TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/04/2026, n. 7380
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa

    Il Tribunale ritiene che il riconoscimento di vantaggi economici sia improntato al principio di autoresponsabilità, che il SE abbia un potere di controllo generale e ad ampio raggio, che la documentazione richiesta fosse idonea a comprovare la spettanza del beneficio e che la mancata produzione giustifichi la decadenza.

  • Rigettato
    Contestazione dell'oggetto del controllo

    Il Tribunale ritiene che vi sia continuità tra la disciplina del 2012 e quella del 2017, che sussistesse l'obbligo di conservazione e produzione di documentazione idonea e che i "Chiarimenti operativi" non introducessero prescrizioni assenti nella disciplina previgente.

  • Rigettato
    Violazione del DM 11.01.2017 e carenza istruttoria

    Il Tribunale ribadisce la continuità normativa e il potere del SE di richiedere documentazione idonea, ritenendo legittime le richieste specifiche relative a visure catastali, rapporto univoco con il cliente, profili tecnici, documenti di trasporto, prova di preesistenza degli immobili, titolo di disponibilità, autorizzazioni, tipo di alimentazione e trasmittanza termica.

  • Rigettato
    Violazione art. 21 nonies L. 241/90

    Il Tribunale ritiene che il potere di verifica del SE non sia di autotutela ma di accertamento della mancanza dei requisiti, quindi non soggetto ai limiti temporali dell'art. 21-nonies.

  • Rigettato
    Violazione del legittimo affidamento

    Il Tribunale ritiene che il potere di verifica del SE non sia di autotutela e che il legittimo affidamento non sia tutelabile in caso di erogazioni indebite.

  • Rigettato
    Violazioni procedurali e di contraddittorio

    Il Tribunale ritiene che il contraddittorio sia stato garantito, che la motivazione sia completa e che la richiesta di documenti non costituisca aggravamento del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione art. 42 D.Lgs. 3.3.2011, n. 28

    Il Tribunale ritiene che il recupero integrale degli incentivi sia legittimo anche in caso di omessa presentazione della documentazione richiesta.

  • Rigettato
    Contestazione conteggi TEE e controvalore economico

    Il Tribunale ritiene la contestazione generica e apodittica.

  • Rigettato
    Incompetenza del SE per la restituzione degli incentivi

    Il Tribunale ritiene che il SE sia competente per l'adozione dei provvedimenti di decadenza e il recupero delle somme erogate.

  • Rigettato
    Accertamento del diritto alla percezione dei TEE

    Il Tribunale rigetta la domanda in quanto il ricorso introduttivo è infondato.

  • Rigettato
    Violazione art. 42 D.Lgs n. 28/2011 e art. 21 nonies L. 241/90 (modificati dal DL 76/2020)

    Il Tribunale ritiene che la nuova formulazione dell'art. 42 non abbia efficacia retroattiva e non possa applicarsi ai provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore.

  • Rigettato
    Violazione art. 42 commi 2-bis e 2-ter D.Lgs n. 28/2011 (modificati dal DL 76/2020)

    Il Tribunale ribadisce l'infondatezza della censura per il principio di irretroattività della legge.

  • Inammissibile
    Impugnazione di atto endoprocedimentale

    Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso in quanto la nota impugnata ha carattere endoprocedimentale e privo di autonoma lesività.

  • Accolto
    Violazione art. 56 DL 76/2020 e art. 21 nonies L. 241/90

    Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso, ritenendo che il SE abbia omesso la valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati prescritta dall'art. 21-nonies, limitandosi a confermare le criticità originarie senza un'adeguata motivazione sulla prevalenza dell'interesse pubblico.

  • Rigettato
    Violazione principio di tipicità, tassatività e prevedibilità

    Il Tribunale ritiene che la novella normativa non abbia natura retroattiva e che il termine di 18 mesi si applichi solo a provvedimenti successivi all'entrata in vigore della norma.

  • Rigettato
    Falsa rappresentazione dei fatti e violazione del contraddittorio

    Il Tribunale ritiene che la "falsa rappresentazione" possa emergere anche dall'omessa produzione documentale e che il contraddittorio sia stato garantito dalla nota del 29.03.2021.

  • Rigettato
    Violazioni procedurali e di contraddittorio (riproposizione)

    Il Tribunale ritiene che il contraddittorio sia stato garantito e che la motivazione sia sufficiente.

  • Rigettato
    Violazione art. 42 D.Lgs. 28/2011 (riproposizione)

    Il Tribunale ritiene infondate le censure per le ragioni già esposte.

  • Rigettato
    Violazione principi sovranazionali e procedurali (riproposizione)

    Il Tribunale ritiene infondate le censure per le ragioni già esposte.

  • Rigettato
    Violazione art. 21 nonies L. 241/90 (riproposizione)

    Il Tribunale ritiene infondate le censure per le ragioni già esposte.

  • Rigettato
    Violazione del legittimo affidamento (riproposizione)

    Il Tribunale ritiene infondate le censure per le ragioni già esposte.

  • Rigettato
    Violazione art. 42 D.Lgs. 28/2011 (riproposizione)

    Il Tribunale ritiene infondate le censure per le ragioni già esposte.

  • Rigettato
    Domanda di accertamento e condanna

    Il Tribunale rigetta la domanda in quanto il SE dovrà rideterminarsi sull'istanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/04/2026, n. 7380
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7380
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo