usate per la verniciatura dei campioni?”: “si, è vero e abbiamo fatto questa produzione solo dopo l'ok del Mi- randa, che aveva fatto i suoi test, a suo dire con esito positivo”.
Inoltre, la convenuta ha contestato la non esatta corrispondenza (sebbene parziale) delle piastre effettivamente da lei verniciate e consegnate, con ciò ponendo il fondamento di un reale dubbio, non contrastato da alcuna prova contraria. Nei documenti 8 e 9 prodotti dal si evince la consegna nei giorni del 27 e 29.06.2022 di alcune piastre Parte_1 all' impresa Solosale di Marcassoli e a Golden Books srl da parte dell'attrice. Le piastre demandate alla convenuta per la verniciatura nei giorni di cui a tali documenti risultavano ancora presso il laseratore, il quale le ha restituite il 29.06.2022 con fattura di riferimento nella stessa data (doc. 7 attrice). Tali produzioni provano, o quantomeno rendono verosimile, la possibilità che le piastre consegnate - e di seguito contestate da tali rivenditori - non cor- rispondano de facto a quelle verniciate dalla convenuta.
Ulteriore assenza di corrispondenza si è riscontrata nel modello “cerchio in cerchio” il quale veniva contestato all'attrice dalla “Naturalmente di DO Paola” rilevando pro- blemi di qualità dello stesso. Tale modello non era mai stato oggetto di verniciatura da parte della convenuta.
In conclusione, non può ricavarsi dal procedimento de quo alcun inadempimento ef- fettivo della convenuta.
Ne deriva quindi che nessun pregiudizio effettivo e reale che abbia inciso nella sfera patrimoniale del contraente si sia realizzato. Dunque, deve affermarsi che Controparte_4
non abbia provato l'inadempimento contrattuale di con conseguente rigetto di ogni
[...] CP_3 richiesta di risarcimento del danno.
Va però pavimenti respinta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. di parte conve- nuta non rinvenendosi nella condotta di parte attrice profili di colpa grave né di malafede.
5 Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa da 26.001 a 52.000 € vengono liquidate in comples- sivi € 7616, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore alle spese di giudizio per € 7.616,00 oltre accessori, come da motiva- zione;
Arezzo, 17/11/2025
Il giudice
RI ES
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. RI ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1660/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 parte rappresentata e difesa dagli Avv. GARINI PAOLA ( ), BA- C.F._1 RONI ELENA ( ), come da procura in calce a atto di citazione, C.F._2 con domicilio eletto presso il loro studio in Bologna, via Petrarca 2 - parte attrice - CONCLUDE come da verbale udienza del 11.09.2025: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato l'inadempimento della soc. - in relazione all'obbligazione assunta e CP_1 per le ragioni ed i fatti dettagliatamente esposti nella premessa espositiva e nella parte motiva – per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto concluso tra la stessa e la in data 20.4.22 e Parte_1 conseguentemente, dichiarare tenuta e quindi condannare in persona del l.r.p.t., al risarci- CP_1 mento di tutti i danni, diretti e indiretti, subiti da a causa dell'inadempimento della Parte_1 convenuta, danni che si quantificano complessivamente in almeno € 50087,20 come indicato in narrativa, o quella maggiore o minore somma, che risulterà dovuta in corso di causa, da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa dal Giudice, oltre interessi moratori dalla domanda all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre Spese Generali, CPA e IVA come per legge”
E
1 - ( ), in persona del legale rapp.te p.t., parte rappre- CP_1 P.IVA_2 sentata e difesa dall'Avv. PARRINI ILENIA ( ), come da procura C.F._3 in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA LEON BATTISTA ALBERTI 5 AREZZO - parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “- Accertato il corretto adempimento delle obbligazioni assunte da rigettare tutte le domande proposte da parte attrice perché CP_1 infondate in fatto ed in diritto per i motivi in atti indicati. - Con vittoria di diritti onorari e spese anche ai sensi dell'art. 96, c. III, cpc”
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione premesso che: quale società operante Parte_1 nel commercio online di prodotti per il benessere olistico, aveva progettato nel 2021 la pro- duzione di una nuova serie di cd. “Piastre di Tesla” in alluminio, destinate ad essere indos- sate come pendenti;
alo scopo aveva acquistato piastre grezze dal fornitore serbo I.T. Medica
