Articolo 6 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
Articolo 5Articolo 7
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22 agosto 1907
Art. 6.

Ai numeri 1 e 2 dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382 , e all' art. 1 della legge 28 luglio 1902, n. 342 , sono sostituiti i seguenti articoli:

Entrata in vigore il 22 agosto 1907