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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/01/2024, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott.ssa Angela Ranieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 1262/ 2021 di R.G. avente per oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, vertente:
tra
(CF. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Marittimo il 20.2.1978 e residente in [...] e
(CF. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
09.05.1945 e residente in [...], rapp.ti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Emanuela Amicarelli
(C.F. ) e Domenico Amicarelli (CF. C.F._3
) presso lo studio del quale elett.te eleggono domicilio C.F._4
in Napoli alla via Gino Doria n.130, giusta procura in atti;
OPPONENTI
contro
(P. Iva ), società costituita ai sensi della Controparte_1 P.IVA_1
Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ed iscritta Org_1
nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della
Pagina 1 di 15 del 01/10/2014 con numero 35239.3, e per essa, quale Org_2
procuratore, (P. Iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla Piazza della
Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La SP (Sp) alla Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed C.F._5
Andrea Ornati (C.F. con studio in La SP (SP) alla C.F._6
Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n.
170, 19125 - La SP (SP);
OPPOSTa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
all'udienza del 08.09.2023 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno
2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente
Pagina 2 di 15 pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo.
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ.,
Sez. I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata
del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali - impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c. - di
evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita
definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono
in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non
giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto
effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da
effettive garanzie di difesa - articolo 24 della Costituzione - e dal diritto alla
Pagina 3 di 15 partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma,
della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato
ad esplicare i suoi effetti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le considerazioni di seguito indicate.
Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Trib. Roma, Sez. VIII, 13 giugno
2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2011 n.6987; Trib.
Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà
Pagina 4 di 15 luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite,
conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicché a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez II, 27
maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre
2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione.
A norma dell'articolo 645 c.p.c., poi, l'emissione di un decreto ingiuntivo presuppone che la prova dell'espletamento e dell'entità delle prestazioni possa utilmente fornirsi mediante la produzione dei documenti giustificativi e dell'estratto autentico delle scritture contabili;
detta documentazione, però, se da un lato è idonea e sufficiente per l'emissione del titolo esecutivo, dall'altro,
in caso di opposizione, diviene inadeguata a fondare le eccezioni sollevate dall'opponente/convenuto in prima istanza.
Difatti, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena,
l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della
Pagina 5 di 15 posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Trib. Torino, Sez. VI, 3
aprile 2012 n.2365).
Preliminarmente, sussiste la legittimazione di come sopra CP_1
identificata. Preme innanzitutto porre in evidenza che, a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e il credito vantato Controparte_1
nei confronti dell'odierna controparte processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico
Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al riguardo,
occorre rilevare che in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione, come appunto nella fattispecie in esame, la società
cessionaria, quale subentra nelle posizioni di credito derivanti Controparte_1
dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione,
con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto è unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento. Sul punto, è d'uopo rammentare che la successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio può verificarsi per effetto di una vicenda contrattuale. A tal fine, strumento giuridico per eccellenza è la cessione del credito. Si precisa, però, che solo con la cessione del contratto si verifica una
Pagina 6 di 15 successione inter vivos a titolo particolare di un soggetto nella stessa posizione contrattuale di altro soggetto. Con la cessione del contratto si subentra, appunto,
nella posizione contrattuale che ricomprende, invero, anche tutti i diritti potestativi, le aspettative nonché, sul piano processuale, le azioni che ad un soggetto competono in quanto parte del contratto. Tali argomentazioni sono altresì confermate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo la quale rientra quale oggetto della cessione di credito ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito. Tuttavia, non ricadono sul cessionario gli aspetti inerenti alla essenza del contratto poiché afferenti alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere all'istituto di credito cedente,
quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito.
Parte attrice, nel proprio atto introduttivo, lamenta la ritualità della cessione del credito oggi vantato dalla società La doglianza appare infondata. Controparte_1
A tale proposito, è il caso di rammentare che la fattispecie in esame è
regolamentata dall'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 C.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie. Tali argomentazioni sono altresì condivise dalla giurisprudenza che ha avuto modo di sottolineare che, in tema di notificazione della cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. ha inteso agevolare la realizzazione della c.d. cessioni in blocco di rapporti giuridici,
Pagina 7 di 15 prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando l'istituto cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o,
l'annotazione nei registri. La stessa , riferendosi proprio alla Org_2
portata dell'art. 58 T.U.B., ha precisato che “al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, la norma introduce deroghe al diritto comune (…) consentendo alle banche di rendersi cessionarie a qualsiasi titolo di una pluralità di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti”. Orbene, per quanto detto sopra si può concludere che la fattispecie traslativa in parola, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., si è perfezionata per il tramite della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, e ciò introduce una presunzione assoluta di conoscenza dell'avvenuta cessione, assicurando oltre al trasferimento automatico delle garanzie, gli effetti favorevoli in tema di opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dei loro creditori e dei terzi in genere,
e rendendo, pertanto irrilevante qualsiasi altra forma di pubblicità più o meno dettagliata. Vieppiù, con lettera raccomandata a/r datata l'odierna creditrice,
oltre a sollecitare il pagamento della somma successivamente Controparte_1
oggetto di ingiunzione, comunicava l'avvenuta cessione del credito de quo ad entrambi gli opponenti (cfr. missive depositate in atti).
Sulla capacità processuale di parte convenuta, valga quanto segue. I documenti versati in atti e le premesse espositive del ricorso monitorio comprovano pacificamente le fonti del potere di rappresentanza conferito dalla societá
creditrice a favore del procuratore A tale Controparte_1 Controparte_2
Pagina 8 di 15 proposito, appare opportuno rammentare quanto segue: in data 05/07/2016, con atto a rogito per Notaio , in Milano (MI), Rep. n. 327 – Racc. Persona_1
n. 104, conferiva a procura Controparte_1 Parte_3
speciale per (tra le altre) “i) riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale,
disporre de crediti dei quali la Società è e diverrà titolare e diritti collegati,
nonchè ii) gestire e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie,
esecutive o concorsuali, già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data della presente procura speciale, con riferimento ai
Crediti nei confronti dei debitori ceduti e/o dei garanti e/o degli aventi causa di detti debiti ceduti e garanti” (Cfr. Doc. n. 2 Fascicolo monitorio, pag. 6); tra i poteri conferiti da al proprio procuratore, trovano menzione Controparte_1
quello di: “m) agire e resistere, anche ai sensi degli articoli 75, 77 e 83 del codice di procedura civile, avanti qualsiasi autorità giudiziaria per qualsiasi questione di natura civile, penale ed amministrativa relativa ai Crediti, con ogni conseguente facoltà di promuovere azioni, comparire e costituirsi in giudizio,
proporre domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa […]” (Cfr. Doc. n.
2 Fascicolo monitorio, pagina 7); “s) conferire le necessarie procure alle liti,
con ogni piú ampia ed opportuna facoltá in proposito […]” (Cfr. Doc. n. 2
Fascicolo monitorio, pagina 8); “z) compiere ogni altro atto necessario all'esercizio dei poteri conferiti con la presente procura speciale, nonché
delegare a sua volta, in tutto o in parte, sotto la propria responsabilità e vigilanza, per le attività e gli atti sopra elencati, ai propri amministratori,
dirigenti, funzionari e dipendenti, in conformità alle regole interne del
[...]
nonché nominare propri sostituti ai sensi dell'art. 1717 del codice Pt_4
civile” (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio pag. 9);
Pagina 9 di 15 In data 19/06/2017 ai sensi di un contratto di cessione di crediti Controparte_1
pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30
aprile 1999, n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'articolo 58 del
Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo Unico Bancario”)
stipulato con , si è resa cessionaria del credito oggetto di Parte_5
ingiunzione (Cfr. Doc. n. 1 Fascicolo monitorio); nella stessa Gazzetta
Ufficiale, conferiva a nello specifico, il ruolo Controparte_1 Controparte_2
di special servicer, ovvero svolgere attività di natura operativa riguardanti l'amministrazione, la gestione, l'incasso ed il recupero dei crediti oggetto di cessione in blocco. Il c.d. servicer risulta disciplinato dalla stessa legge n.
130/1999, in virtù della quale la società cessionaria dei crediti (SPV) deve demandare tutta l'attività operativa di gestione di crediti acquistati (dunque anche l'attività giudiziaria oggetto del presente giudizio) ad un soggetto specializzato. A questa disciplina si è aggiunta quella contenuta nel provvedimento della del 23 agosto 2000, che ha ribadito come Org_2
al servicer si riconnettano due diverse attività. Una di tipo materiale – quella svolta dalla società (e prima – Controparte_2 Parte_3
caratterizzata dalla riscossione dei crediti e dalla gestione dei flussi finanziari che ne derivano;
l'altra di garanzia circa il corretto svolgimento delle operazioni di cartolarizzazione, con obbligo di riferirne periodicamente all'Autorità di Vigilanza che opera con controlli prudenziali su tali soggetti
(svolta da altro e diverso soggetto indicato sempre nella citata Gazzetta
Ufficiale).
In data 22/06/2017, con atto a rogito per Notaio in Milano (MI), Persona_2
Rep. n. 25786 – Racc. n. 5885, la società (incorporante) Controparte_2
Pagina 10 di 15 subentrava in tutto il patrimonio attivo e passivo di Parte_3
(incorporata) ed in tutte le ragioni, diritti, obblighi ed impegni di
[...]
quest'ultima, di qualsiasi natura e genere, nessuno escluso ed eccettuato, e ciò
a seguito di una fusione per incorporazione ex artt. 2501 e ss. C.c., con efficacia giuridica dal giorno 01/07/2017, deliberata ed approvata dalle assemblee delle società in data 16/05/2017 (Cfr. Doc. n.
4 - Fascicolo monitorio). Per l'effetto,
ai sensi della procura conferita, in data 8/11/2017 nominava e Controparte_2
costituiva suo procuratore il sig. (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio). Persona_3
Successivamente, era ritualmente conferita procura alle liti ai difensori di parte opposta ai fini della vertenza che oggi occupa. In ragione di tali rilievi, alcun dubbio può residuare in ordine al legittimo conferimento dei poteri di rappresentanza in parola.
Parte attrice eccepisce la carenza di legittimazione passiva dei Sig.ri Pt_1
e L'eccezione è infondata. L'istituto della responsabilità solidale (o Pt_2
solidarietà passiva) presente nel nostro ordinamento fa sì che due o più soggetti chiamati a rispondere per una medesima obbligazione siano obbligati ciascuno ad adempiere per l'intero, vale a dire: il soggetto creditore può giustamente pretendere il pagamento dall'uno o dall'altro degli obbligati per l'importo totale del suo credito. L' atto di cui si controverte è, evidentemente, un atto avente un contenuto negoziale complesso e trilaterale, di finanziamento tra il soggetto finanziatore ed il finanziato, e di coobbligazione/garanzia tra il primo ed il coobbligato. A nulla valgono le argomentazioni in merito alla presunta inesistenza di rapporto contrattuale tra la e gli odierni ingiunti. Parte_5
Infatti, i contratti de quo denominati 'Prestito BancoPosta', per come espressamente previsto dalle condizioni di contratto e dalle informazioni
Pagina 11 di 15 europee, erano finanziamenti personali erogati in via esclusiva ai clienti di e concessi da in forza di specifico Controparte_3 Parte_6
accordo intervenuto tra queste due società. Inoltre, il Sig. Pt_1
riconoscendosi debitore, comunicava con raccomandata del 21-05- 2015,
l'impossibilità a regolarizzare la propria posizione. Detta nota, veniva riscontrata da in quanto anche a quest'ultima indirizzata Parte_6
dal Sig. (Cfr. missive depositate in atti). Pt_1
Il presente Giudicante rileva, a margine, che è stato regolarmente esperito il procedimento di mediazione imposto dalla legge. In via ulteriore non ha potuto trovare spazio nel presente processo la c.d. chiamata di terzo, essendo parte opposta, per le ragioni sopra esplicate, pienamente subentrata in tutti i diritti di credito derivanti dai contratti ceduti. Peraltro, è appena il caso di ricordare che,
in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi” (Trib. Lecco 31/10/2020 n. 419, nonché
sentenza 9/11/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere). Nel caso di specie, dove i crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto. Detti criteri, idonei ad individuare l'oggetto della cessione, sono stati menzionati nell'estratto della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, cosicché non vi sono dubbi su sulla
Pagina 12 di 15 determinazione dell'oggetto del contratto di cessione dei crediti e,
correlativamente, sulla legittimazione attiva della cessionaria anche per il credito de quo, il quale rientra chiaramente tra i criteri selettivi indicati nell'atto di cessione come riportati in Gazzetta Ufficiale. Tale orientamento è stato precisato dalla Suprema Corte secondo cui, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione,
prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto risulta in concreto idoneo, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass., 13 giugno 2019, n. 15884, Cassazione civile, sez.
I , 28/02/2020 , n. 5617). È stato inoltre prodotto, già in fase monitoria, il contratto di cessione ove sono presenti, ad ogni effetto di legge, tutti gli elementi utili e idonei alla agevole individuazione sia dei criteri di cessione in blocco che, soprattutto, del credito di cui si controverte oltre alla lista dei crediti ceduti È stata prodotta la raccomandata A/r di cessione ritualmente notificata.
È stata data, altresì, piena prova, attraverso l'allegazione della visura camerale di dell'iscrizione della cessione stessa nel registro delle imprese. CP_1
Giova, allora, ribadire come la documentazione versata in atti, è idonea a comprovare le ragioni di credito oggi vantate dall'opposta, avendo ella assolto correttamente l'onere probatorio, risultando peraltro l'insolvenza per espressa ammissione del debitore ceduto come testimonia la missiva depositata in atti.
In ultimo, non può trovare spazio la eccezione di parte opponente avente a oggetto il c.d. piano di ammortamento. Non solo questo è stato ritualmente depositato in atti da parte opposta, emergendo ictu oculi che sono determinate
Pagina 13 di 15 e determinabili le modalità di restituzione del capitale ed il costo che per esso il debitore è tenuto a sostenere.
Le ragioni sopra esposte sono reputate sufficienti, dal presente Giudicante, ai fini della decisione della presente controversia.
Ne deriva che, nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non
è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione,
prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013,
n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore,
Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.140/2012, giusta la natura ed il valore della controversia,
l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
Ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo caratterizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di attestarsi sulla media di ciascun scaglione di riferimento di cui al citato D.M. concretamente applicabile al presente processo, ridotto del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott.ssa Angela Ranieri, definitivamente
Pagina 14 di 15 pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate,
perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa;
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1694/2020, del
30/12/2020 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
3) condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in euro
2.500,00 oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfettario;
Torre Annunziata data deposito
IL G.O.T.
(dott.ssa Angela Ranieri)
Pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott.ssa Angela Ranieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 1262/ 2021 di R.G. avente per oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, vertente:
tra
(CF. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Marittimo il 20.2.1978 e residente in [...] e
(CF. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
09.05.1945 e residente in [...], rapp.ti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Emanuela Amicarelli
(C.F. ) e Domenico Amicarelli (CF. C.F._3
) presso lo studio del quale elett.te eleggono domicilio C.F._4
in Napoli alla via Gino Doria n.130, giusta procura in atti;
OPPONENTI
contro
(P. Iva ), società costituita ai sensi della Controparte_1 P.IVA_1
Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ed iscritta Org_1
nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della
Pagina 1 di 15 del 01/10/2014 con numero 35239.3, e per essa, quale Org_2
procuratore, (P. Iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla Piazza della
Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La SP (Sp) alla Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed C.F._5
Andrea Ornati (C.F. con studio in La SP (SP) alla C.F._6
Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n.
170, 19125 - La SP (SP);
OPPOSTa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
all'udienza del 08.09.2023 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno
2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente
Pagina 2 di 15 pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo.
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ.,
Sez. I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata
del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali - impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c. - di
evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita
definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono
in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non
giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto
effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da
effettive garanzie di difesa - articolo 24 della Costituzione - e dal diritto alla
Pagina 3 di 15 partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma,
della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato
ad esplicare i suoi effetti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le considerazioni di seguito indicate.
Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Trib. Roma, Sez. VIII, 13 giugno
2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2011 n.6987; Trib.
Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà
Pagina 4 di 15 luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite,
conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicché a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez II, 27
maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre
2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione.
A norma dell'articolo 645 c.p.c., poi, l'emissione di un decreto ingiuntivo presuppone che la prova dell'espletamento e dell'entità delle prestazioni possa utilmente fornirsi mediante la produzione dei documenti giustificativi e dell'estratto autentico delle scritture contabili;
detta documentazione, però, se da un lato è idonea e sufficiente per l'emissione del titolo esecutivo, dall'altro,
in caso di opposizione, diviene inadeguata a fondare le eccezioni sollevate dall'opponente/convenuto in prima istanza.
Difatti, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena,
l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della
Pagina 5 di 15 posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Trib. Torino, Sez. VI, 3
aprile 2012 n.2365).
Preliminarmente, sussiste la legittimazione di come sopra CP_1
identificata. Preme innanzitutto porre in evidenza che, a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e il credito vantato Controparte_1
nei confronti dell'odierna controparte processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico
Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al riguardo,
occorre rilevare che in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione, come appunto nella fattispecie in esame, la società
cessionaria, quale subentra nelle posizioni di credito derivanti Controparte_1
dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione,
con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto è unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento. Sul punto, è d'uopo rammentare che la successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio può verificarsi per effetto di una vicenda contrattuale. A tal fine, strumento giuridico per eccellenza è la cessione del credito. Si precisa, però, che solo con la cessione del contratto si verifica una
Pagina 6 di 15 successione inter vivos a titolo particolare di un soggetto nella stessa posizione contrattuale di altro soggetto. Con la cessione del contratto si subentra, appunto,
nella posizione contrattuale che ricomprende, invero, anche tutti i diritti potestativi, le aspettative nonché, sul piano processuale, le azioni che ad un soggetto competono in quanto parte del contratto. Tali argomentazioni sono altresì confermate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo la quale rientra quale oggetto della cessione di credito ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito. Tuttavia, non ricadono sul cessionario gli aspetti inerenti alla essenza del contratto poiché afferenti alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere all'istituto di credito cedente,
quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito.
Parte attrice, nel proprio atto introduttivo, lamenta la ritualità della cessione del credito oggi vantato dalla società La doglianza appare infondata. Controparte_1
A tale proposito, è il caso di rammentare che la fattispecie in esame è
regolamentata dall'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 C.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie. Tali argomentazioni sono altresì condivise dalla giurisprudenza che ha avuto modo di sottolineare che, in tema di notificazione della cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. ha inteso agevolare la realizzazione della c.d. cessioni in blocco di rapporti giuridici,
Pagina 7 di 15 prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando l'istituto cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o,
l'annotazione nei registri. La stessa , riferendosi proprio alla Org_2
portata dell'art. 58 T.U.B., ha precisato che “al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, la norma introduce deroghe al diritto comune (…) consentendo alle banche di rendersi cessionarie a qualsiasi titolo di una pluralità di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti”. Orbene, per quanto detto sopra si può concludere che la fattispecie traslativa in parola, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., si è perfezionata per il tramite della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, e ciò introduce una presunzione assoluta di conoscenza dell'avvenuta cessione, assicurando oltre al trasferimento automatico delle garanzie, gli effetti favorevoli in tema di opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dei loro creditori e dei terzi in genere,
e rendendo, pertanto irrilevante qualsiasi altra forma di pubblicità più o meno dettagliata. Vieppiù, con lettera raccomandata a/r datata l'odierna creditrice,
oltre a sollecitare il pagamento della somma successivamente Controparte_1
oggetto di ingiunzione, comunicava l'avvenuta cessione del credito de quo ad entrambi gli opponenti (cfr. missive depositate in atti).
Sulla capacità processuale di parte convenuta, valga quanto segue. I documenti versati in atti e le premesse espositive del ricorso monitorio comprovano pacificamente le fonti del potere di rappresentanza conferito dalla societá
creditrice a favore del procuratore A tale Controparte_1 Controparte_2
Pagina 8 di 15 proposito, appare opportuno rammentare quanto segue: in data 05/07/2016, con atto a rogito per Notaio , in Milano (MI), Rep. n. 327 – Racc. Persona_1
n. 104, conferiva a procura Controparte_1 Parte_3
speciale per (tra le altre) “i) riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale,
disporre de crediti dei quali la Società è e diverrà titolare e diritti collegati,
nonchè ii) gestire e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie,
esecutive o concorsuali, già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data della presente procura speciale, con riferimento ai
Crediti nei confronti dei debitori ceduti e/o dei garanti e/o degli aventi causa di detti debiti ceduti e garanti” (Cfr. Doc. n. 2 Fascicolo monitorio, pag. 6); tra i poteri conferiti da al proprio procuratore, trovano menzione Controparte_1
quello di: “m) agire e resistere, anche ai sensi degli articoli 75, 77 e 83 del codice di procedura civile, avanti qualsiasi autorità giudiziaria per qualsiasi questione di natura civile, penale ed amministrativa relativa ai Crediti, con ogni conseguente facoltà di promuovere azioni, comparire e costituirsi in giudizio,
proporre domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa […]” (Cfr. Doc. n.
2 Fascicolo monitorio, pagina 7); “s) conferire le necessarie procure alle liti,
con ogni piú ampia ed opportuna facoltá in proposito […]” (Cfr. Doc. n. 2
Fascicolo monitorio, pagina 8); “z) compiere ogni altro atto necessario all'esercizio dei poteri conferiti con la presente procura speciale, nonché
delegare a sua volta, in tutto o in parte, sotto la propria responsabilità e vigilanza, per le attività e gli atti sopra elencati, ai propri amministratori,
dirigenti, funzionari e dipendenti, in conformità alle regole interne del
[...]
nonché nominare propri sostituti ai sensi dell'art. 1717 del codice Pt_4
civile” (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio pag. 9);
Pagina 9 di 15 In data 19/06/2017 ai sensi di un contratto di cessione di crediti Controparte_1
pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30
aprile 1999, n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'articolo 58 del
Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo Unico Bancario”)
stipulato con , si è resa cessionaria del credito oggetto di Parte_5
ingiunzione (Cfr. Doc. n. 1 Fascicolo monitorio); nella stessa Gazzetta
Ufficiale, conferiva a nello specifico, il ruolo Controparte_1 Controparte_2
di special servicer, ovvero svolgere attività di natura operativa riguardanti l'amministrazione, la gestione, l'incasso ed il recupero dei crediti oggetto di cessione in blocco. Il c.d. servicer risulta disciplinato dalla stessa legge n.
130/1999, in virtù della quale la società cessionaria dei crediti (SPV) deve demandare tutta l'attività operativa di gestione di crediti acquistati (dunque anche l'attività giudiziaria oggetto del presente giudizio) ad un soggetto specializzato. A questa disciplina si è aggiunta quella contenuta nel provvedimento della del 23 agosto 2000, che ha ribadito come Org_2
al servicer si riconnettano due diverse attività. Una di tipo materiale – quella svolta dalla società (e prima – Controparte_2 Parte_3
caratterizzata dalla riscossione dei crediti e dalla gestione dei flussi finanziari che ne derivano;
l'altra di garanzia circa il corretto svolgimento delle operazioni di cartolarizzazione, con obbligo di riferirne periodicamente all'Autorità di Vigilanza che opera con controlli prudenziali su tali soggetti
(svolta da altro e diverso soggetto indicato sempre nella citata Gazzetta
Ufficiale).
In data 22/06/2017, con atto a rogito per Notaio in Milano (MI), Persona_2
Rep. n. 25786 – Racc. n. 5885, la società (incorporante) Controparte_2
Pagina 10 di 15 subentrava in tutto il patrimonio attivo e passivo di Parte_3
(incorporata) ed in tutte le ragioni, diritti, obblighi ed impegni di
[...]
quest'ultima, di qualsiasi natura e genere, nessuno escluso ed eccettuato, e ciò
a seguito di una fusione per incorporazione ex artt. 2501 e ss. C.c., con efficacia giuridica dal giorno 01/07/2017, deliberata ed approvata dalle assemblee delle società in data 16/05/2017 (Cfr. Doc. n.
4 - Fascicolo monitorio). Per l'effetto,
ai sensi della procura conferita, in data 8/11/2017 nominava e Controparte_2
costituiva suo procuratore il sig. (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio). Persona_3
Successivamente, era ritualmente conferita procura alle liti ai difensori di parte opposta ai fini della vertenza che oggi occupa. In ragione di tali rilievi, alcun dubbio può residuare in ordine al legittimo conferimento dei poteri di rappresentanza in parola.
Parte attrice eccepisce la carenza di legittimazione passiva dei Sig.ri Pt_1
e L'eccezione è infondata. L'istituto della responsabilità solidale (o Pt_2
solidarietà passiva) presente nel nostro ordinamento fa sì che due o più soggetti chiamati a rispondere per una medesima obbligazione siano obbligati ciascuno ad adempiere per l'intero, vale a dire: il soggetto creditore può giustamente pretendere il pagamento dall'uno o dall'altro degli obbligati per l'importo totale del suo credito. L' atto di cui si controverte è, evidentemente, un atto avente un contenuto negoziale complesso e trilaterale, di finanziamento tra il soggetto finanziatore ed il finanziato, e di coobbligazione/garanzia tra il primo ed il coobbligato. A nulla valgono le argomentazioni in merito alla presunta inesistenza di rapporto contrattuale tra la e gli odierni ingiunti. Parte_5
Infatti, i contratti de quo denominati 'Prestito BancoPosta', per come espressamente previsto dalle condizioni di contratto e dalle informazioni
Pagina 11 di 15 europee, erano finanziamenti personali erogati in via esclusiva ai clienti di e concessi da in forza di specifico Controparte_3 Parte_6
accordo intervenuto tra queste due società. Inoltre, il Sig. Pt_1
riconoscendosi debitore, comunicava con raccomandata del 21-05- 2015,
l'impossibilità a regolarizzare la propria posizione. Detta nota, veniva riscontrata da in quanto anche a quest'ultima indirizzata Parte_6
dal Sig. (Cfr. missive depositate in atti). Pt_1
Il presente Giudicante rileva, a margine, che è stato regolarmente esperito il procedimento di mediazione imposto dalla legge. In via ulteriore non ha potuto trovare spazio nel presente processo la c.d. chiamata di terzo, essendo parte opposta, per le ragioni sopra esplicate, pienamente subentrata in tutti i diritti di credito derivanti dai contratti ceduti. Peraltro, è appena il caso di ricordare che,
in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi” (Trib. Lecco 31/10/2020 n. 419, nonché
sentenza 9/11/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere). Nel caso di specie, dove i crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto. Detti criteri, idonei ad individuare l'oggetto della cessione, sono stati menzionati nell'estratto della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, cosicché non vi sono dubbi su sulla
Pagina 12 di 15 determinazione dell'oggetto del contratto di cessione dei crediti e,
correlativamente, sulla legittimazione attiva della cessionaria anche per il credito de quo, il quale rientra chiaramente tra i criteri selettivi indicati nell'atto di cessione come riportati in Gazzetta Ufficiale. Tale orientamento è stato precisato dalla Suprema Corte secondo cui, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione,
prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto risulta in concreto idoneo, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass., 13 giugno 2019, n. 15884, Cassazione civile, sez.
I , 28/02/2020 , n. 5617). È stato inoltre prodotto, già in fase monitoria, il contratto di cessione ove sono presenti, ad ogni effetto di legge, tutti gli elementi utili e idonei alla agevole individuazione sia dei criteri di cessione in blocco che, soprattutto, del credito di cui si controverte oltre alla lista dei crediti ceduti È stata prodotta la raccomandata A/r di cessione ritualmente notificata.
È stata data, altresì, piena prova, attraverso l'allegazione della visura camerale di dell'iscrizione della cessione stessa nel registro delle imprese. CP_1
Giova, allora, ribadire come la documentazione versata in atti, è idonea a comprovare le ragioni di credito oggi vantate dall'opposta, avendo ella assolto correttamente l'onere probatorio, risultando peraltro l'insolvenza per espressa ammissione del debitore ceduto come testimonia la missiva depositata in atti.
In ultimo, non può trovare spazio la eccezione di parte opponente avente a oggetto il c.d. piano di ammortamento. Non solo questo è stato ritualmente depositato in atti da parte opposta, emergendo ictu oculi che sono determinate
Pagina 13 di 15 e determinabili le modalità di restituzione del capitale ed il costo che per esso il debitore è tenuto a sostenere.
Le ragioni sopra esposte sono reputate sufficienti, dal presente Giudicante, ai fini della decisione della presente controversia.
Ne deriva che, nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non
è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione,
prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013,
n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore,
Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.140/2012, giusta la natura ed il valore della controversia,
l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
Ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo caratterizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di attestarsi sulla media di ciascun scaglione di riferimento di cui al citato D.M. concretamente applicabile al presente processo, ridotto del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott.ssa Angela Ranieri, definitivamente
Pagina 14 di 15 pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate,
perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa;
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1694/2020, del
30/12/2020 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
3) condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in euro
2.500,00 oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfettario;
Torre Annunziata data deposito
IL G.O.T.
(dott.ssa Angela Ranieri)
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