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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/07/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 25.03.2025 N. 3385/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado RG 3385/2022 promossa da
(Cod.Fisc. Parte_1 C.F._1
(Cod.F ) con l'Avv. Paola Ferrari Parte_2 C.F._2
PEC: Email_1
- ATTORI - contro
(cod. fisc. con l'Avv. Giancarlo Bottoli CP_1 C.F._3
PEC: Email_2
-CONVENUTO -
CP_2
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: promessa di pagamento – riconoscimento di debito1
****** FATTO E DIRITTO
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
1.1. All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano nei seguenti termini:
Parte attrice
“In via principale
- Voglia il Tribunale adito respingere perché infondata sia in fatto che in diritto e destituita di qualsiasi fondamento l'eccezione di intervenuta prescrizione.
- Respingere perché infondata in fatto che in diritto la domanda riconvenzionale azionata da parte convenuta:
Con vittoria di spese e compenso professionale
Nel merito:
1 A) Accertarsi e dichiararsi che è debitore nei confronti degli eredi – CP_1 Parte_3 [...]
, e – di una porzione di terreno della superficie di mq 2444 Pt_1 Parte_2 CP_2
B) Conseguentemente condannarsi a corrispondere e/o assegnare agli eredi CP_1 Parte_3
– , e - una porzione di terreno della superficie di mq 2444 Parte_1 Parte_2 CP_2 con caratteristiche analoghe a quelle del terreno sito in Viadana e censito Fg 92 mapp.723
C) Accertarsi e dichiararsi che è debitore nei confronti degli eredi – CP_1 Parte_3 [...]
, e – della differenza di valore tra l'immobile intestato a Pt_1 Parte_2 CP_2 CP_1 sito in Viadana (MN) identificato al catasto fabbricati Fg 92 mapp.723 e l'immobile Intestato a
[...]
sito in Viadana ed identificato al catasto terreni Fg 92 mapp. 919 sub 1 abitazione sub 2 Parte_1 garage
D) Conseguentemente condannarsi a corrispondere agli eredi – CP_1 Parte_3 [...]
, e - la somma corrispondente alla differenza di valore tra Pt_1 Parte_2 CP_2
l'immobile intestato a e l'immobile intestato a CP_1 [...]
. Pt_1
E) Con vittoria di spese e compenso professionale
In subordine
F) Nell'ipotesi in cui non sia possibile corrispondere e/o assegnare agli eredi una porzione Parte_3 di terreno della superficie di mq 2444 Voglia il Tribunale condannare a corrispondere a CP_1 eredi la somma corrispondete ad una porzione di terreno di mq 2444 con caratteristiche Parte_3 analoghe a quelle del terreno sito in Viadana e censito Fg 92 mapp.723
G) In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale
I.
2. Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso,
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare le domande di cui all'atto di citazione in ogni modo e maniera, stante anche l'eccepita prescrizione.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertato il credito del Signor nei confronti degli eredi di e di cui è causa, CP_1 Parte_3 condannarsi le Signore e a pagare al Signor la somma di € Parte_1 CP_2 CP_1
32.727,76 o quella diversa, maggiore o minore risultante dall'istruttoria, oltre ad interessi dal giorno del dovuto al saldo.
Con vittoria nelle spese e competenze di causa.
pag. 2/9 *****
I.
3. A fondamento dell'azione, parte attrice deduce che, in data 28.10.1997, CP_1
e il di lui fratello, , a valle di una compravendita di un fabbricato rurale con Parte_3 annesso terreno agricolo fra , padre dei due fratelli, e , avevano CP_3 CP_1 sottoscritto una scrittura privata con cui “ si impegnava a far si che CP_1 Parte_3 abbia ad acquisire la proprietà di porzione di terreno della superficie di mq 2444 con caratteristiche analoghe a quelle del terreno sopra descritto, da stralciarsi da terreno di maggior superficie attualmente intestato al padre Sig. . CP_3
I.
4. Con la medesima scrittura le parti, inoltre, riconoscevano: “che la casa in corso di costruzione sul terreno censito al Fg 92 mapp.723 intestato a viene edificata e verrà ultimata con CP_1 denari provenienti dalla comunione tra i fratelli e pertanto si CP_1 Pt_3 CP_1 impegna a semplice richiesta di ad adoperarsi affinché sul terreno da intestarsi al fratello Parte_3
Sig. venga costruita condenaro proveniente dalla comunione tra i fratelli una casa di Parte_3 abitazione con caratteristiche simili a quelle dell'immobile in corso di costruzione sul Fg 92 mapp.723”.
I.
5. Successivamente, nel 2019, è deceduto, e a lui sono succeduti gli eredi Parte_3
, la moglie, e le figlie e Parte_1 Parte_2 CP_2
I.
6. Nel 2020, nel corso di una “sistemazione” degli interessi relativi agli immobili e alla società di cui erano titolari i due fratelli, parte attrice rappresenta che il , CP_1 dinnanzi al notaio avrebbe riconosciuto i propri obblighi assunti nei Persona_1 confronti del defunto fratello in forza della citata scrittura, tanto che le parti stesse, nei mesi successivi, avevano incaricato dei tecnici di fiducia per sottoporre i citati beni a una perizia al fine di stimarne il valore, stima considerata prodromica alla successiva regolarizzazione dei rapporti economici fra le parti stesse.
I.
7. Tali attività, peraltro, non andavano a buon fine, e gli eredi di , in Parte_3 particolare e , non riuscendo a ottenere da Parte_1 Parte_2 CP_1
l'adempimento della citata scrittura privata, adivano il Tribunale di Mantova per tutelare le proprie ragioni.
I.
8. si è costituito in giudizio per contestare l'azione avversaria, eccependo, CP_1 in via preliminare, la prescrizione delle posizioni giuridiche a cui faceva riferimento la scrittura del 1997, nel merito la nullità ex art. 458 c.c. della scrittura stessa e, in ogni caso,
l'assenza di carattere vincolante nelle pattuizioni in essa racchiuse, rappresentando esse non pag. 3/9 obblighi contrattuali, bensì meri obiettivi programmatici dei due fratelli, peraltro comunque superati per effetto di successive operazioni compiute dagli stessi.
I.
9. Parte convenuta ha poi chiesto in via riconvenzionale la restituzione di somme che aveva prelevato dai conti correnti bancari cointestati, e in particolare della Parte_3 somma di euro 32.727,76, o quella diversa maggiore o minore risultante dall'istruttoria.
Somma rappresentante quanto in vita il Signor aveva prelevato dal conto Parte_3 corrente cointestato con il fratello, e da quello cointestato con il fratello e la madre, per un acquisto personale per € 107.653,26 fatto nel 2011, e ciò in eccedenza rispetto alla quota al medesimo spettante sulla liquidità depositata nei predetti conti correnti.
******
I.10. Radicato il contraddittorio, all'udienza di comparizione delle parti, le stesse insistevano nelle rispettive conclusioni, anche istruttorie.
I.11. Il giudice, dato atto della contumacia della signora e del mancato CP_2 raggiungimento di un accordo conciliativo fra le parti costituite, dava provvedimenti per l'istruzione della causa.
I.12. Assunte le prove testimoniali ammesse ed esaurita l'istruttoria, il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
I.13. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisone con termini per comparse conclusionali e repliche.
*****
II. Ragioni della decisione.
Le domande proposte da parte attrice sono prive di fondamento e devono essere respinte integralmente.
Parimenti non meritevole di accoglimento è la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto.
Ciò per le ragioni di seguito esposte.
II.
1. Le domande formulate dagli attori
II.
1.1. L'eccezione di prescrizione delle pretese azionate in giudizio da parte attrice formulata dal convenuto è fondata e deve essere accolta.
II.
1.2. La scrittura da cui traggono origine tali pretese è stata infatti sottoscritta dai fratelli e in data 28.10.1997. Parte_3 CP_1
pag. 4/9 II.
1.3. A prescindere da ogni valutazione in merito ai contenuti e agli effetti giuridici di tale documento, va osservato che le parti originarie non avevano espressamente contemplato un termine per l'esecuzione di quanto in esso rappresentato.
II.
1.4. Tali affermati accordi vanno dunque considerati immediatamente esigibili, e pertanto, essendo i diritti da essi nascenti sottoposti al termine ordinario di prescrizione fissato dall'art. 2946 c.c., gli stessi si prescrivono decorsi 10 anni dalla data sopra indicata.
II.
1.5. Non risultano atti interruttivi della prescrizione posti in essere da parte attrice, né è contestato che tale scrittura sia stata menzionata solo nel 2020, in occasione di un incontro presso il notaio e fatta valere con la raccomandata inviata, per conto di ER [...]
e , dal legale di questi, in data 20.9.2020. Pt_1 Parte_2
II.
1.6. In tale momento, il termine di prescrizione era peraltro già decorso;
e ciò non è nemmeno contestato dagli attori, i quali sostengono in giudizio, piuttosto, che la prescrizione, ormai compiuta, sarebbe stata rinunciata da ai sensi dell'art. CP_1
2937 c.c., per effetto del comportamento tenuto dallo stesso.
II.
1.7. Tale tesi, tuttavia, non è fondata, posto che non emergono, a seguito dell'istruttoria di causa, né un atto o una dichiarazione formale da parte di di rinuncia alla CP_1 prescrizione, né un comportamento concludente dello stesso da cui potersi desumere inequivocabilmente che quest'ultimo, nel caso di specie, non volesse avvalersi dell'intervenuta prescrizione.
II.
1.8. Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare il principio secondo il quale
“perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioè che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14909 del 22/10/2002 (Rv. 558021 - 01).
II.
1.9. Tale intento non è certamente ravvisabile nelle parole che e gli attori CP_1 si sarebbero scambiati dinnanzi al notaio in occasione del rogito avvenuto in data ER
9.1.2020.
II.
1.10. Sul punto, va infatti prima di tutto osservato che, in tale occasione, non ebbe luogo alcun riconoscimento verbale, da parte del convento, con riferimento alle pattuizioni pag. 5/9 racchiuse nella scrittura del 1997 e agli obblighi da esse derivanti: le circostanze in proposito dedotte da parte attrice, e sulle quali i testimoni sono stati chiamati a deporre, sono invero molto generiche, e da esse, anche laddove se ne volesse effettivamente assumere l'esistenza, non potrebbe ricavarsi alcuna formale rinuncia alla prescrizione da parte di . CP_1
II.
1.10. In secondo luogo, i testi sentiti sulla circostanza, ossia i signori e Testimone_1
sono rispettivamente il compagno di , una delle attrici, e il Tes_2 Parte_2 fratello di , la seconda attrice, nonché zio di : essi sono pertanto Parte_1 Pt_2 testimoni di dubbia credibilità, visti gli stretti legami affettivi e di parentela con le parti in causa.
II.
1.11. Le stesse risposte dai medesimi fornite al quesito posto – cioè se fosse vero che nell'occasione suddetta riconosceva di dovere delle somme al di lui fratelle CP_1 oltre a una biolca di terreno in forza della scrittura privata tra loro intervenuta in data
28.10.1997 - risultano poco significative, sebbene essi abbiano entrambi risposto “è vero”, posto che è lo stesso teste a precisare di essere “andato all'incontro dal notaio Tes_1 ER insieme agli altri soci della società”, aggiungendo: “ricordo che all'uscita, il notaio ha ricordato a ER che doveva sistemare le due case;
il signor rispose: “sì, sì”, rivolgendosi al CP_1 CP_1 notaio alla presenza di tutti”: le parole attribuite a , dunque, oltre a non CP_1 corrispondere a quanto riportato nel capitolo, non delineano una dichiarazione ricognitiva di un rapporto obbligatorio rivolta agli eredi del fratello, bensì un breve e telegrafico riscontro – “sì sì” - a una presunta affermazione, proveniente dal notaio soggetto ER terzo rispetto a tale rapporto, in merito a una non precisata necessità di “sistemazione delle due case”; è evidente quindi che, con la risposta “è vero” al quesito formulato, il teste stesse in realtà esponendo una propria personale interpretazione, la cui corrispondenza effettiva e concreta con le intenzioni negoziali del convenuto e, soprattutto, con i fatti di causa e il loro valore giuridico, appare invero labile e discutibile.
II.
1.12. Tanto è vero che il dott. pur presente al colloquio, ha detto di non ER ricordare nulla di quanto riferito.
II.
1.13. Quanto all'assunto attoreo secondo cui la rinuncia alla prescrizione sarebbe desumibile anche dal comportamento tenuto dallo stesso , e in particolare CP_1 dall'incarico affidato di comune accorso al tecnico di procedere alla valutazione degli pag. 6/9 immobili, va detto che tale circostanza non appare sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 2937 comma 3 c.c.: la giurisprudenza ha infatti chiarito che “la rinuncia tacita alla prescrizione, a norma dell'art. 2937 cod.civ., deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva del diritto altrui e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare tuttora esistente ed azionabile quel diritto che era, invece, estinto. Ne consegue che non può configurarsi rinuncia tacita nel caso in cui il debitore abbia accettato di discutere nel merito le pretese avanzata dalla controparte, giacché il debitore potrebbe avere interesse in un primo tempo a contestare l'esistenza dell'obbligazione, riservandosi di eccepire successivamente, se necessario,
l'intervenuta prescrizione” (cass. Sez. L, Sentenza n. 7447 del 03/06/2000 (Rv. 537222 - 01).
II.
1.13. Il comportamento di , pertanto, nel caso di specie, quandanche il CP_1 medesimo avesse condiviso il mandato conferito al professionista, non è di per sé indicativo della volontà di rinunciare alla prescrizione, e come tale non è sufficiente al fine di ritenere confermata la prospettazione di parte attrice.
II.
1.14. Le domande formulate in giudizio da e devono Parte_1 Parte_2 pertanto essere respinte, in quanto la relativa azione è estinta per prescrizione.
*****
II.
2. La domanda riconvenzionale di parte convenuta
II.
2.1. Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale formulata da nei CP_1 confronti delle attrici, risultando la stessa del tutto priva di prova quanto alla fattispecie genetica dell'obbligazione restitutoria a carico di dedotta in causa. Parte_3
II.
2.2. Parte convenuta argomenta che tale pretesa trarrebbe origine da prelievi effettuati dal defunto fratello dai conti correnti cointestati, al fine di acquistare, il 27 maggio 2011, dai
Signori e con rogito del notaio Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5 di Viadana di rep. 25.287, il terreno distinto all'NCT del Comune di Viadana al
[...] foglio 110 mappale 154 di Ha 3.32.50.
II.
2.3. In particolare, per il pagamento di detto terreno, il Signor per il Parte_3 corrispettivo di €. 107.653,26 aveva rilasciato i seguenti assegni bancari (all. doc. 3):
- di € 4.200,00 tratto sulla filiale di Viadana della Banca Monte dei Paschi di Siena con il n. 05054543044-03;
- di € 4.200,00 tratto sulla filiale di Viadana della Banca Monte dei Paschi di Siena con il n. 0505443043-02;
pag. 7/9 - di € 16.800,00 tratto sulla filiale di Viadana della Banca Monte dei Paschi di Siena con il n. 0505443042-01;
- di € 54.043,26 ,00 tratto sulla filale di Viadana della Banca Monte dei Paschi di Siena con il n. 0505443043-04;
- di € 28.410,00 a mezzo di assegno circolare emesso da Intesa San Paolo n.
3303446588-00;
Somme provenienti, quanto a quelle degli assegni della Monte dei Paschi di Siena, dal conto corrente n. 48827.59 cointestato tra e e, quanto all'assegno CP_1 Parte_3 circolare, dal conto corrente n. 1000/957 cointestato tra e i figli CP_4 CP_1
e .
[...] Parte_3
II.
2.4. Tale pretesa restitutoria, peraltro, non merita accoglimento, in quanto non vi è prova della sussistenza di un obbligo restitutorio gravante su (e ora pro quota sui Parte_3 rispettivi eredi) per effetto di tali movimenti di denaro: a tal fine non è infatti sufficiente dare atto dell'addebito dei rispettivi importi nei conti correnti, ma è altresì necessario ricostruire nel corso del tempo la situazione contabile complessiva dei due conti, al fine di stabilire con certezza le quote di spettanza;
ricostruzione che il convenuto ha omesso di fornire, essendosi limitato al mero calcolo aritmetico dei prelievi.
II.
2.5. In secondo luogo, come condivisibilmente osservato da parte attrice, è da credere che, trattandosi di prelievi fatti, nel 2011-2012, dal fratello quando era ancora in vita,
fosse perfettamente a conoscenza degli stessi, e che avesse acconsentito alle CP_1 operazioni fatte dal fratello, e ciò – presumibilmente – nel contesto di una regolazione amichevole e informale delle vicende poste ad oggetto delle precedenti intese fra le parti, quand'anche si volesse considerare le stesse, come sostenuto da parte convenuta, impegnative soltanto sul piano affettivo o morale, quale espressione di una solidarietà familiare, nel caso di specie, particolarmente qualificata dai peculiari interessi economici di cui anche lo stesso convenuto dà atto, e che afferma aver costituito lo sfondo delle operazioni compiute dai fratelli nel corso del tempo.
II.
2.6. Tanto è vero che non risulta aver mai formulato alcuna richiesta CP_1 restitutoria nei confronti del fratello finché questi era in vita, nonostante fossero trascorsi diversi anni dal compimento di tali operazioni.
pag. 8/9 II.
2.7. Tale pretesa restitutoria risulta essere stata fatta valere solo in data 10.5.2021, con lettera del suo legale, nei confronti degli eredi, e quando ormai era iniziato fra le parti il contezioso relativo alla scrittura del 1997.
III. Conclusioni
III.
1. Alla luce di quanto sopra esposto, le domande formulate da parte attrice devono essere respinte, dovendosi ritenere estinte per prescrizione le azioni derivanti dalla scrittura per cui è causa.
III.
2. Deve essere respinta anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta, per i motivi sopra chiariti.
*****
III.
3. Per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite, le condizioni e i rapporti tra parti, il contegno delle parti stesse nel corso del processo, la reciproca soccombenza rispetto alle pretese rispettivamente azionate, fanno apparire equa la compensazione integrale fra le parti delle predette spese.
*****
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, rigetta le domande di parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Mantova, 11.7.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pag. 9/9
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado RG 3385/2022 promossa da
(Cod.Fisc. Parte_1 C.F._1
(Cod.F ) con l'Avv. Paola Ferrari Parte_2 C.F._2
PEC: Email_1
- ATTORI - contro
(cod. fisc. con l'Avv. Giancarlo Bottoli CP_1 C.F._3
PEC: Email_2
-CONVENUTO -
CP_2
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: promessa di pagamento – riconoscimento di debito1
****** FATTO E DIRITTO
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
1.1. All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano nei seguenti termini:
Parte attrice
“In via principale
- Voglia il Tribunale adito respingere perché infondata sia in fatto che in diritto e destituita di qualsiasi fondamento l'eccezione di intervenuta prescrizione.
- Respingere perché infondata in fatto che in diritto la domanda riconvenzionale azionata da parte convenuta:
Con vittoria di spese e compenso professionale
Nel merito:
1 A) Accertarsi e dichiararsi che è debitore nei confronti degli eredi – CP_1 Parte_3 [...]
, e – di una porzione di terreno della superficie di mq 2444 Pt_1 Parte_2 CP_2
B) Conseguentemente condannarsi a corrispondere e/o assegnare agli eredi CP_1 Parte_3
– , e - una porzione di terreno della superficie di mq 2444 Parte_1 Parte_2 CP_2 con caratteristiche analoghe a quelle del terreno sito in Viadana e censito Fg 92 mapp.723
C) Accertarsi e dichiararsi che è debitore nei confronti degli eredi – CP_1 Parte_3 [...]
, e – della differenza di valore tra l'immobile intestato a Pt_1 Parte_2 CP_2 CP_1 sito in Viadana (MN) identificato al catasto fabbricati Fg 92 mapp.723 e l'immobile Intestato a
[...]
sito in Viadana ed identificato al catasto terreni Fg 92 mapp. 919 sub 1 abitazione sub 2 Parte_1 garage
D) Conseguentemente condannarsi a corrispondere agli eredi – CP_1 Parte_3 [...]
, e - la somma corrispondente alla differenza di valore tra Pt_1 Parte_2 CP_2
l'immobile intestato a e l'immobile intestato a CP_1 [...]
. Pt_1
E) Con vittoria di spese e compenso professionale
In subordine
F) Nell'ipotesi in cui non sia possibile corrispondere e/o assegnare agli eredi una porzione Parte_3 di terreno della superficie di mq 2444 Voglia il Tribunale condannare a corrispondere a CP_1 eredi la somma corrispondete ad una porzione di terreno di mq 2444 con caratteristiche Parte_3 analoghe a quelle del terreno sito in Viadana e censito Fg 92 mapp.723
G) In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale
I.
2. Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso,
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare le domande di cui all'atto di citazione in ogni modo e maniera, stante anche l'eccepita prescrizione.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertato il credito del Signor nei confronti degli eredi di e di cui è causa, CP_1 Parte_3 condannarsi le Signore e a pagare al Signor la somma di € Parte_1 CP_2 CP_1
32.727,76 o quella diversa, maggiore o minore risultante dall'istruttoria, oltre ad interessi dal giorno del dovuto al saldo.
Con vittoria nelle spese e competenze di causa.
pag. 2/9 *****
I.
3. A fondamento dell'azione, parte attrice deduce che, in data 28.10.1997, CP_1
e il di lui fratello, , a valle di una compravendita di un fabbricato rurale con Parte_3 annesso terreno agricolo fra , padre dei due fratelli, e , avevano CP_3 CP_1 sottoscritto una scrittura privata con cui “ si impegnava a far si che CP_1 Parte_3 abbia ad acquisire la proprietà di porzione di terreno della superficie di mq 2444 con caratteristiche analoghe a quelle del terreno sopra descritto, da stralciarsi da terreno di maggior superficie attualmente intestato al padre Sig. . CP_3
I.
4. Con la medesima scrittura le parti, inoltre, riconoscevano: “che la casa in corso di costruzione sul terreno censito al Fg 92 mapp.723 intestato a viene edificata e verrà ultimata con CP_1 denari provenienti dalla comunione tra i fratelli e pertanto si CP_1 Pt_3 CP_1 impegna a semplice richiesta di ad adoperarsi affinché sul terreno da intestarsi al fratello Parte_3
Sig. venga costruita condenaro proveniente dalla comunione tra i fratelli una casa di Parte_3 abitazione con caratteristiche simili a quelle dell'immobile in corso di costruzione sul Fg 92 mapp.723”.
I.
5. Successivamente, nel 2019, è deceduto, e a lui sono succeduti gli eredi Parte_3
, la moglie, e le figlie e Parte_1 Parte_2 CP_2
I.
6. Nel 2020, nel corso di una “sistemazione” degli interessi relativi agli immobili e alla società di cui erano titolari i due fratelli, parte attrice rappresenta che il , CP_1 dinnanzi al notaio avrebbe riconosciuto i propri obblighi assunti nei Persona_1 confronti del defunto fratello in forza della citata scrittura, tanto che le parti stesse, nei mesi successivi, avevano incaricato dei tecnici di fiducia per sottoporre i citati beni a una perizia al fine di stimarne il valore, stima considerata prodromica alla successiva regolarizzazione dei rapporti economici fra le parti stesse.
I.
7. Tali attività, peraltro, non andavano a buon fine, e gli eredi di , in Parte_3 particolare e , non riuscendo a ottenere da Parte_1 Parte_2 CP_1
l'adempimento della citata scrittura privata, adivano il Tribunale di Mantova per tutelare le proprie ragioni.
I.
8. si è costituito in giudizio per contestare l'azione avversaria, eccependo, CP_1 in via preliminare, la prescrizione delle posizioni giuridiche a cui faceva riferimento la scrittura del 1997, nel merito la nullità ex art. 458 c.c. della scrittura stessa e, in ogni caso,
l'assenza di carattere vincolante nelle pattuizioni in essa racchiuse, rappresentando esse non pag. 3/9 obblighi contrattuali, bensì meri obiettivi programmatici dei due fratelli, peraltro comunque superati per effetto di successive operazioni compiute dagli stessi.
I.
9. Parte convenuta ha poi chiesto in via riconvenzionale la restituzione di somme che aveva prelevato dai conti correnti bancari cointestati, e in particolare della Parte_3 somma di euro 32.727,76, o quella diversa maggiore o minore risultante dall'istruttoria.
Somma rappresentante quanto in vita il Signor aveva prelevato dal conto Parte_3 corrente cointestato con il fratello, e da quello cointestato con il fratello e la madre, per un acquisto personale per € 107.653,26 fatto nel 2011, e ciò in eccedenza rispetto alla quota al medesimo spettante sulla liquidità depositata nei predetti conti correnti.
******
I.10. Radicato il contraddittorio, all'udienza di comparizione delle parti, le stesse insistevano nelle rispettive conclusioni, anche istruttorie.
I.11. Il giudice, dato atto della contumacia della signora e del mancato CP_2 raggiungimento di un accordo conciliativo fra le parti costituite, dava provvedimenti per l'istruzione della causa.
I.12. Assunte le prove testimoniali ammesse ed esaurita l'istruttoria, il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
I.13. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisone con termini per comparse conclusionali e repliche.
*****
II. Ragioni della decisione.
Le domande proposte da parte attrice sono prive di fondamento e devono essere respinte integralmente.
Parimenti non meritevole di accoglimento è la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto.
Ciò per le ragioni di seguito esposte.
II.
1. Le domande formulate dagli attori
II.
1.1. L'eccezione di prescrizione delle pretese azionate in giudizio da parte attrice formulata dal convenuto è fondata e deve essere accolta.
II.
1.2. La scrittura da cui traggono origine tali pretese è stata infatti sottoscritta dai fratelli e in data 28.10.1997. Parte_3 CP_1
pag. 4/9 II.
1.3. A prescindere da ogni valutazione in merito ai contenuti e agli effetti giuridici di tale documento, va osservato che le parti originarie non avevano espressamente contemplato un termine per l'esecuzione di quanto in esso rappresentato.
II.
1.4. Tali affermati accordi vanno dunque considerati immediatamente esigibili, e pertanto, essendo i diritti da essi nascenti sottoposti al termine ordinario di prescrizione fissato dall'art. 2946 c.c., gli stessi si prescrivono decorsi 10 anni dalla data sopra indicata.
II.
1.5. Non risultano atti interruttivi della prescrizione posti in essere da parte attrice, né è contestato che tale scrittura sia stata menzionata solo nel 2020, in occasione di un incontro presso il notaio e fatta valere con la raccomandata inviata, per conto di ER [...]
e , dal legale di questi, in data 20.9.2020. Pt_1 Parte_2
II.
1.6. In tale momento, il termine di prescrizione era peraltro già decorso;
e ciò non è nemmeno contestato dagli attori, i quali sostengono in giudizio, piuttosto, che la prescrizione, ormai compiuta, sarebbe stata rinunciata da ai sensi dell'art. CP_1
2937 c.c., per effetto del comportamento tenuto dallo stesso.
II.
1.7. Tale tesi, tuttavia, non è fondata, posto che non emergono, a seguito dell'istruttoria di causa, né un atto o una dichiarazione formale da parte di di rinuncia alla CP_1 prescrizione, né un comportamento concludente dello stesso da cui potersi desumere inequivocabilmente che quest'ultimo, nel caso di specie, non volesse avvalersi dell'intervenuta prescrizione.
II.
1.8. Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare il principio secondo il quale
“perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioè che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14909 del 22/10/2002 (Rv. 558021 - 01).
II.
1.9. Tale intento non è certamente ravvisabile nelle parole che e gli attori CP_1 si sarebbero scambiati dinnanzi al notaio in occasione del rogito avvenuto in data ER
9.1.2020.
II.
1.10. Sul punto, va infatti prima di tutto osservato che, in tale occasione, non ebbe luogo alcun riconoscimento verbale, da parte del convento, con riferimento alle pattuizioni pag. 5/9 racchiuse nella scrittura del 1997 e agli obblighi da esse derivanti: le circostanze in proposito dedotte da parte attrice, e sulle quali i testimoni sono stati chiamati a deporre, sono invero molto generiche, e da esse, anche laddove se ne volesse effettivamente assumere l'esistenza, non potrebbe ricavarsi alcuna formale rinuncia alla prescrizione da parte di . CP_1
II.
1.10. In secondo luogo, i testi sentiti sulla circostanza, ossia i signori e Testimone_1
sono rispettivamente il compagno di , una delle attrici, e il Tes_2 Parte_2 fratello di , la seconda attrice, nonché zio di : essi sono pertanto Parte_1 Pt_2 testimoni di dubbia credibilità, visti gli stretti legami affettivi e di parentela con le parti in causa.
II.
1.11. Le stesse risposte dai medesimi fornite al quesito posto – cioè se fosse vero che nell'occasione suddetta riconosceva di dovere delle somme al di lui fratelle CP_1 oltre a una biolca di terreno in forza della scrittura privata tra loro intervenuta in data
28.10.1997 - risultano poco significative, sebbene essi abbiano entrambi risposto “è vero”, posto che è lo stesso teste a precisare di essere “andato all'incontro dal notaio Tes_1 ER insieme agli altri soci della società”, aggiungendo: “ricordo che all'uscita, il notaio ha ricordato a ER che doveva sistemare le due case;
il signor rispose: “sì, sì”, rivolgendosi al CP_1 CP_1 notaio alla presenza di tutti”: le parole attribuite a , dunque, oltre a non CP_1 corrispondere a quanto riportato nel capitolo, non delineano una dichiarazione ricognitiva di un rapporto obbligatorio rivolta agli eredi del fratello, bensì un breve e telegrafico riscontro – “sì sì” - a una presunta affermazione, proveniente dal notaio soggetto ER terzo rispetto a tale rapporto, in merito a una non precisata necessità di “sistemazione delle due case”; è evidente quindi che, con la risposta “è vero” al quesito formulato, il teste stesse in realtà esponendo una propria personale interpretazione, la cui corrispondenza effettiva e concreta con le intenzioni negoziali del convenuto e, soprattutto, con i fatti di causa e il loro valore giuridico, appare invero labile e discutibile.
II.
1.12. Tanto è vero che il dott. pur presente al colloquio, ha detto di non ER ricordare nulla di quanto riferito.
II.
1.13. Quanto all'assunto attoreo secondo cui la rinuncia alla prescrizione sarebbe desumibile anche dal comportamento tenuto dallo stesso , e in particolare CP_1 dall'incarico affidato di comune accorso al tecnico di procedere alla valutazione degli pag. 6/9 immobili, va detto che tale circostanza non appare sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 2937 comma 3 c.c.: la giurisprudenza ha infatti chiarito che “la rinuncia tacita alla prescrizione, a norma dell'art. 2937 cod.civ., deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva del diritto altrui e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare tuttora esistente ed azionabile quel diritto che era, invece, estinto. Ne consegue che non può configurarsi rinuncia tacita nel caso in cui il debitore abbia accettato di discutere nel merito le pretese avanzata dalla controparte, giacché il debitore potrebbe avere interesse in un primo tempo a contestare l'esistenza dell'obbligazione, riservandosi di eccepire successivamente, se necessario,
l'intervenuta prescrizione” (cass. Sez. L, Sentenza n. 7447 del 03/06/2000 (Rv. 537222 - 01).
II.
1.13. Il comportamento di , pertanto, nel caso di specie, quandanche il CP_1 medesimo avesse condiviso il mandato conferito al professionista, non è di per sé indicativo della volontà di rinunciare alla prescrizione, e come tale non è sufficiente al fine di ritenere confermata la prospettazione di parte attrice.
II.
1.14. Le domande formulate in giudizio da e devono Parte_1 Parte_2 pertanto essere respinte, in quanto la relativa azione è estinta per prescrizione.
*****
II.
2. La domanda riconvenzionale di parte convenuta
II.
2.1. Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale formulata da nei CP_1 confronti delle attrici, risultando la stessa del tutto priva di prova quanto alla fattispecie genetica dell'obbligazione restitutoria a carico di dedotta in causa. Parte_3
II.
2.2. Parte convenuta argomenta che tale pretesa trarrebbe origine da prelievi effettuati dal defunto fratello dai conti correnti cointestati, al fine di acquistare, il 27 maggio 2011, dai
Signori e con rogito del notaio Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5 di Viadana di rep. 25.287, il terreno distinto all'NCT del Comune di Viadana al
[...] foglio 110 mappale 154 di Ha 3.32.50.
II.
2.3. In particolare, per il pagamento di detto terreno, il Signor per il Parte_3 corrispettivo di €. 107.653,26 aveva rilasciato i seguenti assegni bancari (all. doc. 3):
- di € 4.200,00 tratto sulla filiale di Viadana della Banca Monte dei Paschi di Siena con il n. 05054543044-03;
- di € 4.200,00 tratto sulla filiale di Viadana della Banca Monte dei Paschi di Siena con il n. 0505443043-02;
pag. 7/9 - di € 16.800,00 tratto sulla filiale di Viadana della Banca Monte dei Paschi di Siena con il n. 0505443042-01;
- di € 54.043,26 ,00 tratto sulla filale di Viadana della Banca Monte dei Paschi di Siena con il n. 0505443043-04;
- di € 28.410,00 a mezzo di assegno circolare emesso da Intesa San Paolo n.
3303446588-00;
Somme provenienti, quanto a quelle degli assegni della Monte dei Paschi di Siena, dal conto corrente n. 48827.59 cointestato tra e e, quanto all'assegno CP_1 Parte_3 circolare, dal conto corrente n. 1000/957 cointestato tra e i figli CP_4 CP_1
e .
[...] Parte_3
II.
2.4. Tale pretesa restitutoria, peraltro, non merita accoglimento, in quanto non vi è prova della sussistenza di un obbligo restitutorio gravante su (e ora pro quota sui Parte_3 rispettivi eredi) per effetto di tali movimenti di denaro: a tal fine non è infatti sufficiente dare atto dell'addebito dei rispettivi importi nei conti correnti, ma è altresì necessario ricostruire nel corso del tempo la situazione contabile complessiva dei due conti, al fine di stabilire con certezza le quote di spettanza;
ricostruzione che il convenuto ha omesso di fornire, essendosi limitato al mero calcolo aritmetico dei prelievi.
II.
2.5. In secondo luogo, come condivisibilmente osservato da parte attrice, è da credere che, trattandosi di prelievi fatti, nel 2011-2012, dal fratello quando era ancora in vita,
fosse perfettamente a conoscenza degli stessi, e che avesse acconsentito alle CP_1 operazioni fatte dal fratello, e ciò – presumibilmente – nel contesto di una regolazione amichevole e informale delle vicende poste ad oggetto delle precedenti intese fra le parti, quand'anche si volesse considerare le stesse, come sostenuto da parte convenuta, impegnative soltanto sul piano affettivo o morale, quale espressione di una solidarietà familiare, nel caso di specie, particolarmente qualificata dai peculiari interessi economici di cui anche lo stesso convenuto dà atto, e che afferma aver costituito lo sfondo delle operazioni compiute dai fratelli nel corso del tempo.
II.
2.6. Tanto è vero che non risulta aver mai formulato alcuna richiesta CP_1 restitutoria nei confronti del fratello finché questi era in vita, nonostante fossero trascorsi diversi anni dal compimento di tali operazioni.
pag. 8/9 II.
2.7. Tale pretesa restitutoria risulta essere stata fatta valere solo in data 10.5.2021, con lettera del suo legale, nei confronti degli eredi, e quando ormai era iniziato fra le parti il contezioso relativo alla scrittura del 1997.
III. Conclusioni
III.
1. Alla luce di quanto sopra esposto, le domande formulate da parte attrice devono essere respinte, dovendosi ritenere estinte per prescrizione le azioni derivanti dalla scrittura per cui è causa.
III.
2. Deve essere respinta anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta, per i motivi sopra chiariti.
*****
III.
3. Per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite, le condizioni e i rapporti tra parti, il contegno delle parti stesse nel corso del processo, la reciproca soccombenza rispetto alle pretese rispettivamente azionate, fanno apparire equa la compensazione integrale fra le parti delle predette spese.
*****
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, rigetta le domande di parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Mantova, 11.7.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pag. 9/9