CASS
Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/09/2024, n. 34151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34151 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AS BI IE (CUI 04HOORC) nato il [...] 4 R, avverso l'ordinanza del 21/02/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Giuseppe Riccardi per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Genova, con ordinanza del 21/2/2024, ha dichiarato inammissibile in quanto tardivamente pervenuto il reclamo proposto da RE AS BI IE avverso il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Massa 1'8/11/2023. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta tardività del reclamo proposto. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che il ricorso è pervenuto a mezzo pec alle ore 19,49 dell'ultimo giorno previsto e che l'impugnazione, pertanto, pervenuta tempestivamente, è ammissibile. 3. In data 9 maggio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. Giuseppe Riccardi che conclude per 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 34151 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 31/05/2024 l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. 4. Il ricorso è fondato. 5. Dai documenti allegati dalla difesa al ricorso e dagli atti, che Corte ha potere-dovere di esaminare attesa la natura processuale della questione dedotta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), risulta che il reclamo, inviato a mezzo pec, è stato ricevuto dal sistema alle ore 19.45 del 20 novembre 2023, ultimo giorno previsto per il deposito. L'impugnazione, pertanto, correttamente inviata con le modalità previste dall'art. art. 111 bis cod. proc. pen., è tempestiva. Come anche da ultimo evidenziato, infatti, l'art. 172, comma 6 bis cod. proc. pen., prevede espressamente che il termine entro il quale fa prevenire l'impugnazione non corrisponde a quello della chiusura dell'orario d'ufficio ma coincide con le ore 24 dell'ultimo giorno utile (Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023, Macrì, Rv. 284854 — 01 per cui: «in tema di deposito telematico degli atti, nel vigore della disciplina transitoria di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, introdotto dall'art.
5-quinquies, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n. 199, l'atto di impugnazione risulta tempestivo se l'accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario avviene entro le ore 24 del giorno di scadenza per il deposito»). 6. La violazione rilevata impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Genova per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso. Così deciso il 31/5/2024
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Giuseppe Riccardi per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Genova, con ordinanza del 21/2/2024, ha dichiarato inammissibile in quanto tardivamente pervenuto il reclamo proposto da RE AS BI IE avverso il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Massa 1'8/11/2023. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta tardività del reclamo proposto. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che il ricorso è pervenuto a mezzo pec alle ore 19,49 dell'ultimo giorno previsto e che l'impugnazione, pertanto, pervenuta tempestivamente, è ammissibile. 3. In data 9 maggio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. Giuseppe Riccardi che conclude per 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 34151 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 31/05/2024 l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. 4. Il ricorso è fondato. 5. Dai documenti allegati dalla difesa al ricorso e dagli atti, che Corte ha potere-dovere di esaminare attesa la natura processuale della questione dedotta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), risulta che il reclamo, inviato a mezzo pec, è stato ricevuto dal sistema alle ore 19.45 del 20 novembre 2023, ultimo giorno previsto per il deposito. L'impugnazione, pertanto, correttamente inviata con le modalità previste dall'art. art. 111 bis cod. proc. pen., è tempestiva. Come anche da ultimo evidenziato, infatti, l'art. 172, comma 6 bis cod. proc. pen., prevede espressamente che il termine entro il quale fa prevenire l'impugnazione non corrisponde a quello della chiusura dell'orario d'ufficio ma coincide con le ore 24 dell'ultimo giorno utile (Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023, Macrì, Rv. 284854 — 01 per cui: «in tema di deposito telematico degli atti, nel vigore della disciplina transitoria di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, introdotto dall'art.
5-quinquies, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n. 199, l'atto di impugnazione risulta tempestivo se l'accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario avviene entro le ore 24 del giorno di scadenza per il deposito»). 6. La violazione rilevata impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Genova per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso. Così deciso il 31/5/2024