Vita e, per verniciarle in vari colori, stipulato con un contratto di appalto Controparte_1 in data 20.04.2022; in precedenza (gennaio '22) aveva eseguito prove di colore CP_1 su 10 campioni, regolarmente fatturate e pagate;
all'esito positivo delle prove, questa aveva verniciato definitivamente 1.272 piastre (1.022 tonde e 250 rettangolari), emettendo fattura da essa saldata;
successivamente le piastre erano state a laseratura del marchio “L.e.g.” e immesse sul mercato;
già a giugno '22 aveva ricevuto i primi ordini dai rivenditori;
poco dopo la distribuzione, tuttavia, tutti avevano segnalato gravi difetti (la vernice applicata si staccava dopo poche ore di utilizzo); per evitare ulteriori danni all' immagine commerciale, aveva ritirato i prodotti, emesso note di credito per complessivi € 945,30 e cessato la vendita, con conseguente giacenza in magazzino di circa 1.206 piastre invendute;
aveva poi sottopo- sto le piastre a perizia tecnica presso la quale aveva Controparte_2 evidenziato scarsa resistenza della vernice al sudore e difetti di tenuta, confermando la non idoneità all'uso previsto;
solo dopo circa 18 mesi, reperite nuove piastre e affidata la
2 verniciatura ad altro fornitore, aveva ripreso la produzione. Ciò premesso adiva l'intestato
Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta (di seguito solo contestava Controparte_3 CP_3 ogni responsabilità, sostenendo di aver eseguito la verniciatura secondo le istruzioni del committente e di non essere tenuta a verificare la resistenza della vernice. Nel dettaglio, contestava anche la mancata rispondenza assoluta delle piastre contestate a quelle da lei ver- niciate. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
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La domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti non può essere accolta per quanto di ragione e di seguito.
Si osserva preliminarmente che la domanda proposta deve intendersi regolata se- condo i principi generali dell'inadempimento contrattuale, essendo l'obbligazione risarcito- ria, conseguente all'inadempimento o all'inesatto adempimento contrattuale, fondata, nel caso di specie, sulla responsabilità di asseritamente inottemperante secondo l'assunto CP_3 attoreo alla esatta obbligazione consistente nella verniciatura e/o rispondenza della stessa alle richieste attoree. Pertanto, la disciplina della ripartizione dell'onere probatorio di cui all' art. 1218 c.c. deve essere declinata secondo il principio affermato in materia di inadempi- mento contrattuale dalle S.U. della Corte di Cassazione con la nota Sentenza del 30.10.2001
n. 13533. Alla luce dell'orientamento, oramai consolidato, fissato dalle S.U., infatti, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrat- tuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (nego- ziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(…)”. In aggiunta ed in caso di eccezioni e contestazioni, come nel caso de quo, la Cassazione
(ex multis, III n. 24632/2015) ha precisato in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto che non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve anche essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del con- traente danneggiato e la sua entità.
3 Si evidenzia, ancora, che nell'ambito della responsabilità contrattuale si applica il principio della presunzione della colpa ma ciò non esonera l'attore dall'onere di dimostrare da un lato l'inadempimento e dall'altro l'entità del danno.
In altre parole, affinché sorga il diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patri- moniale, è necessaria (e sufficiente) non solo la prova dell'inadempimento del creditore, ma anche il fatto che da un simile comportamento sia derivato un pregiudizio effettivo e reale che ha inciso nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, danno che deve essere precisato nella sua entità.
In particolare il danno patrimoniale da mancato guadagno "presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte".
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso in esame i documenti forniti dall'attore risultano insufficienti ai fini della prova dell'inadempimento contrattuale, pienamente con- testato dalla convenuta.
Al contrario, ha assolto il proprio onere probatorio dimostrando agli atti di aver CP_3 adoperato la diligenza richiesta ai sensi dell'art. 1176 c.c. nell'adempimento della propria obbligazione. E ha dato prova, anche mediante testimoni, di aver effettuato la verniciatura delle 1272 piastre così come le era stato prescritto dall'attrice-committente.
