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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 616/2021 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad operadell'Avv. EGIDI BARBARA per la parte ricorrente che non risultano depositate note per conto di
[...]
CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 06/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 616 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, piazza Fontana Grande n. 6, presso lo studio dell'Avv. Barbara Egidi, che lo rappresenta e difende, giusta procura telematica depositata unitamente al ricorso;
RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale CP_2 dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; RESISTENTE
OGGETTO: benefici assistenziali in favore delle vittime del dovere. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.5.2021 adiva questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare - previa disapplicazione dei provvedimenti ministeriali impugnati, emessi dal , Controparte_1 [...]
, , prot. N. Controparte_3 Controparte_4
559/C/7227/SG - lo status di vittima del dovere del Vice Isp. della Polizia di Stato Pt_1 Pt_1 ai sensi della normativa vigente, accertando e dichiarando altresì il diritto del medesimo ad ottenere i benefici economici previsti dalla normativa, nonché i benefici di natura assistenziale, previdenziale e pensionistica connessi a detto status, in rapporto al grado di invalidità accertata in corso di causa, per tutte le lesioni riportate durante l'espletamento dei servizi meglio descritti in premessa;
− per l'effetto, condannare parte resistente alla liquidazione in favore del ricorrente della speciale di elargizione, come rivalutata annualmente in misura pari al tasso di inflazione accertato sulla base dei dati Istat, a decorrere dalla data dell'evento e sino al soddisfo, in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto di invalidità da commisurarsi all'invalidità complessiva ex art. 4 D.P.R. 181/2009, come sopra quantificata ed in relazione alla evoluzione ed all'aggravamento degli eventi in narrativa prospettati, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al riconoscimento in favore del ricorrente di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico;
− condannare altresì il
[...]
al riconoscimento in favore del ricorrente degli ulteriori benefici economici concedibili in relazione CP_1 alla evoluzione ed all'aggravamento degli eventi descritti in narrativa, con condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio”. Il ricorrente esponeva che, in data 13.6.2020, formulava al istanza volta al CP_1 riconoscimento dello status di vittima del dovere in relazione a tre eventi verificatisi nelle date 11.2.1995, 13.2.1997 e 9.11.2001, riconducibili a servizi di ordine pubblico e/o vigilanza;
che, in ordine ai medesimi episodi, precedentemente, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio alla C.M.O. di Roma, la quale aveva espresso giudizio positivo, con categoria non classificabile;
che, a seguito di istanza di aggravamento, con decreto del n. 1111 del 16.11.2018, gli veniva Controparte_1 riconosciuta e indennizzata una 7° categoria per la menomazione derivante dall'infermità
“segni di spondiloartrosi diffusa con iniziale osteofitosi e discopatie C2-C3 C5-C6 C6-C7 L5-S1 con segni EMG accertati di radicolopatia cronica L4-L5 e L5-S1”; che, quanto alle istanze avanzate al fine di richiedere l'accertamento dello status di vittima del dovere ed i benefici al medesimo connessi, in data 9.11.2020 riceveva note emesse il giorno 4.11.2020, comunicate con prot. n. 559/C/7227/SG, con le quali il - ritenuta intervenuta la Controparte_1 prescrizione del diritto - comunicava il mancato avvio del procedimento. Si costitutiva in giudizio il in giudizio formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “- in sede preliminare, dichiarare la prescrizione di tutti diritti ex adverso azionati;
- nel merito, dichiararne l'insussistenza per assenza, nella specie, dei requisiti previsti dai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge n. 266/2005; - quanto alla domanda di condanna ai benefici assistenziali previsti dalla legge e alla quantificazione dell'invalidità complessiva, dichiarare l'inammissibilità della prima per genericità e l'inammissibilità della seconda per difetto di interesse;
- in subordine, comunque, rigettare entrambe le domande di cui al punto che precede, in quanto infondate, ivi compresa la domanda accessoria volta al cumulo tra rivalutazione e interessi. Spese vinte”. Il eccepiva la prescrizione di tutti i diritti e crediti ex adverso azionati;
l'insussistenza CP_1 dei requisiti di cui all'art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266/2005; la nullità per genericità della domanda di condanna avanzata nei propri confronti;
l'inapplicabilità ai fini del calcolo della percentuale di invalidità della formula concernente la c.d. invalidità complessiva in quanto utilizzabile ai soli fini della rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute;
