Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 18669/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Anna Maria Pezzullo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18669/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 7 novembre 2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, comma primo, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il
27 gennaio 2025
TRA
in persona del legale rappresentante p.t.c.f.: E_
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
BARTOLONI SAINT OMER PIERFILIPPO, c.f.: , in C.F._1
Via Bezzecca, n. 18, Firenze dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t c.f.: Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Piazza Municipio, n. 1, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo l'Avv. CAPUANO GIOVAN
BATTISTA LUCA, c.f.: in virtù di procura a C.F._2 margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo. Con il medesimo atto, inoltre, parte attrice chiedeva dichiararsi l'illegittimità e l'erroneità del provvedimento con il quale il non la ammetteva al “Piano di rilevazione dei debiti al 31 CP_1 dicembre 2020”, comunicato a mezzo PEC dal in data 24 Controparte_1 maggio 2022 e, per l'effetto, disporne il relativo annullamento e/o la disapplicazione, con conseguente inserimento del credito di euro 47.969,64 nel suddetto piano. A fondamento della pretesa la società attrice esponeva: che alla data del 31 dicembre 2020 vantava nei confronti del CP_1 un credito pari ad euro 47.969,64, somma dovuta a titolo di
[...] compartecipazione dell'Ente amministrativo alla “quota sociale” per prestazioni sociosanitarie a prevalente componente sanitaria erogate presso la
RSA Donatello in favore di assistiti aventi residenza nel Comune di CP_1 che a tanto era tenuto il comune in forza del disposto normativo di cui alla legge n. 328/2000 e al d.P.C.M. del 29 novembre 2001, all. 1C, che addossava la quota sociale, inerente a tutte le prestazioni di carattere non strettamente sanitario ma ad esse inscindibilmente correlate, della prestazione resa dalla residenza assistenziale in favore dell'utente, ovvero, qualora ricorrevano i requisiti, in capo al Comune di residenza dell'assistito; che in considerazione del credito vantato, la società istante aveva presentato, in data 4 aprile 2022, istanza di ammissione al Piano finanziato con legge 30 dicembre 2021, n. 234, allegando tutte le fatture emesse fino al 31 dicembre 2020, i cui importi erano da imputare alla quota sociale sopra descritta;
che l'art. 1, comma 574, della legge finanziaria per l'anno 2022 stabiliva, a tal proposito, che «gli enti di cui al comma 567, per i quali sono state rilevate per l'anno 2021 le condizioni [..], predispongono [..], il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio online entro il 31 gennaio 2022 [..]. [..] La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato;
che all'esito della presentazione dell'istanza e del confronto tra tutti i soggetti interessati, il con nota PEC del 24 maggio 2022 PG/2022/0404559, Controparte_1 comunicava alla società istante il rifiuto della richiesta di accesso al piano di pagamento, ritenendo che ai fini del suddetto adempimento fosse competente la ossia la centrale di pagamento istituita dalla Regione Campania CP_2 per le prestazioni inerenti alla sfera sanitaria;
che la Delibera di Giunta della
- 2 - Regione Campania n. 282/2016 stabiliva a chiare lettere che i soggetti tenuti al pagamento della quota sociale riferibile alla prestazione sociosanitaria erano i Comuni e che la costituiva unicamente il centro CP_2 amministrativo di cui la p.a. obbligata si serviva per il pagamento;
che in ragione del rifiuto, la società attrice provvedeva, pertanto, a citare quest'ultimo davanti al Tribunale di Napoli, affinché venisse accertata la sussistenza del credito in capo alla e, per l'effetto, E_ venisse condannata l'amministrazione convenuta al pagamento della somma richiesta ed all'inserimento nel suddetto piano, con conseguente caducazione del provvedimento di rigetto all'accesso al piano di pagamento dei debiti individuato con la legge statale di cui sopra.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'insussistenza della propria legittimazione passiva essendo obbligata al pagamento della quota di compartecipazione sociale, in via sostitutiva, a Parte seguito della delibera di Giunta regionale Campania, l' ove l'utente deteneva la propria residenza e per essa la con conseguente rigetto CP_2 della domanda di ammissione al piano di pagamento e di condanna al pagamento delle somme richieste;
che nel merito in ogni caso il credito azionato in parte era stato pagato ed in parte era stato oggetto di contestazione;
che inapplicabile era la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002, in quanto il rapporto in esame non scaturiva da un contratto, ma derivava dalla legge e dalle fonti regionali.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., dato atto, dei pagamenti parziali intervenuti e riconosciuti dall'attore in corso di causa, ritenuta superflua l'assunzione delle prove testimoniali così come indicate dalle parti, il Giudice disponeva il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni prima al 10 giugno 2024 e poi al 7 novembre
2024, data in cui, sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, con ordinanza emessa in pari data la causa veniva assegnata a sentenza previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti della motivazione che segue.
La materia del contendere ha ad oggetto il riconoscimento del credito dovuto a titolo di compartecipazione dell'Ente alla c.d. quota sociale per prestazioni sociosanitarie a prevalente componente sanitaria erogate presso la
“RSA Donatello” in favore di assistiti aventi residenza nel Comune di CP_1
e la legittimità dell'adesione dell'istante al Piano di pagamento dei debiti predisposto dal in virtù della legge finanziaria per l'anno Controparte_1
2022, credito quantificato, al momento delle presentazione della domanda
- 3 - nell'importo di € 47.969,64. Il credito, a dire dell'istante, alla presentazione dell'istanza di ammissione ossia alla data del 31.12.2020 era come detto di €
47.967,64 ed alla luce del mandato di pagamento 12442 del 02/10/20 risultava tale in virtù del mancato pagamento delle seguenti fatture:
- Fattura n. 161/EL del 30/11/19 di € 27.695,11;
- Fattura n. 169/EL del 30/11/19 di € 1.642,21;
- Fattura n. 10/EL del 31/01/20 di € 1.589,30
- Fattura n. 29/EL del 31/01/20 di € 1.642,21;
- Fattura n. 87/EL del 30/04/20 di € 1.642,21;
- Fattura n. 103/EL del 10/05/20 di € 1.589,30;
- Fattura n. 162/EL del 31/08/20 di € 1.640,21;
- Fattura n. 175/EL del 12/10/20 di € 1.587,30;
- Fattura n. 191/EL del 31/10/20 di € 2.486,77;
- Fattura n. 205/EL del 18/12/20 di € 3.174,60;
- Fattura n. 220/EL del 31/12/20 di € 3.280,42;
L'ente costituitosi in giudizio ha eccepito la sua carenza di legittimazione Parte passiva essendo tenuta al pagamento delle suddette fatture la ha rilevato, altresì, che alcune fatture erano già state liquidate, mentre altre, ossia, le fatture nn. 161/EL del 2019, 191/EL e 220/EL del 2020, erano state rifiutate dal sistema di interscambio delle fatture elettroniche per diverse motivazioni, specificatamente indicate in atti.
Orbene, prima di analizzare il merito della controversia occorre rilevare che parte istante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente all'importo di €.14.507,34, (fatte salve le spese di lite essendo comunque i relativi pagamenti intervenuti, rispettivamente in data 05.09.2022 ed in data 08.05.2023, e dunque dopo l'introduzione della presente causa), dando atto e, quindi, riconoscendo gli intervenuti pagamenti in corso di causa, riducendo e quantificando, in virtù degli intervenuti pagamenti appunto, la pretesa creditoria nella somma di € 33.462,30 somma portate dalle fatture, ancora oggi insolute, n. 161/el del 2019 nonché 191/el e 220/el del 2020
(oggetto di contestazione).
Ne consegue che solo relativamente a quest'ultime permane controversia tra le parti.
Orbene, quanto all'eccezione sollevata dal con la Controparte_1 quale quest'ultimo asserisce il difetto di legittimazione passiva, si osserva che la stessa è infondata. In particolare, ai fini dell'individuazione della legittimazione passiva, occorre richiamare le fonti che disciplinano il rapporto.
- 4 - Di sicura rilevanza ai fini dell'individuazione dell'amministrazione passivamente legittimata è la Delibera di Giunta Regionale n. 282 del 14 giugno 2016. La delibera individua un procedimento di pagamento delle prestazioni sanitarie di rilevanza sociale tale che la quota di compartecipazione sociale di tali prestazioni venga trasferita dalla Regione alle da queste corrisposta alle strutture accreditate, in nome e per Parte_3 conto dei Comuni/Ambiti territoriali per i Piani di Zona Sociali. Quest'ultimi, dunque, restano gli unici debitori. Nel prevedere una modalità di semplificazione delle modalità di pagamento dei corrispettivi dovuti alle
“strutture che forniscono prestazioni socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per disabili e adulti/anziani non autosufficienti”, la delibera non determina alcun mutamento in ordine al soggetto obbligato al pagamento dei detti corrispettivi, il quale va identificato nel Comune di residenza del paziente. L'attribuzione in capo al dell'obbligo di corrispondere la CP_1 parte “sociale” della prestazione sociosanitaria, infatti, veniva precedentemente individuata dall'art. 13, comma 3, della legge della Regione
Campania n. 8 del 22 aprile 2003 («Gli oneri relativi alle prestazioni di ospitalità alberghiera e a quelle caratterizzatesi come prestazioni sociali a rilevanza sanitaria fornite dalle RR.SS.AA. e dai centri diurni per anziani ed
Alzheimer sono di competenza dei comuni di residenza storica - ovvero quella all'atto del ricovero - che vi adempiono in base a quanto definito dai piani sociali di zona ed in applicazione delle modalità di recepimento dei LEA stabiliti con successivi provvedimenti. Le AA.SS.LL. di competenza sono tenute ai recuperi secondo le modalità suddette»), dall'art. 6, comma 4, della legge n. 328 del 8 novembre 2000 («Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica») e dal d.P.C.M. 14 febbraio 2001 («Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa [..]») (in senso conforme, Trib. Napoli,
Sez. X, 20 gennaio 2025, n. 573).
Il quadro normativo ora riportato consente di individuare con certezza quale sia l'ente obbligato, sicché non residua alcun dubbio in ordine alla legittimazione passiva del Controparte_1
Quanto alla fondatezza del credito la stessa viene contestata dal
A detta dell'amministrazione, infatti, le fatture in cui sono Controparte_1
- 5 - contenuti i crediti per cui si agisce non presentano le informazioni necessarie affinché il sistema telematico possa lavorarle e verificarne la veridicità. In particolare, eccepisce che la n.161/EL è stata rifiutata perchè mancava l'indicazione specifica della retta applicata;
la 191/EL è stata rifiutata perchè mancavano i dati necessari ad identificare l'utente e la relativa autorizzazione;
la fattura n.220/EL è stata rifiutata perchè era stato fatturato un utente privo di autorizzazione.
Orbene, anche questa eccezione, appare priva di pregio.
Premesso che tutte e tre le fatture di cui si discute (n. 161/EL del 2019,
n. 191/EL e n. 220/EL del 2020) presentano i medesimi dati e le medesime informazioni contenute nelle altre fatture oggetto di puntuale pagamento da parte del e che i dati che il assume essere mancanti Controparte_1 CP_1 erano invero tutti in possesso del medesimo in quanto contenuti nelle CP_1 fatture stesse e/o nelle Schede di Valutazione Multifunzionale delle competenti commissioni UVI, redatte e sottoscritte (anche) dallo stesso e sulla base delle quali il ha pagato o attestato la Controparte_1 CP_1 liquidabilità delle altre fatture, peraltro relative alle medesime utenti, emerge dalle documentazione in atti che la fattura 161/EL del 2020 (in atti sub doc. 6 della produzione attorea) riporta l'importo della retta giornaliera, conforme a quello indicato nelle Schede di Valutazione Multimediale (SVAM) dell'utente, redatte in sede di UVI (unità di valutazione integrata) e sottoscritte (anche) dal medesimo (cfr. doc. 14-16 e doc. Controparte_1
25). La fattura 191/EL (agli atti sub doc 6), riporta gli stessi dati delle fatture pagate o regolarmente attestate come liquidabili dal ivi Controparte_1 compreso il nome degli utenti e risulta per tabulas che il disponesse CP_1 dei dati necessari ad identificare l'autorizzazione dell'utente, che, si ricava dalle Schede di Valutazione Multimediale (SVAM), sottoscritte in sede di
UVI – Unità di Valutazione Integrata – (anche) dal e Controparte_1 prodotte agli atti (cfr. doc. 14 -17 e 25 - 26). Per a fattura 220/EL del 2020 risulta per tabulas che la prestazione è stata erogata a favore dell'utente a seguito di ammissione ai servizi regolarmente determinata dall'UVI – Unità di Valutazione Integrata – mediante le Schede di Valutazione Multimediale
(SVAM) sottoscritte (anche) dal e prodotte agli atti (cfr. Controparte_1 doc. 14 -17 e 25-26).
Anche le relative autorizzazioni si evincono dalla documentazione in atti (sub doc. 15, 17,23,24,25,26)
Sicchè anche tale eccezione appare infondata.
Quanto alla richiesta degli interessi commerciali delle somme dovute dal sul punto appare opportuno richiamare la Controparte_1
- 6 - giurisprudenza di questo Tribunale, che ha già negato in altre circostanze la debenza degli interessi commerciali nelle ipotesi in cui l'oggetto della domanda siano i crediti derivanti dalla fornitura di servizi di natura sociosanitaria. Non può negarsi, infatti, che la convenzione che dà origine al Parte rapporto sia stata stipulata tra la e la competente e E_ non tra la società attrice ed il Ciò non consente all'attore di chiedere CP_1 le somme a titolo di interessi “commerciali”, i quali possono solo derivare da un contratto, ad un soggetto che non è parte dell'accordo convenzionale stipulato dall'ente accreditato e dal soggetto accreditante (in senso conforme
Trib. Napoli, Sez. X, 18 luglio 2023, n. 7497).
In più, l'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 deve escludersi in ragione del fatto che l'obbligo del Comune di adempiere con riguardo alla quota parte della prestazione avente contenuto “sociale” (e non strictu sensu sanitario) discende dal d.P.C.M. del 14 febbraio 2001 (già richiamato ai fini della individuazione del soggetto legittimato passivo) e dalla legge regionale n. 11/2007 (Trib. Napoli, Sez. X, 26 luglio 2019, n.
7543)
L'obbligo in capo ai Comuni non scaturisce da un accordo in forma di contratto o di convenzione, ma deriva esplicitamente da fonti legislative e normative, motivo per cui non trova applicazione il decreto n. 231/2002.
Tale conclusione appare, tra l'altro, conforme all'interpretazione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel recente arresto giurisprudenziale del 14 dicembre 2023, n. 35092. La Corte di Cassazione, ai fini dell'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002, individua un criterio distintivo generale: se il rapporto trova la sua origine in un contratto, la disciplina fissata dal decreto trova applicazione;
se il rapporto poggia su di una normativa, il decreto legislativo non si applica (in senso conforme Corte di Appello Napoli,
Sez. I, 18 dicembre 2024, n. 5233: «Di recente la Suprema Corte a Sezioni
Unite, con sentenza n. 35092/2023 ha avuto modo di precisare che essa discende dalla fonte dell'attività svolta, che è provvedimentale e contrattuale per le strutture accreditate, per le quali l'accordo contrattuale costituisce
l'ultimo e decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e all'attività di assistenza, e anche i pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti»).
Quanto alla domanda di caducazione dell'atto amministrativo con il quale è stata rigettata l'istanza di accesso alla procedura di pagamento dei debiti e la relativa ammissione al già richiamato Piano di pagamento, si osserva che il comma 574 dell'art. 1 della l. 234/2021dispone che “Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 567, per i
- 7 - quali sono state rilevate per l'anno 2021 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il
15 maggio 2022, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (così modificato dall'art. 3 comma 5 ter della legge 15/2022 n.d.r.) . A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2022 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione consiliare nel rispetto dell'articolo 194, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.”. Presupposto per l'applicabilità della norma è dunque che i debiti siano certi liquidi ed esigibili. Orbene, il requisito della certezza esclude dal piano il debito oggetto del presente procedimento in quanto contestato giudizialmente.
Orbene, alla stregua delle predette argomentazioni la domanda va accolta nei limiti della motivazione che segue e per l'effetto il CP_1 va condannato al pagamento dell'importo di € 33.462,30 in favore
[...] dell'istante, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi previsti dal decreto ministeriale n. 55/2014, come aggiornato al 2022, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Decima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del con E_ Controparte_1 atto di citazione notificato il 22 luglio 2022, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il al pagamento dell'importo di euro 33.462,30, oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore di E_
;
[...]
- 8 - 2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna il al pagamento delle spese legali, che liquida Controparte_1 in € 545,00 per esborsi, euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 13.2.2025.
Il Giudice
(dott. Anna Maria Pezzullo)
- 9 -