Tes_ Per mero tuziorismo, mette conto rilevare che all'udienza del 30.01.2025 il teste ha dichiarato: E' vero che riferivo al che per l'opera di sola verniciatura come ri-
[...] Pt_2 chiesta non garantiva la resistenza della vernice nel tempo. La non ne è stata Parte_1 avvertita per iscritto, avendone le parti parlatone fin dal primo contatto avuto con loro, prima della stipula del contratto”; è vero che riferivo al che la vernice avrebbe potuto staccarsi a Pt_2 contatto con agenti particolari quali PH della pelle, profumi, acqua di mare;
è vero che la vernicia- tura delle 1272 piastre è stata eseguita seguendo le stesse modalità usate per la verniciatura dei campioni”.
Tali dichiarazioni sono state confermate all'udienza del 3.03.2025 della teste Signo- rini: E' vero è che lei riferiva al che per l'opera di sola verniciatura come richiesta non Pt_2 garantiva la resistenza della vernice nel tempo;
e aggiunsi che occorreva effettuare dei test di tenuta
4 inerente alla loro problematica;
test che la nostra azienda non svolge mai. Il loro problema era che la base di questo prodotto andava pulita/sgrassata perché sennò la tenuta sarebbe stata ancora inferiore. Questo il motivo della richiesta dei test. La richiesta fu fatta oralmente. Non abbiamo indicato loro chi dovesse fare i test in quanto, per prassi è il cliente a scegliere dove effettuare i test”; Vero è che “Lei riferiva al che la vernice avrebbe potuto staccarsi a contatto con Pt_2 agenti particolari quali PH della pelle, profumi, acqua di mare?: “si, è vero, si dice a tutti”; Vero è che “La verniciatura delle 1272 piastre è stata eseguita seguendo le stesse modalità usate per la verniciatura dei campioni?”: “si, è vero e abbiamo fatto questa produzione solo dopo l'ok del Mi- randa, che aveva fatto i suoi test, a suo dire con esito positivo”.
Inoltre, la convenuta ha contestato la non esatta corrispondenza (sebbene parziale) delle piastre effettivamente da lei verniciate e consegnate, con ciò ponendo il fondamento di un reale dubbio, non contrastato da alcuna prova contraria. Nei documenti 8 e 9 prodotti dal si evince la consegna nei giorni del 27 e 29.06.2022 di alcune piastre Parte_1 all' impresa Solosale di Marcassoli e a Golden Books srl da parte dell'attrice. Le piastre demandate alla convenuta per la verniciatura nei giorni di cui a tali documenti risultavano ancora presso il laseratore, il quale le ha restituite il 29.06.2022 con fattura di riferimento nella stessa data (doc. 7 attrice). Tali produzioni provano, o quantomeno rendono verosimile, la possibilità che le piastre consegnate - e di seguito contestate da tali rivenditori - non cor- rispondano de facto a quelle verniciate dalla convenuta.
Ulteriore assenza di corrispondenza si è riscontrata nel modello “cerchio in cerchio” il quale veniva contestato all'attrice dalla “Naturalmente di DO Paola” rilevando pro- blemi di qualità dello stesso. Tale modello non era mai stato oggetto di verniciatura da parte della convenuta.
In conclusione, non può ricavarsi dal procedimento de quo alcun inadempimento ef- fettivo della convenuta.
Ne deriva quindi che nessun pregiudizio effettivo e reale che abbia inciso nella sfera patrimoniale del contraente si sia realizzato. Dunque, deve affermarsi che Controparte_4
non abbia provato l'inadempimento contrattuale di con conseguente rigetto di ogni
[...] CP_3 richiesta di risarcimento del danno.
Va però pavimenti respinta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. di parte conve- nuta non rinvenendosi nella condotta di parte attrice profili di colpa grave né di malafede.
5 Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa da 26.001 a 52.000 € vengono liquidate in comples- sivi € 7616, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore alle spese di giudizio per € 7.616,00 oltre accessori, come da motiva- zione;
Arezzo, 17/11/2025
Il giudice
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