la non cumulabilità tra interessi e rivalutazione monetaria. La causa, istruita con prove documentali e CTU medico - legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. Al successivo comma 564 dell'articolo 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Il citato D.P.R. all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate (che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose), ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. In merito la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il comma 563 dell'art. 1 L. n. 266/2005 non richiede la presenza nella prestazione lavorativa d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali dovute dal dipendente, bastando anche soltanto che l'evento dannoso a suo carico si sia verificato nello svolgimento dell'attività d'istituto, essendo di contro richiesto il rischio specifico dal successivo comma 564, che ha riguardo all'esistenza o al sopravvenire di circostanze o eventi straordinari nel corso di missioni (cfr., ex multis, Cass. n. 16610/2024; Cass. n. 26012/2018; Cass., Sez. Un., n. 10791/2017). Nella specie è documentalmente provato e/o non contestato dall'amministrazione resistente che il ricorrente – vice ispettore della Polizia di Stato – sia rimasto coinvolto nei seguenti eventi:
1) in data 11.2.1995, tamponamento ad opera di altra vettura durante il servizio di scorta a furgoni P.T. e vigilanza ai locali uffici P.T. svolto a bordo dell'autoradio, per effetto del quale riportava “colpo della frusta rachide cervicale – guaribile in gg 5” (doc. 12 ricorrente);
2) in data 13.2.1997, incidente stradale dovuto ad impatto con un cane comparso sulla carreggiata mentre era di ritorno da un servizio di recapito di un plico riservato ed urgente presso il Commissariato di Fiumicino e su comando del Responsabile del Nucleo di Polizia Postale del Commissariato di Civitavecchia, in ragione del quale riportava “colpo di frusta rachide cervicale” (doc. 16 ricorrente);
3) in data 9.11.2001, incidente stradale con altra vettura durante il servizio di pattugliamento a bordo della volante, a causa del quale subiva “trauma da contraccolpo del rachide e trauma contusivo della spalla destra” (doc. 27 ricorrente). Per ognuna di tali infermità è stata riconosciuta dalla Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa la causa di servizio, essendo state riportate dette lesioni nell'espletamento di un servizio regolarmente comandato e non risultando imputabili ad imprudenza, colpa grave ed imperizia da parte dell'interessato (docc. 13, 22 e 28 ricorrente). Ciò posto, si ritiene che i predetti eventi, dai quali sono derivate le lesioni descritte, si siano verificati nel corso di attività (scorta a blindati portavalori, consegna di corrispondenza urgente e riservata, pattugliamento) che si collocano nel contesto delle complessive attività istituzionali tese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico (lett. a) e b) del comma 563), con conseguente diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005 (in tema si veda, ex multis, Cass. n. 26012/2018, la cui massima recita: “Al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria”). Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal , la questione è stata CP_1 recentemente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, intervenuta a dirimere il contrasto insorto sul punto in seno alla giurisprudenza di merito, ha affermato il principio di diritto in forza del quale: “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (così, Cass. n. 17440/2022, alle cui ampie motivazioni si fa rinvio;
in senso conforme Cass. n. 37522/2022), principio dal quale questo giudice non ritiene vi siano ragioni per discostarsi. Relativamente al grado di invalidità riportato dal ricorrente per effetto delle lesioni documentate, viene in rilievo il D.P.R. n. 181/2009 (“Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 6”, provvidenze, come detto, estese alle vittime del dovere). L'art. 3 del regolamento citato, rubricato “Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente”, dispone che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il D.M. sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E, F1 annesse al D.P.R. n. 915 del 1978, stabilendo le modalità per il loro utilizzo. L'art. 4, rubricato “Criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale”, stabilisce i criteri per la rivalutazione delle indennità già riconosciute ed indennizzate, disponendo che:
- la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, venga attribuita secondo quanto indicato nel precedente art. 3;
- la percentuale di danno biologico (DB), venga determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D. Lgs. n. 209 del 2005, art. 138, comma 1 e art. 139, comma 4;
- la percentuale di danno morale (DM) venga determinata caso per caso (secondo i parametri indicati dalla medesima norma) fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
- la percentuale unica di invalidità complessiva (IC) di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6 sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico, secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB). Come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e contrariamente a quanto sostenuto dal “in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle CP_1 vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere, e dei soggetti ad essi equiparati, la rivalutazione monetaria delle indennità, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l. n. 206 del 2004, svolge anche una funzione selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, di talché i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009” (così, Cass., Sez. Un., n. 6214/2022). In conformità alla giurisprudenza citata, è stata disposta CTU medico-legale sul seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa e, ove ritenuto necessario, sottoposto a visita il ricorrente: dica il CTU se dagli incidenti dell'11.2.1995, del 13.2.1997 e del 9.11.2001 sia derivata al ricorrente una invalidità complessiva, secondo la formula IC = DB+DM+(IP-DB), e in che percentuale (artt. 3 e 4 D.P.R. n. 181/2009), specificandone la decorrenza”. A seguito dei chiarimenti richiesti dal giudicante, il CTU, con motivazione immune da vizi logici, ha quantificato l'invalidità complessiva (IC) derivata nella misura del 34%. Con riferimento ai benefici che l'ordinamento ricollega allo status di vittima del dovere, il ricorrente chiede la condanna del convenuto alla liquidazione della speciale CP_1 elargizione di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità e, genericamente, al riconoscimento
“di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico”. Dal complessivo tenore dell'atto si desume che il petitum comprende, oltre alla speciale elargizione, anche l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della L. n. 407/1998 (esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 del D.P.R. n. 243/2006, adeguato ad € 500,00 mensili) e lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004 (esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, L. n. 244/2007). In merito si rileva che risulta ormai prescritto il diritto alla speciale elargizione prevista per le vittime del terrorismo dalla Legge 13 agosto 1980 n. 466, dalla Legge 20 ottobre 1990 n. 302, poi riformata dall'art. 5, commi 1 e 5, della Legge 3 agosto 2004 n. 206, dalla Legge 10 ottobre 2005 n. 207 ed estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 d.l. n. 159/2007, conv. nella legge n. 222/2007. Ciò in considerazione del fatto che la domanda di riconoscimento dello status è stata proposta il 13.6.2020, oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della legge di estensione del beneficio alle vittime del dovere. Quanto alle ulteriori prestazioni richieste, essendo stata accertata in capo al ricorrente una invalidità permanente superiore al 25%, vanno riconosciti in suo favore i ratei di assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della L. n. 407/1998, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 del D.P.R. n. 243/2006, adeguato ad € 500,00 mensili (sulla misura di quest'ultimo pari ad € 500,00 si veda Cass, Sez. Un., n. 7761/2017, secondo cui in tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
in senso conforme Cass. n. 19036/2019 e Cass. n. 24956/2021) ed i ratei dello speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004, esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, L. n. 244/2007. Tali prestazioni vanno riconosciute nei limiti della prescrizione decennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 13.6.2020. Il resistente va quindi condannato alla corresponsione in favore del ricorrente CP_1 delle predette prestazioni economiche, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo (sul cumulo tra rivalutazione ed interessi per i crediti relativi a prestazioni assistenziali in favore delle vittime del dovere si veda Cass. n. 14501/2024). Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda attorea e l'esistenza di giurisprudenza di merito contrastante in tema di prescrizione (ragione posta dal CP_1
a fondamento del rigetto amministrativo della domanda) sino all'intervento nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione avvenuto nelle more del presente giudizio, ne giustificano l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
MINISTERO DELLA DIFESA, dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005, con Invalidità Complessiva pari al 34%;
- per l'effetto, condanna il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., alla corresponsione in favore del ricorrente dei benefici economici di cui in parte motiva, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Viterbo lì, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 616/2021 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad operadell'Avv. EGIDI BARBARA per la parte ricorrente che non risultano depositate note per conto di
[...]
CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 06/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 616 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, piazza Fontana Grande n. 6, presso lo studio dell'Avv. Barbara Egidi, che lo rappresenta e difende, giusta procura telematica depositata unitamente al ricorso;
RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale CP_2 dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; RESISTENTE
OGGETTO: benefici assistenziali in favore delle vittime del dovere. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.5.2021 adiva questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare - previa disapplicazione dei provvedimenti ministeriali impugnati, emessi dal , Controparte_1 [...]
, , prot. N. Controparte_3 Controparte_4
559/C/7227/SG - lo status di vittima del dovere del Vice Isp. della Polizia di Stato Pt_1 Pt_1 ai sensi della normativa vigente, accertando e dichiarando altresì il diritto del medesimo ad ottenere i benefici economici previsti dalla normativa, nonché i benefici di natura assistenziale, previdenziale e pensionistica connessi a detto status, in rapporto al grado di invalidità accertata in corso di causa, per tutte le lesioni riportate durante l'espletamento dei servizi meglio descritti in premessa;
− per l'effetto, condannare parte resistente alla liquidazione in favore del ricorrente della speciale di elargizione, come rivalutata annualmente in misura pari al tasso di inflazione accertato sulla base dei dati Istat, a decorrere dalla data dell'evento e sino al soddisfo, in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto di invalidità da commisurarsi all'invalidità complessiva ex art. 4 D.P.R. 181/2009, come sopra quantificata ed in relazione alla evoluzione ed all'aggravamento degli eventi in narrativa prospettati, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al riconoscimento in favore del ricorrente di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico;
− condannare altresì il
[...]
al riconoscimento in favore del ricorrente degli ulteriori benefici economici concedibili in relazione CP_1 alla evoluzione ed all'aggravamento degli eventi descritti in narrativa, con condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio”. Il ricorrente esponeva che, in data 13.6.2020, formulava al istanza volta al CP_1 riconoscimento dello status di vittima del dovere in relazione a tre eventi verificatisi nelle date 11.2.1995, 13.2.1997 e 9.11.2001, riconducibili a servizi di ordine pubblico e/o vigilanza;
che, in ordine ai medesimi episodi, precedentemente, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio alla C.M.O. di Roma, la quale aveva espresso giudizio positivo, con categoria non classificabile;
che, a seguito di istanza di aggravamento, con decreto del n. 1111 del 16.11.2018, gli veniva Controparte_1 riconosciuta e indennizzata una 7° categoria per la menomazione derivante dall'infermità
“segni di spondiloartrosi diffusa con iniziale osteofitosi e discopatie C2-C3 C5-C6 C6-C7 L5-S1 con segni EMG accertati di radicolopatia cronica L4-L5 e L5-S1”; che, quanto alle istanze avanzate al fine di richiedere l'accertamento dello status di vittima del dovere ed i benefici al medesimo connessi, in data 9.11.2020 riceveva note emesse il giorno 4.11.2020, comunicate con prot. n. 559/C/7227/SG, con le quali il - ritenuta intervenuta la Controparte_1 prescrizione del diritto - comunicava il mancato avvio del procedimento. Si costitutiva in giudizio il in giudizio formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “- in sede preliminare, dichiarare la prescrizione di tutti diritti ex adverso azionati;
- nel merito, dichiararne l'insussistenza per assenza, nella specie, dei requisiti previsti dai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge n. 266/2005; - quanto alla domanda di condanna ai benefici assistenziali previsti dalla legge e alla quantificazione dell'invalidità complessiva, dichiarare l'inammissibilità della prima per genericità e l'inammissibilità della seconda per difetto di interesse;
- in subordine, comunque, rigettare entrambe le domande di cui al punto che precede, in quanto infondate, ivi compresa la domanda accessoria volta al cumulo tra rivalutazione e interessi. Spese vinte”. Il eccepiva la prescrizione di tutti i diritti e crediti ex adverso azionati;
l'insussistenza CP_1 dei requisiti di cui all'art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266/2005; la nullità per genericità della domanda di condanna avanzata nei propri confronti;
l'inapplicabilità ai fini del calcolo della percentuale di invalidità della formula concernente la c.d. invalidità complessiva in quanto utilizzabile ai soli fini della rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute;
la non cumulabilità tra interessi e rivalutazione monetaria. La causa, istruita con prove documentali e CTU medico - legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. Al successivo comma 564 dell'articolo 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Il citato D.P.R. all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate (che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose), ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. In merito la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il comma 563 dell'art. 1 L. n. 266/2005 non richiede la presenza nella prestazione lavorativa d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali dovute dal dipendente, bastando anche soltanto che l'evento dannoso a suo carico si sia verificato nello svolgimento dell'attività d'istituto, essendo di contro richiesto il rischio specifico dal successivo comma 564, che ha riguardo all'esistenza o al sopravvenire di circostanze o eventi straordinari nel corso di missioni (cfr., ex multis, Cass. n. 16610/2024; Cass. n. 26012/2018; Cass., Sez. Un., n. 10791/2017). Nella specie è documentalmente provato e/o non contestato dall'amministrazione resistente che il ricorrente – vice ispettore della Polizia di Stato – sia rimasto coinvolto nei seguenti eventi:
1) in data 11.2.1995, tamponamento ad opera di altra vettura durante il servizio di scorta a furgoni P.T. e vigilanza ai locali uffici P.T. svolto a bordo dell'autoradio, per effetto del quale riportava “colpo della frusta rachide cervicale – guaribile in gg 5” (doc. 12 ricorrente);
2) in data 13.2.1997, incidente stradale dovuto ad impatto con un cane comparso sulla carreggiata mentre era di ritorno da un servizio di recapito di un plico riservato ed urgente presso il Commissariato di Fiumicino e su comando del Responsabile del Nucleo di Polizia Postale del Commissariato di Civitavecchia, in ragione del quale riportava “colpo di frusta rachide cervicale” (doc. 16 ricorrente);
3) in data 9.11.2001, incidente stradale con altra vettura durante il servizio di pattugliamento a bordo della volante, a causa del quale subiva “trauma da contraccolpo del rachide e trauma contusivo della spalla destra” (doc. 27 ricorrente). Per ognuna di tali infermità è stata riconosciuta dalla Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa la causa di servizio, essendo state riportate dette lesioni nell'espletamento di un servizio regolarmente comandato e non risultando imputabili ad imprudenza, colpa grave ed imperizia da parte dell'interessato (docc. 13, 22 e 28 ricorrente). Ciò posto, si ritiene che i predetti eventi, dai quali sono derivate le lesioni descritte, si siano verificati nel corso di attività (scorta a blindati portavalori, consegna di corrispondenza urgente e riservata, pattugliamento) che si collocano nel contesto delle complessive attività istituzionali tese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico (lett. a) e b) del comma 563), con conseguente diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005 (in tema si veda, ex multis, Cass. n. 26012/2018, la cui massima recita: “Al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria”). Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal , la questione è stata CP_1 recentemente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, intervenuta a dirimere il contrasto insorto sul punto in seno alla giurisprudenza di merito, ha affermato il principio di diritto in forza del quale: “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (così, Cass. n. 17440/2022, alle cui ampie motivazioni si fa rinvio;
in senso conforme Cass. n. 37522/2022), principio dal quale questo giudice non ritiene vi siano ragioni per discostarsi. Relativamente al grado di invalidità riportato dal ricorrente per effetto delle lesioni documentate, viene in rilievo il D.P.R. n. 181/2009 (“Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 6”, provvidenze, come detto, estese alle vittime del dovere). L'art. 3 del regolamento citato, rubricato “Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente”, dispone che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il D.M. sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E, F1 annesse al D.P.R. n. 915 del 1978, stabilendo le modalità per il loro utilizzo. L'art. 4, rubricato “Criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale”, stabilisce i criteri per la rivalutazione delle indennità già riconosciute ed indennizzate, disponendo che:
- la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, venga attribuita secondo quanto indicato nel precedente art. 3;
- la percentuale di danno biologico (DB), venga determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D. Lgs. n. 209 del 2005, art. 138, comma 1 e art. 139, comma 4;
- la percentuale di danno morale (DM) venga determinata caso per caso (secondo i parametri indicati dalla medesima norma) fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
- la percentuale unica di invalidità complessiva (IC) di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6 sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico, secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB). Come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e contrariamente a quanto sostenuto dal “in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle CP_1 vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere, e dei soggetti ad essi equiparati, la rivalutazione monetaria delle indennità, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l. n. 206 del 2004, svolge anche una funzione selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, di talché i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009” (così, Cass., Sez. Un., n. 6214/2022). In conformità alla giurisprudenza citata, è stata disposta CTU medico-legale sul seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa e, ove ritenuto necessario, sottoposto a visita il ricorrente: dica il CTU se dagli incidenti dell'11.2.1995, del 13.2.1997 e del 9.11.2001 sia derivata al ricorrente una invalidità complessiva, secondo la formula IC = DB+DM+(IP-DB), e in che percentuale (artt. 3 e 4 D.P.R. n. 181/2009), specificandone la decorrenza”. A seguito dei chiarimenti richiesti dal giudicante, il CTU, con motivazione immune da vizi logici, ha quantificato l'invalidità complessiva (IC) derivata nella misura del 34%. Con riferimento ai benefici che l'ordinamento ricollega allo status di vittima del dovere, il ricorrente chiede la condanna del convenuto alla liquidazione della speciale CP_1 elargizione di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità e, genericamente, al riconoscimento
“di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico”. Dal complessivo tenore dell'atto si desume che il petitum comprende, oltre alla speciale elargizione, anche l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della L. n. 407/1998 (esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 del D.P.R. n. 243/2006, adeguato ad € 500,00 mensili) e lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004 (esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, L. n. 244/2007). In merito si rileva che risulta ormai prescritto il diritto alla speciale elargizione prevista per le vittime del terrorismo dalla Legge 13 agosto 1980 n. 466, dalla Legge 20 ottobre 1990 n. 302, poi riformata dall'art. 5, commi 1 e 5, della Legge 3 agosto 2004 n. 206, dalla Legge 10 ottobre 2005 n. 207 ed estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 d.l. n. 159/2007, conv. nella legge n. 222/2007. Ciò in considerazione del fatto che la domanda di riconoscimento dello status è stata proposta il 13.6.2020, oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della legge di estensione del beneficio alle vittime del dovere. Quanto alle ulteriori prestazioni richieste, essendo stata accertata in capo al ricorrente una invalidità permanente superiore al 25%, vanno riconosciti in suo favore i ratei di assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della L. n. 407/1998, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 del D.P.R. n. 243/2006, adeguato ad € 500,00 mensili (sulla misura di quest'ultimo pari ad € 500,00 si veda Cass, Sez. Un., n. 7761/2017, secondo cui in tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
in senso conforme Cass. n. 19036/2019 e Cass. n. 24956/2021) ed i ratei dello speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004, esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, L. n. 244/2007. Tali prestazioni vanno riconosciute nei limiti della prescrizione decennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 13.6.2020. Il resistente va quindi condannato alla corresponsione in favore del ricorrente CP_1 delle predette prestazioni economiche, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo (sul cumulo tra rivalutazione ed interessi per i crediti relativi a prestazioni assistenziali in favore delle vittime del dovere si veda Cass. n. 14501/2024). Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda attorea e l'esistenza di giurisprudenza di merito contrastante in tema di prescrizione (ragione posta dal CP_1
a fondamento del rigetto amministrativo della domanda) sino all'intervento nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione avvenuto nelle more del presente giudizio, ne giustificano l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
MINISTERO DELLA DIFESA, dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005, con Invalidità Complessiva pari al 34%;
- per l'effetto, condanna il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., alla corresponsione in favore del ricorrente dei benefici economici di cui in parte motiva, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Viterbo lì, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci