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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25722/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LICHINCHI ANDREA, che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. NAPPI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende in Parte_2 virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in AVIGLIANA il 12/07/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (atto n. 15 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 31.03.2017. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 03.03.2020.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 30/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati
[...] Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato in modo condiviso ai genitori, che avranno Per_1
l'esercizio separato della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione afferente il minore;
DISPONE che la residenza anagrafica e dimora abituale di vengano fissate presso la madre;
Per_1
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé secondo accordi tra i genitori, o, in Per_1 difetto di accordo, secondo il seguente calendario:
• I settimana: il papà terrà dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola ( oppure prelevandolo Per_1 entro le ore 9 a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica) fino al martedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (o a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica), ed il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola ( oppure prelevandolo entro le 9 a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica), fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola ( o a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica);
pagina 2 di 4 • II settimana: il papà terrà il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola (oppure prelevandolo Per_1 entro le 9 a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica) e lo terrà fino al giovedi mattina quando lo riporterà a scuola (o a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica);
• III settimana: il papà terrà dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola (oppure prelevandolo Per_1 entro le 9 a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica) e lo terrà fino alla domenica sera alle 19 quando la mamma lo andrà a riprendere presso l'abitazione paterna;
• IV settimana: il papà terrà il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola (oppure prelevandolo Per_1 entro le 9 a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica) e lo terrà fino al giovedi mattina quando lo riporterà a scuola ( o a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica);
• Eventuale V settimana: nel caso in cui vi siano mesi con cinque settimane, nella quinta settima il papà terrà dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola (oppure prelevandolo entro le ore 9 a casa Per_1 della mamma nei giorni di chiusura scolastica) fino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (o a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica);
• quanto alle vacanze natalizie: trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore dalle ore 10 del Per_1
24/12 alle ore 10 del 25/12 e con l'altro dalle ore 10 del 25/12 alle ore 10 del 27/12; dalle ore 10 del 27/12 alle ore 19 del 1/1 con il genitore con cui non ha trascorso il giorno di Natale e dalle ore 19 del 1/1 fino alle ore 19 del giorno antecedente la ripresa scolastica con l'altro genitore;
• nel mese di dicembre di ogni anno e nel mese di gennaio in cui il minore trascorrerà con il papà il periodo dalle ore 19 del 1/1 fino alla ripresa scolastica, le modalità di visita della terza settimana saranno uguali a quelle della prima;
• quanto alle vacanze pasquali: trascorrerà la Domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con Per_1 il padre o con la madre ad anni alterni;
• quanto alle vacanze estive scolastiche: per l'intero periodo in cui non frequenterà la scuola Per_1
(giugno-settembre) starà con il papà secondo la normale calendarizzazione, a cui aggiungere Per_1 una ulteriore settimana, nel mese di luglio o agosto, da aggiungere a quella ordinaria, comunicandolo alla mamma entro il 30 maggio di ogni anno.
Allo stesso modo, durante i mesi di luglio o agosto, la mamma terrà con sé per due settimane Per_1 continuative durante le quali verrà comunque data la possibilità al papà di mantenere contatti telefonici con il figlio, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
• trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno dello stesso, mentre il giorno del Per_1 compleanno di verrà trascorso dal minore con il padre o con la madre ad anni alterni. Per_1
DISPONE che i genitori contribuiscano alla cura, al mantenimento ed all'educazione del minore nei periodi del rispettivo collocamento.
DISPONE che Il sig. versi alla sig.ra l'importo di € 1.000,00 mensili, entro il giorno 15 di Pt_1 Pt_2 ogni mese e per dodici mensilità, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, e sino all'indipendenza economica dello stesso. L'importo predetto verrà versato a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso e sarà adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat;
DISPONE che il sig. contribuisca, inoltre, al pagamento del 50% delle spese straordinarie Pt_1 documentate (mediche, scolastiche, sportive, ricreative e ludiche), così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Torino, il cui contenuto è da intendersi parte integrante del presente ricorso, oltre al 50% della spesa relativa all'acquisto del buono pasto per la mensa di . Il tutto sino al raggiungimento Per_1 da parte del figlio dell'indipendenza economica;
Dà ATTO che i genitori si concedono il reciproco consenso al rinnovo ed al rilascio del passaporto. pagina 3 di 4 sulle spese di lite. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25722/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LICHINCHI ANDREA, che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. NAPPI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende in Parte_2 virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in AVIGLIANA il 12/07/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (atto n. 15 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 31.03.2017. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 03.03.2020.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 30/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati
[...] Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato in modo condiviso ai genitori, che avranno Per_1
l'esercizio separato della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione afferente il minore;
DISPONE che la residenza anagrafica e dimora abituale di vengano fissate presso la madre;
Per_1
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé secondo accordi tra i genitori, o, in Per_1 difetto di accordo, secondo il seguente calendario:
• I settimana: il papà terrà dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola ( oppure prelevandolo Per_1 entro le ore 9 a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica) fino al martedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (o a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica), ed il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola ( oppure prelevandolo entro le 9 a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica), fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola ( o a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica);
pagina 2 di 4 • II settimana: il papà terrà il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola (oppure prelevandolo Per_1 entro le 9 a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica) e lo terrà fino al giovedi mattina quando lo riporterà a scuola (o a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica);
• III settimana: il papà terrà dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola (oppure prelevandolo Per_1 entro le 9 a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica) e lo terrà fino alla domenica sera alle 19 quando la mamma lo andrà a riprendere presso l'abitazione paterna;
• IV settimana: il papà terrà il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola (oppure prelevandolo Per_1 entro le 9 a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica) e lo terrà fino al giovedi mattina quando lo riporterà a scuola ( o a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica);
• Eventuale V settimana: nel caso in cui vi siano mesi con cinque settimane, nella quinta settima il papà terrà dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola (oppure prelevandolo entro le ore 9 a casa Per_1 della mamma nei giorni di chiusura scolastica) fino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (o a casa della mamma nei giorni di chiusura scolastica);
• quanto alle vacanze natalizie: trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore dalle ore 10 del Per_1
24/12 alle ore 10 del 25/12 e con l'altro dalle ore 10 del 25/12 alle ore 10 del 27/12; dalle ore 10 del 27/12 alle ore 19 del 1/1 con il genitore con cui non ha trascorso il giorno di Natale e dalle ore 19 del 1/1 fino alle ore 19 del giorno antecedente la ripresa scolastica con l'altro genitore;
• nel mese di dicembre di ogni anno e nel mese di gennaio in cui il minore trascorrerà con il papà il periodo dalle ore 19 del 1/1 fino alla ripresa scolastica, le modalità di visita della terza settimana saranno uguali a quelle della prima;
• quanto alle vacanze pasquali: trascorrerà la Domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con Per_1 il padre o con la madre ad anni alterni;
• quanto alle vacanze estive scolastiche: per l'intero periodo in cui non frequenterà la scuola Per_1
(giugno-settembre) starà con il papà secondo la normale calendarizzazione, a cui aggiungere Per_1 una ulteriore settimana, nel mese di luglio o agosto, da aggiungere a quella ordinaria, comunicandolo alla mamma entro il 30 maggio di ogni anno.
Allo stesso modo, durante i mesi di luglio o agosto, la mamma terrà con sé per due settimane Per_1 continuative durante le quali verrà comunque data la possibilità al papà di mantenere contatti telefonici con il figlio, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
• trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno dello stesso, mentre il giorno del Per_1 compleanno di verrà trascorso dal minore con il padre o con la madre ad anni alterni. Per_1
DISPONE che i genitori contribuiscano alla cura, al mantenimento ed all'educazione del minore nei periodi del rispettivo collocamento.
DISPONE che Il sig. versi alla sig.ra l'importo di € 1.000,00 mensili, entro il giorno 15 di Pt_1 Pt_2 ogni mese e per dodici mensilità, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, e sino all'indipendenza economica dello stesso. L'importo predetto verrà versato a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso e sarà adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat;
DISPONE che il sig. contribuisca, inoltre, al pagamento del 50% delle spese straordinarie Pt_1 documentate (mediche, scolastiche, sportive, ricreative e ludiche), così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Torino, il cui contenuto è da intendersi parte integrante del presente ricorso, oltre al 50% della spesa relativa all'acquisto del buono pasto per la mensa di . Il tutto sino al raggiungimento Per_1 da parte del figlio dell'indipendenza economica;
Dà ATTO che i genitori si concedono il reciproco consenso al rinnovo ed al rilascio del passaporto. pagina 3 di 4 sulle spese di lite. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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